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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6765/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente Dott.ssa Caterina CANIATO Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 15/10/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6765/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PALADINI TERESA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. LEONE MARIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 05.07.2016 in Catania, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Catania al n. 201 Parte I;
ordinare al Comune di Catania di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni: 1) Il figlio minore vivrà stabilmente presso la madre in Cirò Marina (KR) e viene a lei Per_1 affidato in via esclusiva rafforzata, con facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva le scelte in materia di collocamento, sanitarie, scolastiche, educative, di rilascio dei documenti, con impegno della madre, in ogni caso, di informare il padre preventivamente sulle scelte da assumere;
2) il padre potrà sentire per telefono liberamente il figlio e potrà fare visita al figlio Per_1 secondo il calendario che il Servizio Sociale di Cirò Marina stilerà annualmente garantendo, compatibilmente con le esigenze del minore e le disponibilità del padre, visite frequenti e regolari;
il Servizio dovrà altresì precisare gli orari delle visite ed il padre potrà vedere il figlio solamente alla presenza di un operatore del Servizio Sociale o di un familiare di fiducia della madre. Durante le permanenze del padre in Cirò Marina, la madre si impegna ad agevolare il più possibile gli incontri tra il padre e il minore, sempre nelle modalità protette sopra indicate, proponendo al Servizio anche ampliamenti rispetto agli originari calendari, se corrispondenti all'interesse di;
Per_1
3) il padre verserà al figlio minore un assegno mensile quale contributo al suo Per_1 mantenimento nella somma di Euro 180,00, somma rivalutabile secondo parametri Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano alla data attuale;
4) l'assegno unico erogato dall'INPS verrà percepito integralmente dalla madre;
5) nulla a titolo di assegno divorzile. Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata con sentenza del Tribunale di Monza in data 21.12.2023 (sent. n. 3039/23 – pubbl. in data 22.12.2023).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (21.10.2016) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Spese di lite compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 15/10/2024, così provvede:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Catania in data 04/07/2016 (atto n. 201, Parte I, del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Catania (CT)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Catania (CT), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 02.01.2025
Il Presidente Dott.ssa Laura GAGGIOTTI
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente Dott.ssa Caterina CANIATO Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 15/10/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6765/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PALADINI TERESA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. LEONE MARIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 05.07.2016 in Catania, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Catania al n. 201 Parte I;
ordinare al Comune di Catania di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni: 1) Il figlio minore vivrà stabilmente presso la madre in Cirò Marina (KR) e viene a lei Per_1 affidato in via esclusiva rafforzata, con facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva le scelte in materia di collocamento, sanitarie, scolastiche, educative, di rilascio dei documenti, con impegno della madre, in ogni caso, di informare il padre preventivamente sulle scelte da assumere;
2) il padre potrà sentire per telefono liberamente il figlio e potrà fare visita al figlio Per_1 secondo il calendario che il Servizio Sociale di Cirò Marina stilerà annualmente garantendo, compatibilmente con le esigenze del minore e le disponibilità del padre, visite frequenti e regolari;
il Servizio dovrà altresì precisare gli orari delle visite ed il padre potrà vedere il figlio solamente alla presenza di un operatore del Servizio Sociale o di un familiare di fiducia della madre. Durante le permanenze del padre in Cirò Marina, la madre si impegna ad agevolare il più possibile gli incontri tra il padre e il minore, sempre nelle modalità protette sopra indicate, proponendo al Servizio anche ampliamenti rispetto agli originari calendari, se corrispondenti all'interesse di;
Per_1
3) il padre verserà al figlio minore un assegno mensile quale contributo al suo Per_1 mantenimento nella somma di Euro 180,00, somma rivalutabile secondo parametri Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano alla data attuale;
4) l'assegno unico erogato dall'INPS verrà percepito integralmente dalla madre;
5) nulla a titolo di assegno divorzile. Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata con sentenza del Tribunale di Monza in data 21.12.2023 (sent. n. 3039/23 – pubbl. in data 22.12.2023).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (21.10.2016) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Spese di lite compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 15/10/2024, così provvede:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Catania in data 04/07/2016 (atto n. 201, Parte I, del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Catania (CT)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Catania (CT), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 02.01.2025
Il Presidente Dott.ssa Laura GAGGIOTTI
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona