Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/04/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2396 del R.G.A.C. per l'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento, promossa da
(C.F.: ), difesa dall'avv. Andrea Parisi;
Parte_1 C.F._1
opponente contro
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore e Controparte_2
- in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Silvia Parisi;
CP_1
opposto e
in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., con l'avv. Francesca Iacoe;
opposta provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1
pagare la somma di euro 247,16 a titolo di contributi dovuti alla gestione aziende per
DM10V mesi di gennaio e febbraio 2014 e relative sanzioni civili, notificato con PEC il 25.03.2019; 2) AVA n. 330201900011000745000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 65,46 a titolo di sanzioni civili per tardivo pagamento dei contributi fissi IVS dovuti alla gestione commercianti per la 4° rata anno 2017 e la
1° rata anno 2018 e relative sanzioni civili, notificato con PEC il 23.07.2019; 3) AVA
n. 33020190001449600000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro
90,51 a titolo di contributi dovuti alla gestione aziende per DM10 insoluto riferito al mese di ottobre 2018 e relative sanzioni civili, notificato con PEC il 27.08.2019; 4)
AVA n. 33020190001462233000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 2.518,67 a titolo di contributi dovuti alla gestione aziende per DM10 insoluti riferiti ai mesi da 1.19 a 5.19 e relative sanzioni civili, notificato con PEC il
13.09.2019; 5) AVA n. 33020190001734155000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 1.451,83 a titolo di contributi dovuti alla gestione aziende per
DM10 insoluti riferiti ai mesi di giugno, luglio e agosto 2019 e relative sanzioni civili, notificato con PEC il 23.11.2019. Ha proposto opposizione avverso i suddetti titoli sottesi alla richiesta di pagamento formulata dal concessionario per conto dell' , eccependo l'illegittimità dell'intimazione di pagamento perché emessa e CP_1
sottoscritta da soggetto non titolato, l'omessa notifica degli avvisi di addebito, la mancata attivazione del contraddittorio preventivo, l'intervenuta prescrizione e decadenza dei crediti azionati, il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito ed illegittima moltiplicazione delle pretese creditorie, l'illegittima richiesta dei compensi di riscossione e la mancata indicazione dell'autorità e dei termini per proporre impugnazione.
Si sono costituiti l' e l' , deducendo la inammissibilità CP_1 Controparte_3 del ricorso e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Il ricorso è infondato.
Gli avvisi di addebito oggetto della odierna opposizione sono stati già impugnati dinanzi a questo Tribunale (R.G. n. 1256/2022) che, con sentenza n. 964/2023
2 divenuta irrevocabile, ha accertato la esistenza ed esigibilità dei suddetti titoli, rigettando la relativa opposizione.
Pertanto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si esporranno le ragioni giuridiche sottese alla odierna decisione, facendo riferimento a detto precedente conforme.
“… L'opposizione è stata proposta con ricorso depositato in data 01.07.2022, sicché,
a fronte della notifica dell'ultimo avviso di addebito avvenuta il 23.07.2019, risulta preclusa l'opposizione agli atti esecutivi – afferente alla regolarità formale degli avvisi di addebito, nonché ai vizi della relativa notifica, disciplinata dagli art. 617 e
618 bis c.p.c., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, D. Lgs.
n. 46 del 1999 – essendo trascorso il termine perentorio di giorni venti, di cui all'art. 617 c.p.c., decorrente dalla loro notifica, per la proposizione dell'opposizione stessa.
E' preclusa, altresì, la delibazione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, atteso che il ricorso giudiziale è stato depositato oltre il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dei suindicati titoli, prescritto dall'art 24, quinto comma, D. Lgs.
46/1999 e ciò determina l'incontrovertibilità degli avvisi di addebito e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
Parte ricorrente lamenta, in particolare, l'invalidità della notifica a mezzo PEC dei suindicati avvisi di addebito, a causa della mancanza di attendibilità della firma digitale del messaggio PEC, il che dimostrerebbe la non integrità dei documenti informatici allegati alla PEC.
In disparte la già rilevata decadenza dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi in cui è incorso l'istante per effetto del decorso del termine perentorio di giorni venti di cui all'art. 617 c.p.c., va osservato che, nel caso concreto, l' ha CP_1
proceduto a notificare gli avvisi di addebito a mezzo PEC, in conformità al disposto dell'art. 30, co. 4, D. L. n. 78/10 convertito con modificazioni dalla legge 2010 n.
122, il quale prescrive che l'avviso di addebito debba essere notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, senza tuttavia prevedere che l'ava debba essere notificato da un indirizzo PEC iscritto in un particolare registro.
3 Inoltre, condividendo le riflessioni dell' , si reputa che non viene in rilevo un CP_1
problema di riconducibilità all'ente dell'atto notificato o di una sua possibile modifica, atteso che l'utilizzo della PEC dell'Istituto presente nel suo sito istituzionale offre (a differenza della posta elettronica ordinaria) certezza legale dell'identità del mittente, dell'integrità e inalterabilità dei messaggi inviati e ricevuti, nonché della data e dell'ora di invio e di ricezione. Conseguentemente, condizione della validità del messaggio PEC è la prova, a carico del mittente, dell'avvenuto recapito mediante la ricevuta di consegna che, nel caso concreto, risulta ritualmente prodotta dall' (la giurisprudenza di merito ha confermato l'efficacia CP_1 probatoria delle ricevute di consegna sintetiche depositate dall' in formato .xml; CP_1
cfr. sent. Corte di Appello di Milano n. 26/2023 e sent. Corte di Appello di Napoli n.
3970/2022).
Le considerazioni esposte con riguardo alla notifica degli avvisi di addebito valgono anche per la notifica a mezzo PEC dell'opposta intimazione di pagamento che, dunque, deve reputarsi regolarmente eseguita.
A ciò si aggiunga che la più recente giurisprudenza di legittimità, adottando un'interpretazione sostanzialistica, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma che deve presiedere ad ogni rapporto anche processual tributario, ha statuito che l'eventuale irritualità della notificazione a mezzo di posta elettronica certificata “non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3, c.p.c.: ne deriva che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa” (cfr. Cass., ord. 16.02.2018
n. 3805; Cass. SS. UU. 28.9.2018 n. 23620; Cass. SS.UU. 18 aprile 2016, n. 7665;
Cass. 31.8.2017 n. 20625; e Cass. 28.9. 2018, n. 22906).
Pertanto, applicando le coordinate ermeneutiche offerte dai giudici di legittimità, si ritiene che (non solo la notifica degli ava, ma anche) la notifica dell'intimazione di
4 pagamento abbia raggiunto il suo scopo, essendosi l'opponente costituito giudizialmente per valere le sue difese avverso la medesima.
E tanto supera le ulteriori doglianze di illegittimità dell'intimazione di pagamento sollevate dal ricorrente in merito alla presunta carenza del potere di rappresentanza in capo al sottoscrittore dell'intimazione, nonché al difetto di indicazione in essa dell'autorità e dei termini per proporre impugnazione.
Infine, quanto al preteso vizio della mancanza di motivazione dell'intimazione di pagamento, giova osservare che la Suprema Corte ha statuito, in punto di contenuto dell'atto di intimazione, che l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R.
n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento – come è avvenuto nel caso di specie con riguardo agli avvisi di addebito - alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. ord. Cass. n. 28689 del 09.11.2018).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va rigettata”.
Per le medesime ragioni enucleate nella suddetta sentenza, va riconosciuta la legittimità dell'impugnata intimazione di pagamento e dei titoli ivi presupposti, con conseguente rigetto della odierna opposizione.
Relativamente alle spese di lite, ricorrono giustificati motivi per disporsene la compensazione in quanto l'opponente, al fine di evitare un doppio pronunciamento, aveva richiesto nel ricorso introduttivo del presente giudizio la sua riunione a quello iscritto al R.G. n. 1256/2022, sfociato nella citata sentenza n. 964/2023, nel quale era stato impugnato l'atto di intimazione di pagamento n. 03020229001015171000, notificatogli dall' in data 14.06.2022. Controparte_3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta l'opposizione;
5 2) compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, 03.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Francesco Aragona
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