Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/12/2025, n. 8454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8454 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08454/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04754/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4754 del 2022, proposto da
AL ME, rappresentata e difesa dagli avvocati Manuela Immacolata Piccolo e TO Gallicchio, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Manuela Immacolata Piccolo in Sant’Anastasia, Via Donna Regina, 98, e con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC manuelaimmacolata.piccolo@pecavvocatinola.it e avv.antoniogallicchio@legalmail.it;
contro
ACER - Agenzia Campana per l’edilizia residenziale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Orazio Abbamonte, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci, 16 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC orazioabbamonte@pec.giuffre.it;
nei confronti
LA GG, non costituita in giudizio;
per l'annullamento e/o la riforma e/o dichiarazione di illegittimità:
a) della determinazione dirigenziale n. 217 del 13.9.2022 del Direttore Generale dell’ACER e di tutti i suoi allegati (n. 1368 Raccolta Ufficiale Determinazioni Dirigenziali in data 13.9.2022) con cui è stata approvata la graduatoria finale, relativa alla “ Selezione per titoli per la progressione verticale per la copertura di 5 unità di personale nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo Categoria D ai sensi dell’art. 52 c.1 bis D. Lgs. 165/2001 ”, con conseguente inquadramento dei dipendenti AP IN, LE TI IA, CC CA, IN RA e GG LA nella nuova categoria acquisita a seguito di progressione verticale di Istruttore Direttivo Amministrativo, posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato, a partire dal 20.09.2022;
b) della graduatoria finale approvata con la determinazione dirigenziale sub a), nella quale la ricorrente si è posizionata al n. 10 con attribuzione di 36,00 punti;
c) del verbale n. 1 del 29.6.2022 della Commissione esaminatrice della procedura comparativa - categoria D1 Istruttore Direttivo Amministrativo - dell’ACER (nominata con determinazione del Direttore Generale n.112 del 25.5.2022) con cui è stata formulata la graduatoria dei candidati risultati idonei in detta procedura e nella quale la ricorrente si è posizionata al n. 10 con attribuzione di 36,00 punti;
d) per quanto di ragione, del verbale dell’1.9.2020 (ACER CAMPANIA – Titolario: 7 Protocollo 0133850 del 2.9.2022 – DIGE) con cui la Commissione esaminatrice della procedura comparativa – categoria D1 Istruttore Direttivo Amministrativo ha proceduto alla rettifica di punteggio del candidato dott. AR Friello;
e) del verbale dell’1.9.2020 (ACER CAMPANIA – Titolario: 7 Protocollo 0135243 dell’8.9.2022 – DIGE) con cui la Commissione esaminatrice della procedura comparativa – categoria D1 Istruttore Direttivo Amministrativo dell’A.C.E.R. ha ritenuto di non modificare il punteggio attribuito alla ricorrente, dott.ssa AL ME così motivando: “ La Commissione, verificati gli atti, non rileva alcun errore nell’attribuzione del punteggio derivante dalla valutazione dei titoli in quanto la documentazione presentata non corrisponde ad attribuzione formale di incarichi di mansioni superiori ”;
f) per quanto di ragione, della determinazione dirigenziale n. 112 del 25.05.2022 del Direttore Generale dell’ACER (n. 797 Raccolta Ufficiale Determinazioni Dirigenziali in data 25.5.2022) con cui è stato approvato, tra gli altri, l’avviso per l’indizione della selezione interna per titoli, finalizzata alla progressione verticale del personale dipendente, per la copertura di n° 5 posti con profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo Categoria D;
g) dell’avviso di procedura comparativa, finalizzata alla progressione verticale del personale dipendente, per la copertura di n. 5 posti con profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo Categoria D, approvato dall’ACER con la determinazione n° 112 del 25.05.2022 indicata sub f) e comunque della versione rettificata, presente sul sito ACER sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi, di cui non si conosce numero e data (il cui termine di scadenza di presentazione delle domande risulta fissato al 19 giugno 2022) per violazione di legge e, comunque, nella parte in cui è stata omessa l’indicazione del punteggio da attribuire agli incarichi lavorativi svolti dai candidati nell’ultimo quinquennio, attinenti al profilo da ricoprire, di cui all’art. 7 comma 5 lettera c) dell’avviso di procedura stesso e di cui all’art. 52 comma 1bis del D. Lgs. 165/2001, direttamente applicabile, anche in ragione dell’assenza di Regolamento interno all’ACER in materia di procedure comparative;
h) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo dei diritti della ricorrente.
