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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5372 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 27059/22
TRIBUNALE DI NAPOLI
DECIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI DISCUSSIONE DEL 29.05.2025
È presente per l'Avv. Valeria Amato che discute oralmente la causa, chiedendo Controparte_1 l'accoglimento dell'appello.
È presente per l'Avv. Giulia DI Fiore che discute oralmente la causa, chiedendo il Controparte_2 rigetto dell'appello. Nessuno è presente per la Controparte_3
Il Giudice all'esito della discussione letto l'art. 429 c.p.c; decide la causa mediante lettura in pubblica udienza della sentenza che segue, costituente parte integrante del verbale di udienza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 27059/22 decisa alla pubblica udienza del 29.5.2025 vertente
TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Valeria Amato, presso il cui studio elett.te domicilia in alla via Chiatamone n.7; CP_2
APPELLANTE
e
(C.F. ), in persona del p.t., rapp.to e difeso in virtù di mandato Controparte_2 P.IVA_1 CP_4 in atti dall'Avv. Giulia Fiore, elett.te domiciliata presso la casa comunale sita in alla Piazza CP_2
Municipio n.1, al Palazzo S. Giacomo;
APPELLATO
e
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, rapp.ta e difesa Controparte_3 P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici domicilia per legge in alla CP_2 CP_2 via Diaz n. 11; OGGETTO: opposizione ex L. n. 689/1981. CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
FATTO
proponeva ricorso in opposizione, ai sensi della L. n. 689/1981 e ss.mm.ii., dinanzi Controparte_1 al Napoli, avverso le Ordinanze d'ingiunzione:
1) n. PO19800068343 reg. cron n. 20191014248 prot. M_IT PR_NAUTG 00442908 Area III ter emessa dalla in data 22 ottobre 2019 e notificata il 10 dicembre 2019; Controparte_3
2)n. PO19800068455 reg. cron n. 20191014259 prot. M_IT PR_NAUTG 00442909 Area III ter emessa dalla in data 22 ottobre 2019 e notificata il 10 dicembre 2019; Controparte_3
3)n. PO19800068433 reg. cron n. 20191014257 prot. M_IT PR_NAUTG 00442910 Area III ter emessa dalla in data 22 ottobre 2019 e notificata il 10 dicembre 2019; Controparte_3 con cui veniva ingiunto all'attore il pagamento della somma € 66,50 ciascuno a titolo di sanzione amministrativa.
Le predette ordinanze traevano origine da tre verbali di accertamento di violazione di norme del CdS elevati dalla Polizia Municipale di con cui si accertava la violazione dell'art. 7, comma 1 f) e CP_2 comma 15 del C.d.S., atteso che la sua auto Fiat, tg. FB024XL, sostava senza esporre il titolo di pagamento, in lungo la via Agostino Depretis. CP_2
A sostegno della opposizione dedusse la nullità delle ordinanze per una molteplicità di motivi che saranno in seguito illustrati.
Si costituiva, a mezzo di proprio funzionario, il in proprio e quale rappresentante del Controparte_2
Prefetto di chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
Con la sentenza n. 14007/22 pubblicata in data 20.04.2022, il Giudice di Pace di rigettava la CP_2 opposizione, compensando le spese di lite.
Per quel che rileva, il GdP osservava che “con ricorso depositato in data 07.01.2020, il ricorrente produceva opposizione avverso ordinanza ingiunzione n.M IT PR NAUTG 00442908 del 22.10.2019
Area III relativamente al verbale n. A19110049424 del 05.01.2019, redatto dalla Polizia Locale di er violazione Art. 7 C.1F e C.15 del cds.
1. Eccepiva il ricorrente la irritualità dell'accertamento. CP_2
La P.A. si costituiva facendo rilevare la sanzione legittimamente elevata e relativa a verbale di rapporto redatto da Pubblico Ufficiale, da considerarsi atto pubblico. Depositava altresì in atti rilievi fotografici del veicolo sanzionato. Il ricorrente al fine di sconfessare il rapporto così come elevato dagli Agenti di
Polizia Municipale, avrebbe dovuto presentare contro di esso, querela di falso. In mancanza, i fatti così come descritti, restano acclarati e di conseguenza il ricorso va rigettato. La peculiarità della lite induce questo Giudice a compensarne le spese.”.
Avverso tale decisione ha proposto appello . Controparte_1
Si sono costituiti il e la che ne hanno chiesto il rigetto. Controparte_2 Controparte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, l'appellante sostiene la nullità della sentenza, per vizio di mancata corrispondenza fra chiesto e pronunciato. In particolare, l'appellante sostiene che il GdP ha omesso di pronunciare su tutte le ordinanze ingiunzioni impugnate e su tutti i motivi prospettati.
Il motivo è fondato perché, effettivamente, il primo giudice ha omesso di esaminare tutte le doglianze prospettate da . E tuttavia, l'accoglimento di tale motivo non implica, di per sé, Controparte_1
l'accoglimento dell'appello, ma comporta unicamente il dovere di esaminare tutte le doglianze già proposte in primo grado e riproposte con il gravame.
