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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 6450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6450 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. riuniti nn. 1930/2022 e 2105/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
US DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
US US INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite in grado d'appello iscritte nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto i numeri d'ordine 1930/2022 e 2105/2022, vertenti tra
Proc. n. 1930/2022 R.G.
(C.F.: ), (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F.: ), quali eredi di (deceduta il 10.9.2016), Parte_3 C.F._3 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. nonché, quanto a , anche dagli avvocati Antonio Parte_3 Parte_1
LE e AN AR.
- APPELLANTI -
e
(c.f. ), (c.f. ) e Controparte_1 C.F._4 Controparte_2 C.F._5
(c.f. ), quali eredi legittimi di Controparte_3 C.F._6 Persona_2
(deceduto il 2.8.2022), rappresentati e difesi dall'avv. Marina Iervese e dall'avv. Dario Iervese.
- APPELLATI – nonchè
P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_4 P.IVA_1 dall'avv. Giancarlo Violante Ruggi d'Aragona.
-APPELLATO –
pagina 1 di 23 e
(C.F. ), quale erede di , rappresentata e Parte_4 C.F._7 Persona_3 difesa dall'avv. Rosanna Buonanno.
[...]
(c.f.: ), (c.f.: , Parte_5 C.F._8 Parte_6 C.F._9 Pt_7
(c.f.: ), (c.f.: , quali eredi di
[...] C.F._10 Parte_8 C.F._11
. Persona_1
contumaci- CP_5
(c.f.: ), (c.f.: ) Controparte_6 C.F._12 Parte_9 C.F._13
e (c.f.: ), quali eredi di . Controparte_7 C.F._14 Persona_4
contumaci- CP_5
(c.f. , (c.f.: ), quali eredi di Parte_9 C.F._15 CP_8 C.F._16
, e (c.f.: ). Persona_3 CP_9 C.F._17
contumaci- CP_5
Proc. n. 2105/2022 R.G.
(p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_4 P.IVA_1 dall'avv. Giancarlo Violante Ruggi d'Aragona.
- APPELLANTE -
e
(c.f. ), (c.f. ), e Controparte_1 C.F._4 Controparte_2 C.F._5
(c.f. ), quali eredi legittimi di Controparte_3 C.F._6 Persona_2
(deceduto il 2.8.2022), rappresentati e difesi dall'avv. Marina Iervese e dall'avv. Dario Iervese.
- APPELLATI - nonchè
(C.F.: ), EC (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F.: ), nella qualità di eredi di (deceduta il Parte_3 C.F._3 Persona_1
10.9.2016), rappresentati e difesi dall'avv. nonché, quanto a , anche dagli avvocati Parte_3 Parte_1
Antonio LE e AN AR.
- APPELLATI -
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Parte_4 C.F._7
Buonanno.
- APPELLATA- pagina 2 di 23 e
(c.f.: ), (c.f.: ) Controparte_6 C.F._12 Parte_9 C.F._13
e (c.f.: ), quali eredi di . Controparte_7 C.F._14 Persona_4
contumaci- CP_5
(c.f. , (c.f.: ), quali eredi di Parte_9 C.F._15 CP_8 C.F._16
, e (c.f.: ). Persona_3 CP_9 C.F._17
-APPELLATI – contumaci-
(c.f.: ), (c.f.: , Parte_5 C.F._8 Parte_6 C.F._9 Pt_7
(c.f.: ), (c.f.: , quali eredi di
[...] C.F._10 Parte_8 C.F._11
. Persona_1
contumaci- CP_5
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 3050/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 28.3.2022, in tema di actio negatoria servitutis;
risarcimento danni”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il
23.6.2025 dalla difesa del il 10.6.2025 dalla difesa di , e Controparte_4 Parte_3 Parte_2
(per quest'ultima anche il 24.6.2025), il 25.6.2025 dalla difesa di , e il Parte_1 Parte_4
27.6.2025 dalla difesa di , e . Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, e (quali eredi di , deceduta il 10.9.2016), Parte_3 Parte_1 Parte_2 Persona_1 hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, , , , Persona_2 Parte_9 Controparte_6
, , , , , , Controparte_7 CP_8 Parte_9 Controparte_10 Parte_5 Parte_6 Pt_7
, , , , e il proponendo
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_3 CP_9 Controparte_4 appello avverso la sentenza n. 3050/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 28.3.2022.
Anche il Comune ha proposto appello avverso la stessa sentenza, convenendo in giudizio, a sua volta, CP_4 dinanzi a questa Corte, , (quale erede di ), Persona_2 Parte_9 Persona_4 CP_6
(quali erede di ), (quale erede di ), (quale
[...] Persona_4 Controparte_7 Persona_4 CP_8 erede di ), (quale erede di ), (quale Persona_3 Parte_9 Persona_3 Parte_4 erede di ), (quale erede di ), (quale erede Persona_3 Parte_3 Persona_1 Parte_2 di ), (quale erede di ), (quale erede di Persona_1 Parte_5 Persona_1 Parte_1
), (quale erede di ), (quale erede di Persona_1 Parte_6 Persona_1 Parte_7
), (quale erede di ), e . Persona_1 Parte_8 Persona_1 CP_9
****
pagina 3 di 23 Con tale sentenza è stata decisa, in particolare, la controversia (recante il n. 70311/2004 R.G.) instaurata, dinanzi al Tribunale di Napoli, ex Sezione distaccata di Pozzuoli, da , convenendo in giudizio Persona_2
, , (ai quali sono subentrati i loro eredi, essendo i tre suddetti Persona_4 Persona_3 Persona_1 convenuti tutti deceduti nel corso del giudizio di primo grado), , , e il Parte_9 CP_9 CP_4
[...]
L'attore aveva dedotto, in fatto (in sintesi), a fondamento di quanto domandato:
Di essere proprietario di un fabbricato, per civili abitazioni, con latistante cortile, in in via TR n°1, CP_4 ubicato ad angolo tra le vie pubbliche TR (già Piscina Mirabile, ex via Zampino) e Miseno, riportato in catasto di al foglio 16, particella 126; che nella parte retrostante di tale immobile e, precisamente, verso est, lungo CP_4 la via TR (già Piscina Mirabile, ex via Zampino), fossero ubicati altri fabbricati di proprietà aliena e, in particolare, quello in via TR n°20 (ex via Piscina Mirabile n°40) in comproprietà di , Persona_4 Per_3
, e , e quello in via TR n°22 (ex via Piscina Mirabile n°34 e n°36), di
[...] Parte_9 CP_9 proprietà di;
che i proprietari dei detti fondi avessero sostenuto di essere comproprietari Persona_1 dell'impianto fognario che dai suddetti loro fondi raggiungeva ed attraversava nell'ultimo tratto il suo (dell'attore, si intende) fondo, e di avere comunque il diritto di servitù dello scarico delle acque reflue (intese come acque luride e materiali organici e solidi di rifiuto provenienti dai servizi igienicosanitari degli edifici abitativi); che negli ultimi tempi la condotta di scarico, per l'eccessiva quantità di liquami in essa immessi, che non era in grado di smaltire (per le sue caratteristiche tecnico-funzionali, assolutamente inidonee), avesse dato luogo, nel gennaio 2003, al confine tra la sua proprietà e la via Miseno, a notevole fuoriuscita dei liquami stessi, che aveva anche allagato il cortile del suo fabbricato, creando inquinamento ambientale e notevoli disagi agli occupanti dell'immobile ed arrecando presumibilmente danni alla staticità del fabbricato per infiltrazioni d'acque nere nelle fondazioni dello stesso;
che, originariamente, sia il proprio fabbricato che gli altri fabbricati retrostanti fossero muniti di pozzi neri a tenuta, o assorbenti, per lo scarico delle acque reflue e nere provenienti dai servizi igienici delle unità abitative, mentre la condotta che da monte raggiungeva la sua proprietà fosse esclusivamente destinata alla raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle aree scoperte di pertinenza delle varie proprietà; che, come documentato in atti
(richiamando i processi verbali di contravvenzione, a suo carico, del 2/10/1965 n°4673 e del 6/11/1967 n°5139 da parte dell'Amministrazione Provinciale di Napoli), nel mese di ottobre del 1965, clandestinamente di notte e senza alcuna autorizzazione, fosse stato posto in opera un tubo in ferro di mm.200 attraverso la strada comunale, di via
Miseno, per il passaggio delle acque di rifiuto all'altro lato della strada stessa con scarico a mare;
che, successivamente, nel novembre del 1967 fosse stata nuovamente elevata una contravvenzione nei suoi confronti Per_ per avere, in collaborazione con i sigg.ri e , incanalato “le acque pluviali e quelle bionde, a mezzo di Pt_1 un corsetto che dalla sua proprietà sfocia nel lago” e, contestualmente, diffidato a rimuovere subito l'opera ritenuta illegittima;
che, a seguito della realizzazione della fognatura comunale su via Piscina Mirabile, poi via TR, il pagina 4 di 23 Comune aveva diffidato i proprietari della zona interessata a regolarizzare gli scarichi abusivi (tra i quali quelli che si riversavano nel lago Miseno), non potendo più gli stessi essere tollerati;
che aveva provveduto, conseguentemente, con le dovute autorizzazioni comunali, a creare un autonomo sistema di scarico delle acque reflue e nere del suo fabbricato nella fognatura comunale, realizzata su via Piscina Mirabile, e non nel fognolo in questione;
di avere instaurato un procedimento per accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale di Napoli
(procedimento nel corso del quale era stato nominato l'ing. ) per la verifica di quanto Persona_5 lamentato, volendo poi promuovere un giudizio nei confronti dei proprietari dei fondi urbani a monte del suo fabbricato, nonché nei confronti del per sentire accertare l'inesistenza dei diritti affermati dai Controparte_4 terzi proprietari sul suo fondo (actio negatoria servitutis) oltre alla condanna dei responsabili in solido al risarcimento dei danni ex art.949 c.c. e per sentire accertare la responsabilità del per avere Controparte_4 consentito l'illegittimo collegamento del fognolo che attraversa la sua (dell'attore, si intende) proprietà con la condotta pubblica pluviale circumlacuale di via Miseno.
Alla luce di quanto esposto , ritenendo che i convenuti , , Persona_2 Persona_4 Persona_3
, e non potessero vantare alcun diritto di servitù di scarico fognario Persona_1 Parte_9 CP_9 delle acque reflue a carico del fondo di sua proprietà (non essendo stata costituita né per contratto, né per sentenza, e non ricorrendo neanche i presupposti per la relativa costituzione per usucapione, anche per l'illiceità dell'oggetto) e che il pur avendone l'obbligo, non avesse ordinato ai convenuti (sebbene questi ultimi CP_4 avessero chiesto, nel 2001, l'autorizzazione all'allacciamento della fognatura comunale delle acque bianche e luride provenienti dai loro immobili urbani) di rimuovere il tubo fognario che si collega alla condotta comunale circumlacuale per la raccolta delle acque meteoriche di via Miseno, immettendovi le acque reflue e nere provenienti dai fondi a monte degli stessi convenuti (consentendo una illegittima ed intollerabile immissione, con gravi pregiudizi, anche ambientali), aveva rassegnato le seguenti conclusioni: “… accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell' art.949 c.c., e di ogni altra disposizione di legge applicabile alla fattispecie, l'inesistenza dei diritti affermati dai convenuti sigg.ri
, , , e sul fondo dell'attore ed in particolare la inesistenza Persona_4 Persona_3 Parte_9 CP_9 Persona_1 Per_ del diritto di servitù e la illegittimità dello scarico delle acque reflue e nere attraverso il fognolo nel fondo di proprietà , ed in favore del fondo dei convenuti, e la inesistenza di una comproprietà sull'impianto fognario, quantomeno nel tratto che interessa il fondo dell'attore; con l'ordine della cessazione delle turbative o molestie, oltre alla condanna dei predetti convenuti responsabili in solido al risarcimento dei danni ex art.949 c.c., nella misura in cui saranno accertati e determinati nel corso del giudizio, ovvero subordinatamente da liquidarsi in separata sede;
per sentire inoltre accertare la responsabilità del per avere consentito, in assenza di Controparte_4 formale autorizzazione, la illegittima immissione della condotta di scarico de quo, non direttamente nella fognatura comunale sulla via
Miseno, ma nella condotta comunale circumlacuale, destinata a raccogliere le acque pluviali di via Miseno, e per sentire conseguentemente condannare il stesso al risarcimento dei danni cagionati con la sua illegittima condotta all'attore sig. CP_4
, da liquidarsi nella misura in cui saranno accertati e determinati nel corso del giudizio, ovvero subordinatamente da Persona_2 liquidarsi in separata sede;
sempre oltre al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio.”.
pagina 5 di 23 Si erano costituiti in giudizio i convenuti, contestando tutti la fondatezza delle domande attoree e proponendo, alcuni di loro ( , , , e , nonché ), Persona_4 CP_11 Parte_9 CP_9 Persona_1 domande riconvenzionali volte al riconoscimento del diritto di comproprietà sulla condotta fognaria in questione o, comunque, del diritto di servitù di scarico delle acque di qualsiasi tipo a carico del fondo attoreo (a valle) ed in favore di quelli (a monte) di loro proprietà, nonché la condanna dell'attore a ripristinare i due chiusini esistenti nella sua proprietà e costituenti parte della suddetta condotta (nonché, i convenuti , , Persona_4 CP_11
, e , anche la condanna di ad abbattere il garage realizzato lungo il Parte_9 CP_9 Persona_2 loro confine a distanza inferiore rispetto a quella legale).
All'esito dell'istruttoria espletata (mediante l'interrogatorio formale delle parti, la prova testimoniale ammessa ed una ctu), il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 3050/2022 impugnata in questa sede, ha deciso la controversia nei seguenti termini: “1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art.949 c.c., l'inesistenza del diritto di Per_ servitù e la illegittimità dello scarico delle acque reflue e nere attraverso il fognolo nel fondo di proprietà , ed in favore del fondo dei convenuti, e l'inesistenza di una comproprietà sull'impianto fognario, nel tratto che interessa il fondo dell'attore; ordina ai convenuti la cessazione delle turbative o molestie;
2) rigetta tutte le domande e le eccezioni riconvenzionali formulate dai convenuti per quanto esposto in motivazione 3) condanna tutti i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, compresi quelli del procedimento per ATP con attribuzione agli avv.ti Dario Iervese e Marina Iervese, dichiaratisi antistatari, che liquida in
€.22.361,00 oltre 15% rimborso forfettario sulle competenze liquidate, IVA e CPA come per legge , oltre il rimborso delle spese anticipati ivi compresa ATP e CTU per €.16.095,49, come da nota spese e competenze professionali depositate da parte attrice”.
****
, e (nella detta qualità di eredi di ) hanno Parte_3 Parte_1 Parte_2 Persona_1 censurato la sentenza n. 3050/2022 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei seguenti sette motivi.
****
Con il primo hanno lamentato, innanzitutto, l'errata interpretazione dei fatti di causa da parte del giudice di prime cure.
Secondo gli appellanti, in particolare, il Tribunale di Napoli:
a) si sarebbe avvalso, erroneamente, esclusivamente delle valutazioni dell'arch. consulente di ufficio Per_6 nominato nel corso del giudizio di merito, tralasciando completamente (ed immotivatamente) le conclusioni dell'ing. nell' accertamento tecnico preventivo espletato;
Per_5
b) avrebbe reputato l'illiceità dello scarico fognario lamentato dalla parte attrice attraverso le testimonianze rese dai testi (indicati dalla stessa parte) (tecnico nominato dal nel procedimento per Testimone_1 Per_2 accertamento tecnico preventivo) e (figlio dell'attore), pur essendo tali soggetti scarsamente Controparte_1 attendibili, “l'uno in quanto parente, l'altro per il legame d'interessi e di “coerenza” derivante dall'incarico professionale svolto in fase preliminare.””;
pagina 6 di 23 c) avrebbe erroneamente ritenuto che anche la difesa delle parti convenute avesse fatto un esplicito riconoscimento dell'illiceità dello scarico laddove, contestando la relazione dell'arch. avrebbe asserito Per_6 che il consulente non avesse considerato che lo stesso aveva realizzato, nell'anno 2000, Controparte_4
l'allaccio d'ufficio dei fognoli privati alla condotta circumlacuale, al fine di evitare lo scarico degli stessi nel Lago
Miseno.
, e hanno, ancora, sostenuto che il Tribunale avesse travisato Parte_3 Parte_1 Parte_2 totalmente alcune decisive circostanze di fatto errando, di conseguenza, nella qualificazione giuridica della fattispecie sottoposta al suo esame, avendo richiamato, innanzitutto, una pronuncia della Cassazione del 1978, del tutto inconferente rispetto al caso in questione, riferendosi ad uno scarico che dal fondo dominante sversava
“a cielo aperto” nel supposto fondo servente ed escludendo la costituzione della servitù di scarico, anche per usucapione, per violazione delle norme a tutela dell'igiene e della sanità pubblica.
Nel caso di specie, invece, ad avviso degli appellanti, il rapporto tra fondo dominante e fondo servente avrebbe riguardato esclusivamente una servitù di passaggio di conduttura fognaria - e non di scarico- totalmente interrata, all'interno di un cortile piastrellato.
Secondo , e , inoltre, nessun dubbio si sarebbe potuto porre, Parte_3 Parte_1 Parte_2 nel caso di specie, quanto alla sussistenza (ai fini dell'usucapione) della servitù apparente, non potendo il Per_2 avere ignorato la realizzazione di una scavo lungo tredici metri e profondo e largo diverse decine di centimetri, nell'ambito di un cortile piastrellato ed in cui era evidente il rifacimento del lastricato per tutta la lunghezza dello scavo, essendo altresì pacifico che egli avesse partecipato alla realizzazione dei pozzetti di ispezione all'interno del proprio cortile affinché si potesse attendere alla manutenzione della conduttura fognaria privata e comune alle parti in causa.
E, in ogni caso, secondo gli appellanti, la servitù sarebbe stata costituita, comunque, per accordo tra tutte le parti, posto che, fin dall'origine, il non solo era stato d'accordo all'attraversamento della sua proprietà da Per_2 parte di tale conduttura ma aveva anche contribuito alle spese per la sua realizzazione, allo scopo di usufruirne egli stesso ai fini dello scarico dei propri liquami oltre la propria proprietà.
, e hanno infine, lamentato che il primo giudice avesse Parte_3 Parte_1 Parte_2 erroneamente interpretato i fatti di causa anche nel ritenere che il avesse consentito, anche Controparte_4 dopo la realizzazione della pubblica fognatura lungo Via Miseno, lo scarico dei liquami nella condotta circumlacuale destinata a raccogliere le acque pluviali di Via Miseno.
Gli appellanti hanno sostenuto che tale errore risiedesse nell'avere reputato esistente un doppio sistema di raccolta dei reflui, ossia una fognatura per il convogliamento delle acque nere (i cui lavori sarebbero stati ultimati nell'anno 2000) e un anello circumlacuale destinato alla raccolta delle acque pluviali,
pagina 7 di 23 In realtà, secondo , e , l'anello circumlacuale sarebbe stata Parte_3 Parte_1 Parte_2
l'unica rete fognaria esistente, di natura promiscua, per il convogliamento delle acque sia bianche che nere, i cui lavori sarebbero stati ultimati nell'anno 2000, periodo in cui entrò in funzione e si provvide all'allaccio di tutti gli scarichi, anche d'ufficio.
****
Con il secondo motivo gli appellanti hanno sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, lo tale scarico in questione non potesse ritenersi abusivo, né rispetto allo stesso (che volle e partecipò alla Per_2 realizzazione della conduttura fognaria privata al fine di servirsene), né rispetto all'allacciamento alla rete fognaria pubblica, posto che tale immissione fu operata, d'ufficio, dal nel momento stesso in cui tale rete entrò in CP_4 funzione nell'anno 2000.