per l’accertamento del diritto
della ricorrente a vedersi riconoscere un punteggio maggiore rispetto a quello attribuitole nella graduatoria resa all’esito della procedura comparativa indetta dall’A.C.E.R., finalizzata alla progressione verticale del personale dipendente, per la copertura di n. 5 posti con profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo Categoria D;
con conseguente rideterminazione della posizione effettivamente ad ella spettante nella graduatoria della procedura comparativa innanzi detta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ACER - Agenzia Campana per l’edilizia residenziale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 25 novembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. IO EP TO TO e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 19 settembre 2022 (nonché spedito per la notifica in data 22 settembre 2022) e depositato in data 14 ottobre 2022 la deducente ha rappresentato quanto segue.
Dopo aver richiamato la disciplina dettata dal Legislatore all’art. 52, comma 1- bis , del D.Lgs. n. 165 del 2001 sul sistema delle progressioni verticali nell’ambito del pubblico impiego, la parte ricorrente ha evidenziato che con determinazione n. 112 del 25 maggio 2022 il direttore generale dell’Agenzia resistente ha approvato, in assenza di specifico regolamento interno, quattro avvisi di procedure comparative, sia per progressioni verticali di categoria C che per progressioni verticali di categoria D; per quanto di interesse, tra questi, è stato pubblicato l’avviso finalizzato alla progressione tra categorie, per la copertura, a tempo indeterminato, di cinque posti di categoria. D1, profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, successivamente rettificato.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura sopradetta è stata fissata alle ore 23.59 del giorno 19 giugno 2022.
Coerentemente con quanto stabilito dal citato art. 52, comma 1- bis , del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, l’Agenzia resistente, all’art. 7, comma 1, lett. c), dell’avviso, ha indicato tra i criteri di valutazione “ l’eventuale numero e tipologia di incarichi rivestiti, in riferimento al ruolo da ricoprire, prestati dal candidato sia all’interno che all’esterno di ACER, purché attinenti con il profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo ”, previsione pienamente rispondente al format di domanda allegato all’avviso di procedura, nel quale, tra le dichiarazioni dei candidati, vi è apposita sezione dedicata a “ f) eventuale numero e tipologia di incarichi rivestiti, in riferimento al ruolo da ricoprire, prestati dal candidato, purché attinenti con il profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo ”.
Tuttavia, il successivo comma 5 dell’art. 7 dell’avviso di procedura comparativa ha stabilito che il punteggio massimo complessivo riservato alla valutazione degli incarichi svolti di cui alla lett. c) del comma 1 è pari a 20 punti e che in questa categoria vengono valutati gli incarichi lavorativi svolti negli ultimi cinque anni dalla data di approvazione dell’avviso di selezione comparativa, attinenti al profilo da ricoprire, come di seguito indicati: gli incarichi per mansioni superiori formalmente attribuite (con incarico di almeno mesi 6) e gli incarichi di docenza/formazione (di almeno mesi 3).
L’Agenzia resistente, dunque, non ha indicato il punteggio da attribuire agli incarichi previsti dall’art. 7, comma 1, lett. c), e dall’art. 52, comma 1- bis , del D. Lgs. 165/2001 (limitandosi ingiustamente a stabilire solo quelli per mansioni superiori), mentre questa previsione è contemplata nell’avviso di procedura comparativa per la progressione del personale interno per le posizioni di istruttore amministrativo categoria C1.
