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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 02/12/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 1947/2025
Il Tribunale di NO, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
JU FM - Presidente
Benedetta AR - Giudice relatore
Ivan Rauzi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per separazione giudiziale con contestuale domanda di divorzio ex art. 473 bis 49 c.p.c. dei coniugi di primo grado iscritta al n. R.G. 1947/2025 promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 in Rione Göller n. 14, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Marco Ferretti, giusta procura in atti
- parte ricorrente - contro nato a [...] il [...], residente in [...], in CP_1
Rione Göller n. 14
- parte resistente, contumace -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate dal procuratore della parte ricorrente all'udienza del Parte_1
13.11.2025 come segue: “voglia il Tribunale adito,
pagina 1 di 6
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e alle sopracitate Parte_1 CP_1 condizioni, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni ed autorizzando i coniugi a vivere separatamente;
2. stabilire che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale su e Persona_1
, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, Per_2 educazione, salute e formazione religiosa, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, mentre, sulle decisioni relative all'ordinaria gestione, ciascun genitore potrà decidere liberamente durante il periodo di permanenza dei minori presso di sé;
3. disporre il collocamento prevalente di presso il padre in Bronzolo (BZ), mentre di Persona_1
presso la madre nell'alloggio che reperirà; Per_2
4. assegnare la casa familiare, sita in Bronzolo (BZ) in Rione Göller n. 14, di proprietà dell' al CP_2 sig. il quale continuerà a viverci con i figli e e con la madre, la Pt_1 Per_3 Persona_1 sig.ra Pt_2
5. stabilire che la sig.ra entro sei mesi dalla pronuncia di separazione, lasci la casa familiare e CP_1 si trasferisca in un'altra abitazione con la figlia;
Per_2
6. stabilire che per i dodici mesi successivi alla dichiarazione della separazione il sig. Pt_1 corrisponderà mensilmente un importo pari ad euro 500,00- (cinquecento,00-) a titolo di mantenimento alla sig.ra CP_1
7. visiterà la madre ogni volta che lo vorrà, previo accordo con il padre;
Persona_1 Per_2 visiterà il padre ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre;
8. Il ricorrente provvederà integralmente al mantenimento ordinario e straordinario di Per_1 fino alla completa indipendenza economica dello stesso e per il mantenimento della figlia
[...] Per_2 verserà alla sig.ra ntro il 5 (cinque) di ogni mese l'importo di euro 300,00- (trecento,00-), che CP_1 verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ASTAT della Provincia Autonoma di NO, fino alla completa indipendenza economica della stessa. Il padre si farà altresì carico delle spese straordinarie relative ad;
Per_2
9. il sig. e la sig.ra danno reciprocamente il consenso al rilascio/rinnovo dei Pt_1 CP_1 documenti personali e dei figli minori validi per l'espatrio, nonché per tutti i rinnovi futuri;
10. all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e, fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge n. 898/1970, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile le dovute trascrizioni;
11. spese a carico del ricorrente”;
pagina 2 di 6 e dal Pubblico Ministero in data 14.11.2025: “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26/06/2025 la parte ricorrente ha adito il Parte_1
Tribunale di NO, formulando cumulativamente domanda di separazione e di divorzio giudiziale. La parte convenuta on si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata CP_1 contumace all'udienza del 13.11.2025.
2. Il tentativo di conciliazione dinanzi al giudice delegato non ha potuto essere esperito, non essendo comparsa la parte convenuta.
3. All'udienza del 13/11/2025, dopo aver ascoltato brevemente il figlio minore Persona_4
parte ricorrente ha rassegnato le sopra estese conclusioni;
il pubblico ministero ha concluso a
[...] sua volta come sopra riportato.
4. Dagli atti emerge tra l'altro quanto segue:
- le parti hanno contratto matrimonio in Tunisia in data 27/08/2001, trascritto presso lo stato civile del Comune di Bronzolo;
- dal matrimonio sono nati i figli:
o (nata a [...] il [...]), Persona_5
o (nato a [...] il [...]), Persona_4
o (nata a [...] l'[...]); Persona_6
- successivamente al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- le parti non si sono riconciliate.
Dagli atti emerge che il matrimonio delle parti è fallito: l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta sufficientemente provata e corroborata. Si ritiene altamente improbabile una ripresa della comunione di vita. Sussistono, quindi, i presupposti dell'art. 151 cc e deve essere, di conseguenza, pronunciata la separazione personale dei coniugi, giusta richiesta della parte ricorrente in atti.
5. Il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, non ricorrano ragioni per discostarsi dall'applicazione del principio generale dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori disposto dall'art. 337-ter c.c. Quanto al collocamento dei minori, si ritiene che il collocamento prevalente di presso la madre e il collocamento prevalente di presso il padre, con Per_2 Persona_1 mantenimento da parte di quest'ultimo della residenza anagrafica presso la casa familiare, siano pagina 3 di 6 rispondenti agli interessi dei figli. Peraltro, dall'audizione di è emerso che lo Persona_1 stesso ha un “bellissimo rapporto” con il padre ed è felice di vivere con lui. Inoltre, ha un bel rapporto con la madre e le sorelle, che al momento sente al telefono e vede in video-call regolarmente.
6. Dal momento che parte convenuta non si è costituita in giudizio e non ha contestato in alcun modo la richiesta di assegnazione della casa familiare avanzata da parte ricorrente, si ritiene di dover attribuire ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., il godimento della casa familiare al padre, affinché possa continuare ad abitarvi con il figlio minore oltre che con la figlia Persona_1 Per_5 divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
7. Anche la previsione di un diritto di visita ampio e libero tra padre-figlia e madre-figlio deve trovare accoglimento, dal momento che la situazione familiare complessiva è apparsa distesa e contraddistinta da piena collaborazione tra i coniugi.
8. In punto di “contributo al mantenimento dei figli” si evidenzia quanto segue: considerato il principio di proporzionalità previsto dall'art. 337-ter cc e, in particolare,
- le attuali esigenze dei figli,
- il tenore di vita goduto dai figli in costanza di matrimonio,
- il tempo di permanenza dei figli presso i genitori (si sono suddivisi nel quotidiano la gestione dei due figli minorenni),
- le risorse economiche di entrambi i genitori,
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, tutto ciò premesso, appare ragionevole ed equo che il padre versi mensilmente Parte_1 alla madre per il mantenimento ordinario della figlia minore euro 300,00 CP_1 Per_2
(importo che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ASTAT), oltre al 100% delle spese straordinarie della stessa, nonché sostenga integralmente le spese ordinarie e straordinarie per il figlio minore Quanto alla figlia nulla è dovuto, essendo la stessa Persona_1 Per_5 maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
9. Risulta altresì adeguata la somma di euro 500,00 mensili che il sig. si impegna a Parte_1 versare alla sig.ra er dodici mesi, a titolo di mantenimento della stessa. CP_1
10. In punto spese di lite, nulla va disposto, avendo parte ricorrente chiesto espressamente di sostenerle per intero. Peraltro, si osserva che, in considerazione della natura necessaria del presente procedimento e del fatto che la parte convenuta non si è costituita, né opposta alle richieste formulate da parte ricorrente, nessuna delle parti si potrebbe considerare soccombente.
pagina 4 di 6 11. La competenza del Tribunale adito sussiste avendo avuti i coniugi l'ultima residenza comune nel circondario di questo Tribunale (cfr. art. 706 cpc).
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss cc, 337 bis ss cc e 473 bis 47 ss cpc e ritenuta la propria competenza pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...], CP_1 coniugatisi a UA (Tunisia) il 27.08.2001, con atto poi trascritto presso i registri dell'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Bronzolo al n. 23, parte II, Serie C (n. 278 del primo registro - pagina n.