*****
II. ERROR IN IUDICANDO PER ERRONEITÀ E FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI. ERRATA VALUTAZIONE DEL MATERIALE PROBATORIO. ULTRA/EXTRA PETIZIONE.
ERRONEA MOTIVAZIONE. ERRONEA VALUTAZIONE DEL MATERIALE
PROBATORIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE IN SUBIECTA
MATERIA. ERRATA INTERPRETAZIONE DELLE PRONUNCE DELLA SUPREMA
CORTE. OMESSA CONSIDERAZIONE DI UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA. ERROR IN PROCEDENDO PER ERRONEA, CONTRADDITTORIA ED ILLOGICA MOTIVAZIONE. NULLITÀ DELLA SENTENZA (pagg. 10 e ss. dell'appello). Il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che i verbali impugnati siano atti pubblici, assistiti da fede privilegiata, perché furono tutti elevati da ausiliari del traffico. Per tale motivo, le circostanze ivi riportate potevano essere liberamente contestate e la prova contraria poteva trarsi senza necessità di proporre querela di falso.
In particolare, non sarebbe stato provato dall'organo accertatore che la sosta fu fatta in assenza di titolo, dal momento che, alla data della presunta infrazione, il ricorrente era in possesso dell'autorizzazione alla sosta per residenti, ben esposta e visibile. Inoltre, anche i rilievi fotografici esibiti dal erano CP_2 inammissibili, perché non autorizzati da nessuna previsione normativa, oltre ad essere inconferenti con il caso di specie, atteso che non davano contezza del luogo e del tempo in cui gli stessi erano stati rilevati.
Il motivo è manifestamente infondato.
Infatti, in tema di codice della strada, i verbali di accertamento redatti dagli ausiliari del traffico dipendenti delle società concessionarie dei parcheggi a pagamento, ai quali siano state conferite funzioni pubbliche dai comuni a norma dell'articolo 17, centotrentaduesimo comma, della legge 15 maggio 1997 n. 127, hanno l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 cod. civ., relativamente agli elementi di tempo, di luogo e di fatto direttamente rilevati, che consistono, con riferimento alle infrazioni delle norme disciplinanti la collocazione dei veicoli nelle zone predisposte per la sosta (articolo 157, commi quinto e sesto, cod. strada), nell'indicazione del giorno ed ora dell'infrazione, della via con le zone di sosta delimitate da segnaletica regolamentare e della circostanza di fatto che il veicolo sostava irregolarmente o fuori da quelle (Sez. 2, Sentenza n. 20291 del 23/07/2008).
Tali circostanze sono tutte attestate nei verbali impugnati, per cui, in assenza di querela di falso, devono ritenersi provate.
*****
III. ERROR IN IUDICANDO PER OMESSO ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA E COMPROVANTE L'ILLEGITTIMITÀ DELL' ITER PROCEDIMENTALE AMMINISTRATIVO. OMESSA CONSIDERAZIONE DI UN PUNTO DECISIVO DELLA
CONTROVERSIA. OMESSA VALUTAZIONE DEL MATERIALE PROBATORIO. ERRONEA
MOTIVAZIONE. ERROR IN IUDICANDO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. ART. 7, CO.8, C.D.S. ED ERRATA INTERPRETAZIONE DELLE PRONUNCE DELLA SUPREMA CORTE. ERROR IN IUDICANDO PER ERRONEITÀ E FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI. OMESSA CONSIDERAZIONE DI UN PUNTO DECISIVO DELLA
CONTROVERSIA. ERRONEA MOTIVAZIONE. NULLITÀ DELLA SENTENZA (pagg. 12 e ss. dell'appello). In particolare, il primo giudice avrebbe omesso di dichiarare la illegittimità dei verbali opposti, per la violazione dell'art. 7, comma 8 del codice della strada, il quale stabilisce che “qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f, su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia, o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.” Nella specie, sia lungo la strada su cui si sarebbero realizzate le presunte infrazioni, via A. Depretis, sia nelle strade ad esse adiacenti, non è presente alcuna area di parcheggio libera. A fronte di tale contestazione, il avrebbe dovuto produrre in giudizio le delibere che prevedano l'istituzione di CP_2 spazi adibiti a parcheggio gratuito ovvero quelle che esonerano il in forza delle caratteristiche CP_2 dell'area, dall'obbligo di predisporre libere aree di parcheggio. Peraltro, il ricorrente aveva dedotto anche che: a) le opere di ripavimentazione di via Marchese Campodisola e di via Depretis previste per le Universiadi (con inizio nel mese di marzo 2019 e non ancora ultimati nel mese di luglio 2020), rendevano in concreto, il permesso alla sosta per residenti acquistato dal ricorrente del tutto inutilizzabile;
b) le aree di parcheggio a pagamento erano situate all'interno della carreggiata, in violazione dello stesso art. 7 co. 6 del Codice della Strada;
c) la misura della sanzione avrebbe dovuto essere, al massimo, quella delle ora di sosta non pagate;
d) il verbale non dà conto del tempo di verifica impedendo, pertanto, di verificare se si fosse trattato di una sosta o di una semplice fermata. Il motivo è infondato. L'art. 7 comma 8 CdS prevede che: «Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera
f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”. La norma, dunque, esonera il dall'obbligo di riservare un'area destinata al parcheggio libero, CP_2 qualora ci si trovi di fronte a quattro diverse ipotesi: - area pedonale;
- zona a traffico limitato;
- centri storici (vedi il decreto n. 1444 del 1968); - zone di particolare rilevanza urbanistica, di volta in volta, individuate e delimitate dalla Giunta. Alla luce di quanto precede, l'onere deduttivo di parte ricorrente non può tradursi nel mero richiamo della norma, con l'aggiunta che non sono state previste aree a parcheggio libero, ma, al fine di invocare la violazione dell'obbligo ivi sancito, deve svilupparsi quanto meno nella puntuale ed espressa allegazione: a) della mancata istituzione di un'adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta;
b) della circostanza che il luogo ove è stata accertata l'infrazione non rientra tra quelli per cui tale obbligo è espressamente escluso dalla norma.