La ricorrente, avendone i requisiti, ha presentato domanda di partecipazione alla procedura comparativa de qua , al fine di ottenere la progressione nella categoria D1, profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo; la stessa ha indicato, tra l’altro, nella sezione f) del format di domanda, lo svolgimento di alcuni incarichi (come specificamente riportati alle pagg. 6 e 7 dell’atto introduttivo del giudizio) che, tuttavia, non sono stati considerati dall’amministrazione.
Difatti, con determinazione dirigenziale n. 217 del 13 settembre 2022 del direttore generale, l’Agenzia resistente ha approvato la graduatoria definitiva relativa alla “ Selezione per titoli per la progressione verticale per la copertura di 5 unità di personale nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo Categoria D ai sensi dell’art. 52 c.1 bis D. Lgs. 165/2001 ” nella quale la ricorrente si è posizionata al posto n. 10, con attribuzione di 36,00 punti, complessivamente riferiti alla performance e alla laurea e senza che venissero considerati gli incarichi innanzi richiamati (del pari, nel precedente verbale del 29 giugno 2022 della commissione esaminatrice sono stati attribuiti alla ricorrente 36 punti).
Con nota prot. 0096805 dell’11 giugno 2022 la ricorrente ha lamentato, tra l’altro, che l’art. 7.5 dell’avviso della procedura in questione - formulato diversamente da quello oggetto della progressione verticale per categoria C - era in contrasto con quanto disposto dall’art. 52, comma 1- bis , del D.lgs. 165/2001, a maggior ragione stante la mancata approvazione da parte dell’Agenzia resistente del regolamento interno relativo alle procedure comparative.
Con istanza in autotutela dell’11 luglio 2022 la ricorrente ha lamentato la mancata attribuzione di punteggio per gli incarichi svolti, attinenti al ruolo oggetto di procedura comparativa.
Con verbale dell’1 settembre 2020 n. protocollo 0135243 dell’8 settembre 2022, la commissione esaminatrice della procedura comparativa - categoria D1 Istruttore Direttivo Amministrativo - ha però ritenuto di non modificare il punteggio attribuito, affermando che gli incarichi indicati non rientravano tra le “mansioni superiori” previste dall’avviso di procedura comparativa.
Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha dunque proposto le domande in epigrafe.
1.1. Si è costituita in giudizio l’ACER - Agenzia Campana per l’edilizia residenziale chiedendo il rigetto del ricorso.
1.2. In vista della celebrazione dell’udienza di discussione la parte ricorrente ha depositato memoria e replica mentre l’Agenzia resistente ha depositato memoria.
1.3. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 25 novembre 2025, presenti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. La parte ricorrente ha affidato il proposto gravame ai seguenti motivi (in sintesi):
- con il primo motivo ha dedotto il vizio di Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001.
La deducente lamenta che pur avendo elencato gli incarichi rivestiti attinenti al profilo, alcun punteggio le è stato attribuito, come risulta dal verbale del 29 giugno 2022 e dalla graduatoria approvata con determinazione del 13 settembre 2022, in contrasto con quanto disposto dall’art. 52, comma 1- bis , D.Lgs. 165/2001, direttamente applicabile alla presente fattispecie, ancor più in ragione della mancanza di apposito regolamento in tema di procedure comparative.
