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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/09/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Civile – Procedure Concorsuali
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Glauco Zaccardi presidente,
dott. Lorenzo Sandulli giudice delegato-relatore,
dott.ssa Francesca Di Giorno giudice,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 83/2025,
promosso dalla società ricorrente - in persona Parte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t.,
per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente società (P.I. in persona del l.r.p.t., con sede in Gaeta (Lt), via Forte CP_1 P.IVA_2
Emilio n. 22;
esaminati gli atti e udita la relazione del giudice relatore;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.09.2025, tenutasi davanti al giudice relatore;
verificata la rituale instaurazione del contraddittorio perfezionatosi mediante notifica alla società resistente del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione di udienza con deposito presso l'area Web in data 16.06.2025;
considerato che la società resistente ha per oggetto sociale attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso di prodotti alimentari, di articoli sanitari, igienici e di cartoleria;
considerato che, in assenza di diverse emergenze probatorie, il debitore deve ritenersi soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, svolgendo attività di impresa di carattere commerciale, non avendo dimostrato il possesso congiunto dei requisiti per essere considerato impresa c.d. minore. Incombe, infatti, sul debitore, in quanto gravato dal relativo onere probatorio, porre a disposizione del giudice i documenti necessari a fornire prova della ricorrenza in concreto dei presupposti per essere qualificato come titolare di impresa minore, ed essere quindi esentato da liquidazione giudiziale.
Nemmeno soccorre ad escludere l'accoglimento della domanda di liquidazione giudiziale la circostanza che la società resistente risulti secondo la visura camerale in atti in stato
“inattiva”. La società che continui ad essere iscritta nel Registro delle Imprese, quand'anche non sia sostanzialmente operativa sotto il profilo gestionale - ed emerga dalla visura camerale l'annotazione della sua “inattività” - resta comunque giuridicamente esistente conservando la piena capacità di compiere tutti gli atti che la riguardano e di contro anche la legittimazione passiva (cfr. Cass. civ. 17957/2021).
La ricorrente ha dimostrato la propria legittimazione ad agire, in quanto titolare di un credito nei confronti della resistente portato dal decreto ingiuntivo n. 121/2024, reso dal Tribunale di Cassino nel procedimento monitorio r.g.c.n. 406/2024, notificato in data 12.03.2024, non opposto e dichiarato esecutivo in data 20.05.2024, per complessivi euro 106.438,27, di cui euro 99.966,30 per sorta capitale, euro 2.875,74 per interessi moratori ed euro 3.596,23 per spese e competenze come liquidate in nel decreto ingiuntivo e maggiorate delle spese e competenze di precetto.
Ritenuto che la società debitrice resistente, che non si è costituita in giudizio e nemmeno ha provveduto al deposito della documentazione indicata nel decreto di fissazione di udienza assunto il 16.06.2025, versi effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere alle obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: i) il protratto inadempimento del credito vantato dalla ricorrente;
ii) l'esito negativo del pignoramento presso il debitore eseguito in data 08.10.2024 e non andato a buon fine per non aver rinvenuto l'Ufficiale Giudiziario, nel luogo indicato la società esecutata (cfr. verbale di pignoramento negativo 8.10.2024); iii) l'impossibilità di notificare con esito positivo alla resistente il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione di udienza presso la casella di posta elettronica certificata riportata nella visura camerale;
iv) il mancato deposito di bilanci di esercizio, tenuto conto che secondo le risultanze emerse dalla Camera di Commercio l'ultimo bilancio depositato risale all'anno 2022; v) gli ingenti debiti tributari riferiti da Agenzia delle
Entrate per euro 338.303,35.
Rilevato che l'ammontare complessivo dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società (P.I. CP_1
) in persona del l.r.p.t., con sede in Gaeta (Lt), via Forte Emilio n. 22; P.IVA_2
nomina
Giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale il Dott. Lorenzo Sandulli;
nomina
Curatore il dott. , con studio in Minturno (Lt), pec Persona_1 Email_1
– in considerazione dell'art. 358 CCI, che indica i requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure, in particolare del comma 3, a tenore del quale il curatore è nominato dall'autorità giudiziaria considerato tenuto conto: delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico – che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina a parte resistente sottoposta a liquidazione giudiziale e, se trattasi di società, al suo legale rappresentante, di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 18.2.2026, ore 13.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della impresa posta in liquidazione giudiziale;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
dispone che la presente sentenza venga pubblicata, nonché comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Cassino, il 25.9.2025
Il giudice relatore, dott. Lorenzo Sandulli Il presidente, dott. Glauco Zaccardi