Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2242.
(Vitto, alloggio e assistenza).
Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all'alloggio e, per le infermita' di breve durata, alla cura e all'assistenza medica.
Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
(Vitto, alloggio e assistenza).
Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all'alloggio e, per le infermita' di breve durata, alla cura e all'assistenza medica.
Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
Commentari • 9
- 1. Convivente muore? Nessun diritto per la compagna sulla casa di abitazioneAccesso limitatoGiuseppina Vassallo · https://www.altalex.com/ · 3 luglio 2017 · 81.29638
Giurisprudenza • 51
- 1. Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 2674Provvedimento: […] aveva percepito una retribuzione mensile di euro 1.000,00; aveva usufruito della retribuzione in natura prevista dall'art. 2242 cod. civ., consistente in vitto (prima colazione, seconda colazione, cena) nonché alloggio;Leggi di più...
- CCNL lavoro domestico·
- lavoro nero·
- lavoro subordinato·
- differenze retributive·
- interessi legali·
- art. 232 c.p.c.·
- prova per testimoni·
- spese di lite·
- interrogatorio formale·
- rivalutazione monetaria