Per l’esponente, il citato art. 52, comma 1- bis , infatti, ha inteso valorizzare l’ excursus professionale, formativo e comportamentale del dipendente, prevedendo espressamente i parametri valutatiti da utilizzare, tra cui ha ricompreso il numero e la tipologia degli incarichi rivestiti; tuttavia, il parametro riferito all’ excursus professionale non è stato rispettato dall’amministrazione resistente che, pur indicando quale criterio di valutazione nell’avviso di procedura comparativa “ il numero e la tipologia degli incarichi rivestiti ”, ha omesso di prevedere il punteggio da attribuire a tali incarichi, con conseguente illegittimità della graduatoria e dell’avviso di procedura comparativa;
- con il secondo motivo ha dedotto i vizi di Contraddittorietà dell’azione amministrativa - Genericità. Illogicità. Arbitrarietà – Mancata e/o erronea applicazione dell’art. 7 comma 1 lettera c) dell’avviso indetto per la progressione verticale del personale dipendente per la copertura di 5 posti con profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo.
Per l’esponente, il punteggio attribuito e la graduatoria approvata con determinazione del 13 settembre 2022 non tengono conto degli incarichi rivestiti dalla stessa ricorrente, attinenti al profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, indicati nella domanda di partecipazione alla procedura, in contrasto anche con l’art. 7, comma 1, lett. c), dell’avviso di selezione comparativa (che indica tra i criteri di valutazione “ l’eventuale numero e tipologia di incarichi rivestiti, in riferimento al ruolo da ricoprire prestati dal candidato sia all’interno che all’esterno di ACER, purché attinenti con il profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo ”).
Lamenta la deducente, in particolare, che a tale espressa clausola non è seguita la precisa e analitica indicazione dei punteggi da assegnare a ciascun candidato e che non può ritenersi sufficiente, a tal fine, quanto indicato nella tabella riportata all’art. 7, comma 5, che reca soltanto il punteggio per “ mansioni superiori formalmente attribuite con incarico di almeno sei mesi ” e per “ incarichi di docenza/formazioni di almeno mesi 3 ”.
Per l’esponente, infatti, non si possono assimilare le mansioni superiori (tra l’altro, quelle considerate ai fini del punteggio, risulterebbero utili solo se conferiti per almeno sei mesi, allorquando invece non potrebbero superare tale limite temporale) agli incarichi rivestiti per il ruolo da ricoprire.
Secondo la deducente, al netto della contraddittorietà e lacunosità di questo sotto-criterio, l’avviso di procedura comparativa - progressione verticale categoria D1 è illegittimo nella parte in cui manca dell’indicazione del punteggio attribuibile agli incarichi rivestiti, in riferimento al ruolo da ricoprire, con conseguente illegittimità degli atti impugnati anche in parte qua ;
- con il terzo motivo ha dedotto i vizi di Contraddittorietà dell’azione amministrativa - Illogicità. Arbitrarietà - Eccesso di potere - Violazione del principio del legittimo affidamento - Contrasto con provvedimenti analoghi adottati dall’ente resistente - Disparità di trattamento.
Secondo la parte ricorrente il format di domanda, allegato all’avviso di procedura comparativa, reca un’apposita sezione (lettera f) intitolata agli incarichi rivestiti, nell’ultimo quinquennio, riferiti al ruolo da ricoprire: è, quindi, ancora più illogica e arbitraria la mancata indicazione del relativo punteggio, con conseguente violazione del principio del legittimo affidamento.
Peraltro, l’art. 7.5 dell’avviso oggetto del presente ricorso - recante l’indicazione dei punteggi per le sole mansioni superiori e per i corsi di formazione - è formulato in modo completamente diverso dalla disposizione analoga, contenuta nell’avviso per la progressione verticale categoria C: invero, seppure tali avvisi siano stati entrambi approvati con determinazione n. 112 del 25 maggio 2022, soltanto nella procedura per progressione verticale categoria C1, è attribuito - coerentemente ed in linea con l’art. 52, comma 1- bis , del D.Lgs. 165/2001 - il punteggio per gli incarichi svolti dal candidato, afferenti il profilo professionale oggetto di procedura.
Pertanto, per la deducente, i provvedimenti impugnati sono illegittimi anche perché l’Agenzia resistente, contraddittoriamente, ha riservato diverso trattamento ai partecipanti di analoga procedura comparativa;
- con il quarto motivo ha dedotto i vizi di Difetto di motivazione. Difetto e carenza di istruttoria. Erroneità della motivazione – Violazione dell’art. 52 comma 1 bis del D.Lgs. 165/01 - Erronea applicazione della clausola della procedura comparativa (art. 7 comma 1 lettera c).
Con istanza in autotutela presentata in data 11 luglio 2022, la ricorrente ha chiesto all’Agenzia resistente l’attribuzione del punteggio spettante per lo svolgimento di incarichi attinenti al profilo professionale oggetto di progressione verticale, indicati alla lettera f) della domanda di partecipazione (eventuale numero e tipologia di incarichi rivestiti, in riferimento al ruolo da ricoprire, prestati dal candidato, purché attinenti con il profilo di istruttore direttivo amministrativo).
L’Agenzia resistente, con verbale dell’1 settembre 2020 n. protocollo 0135243 dell’8 settembre 2022, ha affermato che la richiesta di maggiore punteggio fosse riferito allo svolgimento di incarichi per “mansioni superiori” e, sulla base di tale erronea premessa, ha ritenuto di non modificare il punteggio rilevando, contraddittoriamente e in modo inconferente, che gli incarichi indicati non rientrassero tra le “mansioni superiori” previste dall’avviso di procedura comparativa.
Per l’esponente, l’Agenzia resistente avrebbe dovuto valutare gli incarichi svolti in ragione di quanto previsto dall’art. 52, comma 1- bis , del D.Lgs. 165/2001, oltre che di quanto espressamente previsto dall’art. 7, comma 1, lett. c), dello stesso avviso di selezione, donde l’illegittimità del verbale dell’1 settembre 2020 n. protocollo 0135243 dell’8 settembre 2022, per difetto ed erroneità della motivazione, oltre che per mancanza di istruttoria;
- con il quinto motivo ha dedotto i vizi di Illegittimità dell’avviso indetto dall’ACER con determinazione n. 112 del 25.5.2022 (n. 797 Raccolta ufficiale determinazioni dirigenziali) finalizzato alla progressione verticale del personale dipendente per la copertura di 5 posti con profilo professionale di Istruttore Direttivo amministrativo per violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 comma 1 bis del D.Lgs. 165/01 – Disparità di trattamento.
Secondo la deducente, la lesione subita si è concretizzata soltanto a seguito della formazione della graduatoria degli idonei (verbale del 29 giugno 2022) e della graduatoria finale (approvata con determinazione del 13 settembre 2022), allorquando è stato appurato che l’Agenzia resistente ha omesso di attribuire il punteggio spettante per gli incarichi espressamente indicati dall’art. 52, comma 1- bis , del D.Lgs. 165/2001.
Lamenta l’esponente che l’amministrazione, con l’avviso impugnato, ha ristretto illegittimamente i criteri di selezione tassativamente previsti dalla citata disposizione di legge, limitando, ingiustamente, la categoria degli incarichi per il profilo da ricoprire alle mansioni superiori.
L’avviso di selezione, per l’esponente, è perciò illegittimo per violazione di legge (art. 52, comma 1- bis , del D. Lgs. 165/2001); tra l’altro, il criterio di valutazione violato nella procedura avversata è stato, invece, correttamente utilizzato dalla stessa Agenzia resistente nell’analoga procedura comparativa indetta per la progressione verticale categoria C, con evidente disparità di trattamento;
- con l’ultimo motivo ha dedotto i vizi di Violazione dei principi di efficienza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione – Violazione dell’art. 97 della Costituzione – Illegittimità in parte qua dell’avviso di procedura comparativa impugnata .
Per la deducente l’avviso di procedura comparativa è illegittimo nella parte in cui non ha rispettato il dettato normativo di cui al citato art. 52, comma 1- bis , e non ha pienamente applicato l’art. 7, comma 1, lett. c), dell’avviso stesso, con conseguente violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, garantiti anche in caso di deroga del principio del pubblico concorso.
