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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 12635/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 08/04/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12635/2024 R.G.
TRA
n. a FRIGNANO (CE) il 25/10/1943 rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
GAROFALO GIUSEPPE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CUZZUPOLI CP_1
LUCA, VERRENGIA IDA E FUMO NICOLA, DE BENEDICTIS ITALA E CATALANO DAVIDE come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 16/10/2024, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver presentato domanda per l'accertamento dello stato invalidante idoneo al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 e per il riconoscimento della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/92, che non ha avuto esito positivo;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato ha ingiustamente ritenuto insussistenti i requisiti per beneficiare delle
1 prestazioni invocate;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L. 104/92.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle sue conclusioni per non aver considerato adeguatamente le patologie sofferte, l'incidenza delle stesse sulla capacità di deambulare autonomamente e per non aver valutato correttamente i test ADL e IADL.
Tali censure non appaiono fondate.
Ed infatti, il CTU, dott. ha esaminato tutte le certificazioni mediche in atti ed ha valutato Per_1
l'intero quadro morboso lamentato dall'istante.
Il consulente nominato ha considerato il periziando affetto da “ Vasculopatia cerebrale cronica con sfumato deficit di memoria. 2) Cardiopatia ipertensiva. 3) Artrosi polidistrettuale a medio impegno funzionale. 4) Ipoacusia bilaterale. 5) Diabete con retinopatia. 6) Esiti di prostatectomia con incontinenza urinaria. 7) Esiti di remota asportazione di polipi al colon. 8) Esiti di tubercolosi linfonodale” ma ha concluso escludendo la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti utili alla fruizione delle prestazioni invocate.
Il CTU, in relazione ai requisiti richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art.3, co.
3. L.10471992, ha rilevato che “Le patologie di cui risulta
2 affetto l'istante sono a carattere cronico ed ingravescente ma non di grado così avanzato da comprometterne l'autonomia. La vasculopatia cerebrale al momento induce lieve deficit di memoria
e non inficia l'autonomia dell'istante. La cardiopatia ipertensiva è risultata in buon compenso emodinamico non presentando l'istante dispnea ai movimenti utili alla visita medica. L'artrosi polidistrettuale non impedisce la deambulazione che alla visita medica è apparsa autonoma, così come sono apparsi possibili i cambi di postura in autonomia. Nessun minus grave dal diabete non insulinodipendente e dagli esiti di processo tubercolare linfonodale. Le minorazioni indotte dalle patologie sofferte sono state valutate dalle risultanze dell'esame clinico effettuato in sede di visita medico-legale. Al momento esse non impediscono la deambulazione o il compimento degli elementari atti quotidiani della vita;
sono causa di svantaggio sociale e compromettono in modo lieve il grado di integrazione sociale dell'istante con difficoltà minime non inducendo necessità di un intervento assistenziale globale, permanente e continuativo. Ne deriva che esse non assumono carattere di gravità che è condizione indispensabile per l'ascrivibilità al comma 3 dell'articolo 3 della legge
104/92. Si ritiene, pertanto, che le patologie sofferte sono causa di minorazioni previste dal comma
1 dell'articolo 3 della legge 104/92”.
Contrariamente a quanto dedotto dall'istante, il consulente ha motivato le proprie conclusioni, sia sulla base della documentazione medica in atti sia sulla base dell'esame obiettivo.
Le argomentazioni del consulente risultano, pertanto, ad avviso di questo giudice, dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo e chiare ed esaustive in ordine alla valutazione della necessità di assistenza e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite ai fini dell'esclusione della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della spettanza richiesta.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro medico.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni
3 del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice.” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Con riguardo, poi, alle doglianze formulate in relazione alle valutazioni operate dal CTU in sede di accesso peritale, deve osservarsi che si tratta di argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Sul punto, tuttavia, si ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal CTU nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
Ed infatti, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità.
Non risultano, altresì, fondate le censure relative all'errata valutazione da parte del consulente dei test
ADL e IADL.
Ed infatti, quanto alla somministrazione dei test IADL e ADL, e alla valutazione del loro esito, deve osservarsi che gli stessi, quali test dell'autonomia, non sono da soli né risolutivi né determinanti ai fini della decisione tanto più che essi raccolgono informazioni direttamente dall'interessato e si prestano, perciò, a delle probabili forzature. Ed infatti, pur riconoscendo la loro validità, i test suddetti risentono necessariamente ed in parte di un fattore non eliminabile di discrezionalità sia dell'esaminatore sia della persona nella risposta. Le informazioni relative alla sfera cognitiva, inoltre, sono influenzate anche dal livello culturale, dal grado di collaborazione, dall'emotività e dal modo di porsi del valutatore.
In definitiva, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
4 3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 14858/2023 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Aversa, 09/04/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 08/04/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12635/2024 R.G.
TRA
n. a FRIGNANO (CE) il 25/10/1943 rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
GAROFALO GIUSEPPE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CUZZUPOLI CP_1
LUCA, VERRENGIA IDA E FUMO NICOLA, DE BENEDICTIS ITALA E CATALANO DAVIDE come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 16/10/2024, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver presentato domanda per l'accertamento dello stato invalidante idoneo al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 e per il riconoscimento della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/92, che non ha avuto esito positivo;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato ha ingiustamente ritenuto insussistenti i requisiti per beneficiare delle
1 prestazioni invocate;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L. 104/92.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle sue conclusioni per non aver considerato adeguatamente le patologie sofferte, l'incidenza delle stesse sulla capacità di deambulare autonomamente e per non aver valutato correttamente i test ADL e IADL.
Tali censure non appaiono fondate.
Ed infatti, il CTU, dott. ha esaminato tutte le certificazioni mediche in atti ed ha valutato Per_1
l'intero quadro morboso lamentato dall'istante.
Il consulente nominato ha considerato il periziando affetto da “ Vasculopatia cerebrale cronica con sfumato deficit di memoria. 2) Cardiopatia ipertensiva. 3) Artrosi polidistrettuale a medio impegno funzionale. 4) Ipoacusia bilaterale. 5) Diabete con retinopatia. 6) Esiti di prostatectomia con incontinenza urinaria. 7) Esiti di remota asportazione di polipi al colon. 8) Esiti di tubercolosi linfonodale” ma ha concluso escludendo la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti utili alla fruizione delle prestazioni invocate.
Il CTU, in relazione ai requisiti richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art.3, co.
3. L.10471992, ha rilevato che “Le patologie di cui risulta
2 affetto l'istante sono a carattere cronico ed ingravescente ma non di grado così avanzato da comprometterne l'autonomia. La vasculopatia cerebrale al momento induce lieve deficit di memoria
e non inficia l'autonomia dell'istante. La cardiopatia ipertensiva è risultata in buon compenso emodinamico non presentando l'istante dispnea ai movimenti utili alla visita medica. L'artrosi polidistrettuale non impedisce la deambulazione che alla visita medica è apparsa autonoma, così come sono apparsi possibili i cambi di postura in autonomia. Nessun minus grave dal diabete non insulinodipendente e dagli esiti di processo tubercolare linfonodale. Le minorazioni indotte dalle patologie sofferte sono state valutate dalle risultanze dell'esame clinico effettuato in sede di visita medico-legale. Al momento esse non impediscono la deambulazione o il compimento degli elementari atti quotidiani della vita;
sono causa di svantaggio sociale e compromettono in modo lieve il grado di integrazione sociale dell'istante con difficoltà minime non inducendo necessità di un intervento assistenziale globale, permanente e continuativo. Ne deriva che esse non assumono carattere di gravità che è condizione indispensabile per l'ascrivibilità al comma 3 dell'articolo 3 della legge
104/92. Si ritiene, pertanto, che le patologie sofferte sono causa di minorazioni previste dal comma
1 dell'articolo 3 della legge 104/92”.
Contrariamente a quanto dedotto dall'istante, il consulente ha motivato le proprie conclusioni, sia sulla base della documentazione medica in atti sia sulla base dell'esame obiettivo.
Le argomentazioni del consulente risultano, pertanto, ad avviso di questo giudice, dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo e chiare ed esaustive in ordine alla valutazione della necessità di assistenza e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite ai fini dell'esclusione della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della spettanza richiesta.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro medico.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni
3 del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice.” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Con riguardo, poi, alle doglianze formulate in relazione alle valutazioni operate dal CTU in sede di accesso peritale, deve osservarsi che si tratta di argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Sul punto, tuttavia, si ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal CTU nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
Ed infatti, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità.
Non risultano, altresì, fondate le censure relative all'errata valutazione da parte del consulente dei test
ADL e IADL.
Ed infatti, quanto alla somministrazione dei test IADL e ADL, e alla valutazione del loro esito, deve osservarsi che gli stessi, quali test dell'autonomia, non sono da soli né risolutivi né determinanti ai fini della decisione tanto più che essi raccolgono informazioni direttamente dall'interessato e si prestano, perciò, a delle probabili forzature. Ed infatti, pur riconoscendo la loro validità, i test suddetti risentono necessariamente ed in parte di un fattore non eliminabile di discrezionalità sia dell'esaminatore sia della persona nella risposta. Le informazioni relative alla sfera cognitiva, inoltre, sono influenzate anche dal livello culturale, dal grado di collaborazione, dall'emotività e dal modo di porsi del valutatore.
In definitiva, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
4 3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 14858/2023 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Aversa, 09/04/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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