Nel caso di specie, tale onere deduttivo (alla luce di quanto sopra riportato ed avuto particolare riguardo al requisito sub b) non risulta adeguatamente soddisfatto, non avendo il sig. mai dedotto che CP_1 via Depretis ricada in zona in cui il sia obbligato ad assicurare la presenza di aree destinate a CP_2 parcheggio libero.
Per il resto:
1) la doglianza sub a) è irrilevante ai fini della valutazione della legittimità dei verbali opposti;
2) la doglianza sub b) è infondata, perché l'appellante non chiarisce con esattezza dove fosse ubicato il parcheggio. Inoltre, premesso che la carreggiata è definita dal codice della strada come parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, affinché sia rispettato il disposto del citato art. 7, comma 6, è sufficiente che gli stalli destinati alla sosta siano posizionati in una parte della strada non destinata allo scorrimento del traffico, con conseguente legittimità di stalli ubicati lungo la carreggiata o ai suoi margini. Come osservato al riguardo dalla Corte di Cassazione, “la predisposizione di un parcheggio a pagamento, di fianco alla carreggiata e correttamente delimitato dalle strisce blu, il quale non ostruisca la circolazione stradale, non viola l'art. 7, comma 6, c.d.s. (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati), e di conseguenza deve considerarsi area di sosta soggetta al pagamento della relativa tariffa” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 14/02/2018, n.3624);
3) la doglianza sub c) è infondata perché la misura della sanzione è stabilita ex lege;
4) la doglianza sub d) è infondata, perché sarebbe stato onere del ricorrente/appellante dare la prova che si trattò di una fermata, piuttosto che di una sosta.
*****
NULLITÀ. ILLEGITTIMITÀ. TARDIVITÀ (pag. 17 appello) della notifica delle ordinanze, atteso che le stesse sono state adottate e notificate oltre il termine di 150 giorni dalla ricezione del ricorso al prefetto da parte dell'organo accertatore. Il motivo è infondato. Ai sensi dell'art. 204 D. Lg. 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata.
Il comma 2 dell'articolo 203 stabilisce che il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis.
L'art. 204 C.d.S., comma 1 bis precisa altresì che detti termini, ai fini della considerazione della tempestività dell'adozione dell'ordinanza ingiunzione, devono essere cumulati tra loro, dovendosi il ricorso intendere accolto solo dopo il decorso degli stessi senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto.
La giurisprudenza ha chiarito che occorre prendere le mosse dal comma 1-bis dell'art. 204, C.d.S., il quale non si limita a stabilire la perentorietà del termine di centoventi giorni, concesso al prefetto dal primo comma della medesima disposizione, per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione e del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 203, comma 2, C.d.S., per la trasmissione degli atti dal comando al prefetto (così come di quello di trenta giorni di cui al comma 1 del medesimo art. 203, previsto per il caso di presentazione del ricorso direttamente al prefetto), ma precisa altresì che detti termini, ai fini della considerazione della tempestività dell'adozione dell'ordinanza ingiunzione, devono essere cumulati tra loro, dovendosi il ricorso intendere accolto solo dopo il decorso degli stessi senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto. Il disposto di cui al comma 1-bis dell'art. 204, C.d.S., finalizzato a consentire all'amministrazione di usufruire - per il complessivo svolgimento della sua attività di accertamento e decisione - del tempo massimo previsto dalla somma (cumulo) delle due scansioni operative, ossia 90 giorni quando la domanda sia stata proposta direttamente al prefetto (30 per la trasmissione degli atti da quest'ultimo al comando e 60 per la trasmissione dal comando al primo) oppure 60 quando la domanda sia stata proposta direttamente al comando (ossia per la trasmissione da quest'ultimo al prefetto), e 120 per la decisione prefettizia (in tal senso Cass., Sez. 2, 9/6/2009, n. 13303), non può allora che essere letto nel senso che il prefetto ha a disposizione tutto il tempo massimo previsto dalla somma delle sue scansioni operative, ovvero rispettivamente 90 e 60 giorni per la raccolta dei dati e le deduzioni degli accertatori e 120 giorni per l'emissione del provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa, per un totale rispettivamente di 210 e 180 giorni, senza che, a tal fine, abbia alcuna incidenza sul computo totale l'eventuale trasmissione anticipata degli atti di competenza da parte dell'organo accertatore (Cass., Sez. 2, 11/11/2009, n. 25690; Cass., Sez. 2, 9/6/2009, n. 13303). Peraltro, detti termini, non decorrono dalla trasmissione dell'atto (in tal senso Cass., Sez. 6-2, 15/12/2016, n.
