TAR Milano, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 214
TAR
Decreto cautelare 7 ottobre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 6 novembre 2025
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TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di motivazione e istruttoria nell'ordine di revisione della patente

    Il Collegio ha ritenuto che l'ordine di revisione della patente, ai sensi dell'art. 128 C.d.S., è un provvedimento discrezionale che richiede una compiuta motivazione. Nei provvedimenti impugnati non sono state chiarite le ragioni fondanti il dubbio sulla persistenza dei requisiti psicofisici necessari per la guida in capo al ricorrente, considerando anche la tenuità del fatto contestato (tasso alcolemico solo marginalmente superiore al limite).

  • Altro
    Eccesso di potere per eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza manifesta, violazione del principio di buon andamento e di non aggravamento del procedimento

    Il primo motivo di ricorso è stato assorbito dalla fondatezza del secondo motivo.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dell’ordine di revisione, violazione del principio del contraddittorio e rischio di giudicati confliggenti

    Il terzo motivo di ricorso è stato ritenuto infondato poiché il provvedimento di revisione non è legato da un nesso di consequenzialità necessaria alla sanzione accessoria della sospensione della patente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 214
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 214
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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