Decreto cautelare 7 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 6 novembre 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00214/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03715/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale n. 3715 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
dei provvedimenti della Prefettura - U.T.G. di Milano n. -OMISSIS-del 24 luglio 2025 (Prot. -OMISSIS-) e Prot. -OMISSIS-dell’11 settembre 2025, nella parte in cui dispongono l'obbligo di sottoposizione a visita medica di revisione della patente ex art. 128 C.d.S., nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, per i motivi esposti in narrativa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa IL Di LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso notificato il 3 ottobre 2025, il ricorrente ha impugnato i provvedimenti prefettizi indicati in epigrafe domandandone l’annullamento, previa istanza cautelare, nella parte in cui dispongono la revisione della patente ai sensi dell’art. 128, comma 1, del d. lgs. 285/1992 (codice della strada).
2. Il ricorrente espone in fatto che:
- in data 7 giugno 2025 gli era stata contestata dai Carabinieri del Nucleo radiomobile di Milano la violazione dell’art. 186, comma 2, lett. a) del codice della strada, in quanto sorpreso alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolico pari a 0,56 g/l;
- il 24 luglio 2025 il Prefetto di Milano aveva disposto nei suoi confronti la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per mesi quattro e “ contestualmente ordinata ai sensi dell’art. 128 del C.d.S. la revisione per l’accertamento del possesso dei requisiti psicofisici da effettuarsi entro 60 giorni dalla notifica dell’ordinanza prefettizia ”;
- con ordinanza n. -OMISSIS-del 10 settembre 2025 il Giudice di Pace di Milano, chiamato a pronunciarsi sulla sanzione accessoria della sospensione della patente, ha sospeso il provvedimento prefettizio fino all’udienza di comparizione fissata per il 17 settembre 2026;
- l’11 settembre 2025 il Prefetto di Milano, in ottemperanza alla citata ordinanza del Giudice di Pace, ha sospeso il primo provvedimento adottato il 24 luglio 2025 fino alla citata udienza di comparizione e, per l’effetto, ha disposto “ il rilascio di un duplicato della patente di guida al titolare previa esibizione di originale del certificato medico attestante l’ottemperata revisione ai sensi dell’art. 128, comma 1, del C.d.S .”.
3. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di illegittimità:
I) Eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza manifesta, violazione del principio di buon andamento (art. 97) e di non aggravamento del procedimento (art.1 L. 241790) : in sintesi, il ricorrente censura il provvedimento nella parte in cui avrebbe ritenuto territorialmente competente la Commissione Medica Locale di Milano mentre – a suo dire – sarebbe stata competente quella del luogo di residenza, cioè Monza;
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, L. 241/90, eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria: il ricorrente lamenta la carenza di motivazione dell’ordine di revisione della patente, dal momento che la revisione non sarebbe una sanzione accessoria della violazione del codice della strada ma un provvedimento autonomo di natura cautelare, sicché il provvedimento a suo dire non avrebbe esplicitato gli elementi fondanti il dubbio in ordine alla persistenza dei requisiti di idoneità fisica alla guida e non avrebbe considerato che il tasso alcolemico accertato (0,56 g/l) era di pochissimo superiore al limite minimo previsto dalla legge (0,50 g/l);
III) Illegittimità derivata dell’ordine di revisione, violazione del principio del contraddittorio e rischio di giudicati confliggenti : il ricorrente sostiene che l’ordine di revisione sarebbe un atto consequenziale del provvedimento di sospensione della patente, quest’ultimo illegittimo in quanto adottato in violazione dei termini perentori stabiliti dall’art. 218 codice della strada.
4. In data 8 ottobre 2025, con atto di mero stile, si è costituita in giudizio l’Amministrazione per resistere al ricorso.
5. Alla camera di consiglio del 5 novembre 2025, con ordinanza N. -OMISSIS- pubblicata il 6 novembre 2025, questo Collegio, dopo aver evidenziato che l’unico profilo sul quale sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo attiene alla revisione della patente di cui all'art. 128, comma 1, codice della strada, ha accolto la domanda cautelare e sospeso l’ordine di revisione medica contenuto nei provvedimenti prefettizi impugnati.
6. In data 10 dicembre 2025, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a., con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
7. Successivamente, anche l’Amministrazione resistente ha depositato, in data 5 gennaio 2025, documenti e memoria.
8. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2025, il ricorrente ha eccepito la tardività del deposito della memoria dell’Amministrazione e, dopo la discussione, la causa è passata in decisione.
9. In via preliminare, va accolta perché fondata l’eccezione di tardività del deposito della memoria da parte dell’Amministrazione resistente, con la conseguenza dell’inutilizzabilità processuale, ai fini del decidere, delle argomentazioni in essa svolte.
9.1. Secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, i termini fissati dall’art. 73 c.p.a. per il deposito delle memorie difensive sono espressione “ di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio” (T.A.R. Calabria – Catanzaro, sez. I, n. 1300/2025; Consiglio di Stato, sez. V, 9 gennaio 2019, n. 194; idem, Sez.VI, 28 maggio 2019, n. 3511; T.A.R. Lombardia - Milano, sez. II, 7 gennaio2020, n. 37; T.A.R. Veneto, Sez. I, 23 febbraio 2022, n. 350) pertanto, la memoria depositata oltre i termini stabiliti deve essere considerata tamquam non esset .
10. Nel merito, occorre precisare che la revisione della patente ex art. 128, comma 1, del d. lgs. 285 del 1992 (codice della strada) è un provvedimento distinto dall’ordinanza di sospensione della patente di guida di cui all’art. 186, comma 2, del codice della strada.
10.1. Il comma 8 dell’art. 186 prevede, inoltre, che " Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni ".
10.2. L’ordinanza di sospensione della patente di guida è una sanzione accessoria, comminata a seguito dell’accertamento di violazioni del codice della strada connesse alla guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, del codice della strada), mentre la revisione della patente è un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza della circolazione stradale, e dunque costituisce una misura cautelare preventiva volta a sottoporre il titolare della patente di guida ad una verifica della persistenza della sua idoneità psicofisica o tecnica alla guida, richiesta non soltanto per l'acquisizione, ma anche per la conservazione del titolo di guida ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. V, 7 gennaio 2026, n. 103; Consiglio di Stato, sez. I , 21 maggio 2020 , n. 935; Id., sez. IV, n. 5682 del 2018).
10.3. Osserva il Collegio come mentre l’ordine di sottoporsi a visita medica ex art. 186, comma 8, del codice della strada è conseguenza automatica dell'accertamento della violazione e della conseguente sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la visita medica disposta per la revisione della patente ex art. 128 del codice della strada non risulta connessa all'accertamento dell'illecito, ma soltanto occasionata dai fatti dai quali scaturiscono le fattispecie previste dagli artt. 186 e 187 codice della strada, dalle quali il Prefetto può fondare il dubbio sulla persistenza del possesso dei requisiti di idoneità fisica o tecnica in capo al trasgressore, sicché tale ultimo caso deve, necessariamente, distinguersi dalla citata ipotesi di cui all'art. 186, comma 8, citato.
10.4. Quindi, accanto all’ordinanza di sospensione della patente e di sottoposizione (obbligatoria) a visita medica ad opera del Prefetto, è prevista una ulteriore ipotesi nel disposto di cui all'art. 128, comma 1, C.d.S., secondo cui " Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente ".
10.5. Mentre, infatti, nella prima fattispecie, l'atto prefettizio di sottoposizione a visita medica risulta essere vincolato e conseguente all'accertamento dell’illecito (amministrativo o penale) e alla sanzione amministrativa accessoria (con conseguente giurisdizione del giudice ordinario), la revisione della patente ex art. 128 del codice della strada si caratterizza per la discrezionalità del potere concesso al Prefetto in occasione del realizzarsi dell'evento e, conseguentemente, determina la giurisdizione del giudice amministrativo in connessione con l'esercizio del potere amministrativo (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 21 luglio 2017, n. 8880).
10.6. Occorre osservare, inoltre, come la rilevata natura discrezionale del potere esercitato dal Prefetto ex art. 128, comma 1, codice della strada esercitabile in occasione di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica alla conduzione dei veicoli a motore connesso con le fattispecie di cui agli art. 186 e 187 (guida in stato di ebbrezza e di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti), consente alla stessa Autorità l'esercizio del potere di revisione pur in presenza dell'annullamento, ad opera del Giudice di Pace, del provvedimento di sospensione della patente e dell’ordine di sottoposizione a visita medica ex art. 186, comma 8, del codice della strada, quest’ultimo per invalidità derivata dal presupposto provvedimento di sospensione.
10.7. Considerata quindi la natura ampiamente discrezionale del provvedimento di revisione della patente di guida, ai fini della valutazione del dubbio sul pieno possesso dei requisiti di idoneità fisica psichica o tecnica che legittima il provvedimento, l'Amministrazione è onerata di una compiuta motivazione al riguardo.
10.8. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di rilevare che il provvedimento deve contenere una valutazione dei fatti nel loro complesso, una adeguata motivazione circa la gravità della condotta tenuta dall'interessato ed infine specifiche considerazioni in base alle quali si è formato il dubbio in ordine alla perizia e alla capacità del conducente (T.A.R. per l'Umbria, 23 marzo 2016, n. 263).
11. Alla luce di tali premesse, è fondato il secondo motivo di ricorso, atteso che nei provvedimenti impugnati non sono chiarite le ragioni fondanti il dubbio sulla persistenza del possesso dei requisiti psicofisici necessari per la guida dei veicoli in capo al ricorrente.
11.1. Risulta dai documenti versati in causa che il Prefetto ha, con il provvedimento impugnato n. -OMISSIS-del 24 luglio 2025, ordinato al ricorrente “ Ai sensi dell’art. 128/1 C.d.S. …di sottoporsi entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento a visita di accertamento del possesso dei requisiti psicofisici….. ” specificando la sanzione prevista “ Ai sensi dell’art. 128/2 del C.d.S. ” in caso di inosservanza di tale ordine. Risulta, anche, che, con l’ulteriore provvedimento prot. M_IT PR_ MIUTG 00-OMISSIS-dell’11 settembre 2025, il Prefetto ha dato esecuzione alla pronuncia del Giudice di pace disponendo “ il rilascio di un duplicato della patente di guida al titolare previa esibizione di originale del certificato medico attestante l’ottemperata revisione ai sensi dell’art. 128, comma 1, del C.d.S. ”, confermando quindi l’obbligo di sottoposizione a visita medica ai sensi dell’art. 128 del codice della strada già disposta con il provvedimento prefettizio n. -OMISSIS-del 24 luglio 2025.
12. Dal tenore letterale e dai riferimenti normativi più volte richiamati e specificati nei provvedimenti impugnati è evidente che il Prefetto ha illegittimamente disposto la revisione della patente e non la visita medica di cui all’art. 186, comma 8, del codice della strada, sicché non ha indicato le ragioni per le quali, a fronte della tenuità del fatto contestato al ricorrente - per aver superato di soli 0,06 g/l il livello minimo di tasso alcolemico previsto dall’art. 186, comma 6, del codice della strada, per il quale si ha stato di ebbrezza quando il tasso alcolemico è superiore a 0,5 g/l – ha revocato in dubbio la persistenza del possesso dell’idoneità psicofisica del ricorrente.
13. Non merita pregio, invece, alla luce delle considerazioni di cui ai paragrafi 10.6 e 10.7, il terzo motivo di ricorso, dal momento che il provvedimento di revisione non è legato da un nesso di consequenzialità necessaria alla sanzione accessoria della sospensione della patente.
14. Conseguentemente, ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso e assorbito il primo motivo, il provvedimento deve essere annullato nella parte in cui dispone la revisione della patente per l’accertamento del possesso dei requisiti psicofisici presso la Commissione Medica Locale Patenti, sia essa di Milano o di Monza.
15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nella parte in cui dispongono la revisione della patente.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO IG, Presidente
IL Di LO, Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL Di LO | IO IG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.