Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/06/2025, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.11100 /2018 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: risarcimento danni, assegnata in decisione all'udienza del 06.03.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c., vertente
TRA
- (c.f.: ), rappresentato e difeso dall' TE C.F._1
Avv. Pietro di Stefano (c.f.: , elettivamente domiciliato in C.F._2
Caserta (CE) alla Via Gennaro Tescione 209 presso lo studio dell'Avv. Pietro
Troianiello;
ATTORE
E
- (C.F. e P.IVA , in persona del suo l.r.p.t, ON P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' dall'Avv. Maria Santini (C.F. ), C.F._3
elettivamente domiciliata in Napoli (NA) al C.so Umberto I n. 133 presso e nello studio dell'Avv. Eduardo W. D'Amico;
CONVENUTA
NONCHE'
- (C.F. e P.IVA ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_2
l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Piscitelli ( ), presso CodiceFiscale_4
il cui studio in Caserta (CE) alla via Fulvio Renella n. 88 è elettivamente domiciliata;
TERZA CHIAMATA
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CONCLUSIONI: Come da atti introduttivi e comparse conclusionali
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c..
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 13.12.2018 , conveniva in TE
giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, al fine ON
di accertarne e dichiararne la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni da lui subiti in esito all'incidente verificatosi in data 06.07.2017, con condanna della parte convenuta al pagamento in suo favore della somma di €. 26.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi -o della diversa somma accertata in corso di causa- a titolo di risarcimento dei danni per le lesioni riportate a seguito del sinistro verificatosi nelle circostanze di tempo predette, presso il “Centro Vacanza Poker”, nonché per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata.
esponeva che nell'estate 2017,e precisamente dall' 01.07.2017 al TE
10.07.2017, decideva di trascorrere le vacanze estive presso il “Centro Vacanza
Poker”, struttura ricettiva situata in Casalbordino Lido (CH) di cui risultava titolare la società “ assumeva, quindi, che in data 06.07.2017, durante il ON soggiorno, alle ore 23:30 circa, partecipava, all'interno della struttura turistica, ad un torneo di ping-pong organizzato dal personale ivi in servizio e nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, impegnato nella predetta attività ludica, scivolava sul pavimento impattando violentemente, con il capo, su un vaso per piante di grosse dimensioni situato nelle immediate vicinanze del tavolo da gioco;
l'entità delle lesioni rendeva necessario l'intervento immediato del servizio 118 ed il trasporto d'urgenza presso l'Ospedale Civile di PE. Presso il Pronto Soccorso del predetto nosocomio il Sig. veniva sottoposto a TC cranio e rachide cervicale ove si TE
riscontrava lieve retrolistesi a livello C3-C-4; a seguito di consulenza neurochirurgica il paziente veniva ricoverato presso l'Unità Operativa di Neurochirurgia e, durante la degenza, riceveva diagnosi di “ernia discale contenuta postero-mediana con iniziale compressione del midollo cervicale in sede C3-C4, associata a segni di osteofitosi retro somatica” con conseguente indicazione di intervento chirurgico;
in data 14.07.2017
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veniva, dunque, sottoposto ad “intervento neurochirurgico di artrodesi C3-C4 con posizionamento di cageintersomatica e planting”.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. della società e , per l'effetto, di condannare la ON
predetta società al risarcimento dei danni subiti da quantificarsi nella misura di €.
26.000,00 ovvero in quella misura, minore o maggiore, determinata in corso di causa, in esito all'espletamento di CTU;
infine di condannare al ON
risarcimento del danno da vacanza rovinata da liquidarsi in via equitativa nonché di condannare la convenuta alla refusione delle spese processuali, con attribuzione al procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.03.2019 si costituiva in giudizio la società eccependo in via preliminare l'incompetenza per ON
territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, essendo invece territorialmente competente il Tribunale di Vasto ai sensi degli artt. 19, 20 e ss. c.p.c.; nel merito contestava l'infondatezza della domanda per assoluta indeterminatezza sull'accadimento e per mancanza di prove sulla presunta colpa della società convenuta e l'eccessività della richiesta risarcitoria nonché l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno da vacanza rovinata.