Gli appellanti hanno ribadito che, in tal modo, a partire da tale data, il si fosse assicurato che Controparte_4 tutti i reflui urbani, sia acque bianche che nere, inclusi i reflui prodotti dagli immobili lungo il tratto di Via Miseno, fossero convogliati, attraverso tale rete fognaria promiscua (anello circumlacuale), al depuratore di Cuma e che, quindi, non avesse più ragion d'essere, l'esame della richiesta a suo tempo presentata anche dalla loro madre
) per il rilascio di un'autorizzazione all'immissione, trattandosi ormai di un mero riconoscimento Persona_1 formale di un atto conclusosi, invece, per facta concludentia ad opera dell'allaccio d'ufficio operato dall'ente comunale;
il tutto trovando conforto oggettivo e determinante, secondo gli appellanti, non solo nella relazione dell'Ing. (nell'ambito del procedimento per ATP), ma anche nella stessa nota tecnica rilasciata Per_5 dall'Ufficio tecnico di n data 14.4.2022 prot. n. 6562 (il cui contenuto è stato riportato nell'atto di appello). CP_4
****
Con il terzo motivo , e hanno sostenuto che il tribunale Parte_3 Parte_1 Parte_2 avesse omesso di considerare l'esistenza di un supercondominio tra i diversi edifici che si servono della conduttura fognaria privata che attraversa anche il fondo del . Per_2
A dire degli appellanti, infatti, l'utilizzo della condotta comune a vantaggio di diverse unità immobiliari avrebbe determinato l'esistenza di un supercondominio (essendo da attribuire alla realizzazione di tale condotta fognaria, al servizio di più unità immobiliari, la nascita di un condominio orizzontale).
Per cui, anche nella ipotesi in cui non avesse trovato accoglimento il riconoscimento della servitù per il passaggio di conduttura, la legittimità all'uso di quest'ultima avrebbe trovato fondamento, secondo tale prospettazione, nel diritto di comproprietà esercitato su di essa a vantaggio delle unità immobiliari.
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Con il quarto motivo gli appellanti hanno sostenuto che, nel corso dell'istruttoria del giudizio di primo grado, fosse risultata provata l'impossibilità, per essi appellanti, di accedere ai due pozzetti di ispezione posizionati all'interno del fondo di proprietà del , avendo questi operato un illegittimo occultamento degli stessi, Per_2
pagina 8 di 23 secondo quanto chiarito dallo stesso ctu, arch. (che, durante il sopralluogo, ne avrebbe rivenuto uno, Per_6 inglobato all'interno di un locale garage, e l'altro, nel cortile di proprietà dello stesso , ricoperto da Per_2 pavimentazione).
Secondo gli appellanti, dunque, ciò avrebbe dimostrato la responsabilità civile del per aver reso Per_2 illegittimamente più incomodo l'esercizio della servitù da parte in origine e, successivamente, dei suoi Per_1 eredi, dovendo quindi essere condannato al ripristino dei due pozzetti di ispezione, in accoglimento della domanda spiegata in riconvenzione nel corso del giudizio di primo grado.
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Con il quinto motivo , e hanno chiesto la riforma della Parte_3 Parte_1 Parte_2 sentenza impugnata anche per quanto riguarda la condanna al pagamento delle spese di lite, sostenendo che il
Tribunale avesse errato nelle statuizioni concernenti il rimborso del pagamento delle spese di ctu, avendo omesso di considerare che gli importi indicati da controparte nella notula spese fossero decisamente esorbitanti e non corrispondenti alle spese ed al compenso previsti dal Tribunale nei decreti di liquidazione (sia per l'atp che per il giudizio di merito), avendo la parte attrice anticipato, peraltro, le sole spese per l'accertamento tecnico preventivo e per la consulenza di ufficio espletata nel giudizio di merito, essedo l'importo liquidato per i chiarimenti resi dal ctu
(pari ad € 2.321,36) stato posto a carico (ed integralmente corrisposto) pro quota dalle parti convenute.
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Con il sesto motivo , e hanno lamentato la mancata Parte_3 Parte_1 Parte_2 valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle dichiarazioni dei testi indicati da parte convenuta.
