Ordinanza cautelare 26 maggio 2022
Sentenza 21 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 26/05/2022, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2022
N. 00523/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 523 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ilaria Panerai, con domicilio eletto presso il suo studio in Prato, viale Montegrappa 220g;
contro
Prefettura di Brindisi - Sportello Unico Immigrazione Prefettura di Brindisi e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce domiciliata in Lecce alla via Rubichi;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Brindisi in data 14.12.2021, n. -OMISSIS-non ancora notificato al ricorrente ma solo al Sig. -OMISSIS- quale datore di lavoro con il quale è stato decretato il rigetto dell'istanza di emersione identificativo -OMISSIS- presentata dallo stesso -OMISSIS- in data 14.08.2020 e di ogni atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche se sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza del Presidente del T.A.R. per la Puglia n.135/2022 che attribuisce la competenza territoriale della causa alla Sezione staccata di Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 25 maggio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il ricorso appare favorevole di positivo apprezzamento in quanto:
l’impugnato provvedimento dirigenziale di rigetto della domanda/dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro subordinato irregolare presentata dal datore di lavoro dell’extracomunitario ricorrente si basa, ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. d) del D.L. n. 34 del 2020. convertito in Legge n. 77/2020, sulla sussistenza, a carico di quest’ultimo, di una condanna per uno dei reati previsti dall’art. 381 c.p.p (in particolare, delitto di cui all’art.1 ter comma 15 L. n. 102/2009);
-se il comma 10 lettera c) del citato D.L. n.34/2020 prevede (l’automatica) non ammissione alla procedura di emersione per i cittadini stranieri “ che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecita ”, purtuttavia nelle diverse ipotesi disciplinate alla successiva lettera d) (nella quale rientra la condanna subita dall’odierno ricorrente) la norma contempla la necessità della valutazione in concreto della pericolosità sociale del lavoratore irregolare da parte dell’Amministrazione procedente;
- peraltro l’automatismo del diniego dell’emersione fatto discendere de plano dalla condanna penale, è stato ritenuto costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza 2 luglio 2012, nell’esame delle istanze di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario (disciplinate dalla analoga normativa previgente) con riferimento alle condanne per uno dei reati previsti dall’art. 381 c.p.p., in assenza di un concreto accertamento dell’esistenza di una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
Ritenuta, altresì, la sussistenza del periculum in mora, in considerazione della indubbia pregiudizialità e irreparabilità degli effetti incidenti sulla capacità lavorativa e di sostentamento dell’extracomunitario ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie l’istanza cautelare formulata dallo straniero ricorrente e per l'effetto:
a) sospende l’efficacia del provvedimento impugnato, facendo salve le successive determinazioni dell’Amministrazione.
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell’1 febbraio 2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO