Sentenza 6 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 06/10/2023, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/10/2023
N. 02211/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01892/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1892 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampiero Chiodo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via De Amicis n. 33;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Milano n. -OMISSIS- del 1° luglio 2019, notificato in data 25 agosto 2019, con cui veniva respinta l'istanza formulata dal ricorrente per ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 maggio 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna il decreto meglio indicato in epigrafe, con cui il Questore di Milano ha rigettato la sua istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia.
Il diniego si fonda sul fatto che l’interessato:
- è stato condannato nel 2013 (per fatti del 2003) per violenza sessuale ex art. 609- bis c.p. (condanna per la quale ha ottenuto la riabilitazione dal Tribunale di Sorveglianza nel 2018);
- è stato denunciato nel 1978 e sottoposto a fermo di p.g. per il reato di estorsione (fatti per i quali è stato poi assolto con sentenza della Corte di Appello di Brescia n. -OMISSIS-).
1.1. Il ricorrente deduce l’illegittimità del gravato diniego sulla base dei seguenti motivi: “ Violazione e falsa applicazione del secondo comma, art. 43 del T.U.L.P.S. [Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773] come novellato dall’art. 3, comma 1, lettera e] del Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 104, concernente l’espunzione dall’ordinamento dell’automatismo preclusivo al rilascio del porto di armi nei confronti di soggetto condannato per uno dei reati di cui al primo comma del citato 43, successivamente riabilitato. Violazione ed inosservanza dei contenuti precettivi della Circolare Ministero Interno n. 557/PAS/U/012676/10900/27/9 del 12 settembre 2018 [prodotta sub 9], in ordine ai criteri cui deve conformarsi l’esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione laddove la licenza sia richiesta da soggetto condannato per uno dei reati di cui al primo comma dell’art. 43 T.U.L.PS. ma successivamente riabilitato. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolar modo, per difetto di istruttoria, motivazione apparente e perplessa, manifesta ingiustizia ed irragionevolezza con conseguenziale violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione ”.
1.2. Si è costituito il Ministero intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.
1.3. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle rispettive posizioni.
1.4. Alla pubblica udienza del giorno 30 maggio 2023 (ruolo smaltimento), svoltasi in modalità da remoto, la causa è passata in decisione.
2. Il ricorso è fondato.
Al riguardo, il Collegio osserva quanto segue.
2.1. Il diniego gravato è stato adottato ai sensi dell’art. 43 TULPS.
L’articolo in parola, al primo comma, così dispone:
“ Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:
a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi ”.
Il secondo comma del medesimo articolo, a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, recante “ Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi ”, è stato modificato - con l’art. 3, lettera e) - nel senso che ora “ la licenza può essere ricusata ” (e non deve, come in passato) anche “ ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione ”.
Con tale modifica, quindi, come rilevato dalla giurisprudenza ( ex multis , T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, n. 1923/2019), è stata attenuata la rigidità della preclusione posta dal primo comma dell’art. 43 nei confronti di chi abbia riportato condanne per i delitti ivi menzionati, foggiando un potere discrezionale dell’Autorità amministrativa nella valutazione dei presupposti della concessione della licenza di portare armi allorché il condannato – come avvenuto nella fattispecie - abbia ottenuto la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del codice penale.
2.2. Ciò posto, la decisione gravata risulta affetta da una evidente carenza sotto il profilo motivazionale.
Ed invero, il ricorrente, a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza da parte della Questura, ha rappresentato in una memoria difensiva che la denuncia risalente al 1978 si è conclusa con una assoluzione, mentre per la condanna del 2013 è intervenuta la riabilitazione.
Tuttavia l’Amministrazione, nella sostanza, non si è pronunciata su tali circostanze, essendosi limitata a rilevare, in termini apodittici, che “ tali osservazioni non sono condivisibili ” e che “ i fatti comportamentali posti in essere dal sig. -OMISSIS- in occasione delle citate vicende, per una delle quali vi è condanna, seppur con la concessione della riabilitazione, sono indicative di scarsa morale e cattiva condotta, e inducono lo scrivente ufficio a ritenere che lo stesso non possegga i prescritti requisiti di assoluta affidabilità, indispensabili per essere titolare di autorizzazioni di polizia in materia di armi, non potendo escludere il pericolo di abuso del titolo richiesto e delle armi eventualmente detenute ”.
Né a tale carenza sopperisce il richiamo al parere negativo dei Carabinieri del 22.11.2018, il quale, senza aggiungere alcun ulteriore elemento rilevante rispetto a quanto sopra esposto, conclude che “ da quanto sopra indicato si ritiene che il richiedente, nonostante abbia dato corso al rilievo di cui prima, continui a detenere i requisiti soggettivi e pertanto questo Comando esprime parere non favorevole all’accoglimento dell’istanza ”.
La Questura, in altri termini, non ha spiegato – nemmeno per relationem - per quali ragioni ritiene che il ricorrente sia tuttora privo dei prescritti requisiti di assoluta affidabilità, nonostante:
- la denuncia risalga al 1978 e in relazione alla stessa il ricorrente sia stato assolto con sentenza della Corte di Appello di Brescia n. -OMISSIS-;
- la condanna del 2013 sia relativa a fatti risalenti al 2003;
- il ricorrente abbia ottenuto la riabilitazione dal Tribunale di Sorveglianza nel 2018;
- la condotta successiva del ricorrente sia rimasta esente da ulteriori mende.
2.3. In definitiva, il ricorso va accolto e per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato, con il conseguente obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza dell’interessato, tenendo conto dei rilievi sopra svolti.
2.4. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar Marongiu | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.