Secondo gli appellanti, in particolare, i detti testimoni, inquilini che conoscevano i fatti causa in quanto abitanti in loco dal 1970, avrebbero dichiarato che contribuivano al pagamento, due volte all'anno, delle spese per l'espurgo dei pozzetti relativi alla condotta fognaria privata che corre nelle proprietà e che Parte_10 scaricava sin dal 1970 su Via Miseno evidenziando, di conseguenza, che da tali dichiarazioni si evincesse che la conduttura fognaria privata che attraversa la proprietà degli eredi esistesse almeno fin Parte_10 dal 1970 e che, da antica data, essa scaricasse in via Miseno nella fognatura comunale.
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Con il settimo e ultimo motivo gli appellanti, premettendo che la sentenza impugnata, pur non contemplando alcuna condanna al risarcimento dei danni lamentati dal , avesse fatto riferimento, tuttavia, ad un presunto Per_2 diritto al risarcimento dei danni da quantificarsi in separata sede (a cui, avrebbe tra l'altro concorso lo stesso on la sua inerzia), hanno sostenuto che tale “presunzione di danno” non fosse stata supportata Controparte_4 da alcun elemento probatorio, avendo entrambe le consulenze di ufficio (sia quella espletata nel giudizio di merito dall'arch. che quella redatta nell'ambito del procedimento per ATP dall'ing. escluso la Per_6 Per_5 presenza di danni strutturali e la presenza di miasmi. pagina 9 di 23 E, alla luce di quanto esposto, , e hanno rassegnato le Parte_3 Parte_1 Parte_2 seguenti conclusioni: “1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della n. 3050/2022, resa inter partes dal Tribunale di Napoli, X Sezione
Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Esposito – R.G. n. 70311/2004, pubblicata il 28/03/2022, accogliere tutte le Per_ conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: 1) rigettare tutte le domande proposte dal sig. , siccome infondate e non provate;
2) riconoscere il diritto di comproprietà dell'appellante sulla condotta fognaria che serve i quattro fabbricati di Via TR n. 20 Per_ e n. 22; 3) riconoscere il diritto di servitù che la comparente vanta sul fondo del sig. , sia per l'esistenza della condotta che per la sua utilizzazione al fine dello scarico nella pubblica fognatura di acque di qualsiasi tipo;
4) accoglier la domanda riconvenzionale e Per_ condannare il sig. a ripristinare i due chiusini esistenti nella sua proprietà e costituenti parte della suddetta condotta;
5) in via subordinata, accogliere la domanda di garanzia proposta nei confronti del e condannare lo stesso a rivalere Controparte_4
l'appellante di tutte le somme che per qualsivoglia titolo o ragione, fosse costretto a pagare al sig. ; 6) condannare il sig. al Per_2 Per_2 risarcimento dei danni che, per le indicate violazioni, ha prodotto alla proprietà dell'appellante, anche in termini di minor valore del ben” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Firmato Da: Emesso Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#: 31 Con Parte_3 C.F._18 vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede disporsi CTU al fine di procedere ad un'esatta rappresentazione della rete fognaria esistente sul territorio del Comune di ed in particolare della tipologia di allaccio della condotta fognaria privata che serve gli immobili di CP_4 Per_ proprietà degli eredi e che attraversa la proprietà del sig. .”. Parte_11
Iscritta la causa al n. 1930/2022 del Ruolo generale ed acquisito, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 347 c.p.c., in data 23.6.2022 (come da annotazione telematica della cancelleria), il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, questa Corte, con ordinanza del 5.7.2022, ha accolto (soprattutto in considerazione della ritenuta sussistenza del presupposto costituito dal c.d. periculum in mora) l'istanza (proposta dagli appellanti Pt_3
e ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.) di sospensione dell'efficacia
[...] Parte_1 Parte_2 esecutiva della sentenza impugnata limitatamente al capo relativo all'ordine ai convenuti concernente la
“cessazione delle turbative o molestie”.
