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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/07/2025, n. 8518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8518 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 1/07/2025 svoltasi mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 37725 / 2024 tra
( avv.ALETTA ANDREA ) Parte_1
e in persona del legale rappresentante p.t. ( avv. IANDOLO GUSTAVO ) CP_1
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc. svoltosi inter partes, ha proposto domanda giudiziale per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento ( art 1 l 18/80 ) sin dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa .
L' si è costituito contestando la fondatezza della domanda . CP_1
Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso. Gli stati patologici riscontrati dal c.t.u. sono quelli descritti dettagliatamente nella relazione depositata agli atti ( bronchite cronica ostruttiva in distrofia polmonare bollosa in ossigenoterapia 1,5/l al minuto per 18 ore al giorno, complicato da cuore polmonare cronico con ipertensione del piccolo circolo;
… Sindrome ansioso depressiva con riferito ritiro sociale.Polineuropatia periferica degli arti inferiori dal 2023, con trombo organizzato nella vera collaterale safena al terzo superiore della gamba destra in trattamento con eparin)a.
Essi sono tali da rientrare nella concessione dei benefici di cui all'art 1 legge 18/80 dalla data di presentazione della domanda amministrativa ( 20.2.23) Tali conclusioni sono pienamente condivisibili, in quanto il CTU ha esaminato in modo approfondito la documentazione sanitaria prodotta e ha condotto una visita medico-legale, accertando il quadro clinico del periziando, con criteri scientifici e oggettivi. Le conclusioni raggiunte risultano motivate sulla base delle tabelle ministeriali di riferimento, con un'attenta valutazione della natura, della gravità e della incidenza funzionale delle patologie riscontrate.
. Non emergono elementi di errore o incongruenze tali da inficiare la validità dell'elaborato peritale, che appare completo, imparziale e supportato da retti criteri medico-legali . Le spese seguono la soccombenza .
PQM
Dichiara che la ricorrente presenta il requisito sanitario di cui all'art 1 legge 18/80 dalla data di presentazione della domanda amministrativa ( 20.2.23). Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2700 oltre CP_1 oneri di legge con distrazione . Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato CP_1 decreto.
Il Giudice