25868), ma dalla presentazione del ricorso>> (Sez. 2, Ordinanza n. 31989 del 2023, in motivazione).
Nella specie, il sig. depositò i tre ricorsi al Prefetto tra il 10 e il 15 maggio 2019, mentre le CP_1 ordinanze ingiunzioni furono adottate il 22 ottobre 2019, cioè prima del decorso di 180 giorni e, dunque, tempestivamente.
Anche la notifica fu tempestiva, perché eseguita il 10 dicembre 2019, cioè entro i 150 gg. dalla adozione, nel rispetto del termine indicato dall'art. 204 D. Lg. n. 285/92.
*****
NULLITÀ. ILLEGITTIMITÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 18, CO.2, LEGGE, 24/11/1981 N°689. CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE. MOTIVAZIONE MERAMENTE APPARENTE delle ordinanze ingiunzioni opposte (pag. 18 appello).
Il motivo è infondato. La motivazione dell'atto deve esporre le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, e cioè della irrogazione della sanzione.
Nella specie, le ordinanze opposte sono adeguatamente motivate, perché riferiscono, anche mediante richiamo al verbale di accertamento notificato al trasgressore, che la sanzione fu comminata perché il suo veicolo sostava, nel luogo e al tempo ivi indicati, senza esporre il titolo di pagamento. Infatti, l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020). Tali elementi sono presenti nelle ordinanze opposte.
Peraltro, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Sez. 2 - , Sentenza n. 12503 del 21/05/2018).
Nella specie, tutte le doglianze formulate dal trasgressore (e riproposte nel presente giudizio) appaiono infondate.
*****
INFONDATEZZA. ILLEGITTIMITÀ. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 201 C.D.S.; ART. 386
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE C.D.S.).
Tale doglianza è stata prospettata sotto i seguenti profili (pagg. 19 e ss. appello):
• (ARTT. 384 DEL D.P.R. 495/92; Controparte_5
ARTT. 142 E 201 D.LGS. 285/92). I verbali opposti sarebbero nulli, in quanto privi di qualsiasi indicazione di una delle ragioni tra quelle indicate dall'art. 384 reg. esec. C.d.S. che rendono ammissibile la contestazione differita dell'infrazione. La doglianza è infondata, perché il verbale riferisce che non fu possibile procedere alla contestazione immediata della infrazione, in quanto il trasgressore e l'obbligato non erano presenti. Il che giustifica la contestazione differita della infrazione;
Con
• VIOLAZIONE LEGGE (ARTT. 385 E 383 DEL D.P.R. Controparte_5
495/92; ART. 201 D.LGS. 285/92). I verbali opposti sarebbero illegittimi, perché privi della sottoscrizione del Comandante o di un qualsiasi delegato all'attestazione di conformità della copia notificata con l'originale. La doglianza è infondata, perché il verbale va sottoscritto da chi lo ha redatto e non dal Comandante della Polizia Municipale. Neppure è necessaria una specifica attestazione di conformità all'originale del verbale della copia notificata, in quanto non prevista da alcuna norma;
• ILLEGITTIMITÀ – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 383 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE C.D.S.) I verbali opposti sarebbero nulli poiché mancanti della sottoscrizione autografa dell'agente accertatore, condizione imprescindibile della efficacia del verbale, ai sensi dell'art. 383/4 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. lo impone. Inoltre sono privi della indicazione del nominativo del soggetto responsabile del procedimento di notifica. L'appellante contesta anche la conformità rispetto all'originale dei verbali riprodotto con mezzi meccanici, in asserita violazione dell'art. 383 D.P.R. 16.12.1992 n. 495. La doglianza è infondata, perché tema di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto "con sistema meccanizzato o di elaborazione dati", giusta il disposto degli artt. 383, comma 4, e 385, commi 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 1993 secondo il quale, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto>> (Sez. 2 - , Ordinanza n. 18493 del 04/09/2020). Nella specie, il verbale risulta redatto "con sistema meccanizzato o di elaborazione dati", ai sensi delle norme innanzi richiamate. Per il resto, nessun valore processuale può essere attribuito alla generica contestazione all'originale fatta dall'appellante dei predetti verbali, perché non evidenzia in modo chiaro ed univoco gli aspetti differenziali dell'atto prodotto rispetto all'originale (Sez. 5 - , Sentenza n. 16557 del 20/06/2019).
*****
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55.
Poiché l'appello principale è stato proposto dopo il 31 gennaio 2013, a carico dell'appellante principale sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - decima sezione civile, così provvede:
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. Controparte_1 CP_2
14007/22 pubblicata in data 20.04.2022;
-condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di e Controparte_1 Controparte_2 della liquidate, per ciascuno, in € 300,00 per compensi professionali, oltre 15% per Controparte_3 rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge;
-Ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di CP_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello
[...] principale.
Così deciso in Napoli il 29.5.2025.
Il Giudice
Francesco Pastore
TRIBUNALE DI NAPOLI
DECIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI DISCUSSIONE DEL 29.05.2025
È presente per l'Avv. Valeria Amato che discute oralmente la causa, chiedendo Controparte_1 l'accoglimento dell'appello.
È presente per l'Avv. Giulia DI Fiore che discute oralmente la causa, chiedendo il Controparte_2 rigetto dell'appello. Nessuno è presente per la Controparte_3
Il Giudice all'esito della discussione letto l'art. 429 c.p.c; decide la causa mediante lettura in pubblica udienza della sentenza che segue, costituente parte integrante del verbale di udienza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 27059/22 decisa alla pubblica udienza del 29.5.2025 vertente
TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Valeria Amato, presso il cui studio elett.te domicilia in alla via Chiatamone n.7; CP_2
APPELLANTE
e
(C.F. ), in persona del p.t., rapp.to e difeso in virtù di mandato Controparte_2 P.IVA_1 CP_4 in atti dall'Avv. Giulia Fiore, elett.te domiciliata presso la casa comunale sita in alla Piazza CP_2
Municipio n.1, al Palazzo S. Giacomo;
APPELLATO
e
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, rapp.ta e difesa Controparte_3 P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici domicilia per legge in alla CP_2 CP_2 via Diaz n. 11; OGGETTO: opposizione ex L. n. 689/1981. CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
FATTO
proponeva ricorso in opposizione, ai sensi della L. n. 689/1981 e ss.mm.ii., dinanzi Controparte_1 al Napoli, avverso le Ordinanze d'ingiunzione:
1) n. PO19800068343 reg. cron n. 20191014248 prot. M_IT PR_NAUTG 00442908 Area III ter emessa dalla in data 22 ottobre 2019 e notificata il 10 dicembre 2019; Controparte_3
2)n. PO19800068455 reg. cron n. 20191014259 prot. M_IT PR_NAUTG 00442909 Area III ter emessa dalla in data 22 ottobre 2019 e notificata il 10 dicembre 2019; Controparte_3
3)n. PO19800068433 reg. cron n. 20191014257 prot. M_IT PR_NAUTG 00442910 Area III ter emessa dalla in data 22 ottobre 2019 e notificata il 10 dicembre 2019; Controparte_3 con cui veniva ingiunto all'attore il pagamento della somma € 66,50 ciascuno a titolo di sanzione amministrativa.
Le predette ordinanze traevano origine da tre verbali di accertamento di violazione di norme del CdS elevati dalla Polizia Municipale di con cui si accertava la violazione dell'art. 7, comma 1 f) e CP_2 comma 15 del C.d.S., atteso che la sua auto Fiat, tg. FB024XL, sostava senza esporre il titolo di pagamento, in lungo la via Agostino Depretis. CP_2
A sostegno della opposizione dedusse la nullità delle ordinanze per una molteplicità di motivi che saranno in seguito illustrati.
Si costituiva, a mezzo di proprio funzionario, il in proprio e quale rappresentante del Controparte_2
Prefetto di chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
Con la sentenza n. 14007/22 pubblicata in data 20.04.2022, il Giudice di Pace di rigettava la CP_2 opposizione, compensando le spese di lite.
Per quel che rileva, il GdP osservava che “con ricorso depositato in data 07.01.2020, il ricorrente produceva opposizione avverso ordinanza ingiunzione n.M IT PR NAUTG 00442908 del 22.10.2019
Area III relativamente al verbale n. A19110049424 del 05.01.2019, redatto dalla Polizia Locale di er violazione Art. 7 C.1F e C.15 del cds.
1. Eccepiva il ricorrente la irritualità dell'accertamento. CP_2
La P.A. si costituiva facendo rilevare la sanzione legittimamente elevata e relativa a verbale di rapporto redatto da Pubblico Ufficiale, da considerarsi atto pubblico. Depositava altresì in atti rilievi fotografici del veicolo sanzionato. Il ricorrente al fine di sconfessare il rapporto così come elevato dagli Agenti di
Polizia Municipale, avrebbe dovuto presentare contro di esso, querela di falso. In mancanza, i fatti così come descritti, restano acclarati e di conseguenza il ricorso va rigettato. La peculiarità della lite induce questo Giudice a compensarne le spese.”.
Avverso tale decisione ha proposto appello . Controparte_1
Si sono costituiti il e la che ne hanno chiesto il rigetto. Controparte_2 Controparte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, l'appellante sostiene la nullità della sentenza, per vizio di mancata corrispondenza fra chiesto e pronunciato. In particolare, l'appellante sostiene che il GdP ha omesso di pronunciare su tutte le ordinanze ingiunzioni impugnate e su tutti i motivi prospettati.
Il motivo è fondato perché, effettivamente, il primo giudice ha omesso di esaminare tutte le doglianze prospettate da . E tuttavia, l'accoglimento di tale motivo non implica, di per sé, Controparte_1
l'accoglimento dell'appello, ma comporta unicamente il dovere di esaminare tutte le doglianze già proposte in primo grado e riproposte con il gravame.
