Articolo 2242 del Codice civile
Articolo 2196Articolo 2243
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19 aprile 1942
Art. 2242.

(Vitto, alloggio e assistenza).

Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all'alloggio e, per le infermita' di breve durata, alla cura e all'assistenza medica.

Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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