196; n. 168 del secondo registro, pagina n. 121); dispone che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni, così come meglio precisate da parte ricorrente all'udienza del 13.11.2025:
1. i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale su e Persona_1 Per_2 assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione, salute e formazione religiosa, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, mentre, sulle decisioni relative all'ordinaria gestione, ciascun genitore potrà decidere liberamente durante il periodo di permanenza dei minori presso di sé;
2. dispone il collocamento prevalente di presso il padre in Bronzolo (BZ) e il Persona_1 collocamento prevalente di presso la madre nell'alloggio che reperirà; Per_2
3. assegna la casa familiare, sita in Bronzolo (BZ) in Rione Göller n. 14, di proprietà dell' , al sig. CP_2
il quale continuerà a viverci con i figli e e con la madre, la sig.ra Pt_1 Per_5 Persona_1
Pt_2
4. stabilisce che la sig.ra entro sei mesi dalla pronuncia di separazione, lasci la casa familiare e CP_1 si trasferisca in un'altra abitazione con la figlia Per_2
5. stabilisce che per i dodici mesi successivi alla dichiarazione della separazione il sig. Pt_1 corrisponderà mensilmente un importo pari ad euro 500,00- (cinquecento,00-) a titolo di mantenimento alla sig.ra CP_1
pagina 5 di 6 6. visiterà la madre ogni volta che lo vorrà, previo accordo con il padre;
Persona_1 Per_2 visiterà il padre ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre;
7. Il padre provvederà integralmente al mantenimento ordinario e straordinario di Persona_1 fino alla completa indipendenza economica dello stesso e per il mantenimento della figlia Per_2 verserà alla sig.ra ntro il 5 (cinque) di ogni mese l'importo di euro 300,00- (trecento,00-), CP_1 che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ASTAT della Provincia Autonoma di NO, fino alla completa indipendenza economica della stessa. Il padre si farà altresì carico delle spese straordinarie relative ad Per_2
8. il sig. e la sig.ra anno reciprocamente il consenso al rilascio/rinnovo dei documenti Pt_1 CP_1 personali e dei figli minori validi per l'espatrio, nonché per tutti i rinnovi futuri;
9. all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e, fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge n. 898/1970, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile le dovute trascrizioni;
10. spese a carico del ricorrente.
Così deciso in NO, in Camera di consiglio il 25/11/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Benedetta AR JU FM
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 1947/2025
Il Tribunale di NO, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
JU FM - Presidente
Benedetta AR - Giudice relatore
Ivan Rauzi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per separazione giudiziale con contestuale domanda di divorzio ex art. 473 bis 49 c.p.c. dei coniugi di primo grado iscritta al n. R.G. 1947/2025 promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 in Rione Göller n. 14, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Marco Ferretti, giusta procura in atti
- parte ricorrente - contro nato a [...] il [...], residente in [...], in CP_1
Rione Göller n. 14
- parte resistente, contumace -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate dal procuratore della parte ricorrente all'udienza del Parte_1
13.11.2025 come segue: “voglia il Tribunale adito,
pagina 1 di 6
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e alle sopracitate Parte_1 CP_1 condizioni, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni ed autorizzando i coniugi a vivere separatamente;
2. stabilire che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale su e Persona_1
, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, Per_2 educazione, salute e formazione religiosa, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, mentre, sulle decisioni relative all'ordinaria gestione, ciascun genitore potrà decidere liberamente durante il periodo di permanenza dei minori presso di sé;
3. disporre il collocamento prevalente di presso il padre in Bronzolo (BZ), mentre di Persona_1
presso la madre nell'alloggio che reperirà; Per_2
4. assegnare la casa familiare, sita in Bronzolo (BZ) in Rione Göller n. 14, di proprietà dell' al CP_2 sig. il quale continuerà a viverci con i figli e e con la madre, la Pt_1 Per_3 Persona_1 sig.ra Pt_2
5. stabilire che la sig.ra entro sei mesi dalla pronuncia di separazione, lasci la casa familiare e CP_1 si trasferisca in un'altra abitazione con la figlia;
