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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/09/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4164/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
13.6.2025, assunto in decisione in data 8.9.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato in [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Mirko Mario Foti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano (Mi), Viale E. Martini
n. 9;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La residenza del sig. verrà fissata in Via Robecco n. 81 Cinisello Balsamo;
Parte_2
3) La figlia minore rimane affidata alla madre, garantendo al padre un diritto di Persona_1 visita libero, e sarà collocata dunque presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, sita in Cinisello
Balsamo (MI) viale Fulvio Testi, 198. Tale indirizzo è quello di riferimento per il prelievo/riconsegna del minore tra i genitori;
4) Ogni futuro trasferimento di residenza della figlia minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori;
5) La madre eserciterà singolarmente la responsabilità genitoriale sulla figlia e anche le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute della prole verranno assunte dalla madre, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
6) I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
7) Conseguentemente alla stabile collocazione della figlia presso la madre, la casa coniugale/familiare sita a
Cinisello Balsamo (MI) viale Fulvio Testi, 198, viene assegnata alla sig.ra con tutto ciò che l'arreda Pt_1
e correda;
8) Quanto al diritto di visita/frequentazione della figlia minore con il padre, questo potrà averla e tenerla con sé quando desidera, previo preavviso telefonico con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della minore;
9) Il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento ordinario per la somma di € Parte_2 Persona_1
500,00 mensili, in quanto minorenne e economicamente non autosufficiente. Tale importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT come per legge e verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato della sig.ra entro il giorno 05 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Pt_1 la regolamentazione delle stesse prevista dalle linee guida del Tribunale di Monza, alle quali le parti dichiarano di riportarsi e che dichiarano espressamente di conoscere. Oltre a questo il sig. rinuncia in favore Parte_2 della sig.ra al 50% dell'assegno unico, per cui quest'ultima beneficerà quindi del 100% dell'assegno Pt_1 familiare ovvero assegno unico, nonché a tutte le agevolazioni fiscali relative alla figlia minore;
10) I separandi coniugi manterranno la proprietà delle autovetture a loro intestate;
11) I separandi coniugi dichiarano di essere entrambi dotati di reddito proprio e pertanto indipendenti economicamente. Essi rinunciano pertanto alla reciproca corresponsione di qualsiasi emolumento;
12) I genitori si impegnano reciprocamente a fornire il proprio assenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio, per la figlia minore;
pagina 2 di 5 13) Così regolati tra di loro i reciproci rapporti, i coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro, salvi gli impegni assunti con la firma del presente atto.
pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Premesso che :
- e hanno contratto matrimonio in data 25.10.2014 a Parte_1 Parte_2
Monza;
- Dall'unione è nata in data [...]. Persona_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 8.9..2025, ex articolo 473bis.51
c.p.c.;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 10.7.2016) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di Persona_1 equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 13.6.2025 da Pt_1
e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
[...] Parte_2 dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in data 25.10.2014 in Monza, prendendo atto delle Parte_2 condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, per le annotazioni di legge (atto n.
129 parte I);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.9.2025 pagina 4 di 5 Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
13.6.2025, assunto in decisione in data 8.9.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato in [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Mirko Mario Foti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano (Mi), Viale E. Martini
n. 9;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La residenza del sig. verrà fissata in Via Robecco n. 81 Cinisello Balsamo;
Parte_2
3) La figlia minore rimane affidata alla madre, garantendo al padre un diritto di Persona_1 visita libero, e sarà collocata dunque presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, sita in Cinisello
Balsamo (MI) viale Fulvio Testi, 198. Tale indirizzo è quello di riferimento per il prelievo/riconsegna del minore tra i genitori;
4) Ogni futuro trasferimento di residenza della figlia minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori;
5) La madre eserciterà singolarmente la responsabilità genitoriale sulla figlia e anche le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute della prole verranno assunte dalla madre, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
6) I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
7) Conseguentemente alla stabile collocazione della figlia presso la madre, la casa coniugale/familiare sita a
Cinisello Balsamo (MI) viale Fulvio Testi, 198, viene assegnata alla sig.ra con tutto ciò che l'arreda Pt_1
e correda;
8) Quanto al diritto di visita/frequentazione della figlia minore con il padre, questo potrà averla e tenerla con sé quando desidera, previo preavviso telefonico con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della minore;
9) Il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento ordinario per la somma di € Parte_2 Persona_1
500,00 mensili, in quanto minorenne e economicamente non autosufficiente. Tale importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT come per legge e verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato della sig.ra entro il giorno 05 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Pt_1 la regolamentazione delle stesse prevista dalle linee guida del Tribunale di Monza, alle quali le parti dichiarano di riportarsi e che dichiarano espressamente di conoscere. Oltre a questo il sig. rinuncia in favore Parte_2 della sig.ra al 50% dell'assegno unico, per cui quest'ultima beneficerà quindi del 100% dell'assegno Pt_1 familiare ovvero assegno unico, nonché a tutte le agevolazioni fiscali relative alla figlia minore;
10) I separandi coniugi manterranno la proprietà delle autovetture a loro intestate;
11) I separandi coniugi dichiarano di essere entrambi dotati di reddito proprio e pertanto indipendenti economicamente. Essi rinunciano pertanto alla reciproca corresponsione di qualsiasi emolumento;
12) I genitori si impegnano reciprocamente a fornire il proprio assenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio, per la figlia minore;
pagina 2 di 5 13) Così regolati tra di loro i reciproci rapporti, i coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro, salvi gli impegni assunti con la firma del presente atto.
pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Premesso che :
- e hanno contratto matrimonio in data 25.10.2014 a Parte_1 Parte_2
Monza;
- Dall'unione è nata in data [...]. Persona_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 8.9..2025, ex articolo 473bis.51
c.p.c.;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 10.7.2016) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di Persona_1 equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 13.6.2025 da Pt_1
e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
[...] Parte_2 dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in data 25.10.2014 in Monza, prendendo atto delle Parte_2 condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, per le annotazioni di legge (atto n.
129 parte I);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.9.2025 pagina 4 di 5 Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 5 di 5