Per l’esponente, infatti, l’utilizzo delle procedure comparative mira a consentire il percorso di crescita e valorizzazione delle professionalità interne secondo parametri e requisiti oggettivi da ritenersi rappresentativi di un adeguato livello professionale, tassativamente previsti dal legislatore; tuttavia, tanto non è avvenuto nel caso di specie poiché l’amministrazione, in assenza di regolamento interno per le procedure comparative, non ha applicato direttamente e asetticamente la norma di riferimento.
2. L’ACER - Agenzia Campana per l’edilizia residenziale ha contrastato le domande proposte dalla parte ricorrente.
3. In via preliminare, in applicazione dell'art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sussiste la giurisdizione al G.A. in materia di concorsi a posti di pubblico impiego con riguardo alle selezioni pubbliche (anche interne), finalizzate al passaggio del personale più meritevole ad aree o qualifiche funzionali diverse, di livello superiore (c.d. progressioni verticali), aventi effetto di novazione oggettiva del rapporto di servizio già in essere con l'Amministrazione (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 31 marzo 2025, n. 2643), come nel caso in esame.
4. Il ricorso non può essere accolto.
4.1. Ai sensi dell’art. 52, comma 1- bis , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigente ratione temporis , “ I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente ”.
Appare evidente dal chiaro tenore letterale della riportata previsione normativa che il Legislatore non ha prestabilito - quale criterio di valutazione dei candidati, fra gli altri previsti - il “ numero ” e la “ tipologia degli incarichi rivestiti ” .
Nel caso in esame, l’art. 7, comma 5, dell’avviso di procedura comparativa in questione, nel riservare punti 20 (punteggio massimo complessivo) per la valutazione degli incarichi svolti di cui al comma 1, lett. c), del medesimo art. 7, ha stabilito che rientrano in questa categoria gli incarichi lavorativi svolti negli ultimi cinque anni dalla data di approvazione dell’avviso di selezione comparativa, attinenti al profilo da ricoprire, come di seguito indicati:
- mansioni superiori formalmente attribuite con incarico di almeno mesi 6 (punti 10);
- incarichi di docenza/formazione di almeno mesi 3 (punti 1 per ogni incarico; massimo 10 incarichi).
4.2. Orbene, in primo luogo è infondata la contestazione incentrata sull’affermato contrasto fra l’art. 7, comma 5, dell’avviso di procedura comparativa in questione (nonché gli altri atti avversati) e l’art. 52, comma 1- bis , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Ed invero, ribadito che la citata disposizione di fonte primaria non ha prestabilito il “ numero ” e la “ tipologia degli incarichi rivestiti ”, ai fini di interesse, va precisato che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'Amministrazione, in occasione dell'individuazione (dei requisiti di partecipazione e) dei titoli valutabili nell'ambito della procedura concorsuale, gode di ampia discrezionalità poiché le scelte relative, in quanto finalizzate alla concreta cura e all’effettivo perseguimento dell’interesse pubblico, riguardano il merito dell’azione amministrativa e sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva la loro palese arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza ed irrazionalità in rapporto al fine che si intenda concretamente perseguire (cfr., ex plurimis , T.A.R. Valle d’Aosta, sez. un., 14 marzo 2023, n. 16; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 29 dicembre 2020, n. 2151), ipotesi non ricorrente nel caso in esame.
Nel caso in esame, la scelta di prendere in esame - quali incarichi rivestiti valutabili - le mansioni superiori formalmente attribuite e gli incarichi di docenza/formazione, nei termini sopra precisati, contrariamente a quanto contestato dalla deducente, non si pone in contrasto con la fonte primaria prima ricordata né risulta irragionevole, in quanto - proprio perché trattasi di progressione c.d. verticale (da cat. C a cat. D) - non appare illogico limitare gli incarichi da valutare a quelli consistenti nell’adibizione formale a mansioni superiori (nonché agli incarichi di docenza/formazione) che, in qualche modo, comprovano una “competenza” del candidato correlata ai contenuti del superiore livello professionale.
