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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/11/2025, n. 2288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2288 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 26/11/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 6577/2024 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Ignazio Sposito ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Brusciano, via Camillo Cucca n. 295;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
RESISTENTE CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 24.10.2024, la ricorrente in epigrafe esponeva che l' aveva richiesto la restituzione della somma complessiva di € 267,00, a titolo di indebito CP_1 sulla pensione di invalidità cat. INVCIV n. 07412072 di cui era titolare nel periodo dal 01.01.2009 al 31.01.2010, preannunciando che avrebbe effettuato trattenute mensili di € 40,00 sulla pensione sociale in godimento AS n. 04720092.
Deduceva l'impignorabilità della pensione sociale, nonché l'irripetibilità delle somme percepite in buona fede, nonché l'avvenuta prescrizione della pretesa restitutoria.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
l' rassegnando le seguenti conclusioni: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto CP_1 dichiarare prescritto il rateo della pensione di invalidità civile n.07412072 essendo decorso
l'ordinario termine decennale. In subordine, Voglia disporre la nullità e/o annullabilità dell'atto di recupero somme indebitamente percepite n. 66510261446-0. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, rappresentando di aver o CP_1 proceduto all'annullamento in autotutela del provvedimento di indebito n. 1010974 su pensione cat.
INV.CIV. n. 510207412072. Concludeva, pertanto, per la richiesta di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente, con le note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, confermava l'avvenuto annullamento dell'indebito, insistendo sulla condanna dell'Istituto alle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In considerazione dell'annullamento dell'indebito di cui è causa – come comprovato dalla documentazione versata in atti – va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula - pur non trovando previsione nel codice di rito, essendo disciplinata per il solo giudizio amministrativo dagli artt. 23-27 della legge n. 1034/1971 - è normalmente utilizzata ed indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav.,
6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass., Sez. lav., 27.4.2000, n.5390; Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez. un., 28.9.2000,
n.1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il riconoscimento del diritto azionato successivamente alla proposizione del presente ricorso determina la cessazione della materia del contendere per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale.
Nel caso in esame è pacifico nonché documentalmente provato che l'ente abbia agito in autotutela riconoscendo integralmente le ragioni di controparte, come rilevato nella memoria di costituzione.
Tenuto conto che l'annullamento dell'indebito è avvenuto solo dopo la celebrazione della prima udienza (cfr. provvedimento del 25.10.2025 allegato alle note di t.s. di parte ricorrente) le spese di lite - da liquidarsi come in dispositivo, tenendo conto dei parametri minimi in ragione della natura documentale e della bassa complessità della lite – vanno integralmente poste a carico dell' , con CP_1 distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, così provvede: • Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Compensa le spese di lite nella misura di un mezzo e condanna l' al pagamento della CP_1 restante parte che si liquida in complessivi € 251,00, oltre IVA e CPA se e dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 26/11/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 26/11/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 6577/2024 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Ignazio Sposito ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Brusciano, via Camillo Cucca n. 295;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
RESISTENTE CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 24.10.2024, la ricorrente in epigrafe esponeva che l' aveva richiesto la restituzione della somma complessiva di € 267,00, a titolo di indebito CP_1 sulla pensione di invalidità cat. INVCIV n. 07412072 di cui era titolare nel periodo dal 01.01.2009 al 31.01.2010, preannunciando che avrebbe effettuato trattenute mensili di € 40,00 sulla pensione sociale in godimento AS n. 04720092.
Deduceva l'impignorabilità della pensione sociale, nonché l'irripetibilità delle somme percepite in buona fede, nonché l'avvenuta prescrizione della pretesa restitutoria.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
l' rassegnando le seguenti conclusioni: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto CP_1 dichiarare prescritto il rateo della pensione di invalidità civile n.07412072 essendo decorso
l'ordinario termine decennale. In subordine, Voglia disporre la nullità e/o annullabilità dell'atto di recupero somme indebitamente percepite n. 66510261446-0. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, rappresentando di aver o CP_1 proceduto all'annullamento in autotutela del provvedimento di indebito n. 1010974 su pensione cat.
INV.CIV. n. 510207412072. Concludeva, pertanto, per la richiesta di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente, con le note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, confermava l'avvenuto annullamento dell'indebito, insistendo sulla condanna dell'Istituto alle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In considerazione dell'annullamento dell'indebito di cui è causa – come comprovato dalla documentazione versata in atti – va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula - pur non trovando previsione nel codice di rito, essendo disciplinata per il solo giudizio amministrativo dagli artt. 23-27 della legge n. 1034/1971 - è normalmente utilizzata ed indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav.,
6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass., Sez. lav., 27.4.2000, n.5390; Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez. un., 28.9.2000,
n.1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il riconoscimento del diritto azionato successivamente alla proposizione del presente ricorso determina la cessazione della materia del contendere per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale.
Nel caso in esame è pacifico nonché documentalmente provato che l'ente abbia agito in autotutela riconoscendo integralmente le ragioni di controparte, come rilevato nella memoria di costituzione.
Tenuto conto che l'annullamento dell'indebito è avvenuto solo dopo la celebrazione della prima udienza (cfr. provvedimento del 25.10.2025 allegato alle note di t.s. di parte ricorrente) le spese di lite - da liquidarsi come in dispositivo, tenendo conto dei parametri minimi in ragione della natura documentale e della bassa complessità della lite – vanno integralmente poste a carico dell' , con CP_1 distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, così provvede: • Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Compensa le spese di lite nella misura di un mezzo e condanna l' al pagamento della CP_1 restante parte che si liquida in complessivi € 251,00, oltre IVA e CPA se e dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 26/11/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno