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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4978 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 1364/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'odierna udienza depositate
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice NZ OR, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1364/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RO BI ( per procura in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
P. IVA , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Cazzolla
( per mandato in atti Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: indennità infermieri CO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, Operatore Socio Sanitario alle dipendenze dell'Azienda,
lamentando di aver lavorato in un presidio Covid e di non aver ricevuto l'indennità prevista dall'art. 86, co. 9, CCNL Sanità 2016/2018, ha convenuto in giudizio la chiedendo CP_1
il pagamento della somma di € 619,16 oltre rivalutazione e interessi.
L' nel costituirsi, ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che il nosocomio CP_1
ove la ricorrente ha prestato attività lavorativa era stato riconvertito in presidio non-covid.
2 La causa è stata discussa all'odierna udienza mediante trattazione scritta, dopo esser stata istruita con l'escussione di testi.
Il ricorso è fondato.
L'art. 86 CCNL 2016-2018, rubricato “Indennità per particolari condizioni di lavoro” al comma 6, così stabilisce: «
6. Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità
per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13;
b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13. c) nei servizi di malattie
infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16. I
servizi elencati nel presente comma sono individuati, nell'ambito del confronto regionale di cui all'art.
6, dalle Regioni in conformità alle disposizioni legislative di organizzazione vigenti.» Il successivo comma 9, estende agli operatori socio-sanitari assegnati ai reparti indicati nel comma 6,
lettere a), b) e c), l'indennità giornaliera di cui al comma 6.
La ricorrente ha assunto di aver presto attività lavorativa presso il Servizio Malattie
Infettive del nosocomio Santa Maria degli Angeli di Putignano dall'1.8.2022 al 31.1.2023 e di aver diritto a tale indennità.
Contr L' ha invero rappresentato che il presidio era stato riconvertito in Area-no covid dal
5.7.2021, come da Nota prot. n. 86199 del 5.7.2021 allegata. Pt_2
Il teste escusso, tuttavia, dirigente medico del P.O. S. Maria degli Angeli, ha rappresentato che anche dopo la riconversione in presidio no-Covid, era prevista un'area medica Covid, rimasta funzionante fino al 31.1.2023 (cfr., teste , verbale di Testimone_1
udienza del 25.6.2024).
Alla luce della superiore testimonianza non può che accertarsi il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di cui all'art. 86, co. 9, CCNL Sanità 2016/2018, essendo pacifico in quanto non contestato e comunque documentato (cfr., turni allegati al ricorso) che la stessa abbia prestato servizio nel reparto in questione.
L' eve dunque essere condannata al pagamento in favore della lavoratrice della CP_1
suddetta indennità, quantificata in € 619,16 – somma non contestata - oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione al soddisfo.
3 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, valori minimi tenuto conto della natura e del valore della causa.
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' in persona del suo legale CP_2
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di della Parte_1
somma di € 619,16 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione di ogni posta sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge
724/1994;
2) condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_2
pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'avv. BI dichiaratasi antistataria in € 321,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
-NZ OR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
NZ OR in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
4
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 1364/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'odierna udienza depositate
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice NZ OR, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1364/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RO BI ( per procura in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
P. IVA , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Cazzolla
( per mandato in atti Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: indennità infermieri CO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, Operatore Socio Sanitario alle dipendenze dell'Azienda,
lamentando di aver lavorato in un presidio Covid e di non aver ricevuto l'indennità prevista dall'art. 86, co. 9, CCNL Sanità 2016/2018, ha convenuto in giudizio la chiedendo CP_1
il pagamento della somma di € 619,16 oltre rivalutazione e interessi.
L' nel costituirsi, ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che il nosocomio CP_1
ove la ricorrente ha prestato attività lavorativa era stato riconvertito in presidio non-covid.
2 La causa è stata discussa all'odierna udienza mediante trattazione scritta, dopo esser stata istruita con l'escussione di testi.
Il ricorso è fondato.
L'art. 86 CCNL 2016-2018, rubricato “Indennità per particolari condizioni di lavoro” al comma 6, così stabilisce: «
6. Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità
per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13;
b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13. c) nei servizi di malattie
infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16. I
servizi elencati nel presente comma sono individuati, nell'ambito del confronto regionale di cui all'art.
6, dalle Regioni in conformità alle disposizioni legislative di organizzazione vigenti.» Il successivo comma 9, estende agli operatori socio-sanitari assegnati ai reparti indicati nel comma 6,
lettere a), b) e c), l'indennità giornaliera di cui al comma 6.
La ricorrente ha assunto di aver presto attività lavorativa presso il Servizio Malattie
Infettive del nosocomio Santa Maria degli Angeli di Putignano dall'1.8.2022 al 31.1.2023 e di aver diritto a tale indennità.
Contr L' ha invero rappresentato che il presidio era stato riconvertito in Area-no covid dal
5.7.2021, come da Nota prot. n. 86199 del 5.7.2021 allegata. Pt_2
Il teste escusso, tuttavia, dirigente medico del P.O. S. Maria degli Angeli, ha rappresentato che anche dopo la riconversione in presidio no-Covid, era prevista un'area medica Covid, rimasta funzionante fino al 31.1.2023 (cfr., teste , verbale di Testimone_1
udienza del 25.6.2024).
Alla luce della superiore testimonianza non può che accertarsi il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di cui all'art. 86, co. 9, CCNL Sanità 2016/2018, essendo pacifico in quanto non contestato e comunque documentato (cfr., turni allegati al ricorso) che la stessa abbia prestato servizio nel reparto in questione.
L' eve dunque essere condannata al pagamento in favore della lavoratrice della CP_1
suddetta indennità, quantificata in € 619,16 – somma non contestata - oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione al soddisfo.
3 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, valori minimi tenuto conto della natura e del valore della causa.
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' in persona del suo legale CP_2
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di della Parte_1
somma di € 619,16 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione di ogni posta sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge
724/1994;
2) condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_2
pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'avv. BI dichiaratasi antistataria in € 321,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
-NZ OR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
NZ OR in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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