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II. ERROR IN IUDICANDO PER ERRONEITÀ E FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI. ERRATA VALUTAZIONE DEL MATERIALE PROBATORIO. ULTRA/EXTRA PETIZIONE.
ERRONEA MOTIVAZIONE. ERRONEA VALUTAZIONE DEL MATERIALE
PROBATORIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE IN SUBIECTA
MATERIA. ERRATA INTERPRETAZIONE DELLE PRONUNCE DELLA SUPREMA
CORTE. OMESSA CONSIDERAZIONE DI UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA. ERROR IN PROCEDENDO PER ERRONEA, CONTRADDITTORIA ED ILLOGICA MOTIVAZIONE. NULLITÀ DELLA SENTENZA (pagg. 10 e ss. dell'appello). Il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che i verbali impugnati siano atti pubblici, assistiti da fede privilegiata, perché furono tutti elevati da ausiliari del traffico. Per tale motivo, le circostanze ivi riportate potevano essere liberamente contestate e la prova contraria poteva trarsi senza necessità di proporre querela di falso.
In particolare, non sarebbe stato provato dall'organo accertatore che la sosta fu fatta in assenza di titolo, dal momento che, alla data della presunta infrazione, il ricorrente era in possesso dell'autorizzazione alla sosta per residenti, ben esposta e visibile. Inoltre, anche i rilievi fotografici esibiti dal erano CP_2 inammissibili, perché non autorizzati da nessuna previsione normativa, oltre ad essere inconferenti con il caso di specie, atteso che non davano contezza del luogo e del tempo in cui gli stessi erano stati rilevati.
Il motivo è manifestamente infondato.
Infatti, in tema di codice della strada, i verbali di accertamento redatti dagli ausiliari del traffico dipendenti delle società concessionarie dei parcheggi a pagamento, ai quali siano state conferite funzioni pubbliche dai comuni a norma dell'articolo 17, centotrentaduesimo comma, della legge 15 maggio 1997 n. 127, hanno l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 cod. civ., relativamente agli elementi di tempo, di luogo e di fatto direttamente rilevati, che consistono, con riferimento alle infrazioni delle norme disciplinanti la collocazione dei veicoli nelle zone predisposte per la sosta (articolo 157, commi quinto e sesto, cod. strada), nell'indicazione del giorno ed ora dell'infrazione, della via con le zone di sosta delimitate da segnaletica regolamentare e della circostanza di fatto che il veicolo sostava irregolarmente o fuori da quelle (Sez. 2, Sentenza n. 20291 del 23/07/2008).
Tali circostanze sono tutte attestate nei verbali impugnati, per cui, in assenza di querela di falso, devono ritenersi provate.
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III. ERROR IN IUDICANDO PER OMESSO ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA E COMPROVANTE L'ILLEGITTIMITÀ DELL' ITER PROCEDIMENTALE AMMINISTRATIVO. OMESSA CONSIDERAZIONE DI UN PUNTO DECISIVO DELLA
CONTROVERSIA. OMESSA VALUTAZIONE DEL MATERIALE PROBATORIO. ERRONEA
MOTIVAZIONE. ERROR IN IUDICANDO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. ART. 7, CO.8, C.D.S. ED ERRATA INTERPRETAZIONE DELLE PRONUNCE DELLA SUPREMA CORTE. ERROR IN IUDICANDO PER ERRONEITÀ E FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI. OMESSA CONSIDERAZIONE DI UN PUNTO DECISIVO DELLA
CONTROVERSIA. ERRONEA MOTIVAZIONE. NULLITÀ DELLA SENTENZA (pagg. 12 e ss. dell'appello). In particolare, il primo giudice avrebbe omesso di dichiarare la illegittimità dei verbali opposti, per la violazione dell'art. 7, comma 8 del codice della strada, il quale stabilisce che “qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f, su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia, o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.” Nella specie, sia lungo la strada su cui si sarebbero realizzate le presunte infrazioni, via A. Depretis, sia nelle strade ad esse adiacenti, non è presente alcuna area di parcheggio libera. A fronte di tale contestazione, il avrebbe dovuto produrre in giudizio le delibere che prevedano l'istituzione di CP_2 spazi adibiti a parcheggio gratuito ovvero quelle che esonerano il in forza delle caratteristiche CP_2 dell'area, dall'obbligo di predisporre libere aree di parcheggio. Peraltro, il ricorrente aveva dedotto anche che: a) le opere di ripavimentazione di via Marchese Campodisola e di via Depretis previste per le Universiadi (con inizio nel mese di marzo 2019 e non ancora ultimati nel mese di luglio 2020), rendevano in concreto, il permesso alla sosta per residenti acquistato dal ricorrente del tutto inutilizzabile;
b) le aree di parcheggio a pagamento erano situate all'interno della carreggiata, in violazione dello stesso art. 7 co. 6 del Codice della Strada;
c) la misura della sanzione avrebbe dovuto essere, al massimo, quella delle ora di sosta non pagate;
d) il verbale non dà conto del tempo di verifica impedendo, pertanto, di verificare se si fosse trattato di una sosta o di una semplice fermata. Il motivo è infondato. L'art. 7 comma 8 CdS prevede che: «Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera
f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”. La norma, dunque, esonera il dall'obbligo di riservare un'area destinata al parcheggio libero, CP_2 qualora ci si trovi di fronte a quattro diverse ipotesi: - area pedonale;
- zona a traffico limitato;
- centri storici (vedi il decreto n. 1444 del 1968); - zone di particolare rilevanza urbanistica, di volta in volta, individuate e delimitate dalla Giunta. Alla luce di quanto precede, l'onere deduttivo di parte ricorrente non può tradursi nel mero richiamo della norma, con l'aggiunta che non sono state previste aree a parcheggio libero, ma, al fine di invocare la violazione dell'obbligo ivi sancito, deve svilupparsi quanto meno nella puntuale ed espressa allegazione: a) della mancata istituzione di un'adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta;
b) della circostanza che il luogo ove è stata accertata l'infrazione non rientra tra quelli per cui tale obbligo è espressamente escluso dalla norma.