4.3. Ma la previsione dell’art. 7, comma 5, dell’avviso di procedura comparativa in questione non si pone in contrasto neppure con il precedente comma 1, lett. c), della stessa disposizione, che, a ben vedere prevede fra i criteri di valutazione “ l’eventuale numero e tipologia di incarichi rivestiti, in riferimento al ruolo da ricoprire, prestati dal candidato sia all’interno che all’esterno di ACER, purché attinenti con il profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo ”.
La riportata disposizione di lex specialis è chiara nel prevedere, ai fini della valutazione, che gli incarichi rivestiti devono:
- correlarsi “ al ruolo da ricoprire ”;
- essere “ attinenti con il profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo ”.
Emerge, dunque, la scelta di attribuire un punteggio solo per quegli incarichi svolti che si riferiscono ai contenuti professionali del superiore livello (e ciò spiega, come già detto, il riferimento alle mansioni superiori formalmente attribuite nel successivo comma 5 del medesimo art. 7), con conseguente infondatezza anche della lamentata lesione dell’affidamento.
Alla luce di quanto fin qui detto, inoltre, il verbale dell’1 settembre 2020 n. protocollo 0135243 dell’8 settembre 2022 è esente dai denunciati vizi di motivazione erronea e di carenza di istruttoria.
4.4. Ed ancora, non è predicabile alcuna contraddittorietà fra la citata previsione dell’art. 7, comma 5, dell’avviso di procedura comparativa in questione e la disciplina dettata dall’art. 7, comma 5, dell’avviso di procedura comparativa di selezione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, munito dei requisiti prescritti, per tre posti di Istruttore Amministrativo, categoria C1, della stessa Agenzia resistente.
Invero, la contraddittorietà, figura sintomatica dell'eccesso di potere, non sussiste quando si tratti di provvedimenti che, pur riguardanti lo stesso oggetto, siano adottati all'esito di procedimenti indipendenti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 aprile 2023, n. 3892), come nel caso in esame.
E comunque, la previsione dell’art. 7, comma 5, dell’avviso di procedura comparativa di selezione per tre posti di Istruttore Amministrativo, categoria C1, non appare distante dalla previsione dell’art. 7, comma 5, dell’avviso di procedura comparativa in questione, atteso che – fra gli incarichi suscettibili di valutazione (e di attribuzione del punteggio) – il primo avviso contempla le mansioni superiori, formalmente attribuite con incarico di almeno 6 mesi (analogamente alla disciplina dettata dalla lex specialis della procedura in esame) nonché gli altri incarichi formalmente conferiti da Amministrazioni pubbliche che “ presuppongano e dimostrino una particolare competenza professionale attinente al profilo da ricoprire ”, richiedendosi, dunque, pur sempre la dimostrazione di competenze (in virtù degli incarichi in precedenza conferiti) correlate ai contenuti del superiore livello professionale (al pari di quanto previsto dalla lex specialis della procedura in esame).
Non è dunque fondata la contestazione di diverso trattamento riservato ai partecipanti di analoga procedura comparativa, proprio perché detta diversità non sussiste in radice.
In definitiva, gli atti avversati si sottraggono alle censure articolate dalla parte ricorrente.
5. In conclusione, stante l’infondatezza dei motivi di gravame, il ricorso deve essere respinto in ogni sua domanda.
6. La natura interpretativa delle questioni esaminate ed i peculiari interessi sottesi alla vicenda contenziosa giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni sua domanda.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l'intervento dei magistrati:
OL VE, Presidente
IO EP TO TO, Primo Referendario, Estensore
EL BA, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO EP TO TO | OL VE |
IL SEGRETARIO