Articolo 4 della Legge 10 agosto 2000, n. 251
Articolo 3Articolo 5
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21 settembre 2000
Art. 4. Professioni tecniche della prevenzione 1. Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con autonomia tecnico-professionale attivita' di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanita' pubblica e veterinaria. Tali attivita' devono comunque svolgersi nell'ambito della responsabilita' derivante dai profili professionali.
2. I Ministeri della sanita' e dell'ambiente, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanano linee guida per l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie e nelle agenzie regionali per l'ambiente della diretta responsabilita' e gestione delle attivita' di competenza delle professioni tecniche della prevenzione.
Entrata in vigore il 21 settembre 2000
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