Nel caso di specie, tale onere deduttivo (alla luce di quanto sopra riportato ed avuto particolare riguardo al requisito sub b) non risulta adeguatamente soddisfatto, non avendo il sig. mai dedotto che CP_1 via Depretis ricada in zona in cui il sia obbligato ad assicurare la presenza di aree destinate a CP_2 parcheggio libero.
Per il resto:
1) la doglianza sub a) è irrilevante ai fini della valutazione della legittimità dei verbali opposti;
2) la doglianza sub b) è infondata, perché l'appellante non chiarisce con esattezza dove fosse ubicato il parcheggio. Inoltre, premesso che la carreggiata è definita dal codice della strada come parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, affinché sia rispettato il disposto del citato art. 7, comma 6, è sufficiente che gli stalli destinati alla sosta siano posizionati in una parte della strada non destinata allo scorrimento del traffico, con conseguente legittimità di stalli ubicati lungo la carreggiata o ai suoi margini. Come osservato al riguardo dalla Corte di Cassazione, “la predisposizione di un parcheggio a pagamento, di fianco alla carreggiata e correttamente delimitato dalle strisce blu, il quale non ostruisca la circolazione stradale, non viola l'art. 7, comma 6, c.d.s. (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati), e di conseguenza deve considerarsi area di sosta soggetta al pagamento della relativa tariffa” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 14/02/2018, n.3624);
3) la doglianza sub c) è infondata perché la misura della sanzione è stabilita ex lege;
4) la doglianza sub d) è infondata, perché sarebbe stato onere del ricorrente/appellante dare la prova che si trattò di una fermata, piuttosto che di una sosta.
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NULLITÀ. ILLEGITTIMITÀ. TARDIVITÀ (pag. 17 appello) della notifica delle ordinanze, atteso che le stesse sono state adottate e notificate oltre il termine di 150 giorni dalla ricezione del ricorso al prefetto da parte dell'organo accertatore. Il motivo è infondato. Ai sensi dell'art. 204 D. Lg. 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata.
Il comma 2 dell'articolo 203 stabilisce che il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis.
L'art. 204 C.d.S., comma 1 bis precisa altresì che detti termini, ai fini della considerazione della tempestività dell'adozione dell'ordinanza ingiunzione, devono essere cumulati tra loro, dovendosi il ricorso intendere accolto solo dopo il decorso degli stessi senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto.
La giurisprudenza ha chiarito che occorre prendere le mosse dal comma 1-bis dell'art. 204, C.d.S., il quale non si limita a stabilire la perentorietà del termine di centoventi giorni, concesso al prefetto dal primo comma della medesima disposizione, per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione e del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 203, comma 2, C.d.S., per la trasmissione degli atti dal comando al prefetto (così come di quello di trenta giorni di cui al comma 1 del medesimo art. 203, previsto per il caso di presentazione del ricorso direttamente al prefetto), ma precisa altresì che detti termini, ai fini della considerazione della tempestività dell'adozione dell'ordinanza ingiunzione, devono essere cumulati tra loro, dovendosi il ricorso intendere accolto solo dopo il decorso degli stessi senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto. Il disposto di cui al comma 1-bis dell'art. 204, C.d.S., finalizzato a consentire all'amministrazione di usufruire - per il complessivo svolgimento della sua attività di accertamento e decisione - del tempo massimo previsto dalla somma (cumulo) delle due scansioni operative, ossia 90 giorni quando la domanda sia stata proposta direttamente al prefetto (30 per la trasmissione degli atti da quest'ultimo al comando e 60 per la trasmissione dal comando al primo) oppure 60 quando la domanda sia stata proposta direttamente al comando (ossia per la trasmissione da quest'ultimo al prefetto), e 120 per la decisione prefettizia (in tal senso Cass., Sez. 2, 9/6/2009, n. 13303), non può allora che essere letto nel senso che il prefetto ha a disposizione tutto il tempo massimo previsto dalla somma delle sue scansioni operative, ovvero rispettivamente 90 e 60 giorni per la raccolta dei dati e le deduzioni degli accertatori e 120 giorni per l'emissione del provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa, per un totale rispettivamente di 210 e 180 giorni, senza che, a tal fine, abbia alcuna incidenza sul computo totale l'eventuale trasmissione anticipata degli atti di competenza da parte dell'organo accertatore (Cass., Sez. 2, 11/11/2009, n. 25690; Cass., Sez. 2, 9/6/2009, n. 13303). Peraltro, detti termini, non decorrono dalla trasmissione dell'atto (in tal senso Cass., Sez. 6-2, 15/12/2016, n.