Chiedeva infine di essere autorizzata alla chiamata in garanzia della
[...]
. Controparte_2
Autorizzata la chiamata in causa della società assicurativa, la si Controparte_2
costituiva in giudizio eccependo, in rito, l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Vasto ai sensi dell'art. 19 c.p.c. ed assumendo nel merito la lacunosità della descrizione dell'evento dannoso, nonché l'assenza di elementi idonei a fondare una responsabilità in capo alla struttura;
la terza chiamata contestava, inoltre,
l'infondatezza in fatto e in diritto delle pretese risarcitorie avverse, concludendo, pertanto, per il rigetto integrale della domanda attorea.
All'esito dell'istruttoria testimoniale, la causa, all'udienza del 06.03.2025, veniva assegnata in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Tanto premesso, va rilevato in via preliminare che l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla parte convenuta è infondata.
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Nel caso in esame, difatti, trova applicazione il principio del c.d. “foro del consumatore”, tale dovendosi qualificare la parte attrice configurandosi una fattispecie di concorso di titoli di responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale ex art. 2051 c.c., atteso che il fatto dannoso viola al contempo sia diritti nascenti da rapporto obbligatorio sia interessi tutelati a prescindere dall'esistenza di detto rapporto.
Ciò premesso, va rilevato che la domanda proposta è infondata e non merita accoglimento.
Con riferimento alla domanda di accertamento -e condanna- della responsabilità extracontrattuale della convenuta, si rileva che la fattispecie in esame, quale descritta come contesto storico in relazione alla dinamica del sinistro prospettato, si attaglia alla disciplina dell'art. 2051 c.c., norma invocata dallo stesso attore.
L'attore ha infatti posto a fondamento della ritenuta responsabilità della convenuta un'anomalia del bene in custodia, individuata nel posizionamento del tavolo da gioco in prossimità di un vaso ornamentale di rilevanti dimensioni, nonché nell'inidoneità dell'area destinata allo svolgimento del torneo di ping-pong, caratterizzata da una pavimentazione non adeguata e priva di tappeti antiscivolo, elementi che, a suo dire, avrebbero reso tale luogo potenzialmente pericoloso.
È noto che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. risulta qualificata, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, in termini di responsabilità presunta del custode.
Occorre rammentare, in punto di diritto, che, ferma l'incombenza, in capo al danneggiato, dell'onere di provare l'evento dannoso e la sua derivazione causale dalla cosa in custodia (ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione della res, potenzialmente lesiva), la responsabilità del custode si presume sussistente, in termini oggettivi, potendo costui fornire la prova liberatoria consistente, invece, nella dimostrazione del caso fortuito, inteso quale fattore attinente al profilo causale ed estraneo alla sfera di dominio del custode, siccome non riconducibile alla struttura ed al dinamismo intrinseci alla cosa demaniale
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15042 del 06/06/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21508
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del 18/10/2011), bensì ad elementi esterni, connotati da oggettiva imprevedibilità, eccezionalità ed inevitabilità.
Nella fattispecie in esame, va rilevato che dall'esame delle prove testimoniali e dell'interrogatorio formale del rappresentante legale della società convenuta emerge una notevole contraddittorietà in ordine alla ricostruzione dell'accaduto ed in particolare in ordine all'asserita pericolosità del luogo di verificazione dell'incidente occorso a parte attrice.
