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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/12/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME sezione civile Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani ha pronunciato ai sensi degli artt. 429 e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 383/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza di ingiunzione” pendente
TRA
C.F. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alberto RI e Parte_1 C.F._1
RA RI ricorrente - opponente
E
, (cod. fisc. , in persona del Presiedente della Giunta Controparte_1 P.IVA_1
Regionale, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianclaudio Festa dell'Avvocatura Regionale resistente – opposta conclusioni: come da note scritte depositate telematicamente dalla sola parte ricorrente per l'udienza del 21.11.2025 concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
1. ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 59241/SIAR del Parte_1
12.02.2019, emessa dalla , per la somma di Controparte_2 euro 6.000,00 quale sanzione amministrativa applicata per la violazione dell'art. 124 comma 1 e 2 del D.Lgs 3.04.2006 n. 152, a seguito del Verbale n. 1 del 11.03.2014 con il quale, all'esito di un accertamento condotto dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, è stata al medesimo, nella qualità di Sindaco del contestata la mancanza di autorizzazione relativamente allo scarico Controparte_3 proveniente dal depuratore servizio della frazione di Vena di Maida, sito in località Fosso.
2. Si è costituita tardivamente in giudizio la variamente argomentando per Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
3. Nelle note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 21.11.2025 i difensori costituiti nell'interesse di parte opponente hanno dato atto dell'intervenuto decesso dell'opponente, allegando il relativo certificato e chiedendo l'interruzione del giudio.
4. Diversamente da quanto richiesto dai procuratori di parte opponente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Infatti, in tema di sanzioni amministrative, l'art. 7 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel disporre che "L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi" esprime il principio della personalità della sanzione amministrativa, per il quale la morte dell'autore della violazione determina l'intrasmissibilità ai suoi eredi dell'obbligo di pagare la somma dovuta per
1 la sanzione, oltre che l'estinzione dell'obbligazione anche a carico dell'obbligato solidale per la sanzione amministrativa, come ritenuto dal consolidato orientamento della giurisprudenza.
Più precisamente, secondo la consolidata giurisprudenza, la morte dell'autore della presunta violazione comporta, proprio quale espressione del principio di personalità della sanzione amministrativa, l'inefficacia dell'ordinanza – ingiunzione e l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria irrogata, che non si trasmette agli eredi.
Tanto determina, in relazione all'eventuale giudizio di opposizione proposto avverso l'ordinanza- ingiunzione, la sopravvenuta cessata materia del contendere, la cui declaratoria può essere effettuata anche in sede di legittimità, ove il decesso sia documentato ex art. 372 c.p.c. (ex multis, Cass. n.
3505 del 6/02/2023; Cass. n. 16747 del 24/05/2022; Cass. n. 27650 del 30/10/2018; Cass. n. 6737 del
7/04/2016; Cass. n. 5880 del 13/03/2007 e da ultimo Cass. n. 2415/2024. Nello stesso senso, nella giurisprudenza di merito: Tribunale Napoli n. 11403 del 4.12.2025; Tribunale di Grosseto n. 427 del
27.05.2025; Tribunale di Parma n. 514 del 30.04.2025; Tribunale di Reggio Emilia n. 340 del
9.04.2024; Tribunale di Salerno n. 547 del 6.02.2025).
5. Quanto alle spese di lite, come chiarito dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere conseguente alla morte dell'autore della violazione non dà luogo ad alcuna regolamentazione. Non possono infatti essere applicati i principi della soccombenza e della causalità propri della soccombenza virtuale o potenziale, in quanto l'erede non subentra nel lato passivo del rapporto giuridico sanzionatorio che ne forma l'oggetto sostanziale, sicché trova applicazione l'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale ciascuna parte anticipa e sostiene le spese sostenute (Cass. n. 2415/2024; Cass. n. 16747 del 24/05/2022; Cass. n. 29577 del
22/10/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- dichiara cessata la materia del contendere, per sopravvenuto decesso dell'ingiunto e conseguente estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata;
- nulla per le spese di lite.
Lamezia Terme, 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Lagani
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SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 383/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza di ingiunzione” pendente
TRA
C.F. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alberto RI e Parte_1 C.F._1
RA RI ricorrente - opponente
E
, (cod. fisc. , in persona del Presiedente della Giunta Controparte_1 P.IVA_1
Regionale, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianclaudio Festa dell'Avvocatura Regionale resistente – opposta conclusioni: come da note scritte depositate telematicamente dalla sola parte ricorrente per l'udienza del 21.11.2025 concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
1. ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 59241/SIAR del Parte_1
12.02.2019, emessa dalla , per la somma di Controparte_2 euro 6.000,00 quale sanzione amministrativa applicata per la violazione dell'art. 124 comma 1 e 2 del D.Lgs 3.04.2006 n. 152, a seguito del Verbale n. 1 del 11.03.2014 con il quale, all'esito di un accertamento condotto dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, è stata al medesimo, nella qualità di Sindaco del contestata la mancanza di autorizzazione relativamente allo scarico Controparte_3 proveniente dal depuratore servizio della frazione di Vena di Maida, sito in località Fosso.
2. Si è costituita tardivamente in giudizio la variamente argomentando per Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
3. Nelle note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 21.11.2025 i difensori costituiti nell'interesse di parte opponente hanno dato atto dell'intervenuto decesso dell'opponente, allegando il relativo certificato e chiedendo l'interruzione del giudio.
4. Diversamente da quanto richiesto dai procuratori di parte opponente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Infatti, in tema di sanzioni amministrative, l'art. 7 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel disporre che "L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi" esprime il principio della personalità della sanzione amministrativa, per il quale la morte dell'autore della violazione determina l'intrasmissibilità ai suoi eredi dell'obbligo di pagare la somma dovuta per
1 la sanzione, oltre che l'estinzione dell'obbligazione anche a carico dell'obbligato solidale per la sanzione amministrativa, come ritenuto dal consolidato orientamento della giurisprudenza.
Più precisamente, secondo la consolidata giurisprudenza, la morte dell'autore della presunta violazione comporta, proprio quale espressione del principio di personalità della sanzione amministrativa, l'inefficacia dell'ordinanza – ingiunzione e l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria irrogata, che non si trasmette agli eredi.
Tanto determina, in relazione all'eventuale giudizio di opposizione proposto avverso l'ordinanza- ingiunzione, la sopravvenuta cessata materia del contendere, la cui declaratoria può essere effettuata anche in sede di legittimità, ove il decesso sia documentato ex art. 372 c.p.c. (ex multis, Cass. n.
3505 del 6/02/2023; Cass. n. 16747 del 24/05/2022; Cass. n. 27650 del 30/10/2018; Cass. n. 6737 del
7/04/2016; Cass. n. 5880 del 13/03/2007 e da ultimo Cass. n. 2415/2024. Nello stesso senso, nella giurisprudenza di merito: Tribunale Napoli n. 11403 del 4.12.2025; Tribunale di Grosseto n. 427 del
27.05.2025; Tribunale di Parma n. 514 del 30.04.2025; Tribunale di Reggio Emilia n. 340 del
9.04.2024; Tribunale di Salerno n. 547 del 6.02.2025).
5. Quanto alle spese di lite, come chiarito dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere conseguente alla morte dell'autore della violazione non dà luogo ad alcuna regolamentazione. Non possono infatti essere applicati i principi della soccombenza e della causalità propri della soccombenza virtuale o potenziale, in quanto l'erede non subentra nel lato passivo del rapporto giuridico sanzionatorio che ne forma l'oggetto sostanziale, sicché trova applicazione l'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale ciascuna parte anticipa e sostiene le spese sostenute (Cass. n. 2415/2024; Cass. n. 16747 del 24/05/2022; Cass. n. 29577 del
22/10/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- dichiara cessata la materia del contendere, per sopravvenuto decesso dell'ingiunto e conseguente estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata;
- nulla per le spese di lite.
Lamezia Terme, 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Lagani
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