25868), ma dalla presentazione del ricorso>> (Sez. 2, Ordinanza n. 31989 del 2023, in motivazione).
Nella specie, il sig. depositò i tre ricorsi al Prefetto tra il 10 e il 15 maggio 2019, mentre le CP_1 ordinanze ingiunzioni furono adottate il 22 ottobre 2019, cioè prima del decorso di 180 giorni e, dunque, tempestivamente.
Anche la notifica fu tempestiva, perché eseguita il 10 dicembre 2019, cioè entro i 150 gg. dalla adozione, nel rispetto del termine indicato dall'art. 204 D. Lg. n. 285/92.
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NULLITÀ. ILLEGITTIMITÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 18, CO.2, LEGGE, 24/11/1981 N°689. CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE. MOTIVAZIONE MERAMENTE APPARENTE delle ordinanze ingiunzioni opposte (pag. 18 appello).
Il motivo è infondato. La motivazione dell'atto deve esporre le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, e cioè della irrogazione della sanzione.
Nella specie, le ordinanze opposte sono adeguatamente motivate, perché riferiscono, anche mediante richiamo al verbale di accertamento notificato al trasgressore, che la sanzione fu comminata perché il suo veicolo sostava, nel luogo e al tempo ivi indicati, senza esporre il titolo di pagamento. Infatti, l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020). Tali elementi sono presenti nelle ordinanze opposte.
Peraltro, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Sez. 2 - , Sentenza n. 12503 del 21/05/2018).
Nella specie, tutte le doglianze formulate dal trasgressore (e riproposte nel presente giudizio) appaiono infondate.
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INFONDATEZZA. ILLEGITTIMITÀ. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 201 C.D.S.; ART. 386
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE C.D.S.).
Tale doglianza è stata prospettata sotto i seguenti profili (pagg. 19 e ss. appello):
• (ARTT. 384 DEL D.P.R. 495/92; Controparte_5
ARTT. 142 E 201 D.LGS. 285/92). I verbali opposti sarebbero nulli, in quanto privi di qualsiasi indicazione di una delle ragioni tra quelle indicate dall'art. 384 reg. esec. C.d.S. che rendono ammissibile la contestazione differita dell'infrazione. La doglianza è infondata, perché il verbale riferisce che non fu possibile procedere alla contestazione immediata della infrazione, in quanto il trasgressore e l'obbligato non erano presenti. Il che giustifica la contestazione differita della infrazione;
Con
• VIOLAZIONE LEGGE (ARTT. 385 E 383 DEL D.P.R. Controparte_5
495/92; ART. 201 D.LGS. 285/92). I verbali opposti sarebbero illegittimi, perché privi della sottoscrizione del Comandante o di un qualsiasi delegato all'attestazione di conformità della copia notificata con l'originale. La doglianza è infondata, perché il verbale va sottoscritto da chi lo ha redatto e non dal Comandante della Polizia Municipale. Neppure è necessaria una specifica attestazione di conformità all'originale del verbale della copia notificata, in quanto non prevista da alcuna norma;
• ILLEGITTIMITÀ – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 383 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE C.D.S.) I verbali opposti sarebbero nulli poiché mancanti della sottoscrizione autografa dell'agente accertatore, condizione imprescindibile della efficacia del verbale, ai sensi dell'art. 383/4 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. lo impone. Inoltre sono privi della indicazione del nominativo del soggetto responsabile del procedimento di notifica. L'appellante contesta anche la conformità rispetto all'originale dei verbali riprodotto con mezzi meccanici, in asserita violazione dell'art. 383 D.P.R. 16.12.1992 n. 495. La doglianza è infondata, perché tema di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto "con sistema meccanizzato o di elaborazione dati", giusta il disposto degli artt. 383, comma 4, e 385, commi 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 1993 secondo il quale, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto>> (Sez. 2 - , Ordinanza n. 18493 del 04/09/2020). Nella specie, il verbale risulta redatto "con sistema meccanizzato o di elaborazione dati", ai sensi delle norme innanzi richiamate. Per il resto, nessun valore processuale può essere attribuito alla generica contestazione all'originale fatta dall'appellante dei predetti verbali, perché non evidenzia in modo chiaro ed univoco gli aspetti differenziali dell'atto prodotto rispetto all'originale (Sez. 5 - , Sentenza n. 16557 del 20/06/2019).
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Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55.
Poiché l'appello principale è stato proposto dopo il 31 gennaio 2013, a carico dell'appellante principale sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - decima sezione civile, così provvede:
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. Controparte_1 CP_2
14007/22 pubblicata in data 20.04.2022;
-condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di e Controparte_1 Controparte_2 della liquidate, per ciascuno, in € 300,00 per compensi professionali, oltre 15% per Controparte_3 rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge;
-Ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di CP_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello
[...] principale.
Così deciso in Napoli il 29.5.2025.
Il Giudice
Francesco Pastore