Per_2
6. stabilire che per i dodici mesi successivi alla dichiarazione della separazione il sig. Pt_1 corrisponderà mensilmente un importo pari ad euro 500,00- (cinquecento,00-) a titolo di mantenimento alla sig.ra CP_1
7. visiterà la madre ogni volta che lo vorrà, previo accordo con il padre;
Persona_1 Per_2 visiterà il padre ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre;
8. Il ricorrente provvederà integralmente al mantenimento ordinario e straordinario di Per_1 fino alla completa indipendenza economica dello stesso e per il mantenimento della figlia
[...] Per_2 verserà alla sig.ra ntro il 5 (cinque) di ogni mese l'importo di euro 300,00- (trecento,00-), che CP_1 verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ASTAT della Provincia Autonoma di NO, fino alla completa indipendenza economica della stessa. Il padre si farà altresì carico delle spese straordinarie relative ad;
Per_2
9. il sig. e la sig.ra danno reciprocamente il consenso al rilascio/rinnovo dei Pt_1 CP_1 documenti personali e dei figli minori validi per l'espatrio, nonché per tutti i rinnovi futuri;
10. all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e, fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge n. 898/1970, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile le dovute trascrizioni;
11. spese a carico del ricorrente”;
pagina 2 di 6 e dal Pubblico Ministero in data 14.11.2025: “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26/06/2025 la parte ricorrente ha adito il Parte_1
Tribunale di NO, formulando cumulativamente domanda di separazione e di divorzio giudiziale. La parte convenuta on si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata CP_1 contumace all'udienza del 13.11.2025.
2. Il tentativo di conciliazione dinanzi al giudice delegato non ha potuto essere esperito, non essendo comparsa la parte convenuta.
3. All'udienza del 13/11/2025, dopo aver ascoltato brevemente il figlio minore Persona_4
parte ricorrente ha rassegnato le sopra estese conclusioni;
il pubblico ministero ha concluso a
[...] sua volta come sopra riportato.
4. Dagli atti emerge tra l'altro quanto segue:
- le parti hanno contratto matrimonio in Tunisia in data 27/08/2001, trascritto presso lo stato civile del Comune di Bronzolo;
- dal matrimonio sono nati i figli:
o (nata a [...] il [...]), Persona_5
o (nato a [...] il [...]), Persona_4
o (nata a [...] l'[...]); Persona_6
- successivamente al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- le parti non si sono riconciliate.
Dagli atti emerge che il matrimonio delle parti è fallito: l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta sufficientemente provata e corroborata. Si ritiene altamente improbabile una ripresa della comunione di vita. Sussistono, quindi, i presupposti dell'art. 151 cc e deve essere, di conseguenza, pronunciata la separazione personale dei coniugi, giusta richiesta della parte ricorrente in atti.
5. Il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, non ricorrano ragioni per discostarsi dall'applicazione del principio generale dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori disposto dall'art. 337-ter c.c. Quanto al collocamento dei minori, si ritiene che il collocamento prevalente di presso la madre e il collocamento prevalente di presso il padre, con Per_2 Persona_1 mantenimento da parte di quest'ultimo della residenza anagrafica presso la casa familiare, siano pagina 3 di 6 rispondenti agli interessi dei figli. Peraltro, dall'audizione di è emerso che lo Persona_1 stesso ha un “bellissimo rapporto” con il padre ed è felice di vivere con lui. Inoltre, ha un bel rapporto con la madre e le sorelle, che al momento sente al telefono e vede in video-call regolarmente.
6. Dal momento che parte convenuta non si è costituita in giudizio e non ha contestato in alcun modo la richiesta di assegnazione della casa familiare avanzata da parte ricorrente, si ritiene di dover attribuire ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., il godimento della casa familiare al padre, affinché possa continuare ad abitarvi con il figlio minore oltre che con la figlia Persona_1 Per_5 divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
7. Anche la previsione di un diritto di visita ampio e libero tra padre-figlia e madre-figlio deve trovare accoglimento, dal momento che la situazione familiare complessiva è apparsa distesa e contraddistinta da piena collaborazione tra i coniugi.
