Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 2184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2184 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 29819/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria
Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 29819/2022 R. Gen. Aff. Cont. Avente ad oggetto appello
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente al Parte_1
Viale della Resistenza n° 221, Codice Fiscale , CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Casoria (NA) alla Via Padula n° 24 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Flauto, Codice Fiscale , CodiceFiscale_2 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- APPELLANTE
E
con sede in Roma, alla Via Controparte_1
Cesare Pavese n. 385, in persona del suo procuratore speciale p.t., Dott.
nato a [...] il [...] - (Cod.Fisc.: Controparte_2 C.F._3
) - rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente - giusta procura
[...] generale alle liti, già depositata agli atti del primo grado di giudizio, del
02.07.19 in autentica Notaio Dott. di Roma, iscritta ai Persona_1 nn. 89200/25782 di Rep./Racc. e registrata presso l'Agenzia delle Entrate di
Roma 1 in data 02.07.19 al n. 18930, serie 1T - dall'Avv. Paola Traversari
(Cod.Fisc.: e dall'Avv. Mario Tedesco (Cod.Fisc: C.F._4
), presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli al C.F._5
Centro Direzionale Isola A/ in virtù di procura in atti
NONCHE'
residente in [...]
Verdi n° 12 (20060)
-APPELLATO contumace-
Conclusioni: come in atti da intendersi come ripetute e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello Parte_1 avverso alla sentenza n° 22262/22 del 17.06.2022 non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Napoli, dichiarava improponibile ai sensi dell'art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005 la domanda di risarcimento danni proposta in primo grado dall'odierno appellante. L'appellante impugnava detta sentenza asserendo che il giudice di prime cure aveva fatto una errata e personale applicazione della normativa di cui all'art. 148 del d.lgs. n° 209 del 2005, avendo la compagnia proceduto alla ispezione del veicolo dopo 21 giorni della ricezione della messa in mora e, quindi, oltre il termine di cui al citato articolo.
Si costituiva la appellata chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello
Non si costituiva benchè ritualmente citata Controparte_3
Acquisito il fascicolo di primo, rinviato il processo per la precisazione delle conclusioni alla data del 28.11.2024, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, la causa veniva assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato
Ebbene, occorre ricordare che l'art 145 cda prevede “
1. Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento
- 2 - del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148”. A sua volta l'art 148 recita “1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione”.
Orbene, come sancito dalla Corte costituzionale, la ratio delle disposizioni innanzi citate è eminentemente di tipo deflattivo, essendo evidente la finalità
“di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari” (Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111), oltre che di rafforzamento della tutela del danneggiato
“attraverso il raccordo dell'onere di diligenza, a suo carico, con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore, il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, è tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum” (Corte Cost., 3 maggio
2012, n. 111).
Il sistema delineato dal Legislatore è diretto, quindi, a promuovere, al contempo, sia un'anticipata e satisfattiva tutela del danneggiato nella fase stragiudiziale, sia ad incentivare serie ed effettive trattative extra-giudiziali tra
- 3 - le parti, per scoraggiare il ricorso alla tutela giurisdizionale in una materia che ha visto crescere in modo esponenziale il proliferare del contenzioso.
La Corte di legittimità ha stabilito che la richiesta di cui all'art. 148 CAP è idonea a soddisfare la condizione di proponibilità della causa risarcitoria se contiene almeno gli elementi essenziali per consentire alla compagnia assicurativa di formulare una proposta conciliativa: “La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cass. civ., sez. 6-3,
20.09.2016 n. 19354).
Ancora, la stessa Corte ha stabilito che la proponibilità della domanda risarcitoria è legata, oltre che ad un presupposto formale -e cioè la trasmissione all'assicuratore di una richiesta contenente gli elementi indicati nell'art. 148 CAP- anche ad un requisito sostanziale, dato dalla necessaria collaborazione tra danneggiato e assicuratore nella fase stragiudiziale
(collaborazione tra l'altro incentivata e rafforzata dal Codice delle
Assicurazioni private), e che impone quindi correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.) tra le parti;
il danneggiato pertanto è tenuto a comportarsi con lealtà e buona fede con la compagnia assicurativa, onde permetterle di accertare e valutare il danno al fine di definire una proposta conciliativa che corrisponda agli elementi comunicati dal danneggiato, e sia potenzialmente idonea ad evitare il giudizio. “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, a norma dell'art. 145 d. lgs. n. 209 del 2005, non può essere proposta azione risarcitoria dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del medesimo Codice della assicurazioni private.” (Cass. civ. sez. 3, 25.01.2018 n. 1829 cfr anche Cassazione ordinanza n. 1756/2022). La proponibilità della domanda risarcitoria, in sintesi, deve ritenersi subordinata non solo al presupposto
- 4 - formale coincidente con la richiesta contenente elementi sufficienti a permettere all'assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare una congrua offerta, ma anche al requisito sostanziale della collaborazione, in fase stragiudiziale, tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., così come stabilito dagli artt. 1175 e 1375 c.c. (Cass., Sez. VI, 30 settembre 2016, n. 19354).
