TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/12/2025, n. 8454
TAR
Sentenza 29 dicembre 2025

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001

    La norma primaria non ha prestabilito il "numero" e la "tipologia degli incarichi rivestiti" come criterio di valutazione. L'amministrazione gode di ampia discrezionalità nella scelta dei titoli valutabili, purché non sia palesemente arbitraria, illogica, irragionevole o irrazionale. La scelta di valutare solo le mansioni superiori e gli incarichi di docenza/formazione è ragionevole per una progressione verticale, in quanto tali incarichi comprovano una competenza correlata al superiore livello professionale.

  • Rigettato
    Contraddittorietà dell’azione amministrativa - Genericità. Illogicità. Arbitrarietà – Mancata e/o erronea applicazione dell’art. 7 comma 1 lettera c) dell’avviso

    La norma dell'avviso è chiara nel richiedere che gli incarichi si correlino "al ruolo da ricoprire" e siano "attinenti con il profilo". La valutazione è attribuita solo per incarichi che si riferiscono ai contenuti professionali del livello superiore, come le mansioni superiori formalmente attribuite.

  • Rigettato
    Contraddittorietà dell’azione amministrativa - Illogicità. Arbitrarietà - Eccesso di potere - Violazione del principio del legittimo affidamento - Contrasto con provvedimenti analoghi adottati dall’ente resistente - Disparità di trattamento.

    Non sussiste contraddittorietà tra i provvedimenti adottati all'esito di procedimenti indipendenti. La procedura per la categoria C1, pur contemplando mansioni superiori e altri incarichi conferiti da pubbliche amministrazioni che dimostrino particolare competenza, richiede comunque la dimostrazione di competenze correlate al superiore livello professionale, in linea con la procedura per la categoria D1.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione. Difetto e carenza di istruttoria. Erroneità della motivazione – Violazione dell’art. 52 comma 1 bis del D.Lgs. 165/01 - Erronea applicazione della clausola della procedura comparativa (art. 7 comma 1 lettera c).

    Il verbale dell'1 settembre 2020 n. protocollo 0135243 dell’8 settembre 2022 è esente dai denunciati vizi di motivazione erronea e di carenza di istruttoria in quanto la valutazione degli incarichi è stata effettuata in conformità con le disposizioni normative e dell'avviso.

  • Rigettato
    Illegittimità dell’avviso indetto dall’ACER con determinazione n. 112 del 25.5.2022 per violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 comma 1 bis del D.Lgs. 165/01 – Disparità di trattamento.

    La diversità di trattamento non sussiste in radice poiché la previsione dell'art. 7, comma 5, dell'avviso per la categoria C1, pur contemplando altri incarichi, richiede comunque la dimostrazione di competenze correlate al superiore livello professionale, in linea con la procedura per la categoria D1.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di efficienza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione – Violazione dell’art. 97 della Costituzione – Illegittimità in parte qua dell’avviso di procedura comparativa impugnata

    La scelta discrezionale dell'amministrazione di quali titoli valutare, se non palesemente arbitraria, illogica, irragionevole o irrazionale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo. La valutazione effettuata è conforme alle disposizioni normative e dell'avviso.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001

    La norma primaria non ha prestabilito il "numero" e la "tipologia degli incarichi rivestiti" come criterio di valutazione. L'amministrazione gode di ampia discrezionalità nella scelta dei titoli valutabili, purché non sia palesemente arbitraria, illogica, irragionevole o irrazionale. La scelta di valutare solo le mansioni superiori e gli incarichi di docenza/formazione è ragionevole per una progressione verticale, in quanto tali incarichi comprovano una competenza correlata al superiore livello professionale.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001

    La norma primaria non ha prestabilito il "numero" e la "tipologia degli incarichi rivestiti" come criterio di valutazione. L'amministrazione gode di ampia discrezionalità nella scelta dei titoli valutabili, purché non sia palesemente arbitraria, illogica, irragionevole o irrazionale. La scelta di valutare solo le mansioni superiori e gli incarichi di docenza/formazione è ragionevole per una progressione verticale, in quanto tali incarichi comprovano una competenza correlata al superiore livello professionale.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001

    La norma primaria non ha prestabilito il "numero" e la "tipologia degli incarichi rivestiti" come criterio di valutazione. L'amministrazione gode di ampia discrezionalità nella scelta dei titoli valutabili, purché non sia palesemente arbitraria, illogica, irragionevole o irrazionale. La scelta di valutare solo le mansioni superiori e gli incarichi di docenza/formazione è ragionevole per una progressione verticale, in quanto tali incarichi comprovano una competenza correlata al superiore livello professionale.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione. Difetto e carenza di istruttoria. Erroneità della motivazione – Violazione dell’art. 52 comma 1 bis del D.Lgs. 165/01 - Erronea applicazione della clausola della procedura comparativa (art. 7 comma 1 lettera c).

    Il verbale dell’1 settembre 2020 n. protocollo 0135243 dell’8 settembre 2022 è esente dai denunciati vizi di motivazione erronea e di carenza di istruttoria in quanto la valutazione degli incarichi è stata effettuata in conformità con le disposizioni normative e dell'avviso.

  • Rigettato
    Illegittimità dell’avviso indetto dall’ACER con determinazione n. 112 del 25.5.2022 per violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 comma 1 bis del D.Lgs. 165/01 – Disparità di trattamento.

    La diversità di trattamento non sussiste in radice poiché la previsione dell'art. 7, comma 5, dell'avviso per la categoria C1, pur contemplando altri incarichi, richiede comunque la dimostrazione di competenze correlate al superiore livello professionale, in linea con la procedura per la categoria D1.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di efficienza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione – Violazione dell’art. 97 della Costituzione – Illegittimità in parte qua dell’avviso di procedura comparativa impugnata

    La scelta discrezionale dell'amministrazione di quali titoli valutare, se non palesemente arbitraria, illogica, irragionevole o irrazionale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo. La valutazione effettuata è conforme alle disposizioni normative e dell'avviso.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001

    La norma primaria non ha prestabilito il "numero" e la "tipologia degli incarichi rivestiti" come criterio di valutazione. L'amministrazione gode di ampia discrezionalità nella scelta dei titoli valutabili, purché non sia palesemente arbitraria, illogica, irragionevole o irrazionale. La scelta di valutare solo le mansioni superiori e gli incarichi di docenza/formazione è ragionevole per una progressione verticale, in quanto tali incarichi comprovano una competenza correlata al superiore livello professionale.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001

    La norma primaria non ha prestabilito il "numero" e la "tipologia degli incarichi rivestiti" come criterio di valutazione. L'amministrazione gode di ampia discrezionalità nella scelta dei titoli valutabili, purché non sia palesemente arbitraria, illogica, irragionevole o irrazionale. La scelta di valutare solo le mansioni superiori e gli incarichi di docenza/formazione è ragionevole per una progressione verticale, in quanto tali incarichi comprovano una competenza correlata al superiore livello professionale.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/12/2025, n. 8454
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 8454
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo