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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 14/04/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel ricorso ex art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c., depositato da
(C.F.: ) e ( Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F.: ), elettivamente domiciliati entrambi in Diamante (CS), Via Vittorio Veneto, C.F._2
n° 192, presso lo studio dell'Avv. Francesco Sirimarco che li rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 20.2.2025 e Parte_1 Parte_2 hanno adito il Tribunale di Rieti per ottenere la modifica della sentenza di divorzio n. 282/2019 dell'1/4/19 che, dichiarando lo scioglimento del matrimonio contratto, aveva posto a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile di euro 250 a Parte_1 Parte_2
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che le condizioni economiche della sono mutate in quanto Pt_2 la stessa ha iniziato una stabile e duratura relazione con un nuovo partner, avviando così una famiglia di fatto e costruendo una propria indipendenza anche economica.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti come sopra rappresentati hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni: che l'Ill.mo Tribunale adito voglia accogliere la presente istanza di revisione nei confronti dei signori
e e disporre la revoca dell'assegno divorzile versato dal Sig. alla Sig.ra a seguito della Parte_1 Pt_2 Parte_1 Pt_2 variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, con effetto a partire dalla data della presente domanda.
Con note scritte depositate per l'udienza del 6 marzo 2025 le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
1 Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Il Collegio ritiene congrue le condizioni sopra riportate dovendo disporre conseguentemente la modifica delle condizioni di divorzio nel senso concordemente richiesto dalle parti.
Le spese di giudizio in considerazione delle ragioni della decisione devono essere compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c., a modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 282/2019 dell'1/4/19 emessa dal Tribunale di Rieti, cosi provvede:
- dispone la revoca dell'assegno divorzile posto a carico di e da versare a Parte_1 Parte_2
, con effetto a partire dalla data della domanda;
[...]
- dichiara compensate le spese di lite.
Cosi deciso in Rieti, il 7.4.2025
Il giudice relatore dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel ricorso ex art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c., depositato da
(C.F.: ) e ( Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F.: ), elettivamente domiciliati entrambi in Diamante (CS), Via Vittorio Veneto, C.F._2
n° 192, presso lo studio dell'Avv. Francesco Sirimarco che li rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 20.2.2025 e Parte_1 Parte_2 hanno adito il Tribunale di Rieti per ottenere la modifica della sentenza di divorzio n. 282/2019 dell'1/4/19 che, dichiarando lo scioglimento del matrimonio contratto, aveva posto a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile di euro 250 a Parte_1 Parte_2
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che le condizioni economiche della sono mutate in quanto Pt_2 la stessa ha iniziato una stabile e duratura relazione con un nuovo partner, avviando così una famiglia di fatto e costruendo una propria indipendenza anche economica.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti come sopra rappresentati hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni: che l'Ill.mo Tribunale adito voglia accogliere la presente istanza di revisione nei confronti dei signori
e e disporre la revoca dell'assegno divorzile versato dal Sig. alla Sig.ra a seguito della Parte_1 Pt_2 Parte_1 Pt_2 variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, con effetto a partire dalla data della presente domanda.
Con note scritte depositate per l'udienza del 6 marzo 2025 le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
1 Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Il Collegio ritiene congrue le condizioni sopra riportate dovendo disporre conseguentemente la modifica delle condizioni di divorzio nel senso concordemente richiesto dalle parti.
Le spese di giudizio in considerazione delle ragioni della decisione devono essere compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c., a modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 282/2019 dell'1/4/19 emessa dal Tribunale di Rieti, cosi provvede:
- dispone la revoca dell'assegno divorzile posto a carico di e da versare a Parte_1 Parte_2
, con effetto a partire dalla data della domanda;
[...]
- dichiara compensate le spese di lite.
Cosi deciso in Rieti, il 7.4.2025
Il giudice relatore dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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