Orbene, nel caso di specie, il danneggiato, in violazione dei più comuni doveri di correttezza e buona fede, si è sottratto all'ispezione del mezzo, conseguentemente osteggiando la ricostruzione della dinamica del sinistro, la stima dell'entità del danno e la corretta nonché adeguata valutazione del veicolo al fine di consentire alla Compagnia di formulare congrua offerta risarcitoria.
Infatti, vi è in atti la missiva di messa in mora ricevuta dalla compagnia in data 28/12/2018, con cui il danneggiato invitava la predetta a risarcire i danni subiti dal veicolo a seguito del sinistro de quo, comunicando che la vettura sarebbe rimasta a disposizione della per la verifica Controparte_1 dei danni per otto giorni non festivi decorrenti dalla ricezione della messa in mora. Vi è poi la perizia del 21.1.2019 redatta dal perito incaricato dalla compagnia in cui si legge “non è possibile determinare l'identificazione del veicolo;
quote applicative del danno;
andamento vettoriale dell'urto e tra l'altro, benchè richiesta, non è stata fornita documentazione fiscale comprovante le assunte operazioni di ripristino eseguite riparazioni ”; che le riparazioni erano state ultimate.
E' indubbio, allora che l'appellante non ha consentito all'appellato di visionare l'autovettura entro il termine indicato dall'art 148 di giorni 60 o 30 nel caso di denuncia del sinistro dalla ricezione della comunicazione
Infatti, l'art innanzi citato laddove dispone che “Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente” nel far riferimento testualmente al periodo precedente e non al comma precedente (anzi per meglio dire al comma n. 1, così come erroneamente ritenuto dall'appellante) richiama evidentemente il termine di gg 60 o 30 proprio indicati nel periodo precedente “….Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente”.
- 5 - Quindi, se è vero che l'istante formalmente ha dichiarato di mettere a disposizione il veicolo per la verifica dei danni per 8 giorni dalla ricezione della lettera di messa in mora inoltrata alla compagnia è altrettanto vero che di fatto non ha dato la possibilità a quest'ultima di procedere alla ispezione dello mezzo procedendo alla sua riparazione prima dello spirare del termine di cui all'art 148 cds.
Né tantomeno potevano a tanto sopperire le eventuali fotografie, mere
“riproduzioni meccaniche”, prive di certezza in merito sia alla data della loro creazione che all'entità dei danni subiti dal veicolo, né le eventuali fatture di riparazione non quietanzate.
Ne consegue, poiché il danneggiato che "si è sottratto all'ispezione" del mezzo, "attività utile alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e alla formulazione di una congrua offerta risarcitoria" , venendo così meno a dovere di collaborazione, l'improponibilità della domanda risarcitoria.
Il rigetto del primo motivo di appello assorbe e rende superfluo l'esame delle ulteriori richieste
Con riferimento alla liquidazione delle spese per il principio della soccombenza sono poste definitivamente a carico di liquidate Parte_1 come da dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore in cui ricade la controversia, delle fasi svolte, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e della ridottissima attività difensiva svolta, precisando però che, ratione temporis, per il presente giudizio d'appello, si applicheranno i parametri così come aggiornati dal D.M.
147/22, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 236 del 08/10/2022, in vigore dal
23/10/2022.
Va dato atto che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma quater D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17,
L. n. 228/2012, applicabile ai giudizi di impugnazione introdotti dopo il
30/1/2013
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Decima Civile, in composizione monocratica ed in grado di appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione così provvede:
- 6 - 1) rigetta l'appello;
4) condanna al pagamento in favore dell'appellata delle spese Parte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 1278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché
CPA ed IVA nelle aliquote previste per legge;
È dato atto che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma quater D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n.
228/2012.
Così deciso in Napoli, 3.3.2025.
Il Giudice
(dott. Anna Maria Pezzullo)
- 7 -