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Ordinanza cautelare 30 agosto 2024
Rigetto
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10/04/2025, n. 3085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3085 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03085/2025REG.PROV.COLL.
N. 06463/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6463 del 2024, proposto da
Ga&A Productions s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Gambardella, con domicilio digitale di pec come in atti;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rita Santo, con domicilio digitale di pec come in atti;
Regione Lazio Direzione Cultura e Lazio Creativo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
Vivo Film s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma (Sezione Quinta) n. 00925/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il Cons. Alessandro Maggio e udito per la parte appellante l’avvocato Giuliano Gambardella.
Si dà atto che l'avv. Rita Santo ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Ga&A Productions s.r.l. (d’ora in poi solo Ga&A) ha partecipato alla procedura selettiva, indetta dalla Regione Lazio, finalizzata all’assegnazione di agevolazioni economiche per la realizzazione di particolari opere audiovisive.
Con determinazione 23/5/2023 n. G07001, la regione ha approvato gli elenchi delle domande inammissibili (tra cui quella della Ga&A), di quelle non idonee e di quelle idonee.
Ritenendo la citata determinazione illegittima, la Ga&A l’ha impugnata con ricorso al T.A.R. Lazio – Roma, il quale, con sentenza
19/1/2024, n. 925, lo ha dichiarato inammissibile, in conseguenza dell’omessa notifica del gravame ad almeno un controinteressato.
Avverso la pronuncia ha proposto appello la Ga&A.
Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’amministrazione appellata.
Alla pubblica udienza del 27/3/2025 la causa è passata in decisione.
Col primo motivo si denuncia l’errore commesso dal giudice di prime cure nel dichiarare inammissibile il ricorso.
Infatti, la qualità di controinteressato potrebbe essere riconosciuta solo a coloro che, oltre a essere nominativamente indicati nel provvedimento lesivo, o comunque agevolmente individuabili in base ad esso (c.d. elemento formale), sono portatori di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell'atto, in quanto quest'ultimo radica in capo a essi un interesse di natura eguale e contraria a quello del ricorrente (c.d. elemento sostanziale).
Nel caso che occupa, però, tali elementi risulterebbero assenti, atteso che
l’ammissione al finanziamento delle domande dichiarate idonee era sottoposto a condizione, per cui tali domande non avrebbero potuto essere inserite in una graduatoria definitiva, tant’è che successivamente sarebbe stata adottata la delibera 11/7/2023 n. G09551, avente a oggetto un ulteriore elenco di domande non ammissibili.
In ogni caso, di fronte a provvedimenti di esclusione, come quello di specie, non sarebbero configurabili controinteressati.
La doglianza non merita accoglimento.
Con la determinazione gravata in primo grado la regione ha contestualmente approvato, in via definitiva, oltre che la graduatoria delle domande non ammissibili e di quelle non idonee, anche quella (sub allegato C) concernente le istanze idonee a ottenere il finanziamento.
La circostanza che le domande siano stato dichiarate idonee “ con condizione ”, nulla toglie alla definitività della relativa graduatoria.
Infatti, l’art. 6, comma 7, del bando dispone che “ Saranno considerate finanziabili sotto condizione le Opere Audiovisive per le quali non sono stati forniti uno o più … ” dei documenti ivi indicati nelle lettere da a) a c), mentre il successivo comma 8 del medesimo articolo, stabilisce che “ Tali condizioni sono da assolvere, tramite la produzione della documentazione mancante, entro un massimo di 6 mesi dalla Data di Concessione, salvo proroghe … ”.
E’, dunque, evidente come l’inserimento nella graduatoria delle domande idonee, ancorché “ con condizione ”, fosse sufficiente ad attribuire ai soggetti in essa inclusi una posizione di immediato vantaggio.
Stante la limitatezza delle risorse erogabili (art. 3 del bando), l’eventuale accoglimento del ricorso dell’odierna appellante e la conseguente possibilità del suo inserimento nella graduatoria delle domande finanziabili, era quindi suscettibile di arrecare pregiudizio ai soggetti in essa contemplati e ipoteticamente scavalcati.
Costoro rivestivano, quindi, la qualità di controinteressati in quanto nominativamente indicati nel provvedimento di approvazione della graduatoria (c.d. elemento formale) e portatori di un interesse giuridicamente qualificato alla sua conservazione (elemento sostanziale), in quanto quest'ultimo radica un interesse di natura eguale e contraria a quello del ricorrente (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. IV, 21/8/2024, n. 7192).
Alla luce del fatto che con il provvedimento impugnato era stata approvata anche la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento, risulta, altresì, inconferente il riferimento all’orientamento giurisprudenziale che esclude la configurabilità di controinteressati nelle impugnazioni relative a provvedimenti di esclusione.
Alla luce delle esposte considerazioni risulta corretta la decisione del giudice di prime cure di dichiarare il ricorso inammissibile per omessa notifica ad almeno un controinteressato, in violazione di quanto prescritto dall’art. 41, comma 2, del c.p.a.
L’appello va, pertanto, respinto.
Sussistono eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
Valerio Perotti, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Maggio | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO