Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 25/05/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 72/2023 promossa da
(c.f./p.iva ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LIMUTI WILLIAM e contro
(c.f./p.iva , con il patrocinio dell'avv. CAPRINALI ARIANNA Controparte_1 P.IVA_2
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione 8 10 21 diva il Parte_1
Tribunale, chiedendo:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza: nel merito in via preliminare e pregiudiziale: In ragione di quanto dedotto nella presente opposizione voglia il Tribunale adito disporre la sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiunto ingiuntivo n. 391/2022 del 07/12/2022, RG n. 1093/2022 repert. n. 734/2022 del 07/12/2022, notificato in data 13-12-2022 atteso che quanto dedotto e prodotto dalla opponente giustifica l'accoglimento di tale preliminare istanza;
nel merito in via principale: Accertare e dichiarare per tutte le ragioni dedotte nel presente atto di citazione in opposizione, e per quanto emergerà ad istruttoria esperita, che nulla è dovuto dalla società Parte_1
di quanto ingiunto in pagamento con decreto ingiunto n. 391/2022 del 07/12/2022, RG n. Parte_1
1093/2022 repert. n. 734/2022 del 07/12/2022, notificato in data 13/12/2022, e conseguentemente e per l'effetto revocare integralmente l'ingiunzione di pagamento stessa;
accertare e dichiarare che la
[...]
nulla deve corrispondere al di Parte_1 Controparte_2 quanto ingiunto in pagamento in quanto tale credito è compensato per equivalente con il maggiore credito pagina 1 di 3
(doc,1,2,3) allegati. disporre la revoca e revocare l'ingiunzione di pagamento n. 391/2022 del 07/12/2022, RG n.
1093/2022 repert. n. 734/2022 del 07/12/2022, notificato in data 13-12-2022; nel merito in via subordinata: Accertare e dichiarare che la società Parte_1
nulla deve al di quanto ingiunto in pagamento con decreto
[...] Controparte_1 ingiuntivo n. 391/2022 del 07/12/2022, RG n. 1093/2022 repert. n. 734/2022 del 07/12/2022, notificato in data
13-12-2022 per le ragioni tutte dedotte nella presente opposizione ovvero limitare la condanna della società opponente al pagamento dei soli importi ingiunti in pagamento che risulteranno previa compensazione per equivalente con il credito per danni da allagamento derivati alla dagli impianti e scarichi Parte_1
Condominiali così per come dedotto in atto di citazione e per come emergerà ad istruttoria del giudizio. In ogni caso, previa sospensione delle esecutorietà disporre la revoca e revocare l'ingiunzione di pagamento n. 391/2022 del 07/12/2022, RG n. 1093/2022 repert. n. 734/2022 del 07/12/2022, notificato in data 13/12/2022; Nel merito in via riconvenzionale: Accertare e dichiarare che il è responsabile dei danni da Controparte_1 allagamento subiti dalla nei locali di proprietà della predetta siti nel di Parte_1 Controparte_1
Sondrio, così per come dedotti e per le causali di cui all'atto di citazione come da documentazione allegata;
Previa quantificazione del danno subito dalla società , disporre la condanna del Parte_1 CP_1 al pagamento del danno subito dalla società a seguito dell'allagamento proveniente da
[...] Parte_1 impianti e scarichi Condominiali nell'importo che emergerà ad istruttoria;
A seguito della determinazione del quantum del danno subito dalla per l'allagamento subito derivante dalla parti comuni Condominiali, Parte_1 disporre la compensazione per equivalente tra l'importo del danno come quantificato a favore della Parte_1
a titolo di danni subiti e l'importo delle somme dovute dal quest'ultima al previa
[...] Controparte_1 rideterminazione rigorosa dell'effettivo dovuto estrapolando dalle somme a consuntivo e preventivo quanto non dovuto dalla ingiunta;
Con vittoria di diritti ed onorari di causa rifusi.
Esponeva l'attrice di non essere debitrice della somma portata dal decreto ingiuntivo in quanto vantava controcrediti ben maggiori da porre in compensazione.
Si costituiva , così concludendo: Controparte_1
Voglia l'll.mo Tribunale di Sondrio, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie: Nel merito: a) in via preliminare e pregiudiziale: previa reiezione dell'istanza di sospensione del titolo formulata da controparte, confermare l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n.
391/2022 del 7 dicembre 2022, R.G. n. 1093/2022, Rep. n. 734/2022, essendo l'opposizione infondata in fatto ed in diritto;
b) in via principale: respinte tutte le domande attoree, compresa anche quella in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto ed in diritto, confermare il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 391/2022 del 7 dicembre 2022, R.G. n. 1093/2022, Rep. n. 734/2022, notificato in data 13 dicembre 2022 e, per l'effetto, condannare la società a corrispondere al Parte_1 CP_1
pagina 2 di 3 la somma di Euro 6.859,01 o quella diversa somma che risulterà di giustizia;
c) in ogni caso: con vittoria CP_1 di spese, diritti ed onorari di giudizio e successive occorrende, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così incardinatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita con acquisizione documentale ed infine trattenuta in decisione con provvedimento 29 1 25.
L'opposizione non appare degna di accoglimento per le ragioni che seguono.
Il credito del , invero, trova fondamento in un titolo giudiziale, ossia il decreto ingiuntivo esecutivo CP_1 ottenuto ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., onde il credito appare certo, liquido, esigibile.
Il controcredito vantato da parte opponente, per converso, fondato su asseriti danni conseguiti a problematiche di origine condominiale, non appare compiutamente dimostrato né nella sua esistenza né nell'ammontare, né nell'origine, onde non si presenta certo, liquido ed esigibile, tale cioè da poter essere posto in compensazione.
Si osserva a tale proposito che tali danni non hanno in precedenza formato oggetto di lamentela né giudiziale né stragiudiziale.
L'opposizione viene pertanto respinta, con conseguente statuizione in ordine alle spese, in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione, condanna parte attrice opponente alla rifusione delle spese di lite di parte convenuta opposta, liquidate in euro
5077,00, come da nota depositata, oltre spese generali, accessori di legge e successive.
Sondrio, 23 5 25
Il Giudice
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