Nel corso dell'interrogatorio formale tenutosi il 23.03.2021, il legale rappresentante della società , ha confermato che, nell'estate del ON Parte_2
2017, il soggiornava presso la struttura ricettiva “Centro Vacanza Poker” e Pt_1
che, in data 06.07.2017, fu effettivamente organizzato un torneo di ping-pong dal personale interno. Sebbene non fosse personalmente presente al momento Pt_2
della partecipazione di al torneo, ha dichiarato di essere a conoscenza del Pt_1
fatto che l'attore partecipò al torneo, precisando che l'evento si svolse in orario serale e che il tavolo da gioco non era collocato in un'area espressamente destinata ad attività ludico-sportive, bensì in un ambiente diverso, caratterizzato da un pavimento in maioliche, privo di rivestimenti antiscivolo o altre protezioni.
Il ha inoltre riferito della presenza, nelle vicinanze del tavolo, di un vaso di Pt_2
grandi dimensioni stimando che lo stesso si trovasse ad una distanza di circa tre o quattro metri dal tavolo;
ha infine confermato che, nell'estate seguente, fece Pt_1
ritorno presso la struttura.
Anche l'attore , in sede di interrogatorio formale, ha confermato le circostanze di fatto e di luogo di riferimento del sinistro;
ha dichiarato che, mentre cercava di recuperare una pallina a gioco fermo, ha perso l'equilibrio ed è scivolato sul pavimento, battendo la testa contro un grosso vaso per piante, non sapendo però indicare con precisione la distanza del vaso rispetto al tavolo da gioco, ha riferito che esso si trovava nelle vicinanze;
ha inoltre confermato di essere tornato l'anno successivo nella medesima struttura.
Tanto rilevato, si osserva che, dalla lettura delle due dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, emerge una evidente discrasia tra le stesse: invero il Pt_2
ha stimato che il vaso in questione si trovasse a una distanza di circa tre o quattro metri
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dal tavolo da gioco mentre l'attore ha riferito genericamente che il vaso si trovasse nelle vicinanze, dichiarando però di non essere in grado di quantificarne con precisione la distanza.
Quanto poi alla dinamica del sinistro, l'attore ha riferito di essere scivolato mentre tentava di recuperare una pallina a gioco fermo, parlando genericamente di una perdita di equilibrio, senza tuttavia indicare elementi concreti riconducibili a una situazione di pericolo ascrivibile alla cosa in custodia, né allegando fattori imputabili alla struttura che possano integrare il presupposto oggettivo della responsabilità ex art. 2051 c.c..
In particolare, non risulta chiarito, né dalle dichiarazioni dell'attore nè dalle testimonianze escusse, si il pavimento era scivoloso e a cosa fosse concretamente dovuta l'asserita scivolosità del pavimento, nè è stato specificato quale tipo di movimento possa aver compiuto il per perdere improvvisamente l'equilibrio, Pt_1
considerato che il predetto ha riferito di trovarsi a gioco fermo e intento a recuperare la pallina.
La genericità della dinamica quale allegata e quale emersa dalle dichiarazioni rese in atti anche dai testi non consente dunque di escludere che l'evento possa essere stato determinato da fattori estranei alla cosa in custodia, quali, ad esempio, le calzature indossate dall'attore non idonee ai luoghi o ad un'improvvisa distrazione del predetto.
Tale carenza probatoria incide in modo determinante sull'accertamento del nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, non essendo stato provato che la caduta sia dipesa da una condizione oggettivamente pericolosa e non visibile riconducibile alla responsabilità della struttura, ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Il quadro probatorio complessivamente ricostruito induce a ritenere che l'evento lesivo sia verosimilmente riconducibile a una condotta imprudente o negligente dell'attore, il quale non avrebbe adottato la necessaria diligenza richiesta in una situazione del genere, quale, ad esempio, indossare delle calzature idonee, tenuto conto dell'ordinaria prevedibilità dei rischi connessi al tipo di attività svolta e delle condizioni del contesto in cui essa si svolgeva.
Le testimonianze acquisite, peraltro, si limitano a confermare l'avvenuta caduta dell'attore, senza tuttavia fornire elementi oggettivi e concreti in grado di comprovare
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un nesso eziologico diretto tra le condizioni della pavimentazione, la presenza del vaso
- o l'assetto dell'area- e l'evento lesivo subito dall'attore.