8. In punto di “contributo al mantenimento dei figli” si evidenzia quanto segue: considerato il principio di proporzionalità previsto dall'art. 337-ter cc e, in particolare,
- le attuali esigenze dei figli,
- il tenore di vita goduto dai figli in costanza di matrimonio,
- il tempo di permanenza dei figli presso i genitori (si sono suddivisi nel quotidiano la gestione dei due figli minorenni),
- le risorse economiche di entrambi i genitori,
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, tutto ciò premesso, appare ragionevole ed equo che il padre versi mensilmente Parte_1 alla madre per il mantenimento ordinario della figlia minore euro 300,00 CP_1 Per_2
(importo che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ASTAT), oltre al 100% delle spese straordinarie della stessa, nonché sostenga integralmente le spese ordinarie e straordinarie per il figlio minore Quanto alla figlia nulla è dovuto, essendo la stessa Persona_1 Per_5 maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
9. Risulta altresì adeguata la somma di euro 500,00 mensili che il sig. si impegna a Parte_1 versare alla sig.ra er dodici mesi, a titolo di mantenimento della stessa. CP_1
10. In punto spese di lite, nulla va disposto, avendo parte ricorrente chiesto espressamente di sostenerle per intero. Peraltro, si osserva che, in considerazione della natura necessaria del presente procedimento e del fatto che la parte convenuta non si è costituita, né opposta alle richieste formulate da parte ricorrente, nessuna delle parti si potrebbe considerare soccombente.
pagina 4 di 6 11. La competenza del Tribunale adito sussiste avendo avuti i coniugi l'ultima residenza comune nel circondario di questo Tribunale (cfr. art. 706 cpc).
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss cc, 337 bis ss cc e 473 bis 47 ss cpc e ritenuta la propria competenza pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...], CP_1 coniugatisi a UA (Tunisia) il 27.08.2001, con atto poi trascritto presso i registri dell'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Bronzolo al n. 23, parte II, Serie C (n. 278 del primo registro - pagina n.
196; n. 168 del secondo registro, pagina n. 121); dispone che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni, così come meglio precisate da parte ricorrente all'udienza del 13.11.2025:
1. i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale su e Persona_1 Per_2 assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione, salute e formazione religiosa, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, mentre, sulle decisioni relative all'ordinaria gestione, ciascun genitore potrà decidere liberamente durante il periodo di permanenza dei minori presso di sé;
2. dispone il collocamento prevalente di presso il padre in Bronzolo (BZ) e il Persona_1 collocamento prevalente di presso la madre nell'alloggio che reperirà; Per_2
3. assegna la casa familiare, sita in Bronzolo (BZ) in Rione Göller n. 14, di proprietà dell' , al sig. CP_2
il quale continuerà a viverci con i figli e e con la madre, la sig.ra Pt_1 Per_5 Persona_1
Pt_2
4. stabilisce che la sig.ra entro sei mesi dalla pronuncia di separazione, lasci la casa familiare e CP_1 si trasferisca in un'altra abitazione con la figlia Per_2
5. stabilisce che per i dodici mesi successivi alla dichiarazione della separazione il sig. Pt_1 corrisponderà mensilmente un importo pari ad euro 500,00- (cinquecento,00-) a titolo di mantenimento alla sig.ra CP_1
pagina 5 di 6 6. visiterà la madre ogni volta che lo vorrà, previo accordo con il padre;
Persona_1 Per_2 visiterà il padre ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre;
7. Il padre provvederà integralmente al mantenimento ordinario e straordinario di Persona_1 fino alla completa indipendenza economica dello stesso e per il mantenimento della figlia Per_2 verserà alla sig.ra ntro il 5 (cinque) di ogni mese l'importo di euro 300,00- (trecento,00-), CP_1 che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ASTAT della Provincia Autonoma di NO, fino alla completa indipendenza economica della stessa. Il padre si farà altresì carico delle spese straordinarie relative ad Per_2
8. il sig. e la sig.ra anno reciprocamente il consenso al rilascio/rinnovo dei documenti Pt_1 CP_1 personali e dei figli minori validi per l'espatrio, nonché per tutti i rinnovi futuri;
9. all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e, fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge n. 898/1970, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile le dovute trascrizioni;
10. spese a carico del ricorrente.
Così deciso in NO, in Camera di consiglio il 25/11/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Benedetta AR JU FM
pagina 6 di 6