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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/03/2025, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 17629/24 e 18182/24 R.G.
Il Tribunale di Venezia, nella persona del giudice unico dott.ssa Lisa
Micochero ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 17629 del Ruolo Generale dell'anno 2024, cui è stato riunito quello iscritto al n. 18182 dell'anno 2024,
introdotto da
C.F. , in proprio. Parte_1 C.F._1
ATTRICE
contro
, Controparte_1 CP_2
, PRESSO LA CORTE CP_3 Controparte_4
D'APPELLO DI VENEZIA
CONVENUTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente: NEL MERITO
Accertare e dichiarare la falsità dell'atto pubblico (in riferimento al decreto sopra citato e firmato digitalmente dai giudici Controparte_1
e ;
[...] CP_2
Ordinare la cancellazione totale dei decreti (atti pubblici) sopra citati, ovvero di tutto il giudizio in quanto affetto da grave nullità RG5178/19 ed
RG223/24.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge.
Per il P.M.:
Visto si prende atto.
FATTO E DIRITTO
Con “atto di citazione per querela di falso proposta in via principale ex art. 221 e ss. .p.c.” , in proprio, adiva il presente Tribunale Parte_1
proponendo nei confronti del “giudice del Controparte_1
tribunale di Venezia primo grado volontaria giurisdizione” e del “giudice del tribunale di Venezia primo grado volontaria CP_2
giurisdizione”, “controinteressato la Procura generale presso la Corte
d'Appello di Venezia”, azione volta ad ottenere che fosse accertata e dichiarata “la falsità dell'atto pubblico (in riferimento al decreto sopra citato e firmato digitalmente dai giudici e Controparte_1
” e ordinata “la cancellazione totale dei decreti (atti CP_2
pubblici) sopra citati, ovvero di tutto il giudizio in quanto affetto da grave nullità RG5178/19 ed RG223/24”.
Pag. 2 di 5 proponeva altresì, sempre in proprio, ulteriore azione Parte_1
avente analogo contenuto nei confronti “del dott. sostituto CP_3
procuratore della repubblica contro interessato Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia”, rubricata sub RG n. 18182/24, di cui veniva disposta, con decreto di data 8.11.2024, la riunione alla presente causa. Nella medesima ordinanza il giudice riteneva di dover decidere assieme al merito delle cause anche la “Istanza di nullità totale art. 156
c.p.c., 157 c.p.c. e 161 c.p.c.” presentata al Presidente del Tribunale Dott.
Salvatore Laganà di data 3.11.2024, avente sempre ad oggetto il petitum delle due cause riunite e di dover preliminarmente rimettere in decisione la causa sulla questione, rilevabile d'ufficio, della validità di un “Atto di citazione per querela di falso proposta in via principale ex art. 221 e s.,
c.p.c.” privo di indicazione dell'udienza di comparizione ex art. 163 comma III n. 7) c.p.c., proposto da un soggetto non munito di difesa tecnica in violazione dell'art. 82 III comma c.p.c..
Fissava quindi l'udienza del 6.2.2025 h.
9.30 avanti a sé per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189
c.p.c.. Alla suddetta udienza nessuno compariva e la causa veniva rinviata all'udienza del 27.2.25, poi spostata d'ufficio al 13.3.2025. Alla suddetta udienza compariva che chiedeva che la causa fosse Parte_1
trattenuta in decisione.
L'azione deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta da un soggetto non munito di patrocinio legale.
Deve preliminarmente essere ricordato che ai sensi dell'art. 82 c.p.c. le parti non possono stare in giudizio avanti al Tribunale se non con
Pag. 3 di 5 l'assistenza di un difensore. La circostanza che la parte possa personalmente proporre la querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c. non la legittima ad introdurre il relativo giudizio personalmente in quanto va distinto l'atto di querela in sé, posto alla base del relativo giudizio, ed il procedimento giurisdizionale finalizzato a contestare la veridicità di un atto pubblico oppure di una scrittura privata riconosciuta, che va proposto con l'assistenza di un difensore.
A fronte di tale causa di inammissibilità, risulta ultroneo l'esame degli ulteriori motivi di nullità dell'atto introduttivo.
Nulla per le spese di lite stante la mancata costituzione dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in persona del giudice unico dott.ssa Lisa
Micochero, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo:
• Dichiara inammissibile il presente giudizio;
• Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 28 marzo 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 4 di 5
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 17629/24 e 18182/24 R.G.
Il Tribunale di Venezia, nella persona del giudice unico dott.ssa Lisa
Micochero ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 17629 del Ruolo Generale dell'anno 2024, cui è stato riunito quello iscritto al n. 18182 dell'anno 2024,
introdotto da
C.F. , in proprio. Parte_1 C.F._1
ATTRICE
contro
, Controparte_1 CP_2
, PRESSO LA CORTE CP_3 Controparte_4
D'APPELLO DI VENEZIA
CONVENUTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente: NEL MERITO
Accertare e dichiarare la falsità dell'atto pubblico (in riferimento al decreto sopra citato e firmato digitalmente dai giudici Controparte_1
e ;
[...] CP_2
Ordinare la cancellazione totale dei decreti (atti pubblici) sopra citati, ovvero di tutto il giudizio in quanto affetto da grave nullità RG5178/19 ed
RG223/24.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge.
Per il P.M.:
Visto si prende atto.
FATTO E DIRITTO
Con “atto di citazione per querela di falso proposta in via principale ex art. 221 e ss. .p.c.” , in proprio, adiva il presente Tribunale Parte_1
proponendo nei confronti del “giudice del Controparte_1
tribunale di Venezia primo grado volontaria giurisdizione” e del “giudice del tribunale di Venezia primo grado volontaria CP_2
giurisdizione”, “controinteressato la Procura generale presso la Corte
d'Appello di Venezia”, azione volta ad ottenere che fosse accertata e dichiarata “la falsità dell'atto pubblico (in riferimento al decreto sopra citato e firmato digitalmente dai giudici e Controparte_1
” e ordinata “la cancellazione totale dei decreti (atti CP_2
pubblici) sopra citati, ovvero di tutto il giudizio in quanto affetto da grave nullità RG5178/19 ed RG223/24”.
Pag. 2 di 5 proponeva altresì, sempre in proprio, ulteriore azione Parte_1
avente analogo contenuto nei confronti “del dott. sostituto CP_3
procuratore della repubblica contro interessato Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia”, rubricata sub RG n. 18182/24, di cui veniva disposta, con decreto di data 8.11.2024, la riunione alla presente causa. Nella medesima ordinanza il giudice riteneva di dover decidere assieme al merito delle cause anche la “Istanza di nullità totale art. 156
c.p.c., 157 c.p.c. e 161 c.p.c.” presentata al Presidente del Tribunale Dott.
Salvatore Laganà di data 3.11.2024, avente sempre ad oggetto il petitum delle due cause riunite e di dover preliminarmente rimettere in decisione la causa sulla questione, rilevabile d'ufficio, della validità di un “Atto di citazione per querela di falso proposta in via principale ex art. 221 e s.,
c.p.c.” privo di indicazione dell'udienza di comparizione ex art. 163 comma III n. 7) c.p.c., proposto da un soggetto non munito di difesa tecnica in violazione dell'art. 82 III comma c.p.c..
Fissava quindi l'udienza del 6.2.2025 h.
9.30 avanti a sé per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189
c.p.c.. Alla suddetta udienza nessuno compariva e la causa veniva rinviata all'udienza del 27.2.25, poi spostata d'ufficio al 13.3.2025. Alla suddetta udienza compariva che chiedeva che la causa fosse Parte_1
trattenuta in decisione.
L'azione deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta da un soggetto non munito di patrocinio legale.
Deve preliminarmente essere ricordato che ai sensi dell'art. 82 c.p.c. le parti non possono stare in giudizio avanti al Tribunale se non con
Pag. 3 di 5 l'assistenza di un difensore. La circostanza che la parte possa personalmente proporre la querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c. non la legittima ad introdurre il relativo giudizio personalmente in quanto va distinto l'atto di querela in sé, posto alla base del relativo giudizio, ed il procedimento giurisdizionale finalizzato a contestare la veridicità di un atto pubblico oppure di una scrittura privata riconosciuta, che va proposto con l'assistenza di un difensore.
A fronte di tale causa di inammissibilità, risulta ultroneo l'esame degli ulteriori motivi di nullità dell'atto introduttivo.
Nulla per le spese di lite stante la mancata costituzione dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in persona del giudice unico dott.ssa Lisa
Micochero, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo:
• Dichiara inammissibile il presente giudizio;
• Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 28 marzo 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Lisa Micochero
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