Nel corso dell'udienza del 28.03.2023, la teste compagna dell'attore, Tes_1 ha dichiarato: “si è vero, io ero ospite della struttura centro vacanza poker a
Casalbordino Lido (CH ) insieme al sig. e ricordo che fu Parte_3
organizzato un torneo di ping-pong che si svolse dopo cena a cui partecipò anche il mio compagno il quale mente giocava per raccogliere la pallina che ribalzava scivolava e finiva a faccia a terra urtando con la testa contro un vaso di grosse dimensioni posto proprio vicino al tavolo da gioco. Preciso che il pavimento su cui si giocava era di maioliche liscio e non vi erano tappetti antiscivolo.”
Il 10.05.2024 è stata escussa la teste la quale ha riferito di trovarsi Testimone_2 lì presente al momento dell'accaduto: “si è vero, io ero lì a guardare, il sig. Pt_1
stava giocando a ping-pong quando all'improvviso scivolava e batteva la testa su un vaso enorme posizionato vicino al tavolo di ping-pong e cadde a terra . Non riusciva
a muoversi, fu chiamata l'ambulanza che lo trasportò in ospedale a PE . Capo D risponde si è vero, il torneo si svolgeva di sera , verso le 20,30 , ricordo che era buio.”.
Orbene, le testimonianze appaiono del tutto generiche- non avendo peraltro neanche precisato se il pavimento fosse scivoloso - e quindi insufficienti a fornire la prova del nesso causale tra la res e l'evento verificatosi.
Con riferimento alla testimonianza di emerge una discrasia Testimone_2 temporale significativa: mentre nell'atto di citazione, assume che il TE
sinistro si sarebbe verificato alle ore 23:30 circa del 06.07.2017, la teste riferisce di essere stata presente, ma come orario di svolgimento dell'evento indica le ore 20:30 circa;
tale incongruenza, oltre a rendere meno attendibile la narrazione fornita, solleva fondati dubbi circa l'effettiva presenza di al momento del fatto, Testimone_2
incidendo negativamente sulla credibilità e sulla rilevanza della sua testimonianza ai fini probatori.
In definitiva il tenore complessivo delle deposizioni testimoniali non consente di ritenere provato, con ragionevole certezza, che la caduta dell'attore sia riconducibile a un'anomalia della pavimentazione tale da fondare la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo a ON
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Al contrario, appare più plausibile che l'evento sia dipeso da una condotta non accorta dell'attore stesso, la cui caduta avrebbe potuto essere evitata mediamente un comportamento diligente e prudente.
Invero, solo nell'ipotesi in cui sussista la relazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso vi è una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione che non trova applicazione nella diversa ipotesi di danno che derivi non dalla cosa in sé ma da comportamenti dolosi o colposi di colui che si serve della cosa, con la conseguenza che, qualora il danno non è determinato dalla cosa in sé ma per effetto dell'azione su di essa esercitata dall'uomo, non è applicabile l'art. 2051 c.c..
In tale contesto è il danneggiato che deve provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (Cass. civ. n. 4279/2008; Cass. civ. n. 20317/2005); mentre il custode deve provare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, è idoneo a interrompere il nesso causale (Cass. civ. n. 858/2008;
Cass. civ. n. 15613/2005).
In tema di danno cagionato da cose in custodia, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa stessa e sulla sua pericolosità; sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode ex art.2051 c.c. (Cass. civ. ordinanza n. 2345 del
29/01/2019).
E' evidente che il nesso di causalità, così come sopra indicato, non risulta provato dall'attore; ne consegue che la sua condotta concretizza gli estremi del caso fortuito, idoneo a spezzare il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso.
In questo senso la Suprema Corte ha affermato che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole
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cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.”( Cass. civ. Ordinanza n.9315 del 03/04/2019); ed ancora “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.”(Cass. civ. Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017).
Alla luce delle esposte considerazioni, nella specie, deve ritenersi non integrata la prova della responsabilità della società convenuta, essendo il fatto dannoso imputabile alla condotta negligente dello stesso danneggiato, il quale, ove avesse impiegato la diligenza esigibile da una persona di normale attenzione, sarebbe riuscito ad evitare la caduta.
La domanda attorea deve, quindi, essere rigettata, rivelandosi superflua ogni valutazione sul quantum.
L'attore ha altresì chiesto la condanna della società convenuta al risarcimento del
“danno da vacanza rovinata”.
Quanto alla risarcibilità del danno da vacanza rovinata va rilevato che l'art. 47 del
Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011) definisce il “danno da vacanza rovinata” come
“un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed
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all'irripetibilità dell'occasione perduta”, fermo restando che l'inadempimento sia “di non scarsa importanza”.
Il danno da vacanza rovinata consiste quindi nella perdita di un'occasione di svago e di riposo. Tale voce di danno genericamente ricondotta all'art. 2059 c.c. che disciplinava e disciplina il danno non patrimoniale limitando la risarcibilità del danno non patrimoniale "nei casi previsti dalla legge", è stata regolata in modo più compiuto dal D. Lgs. 79/2011. La Corte di Cassazione ha stabilito che: “Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei “casi previsti dalla legge” nei quali, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile. Tuttavia, non ogni disagio patito dal turista legittima la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, ma solo quelli che – alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede – superino una soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso, con apprezzamento di fatto del giudice di merito”. (Corte cassazione, sezione III, sentenza 11 maggio 2012 n. 7256). “Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata richiede la verifica della gravità della lesione
e della serietà del pregiudizio patito dall'istante, al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime (precipitato, a propria volta, del dovere di solidarietà sociale previsto dall'art. 2 Cost.), e si traduce in un'operazione di bilanciamento demandata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale, dalla constatazione della violazione della norma di legge che contempla il diritto oggetto di lesione, attribuisce rilievo solo a quelle condotte che offendono in modo sensibile la portata effettiva dello stesso”. (Corte cassazione, sezione III, sentenza 14 luglio 2015 n. 14662)
Non ogni disagio o mancata realizzazione di quanto programmato determina il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata, ma occorre che sussistano i presupposti della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito dall'istante, per accertare la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime;
vanno bilanciati i fatti accertati con l'offesa sofferta.
Orbene, ritiene questo Tribunale che nulla va riconosciuto all'attore sotto il profilo del danno da vacanza rovinata.
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Nel caso di specie, oltre a non essere stato dimostrato il nesso eziologico tra l'interruzione della vacanza e una condotta imputabile alla struttura convenuta, non è stata fornita alcuna prova circa l'entità della spesa sostenuta per il soggiorno, né è stata allegata documentazione idonea a comprovare le condizioni pattuite con la struttura ospitante, la durata del soggiorno e le specifiche prestazioni promesse. Inoltre, non sono stati allegati elementi oggettivi che consentano di valutare l'effettiva compromissione dell'esperienza turistica in termini di frustrazione delle aspettative legate al pacchetto vacanza. Alla luce di tali carenze, e in assenza di riscontri concreti circa la serietà e gravità del pregiudizio lamentato, ritiene il Tribunale che non possa essere riconosciuto alcun risarcimento a titolo di danno da vacanza rovinata.
Le spese di lite seguono la soccombenza del tutto prevalente dell'attore e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
P Q M
La Giudice monocratica del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da nei confronti TE
di in persona del legale rappresentante p.t. nonché della società ON
, così decide: Controparte_2
- rigetta la domanda proposta dall'attore;
- condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla TE convenuta e liquidate in complessivi € 3.808,50 oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge per compensi ed € 264,00 per esborsi;
-condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da TE
, in qualità di terza chiamata in causa, liquidate in Controparte_2 complessivi €. 2.540,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 9.6.2025
LA GIUDICE
dott.ssa Ida D'Onofrio
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