Si sono costituiti in giudizio (nella fase di merito), con comparsa depositata il 25.10.2022, , Controparte_1
e (tutti quali eredi legittimi di , deceduto il Controparte_2 Controparte_3 Persona_2
2.8.2022), rilevando, preliminarmente, la pendenza, dinanzi a questa Corte (ai fini della riunione, ai sensi degli artt.335 e 350 c.p.c.), di altro giudizio (il n.2105/2022 RG) conseguente all'appello proposto (dal CP_4
, avverso la medesima sentenza, nonché il passaggio in giudicato di quest'ultima nei confronti degli altri
[...] appellati , , , , , Parte_9 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Parte_9 Parte_4
, , , , e , non avendo questi
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 CP_9 ultimi proposto alcuna impugnazione.
Nel merito hanno contestato la fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “… previa riunione alla presente causa (R.G. 1930/2022) di quella introdotta dall'appello proposto dal avverso la medesima Controparte_4
pagina 10 di 23 sentenza - del Tribunale di Napoli n.3050/2022, pubblicata il 28/03/2022 e notificata il 6/04/2022 - e recante quale R.G. il n.2105/2022, VI
Sez. Civ. (già II Bis), C.R. dott.ssa previo rigetto delle istanze istruttorie spiegate da parte appellante, in quanto aventi ad oggetto Per_7 circostanze del tutto inammissibili e/o irrilevanti ai fini di causa;
dichiarare improponibili, improcedibili ed inammissibili gli appelli proposti dai germani e dal in ogni loro motivo, per le eccezioni dedotte in giudizio da parte appellata;
in via subordinata Pt_1 Controparte_4
e salvo gravame, rigettarli integralmente in quanto assolutamente infondati nel merito in ogni loro motivo, in fatto ed in diritto, confermando la impugnata sentenza del Tribunale, eventualmente anche con diversa motivazione, e condannando gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio d'appello, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari degli appellati.”.
Si è costituto in giudizio, con comparsa depositata il 14.11.2022, il facendo presente di avere Controparte_4 proposto, a sua volta, appello, dinanzi a questa Corte, avverso la medesima sentenza (giudizio iscritto a ruolo con il n. 2105/2022), richiamando l'atto di impugnazione ed evidenziando di avere già chiesto la riunione alla impugnazione più risalente ex art. 335 c.p.c.
Con ordinanza del 15.11.2022 è stata dichiarata la contumacia di (nella qualità di erede di Controparte_6 [...]
), (nella qualità di erede di ); (nella qualità di Per_4 Controparte_7 Persona_4 Controparte_10 erede di;
poi costituitasi in giudizio); (nella qualità di erede di ), Persona_3 Parte_5 Persona_1
(nella qualità di erede di ), (nella qualità di erede di Parte_6 Persona_1 Parte_7 Persona_1
); (nella qualità di erede di ), , ,
[...] Parte_8 Persona_1 Parte_9 Parte_9
e . CP_8 CP_9
Con la stessa ordinanza è stato disposto che la cancelleria richiedesse la trasmissione del fascicolo della causa n. 2105/2022 RG (pendente dinanzi ad altra Sezione di questa Corte), per consentire, ai sensi degli artt. 335 e
350 c.p.c., la riunione di tale giudizio a quello recante il n. 1930/2022.
****
Come detto, anche il ha proposto appello avverso la sentenza n. 3050/2022 emessa dal Controparte_4
Tribunale di Napoli, pubblicata il 28.3.2022.
L'ente appellante ha censurato la detta sentenza sulla base di un unico, articolato, motivo, sostenendo che il
Tribunale di Napoli avesse erroneamente ravvisato la sua responsabilità “per avere consentito e tollerato, anche dopo la ultimazione dei lavori per la realizzazione fognaria comunale sulla via Miseno, in assenza di formale autorizzazione, la illegittima immissione della condotta di scarico de quo, non direttamente nella fognatura comunale sulla via Miseno, ma nella condotta comunale circumlacuale, destinata a raccogliere le acque pluviali di via Miseno”.
Al riguardo, dopo avere precisato di essersi dotato, nel rispetto della previsione di cui all'art. 27, 1° co., D.Lgs.
11/05/1999 n. 152 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame), di una articolata rete fognaria, di cui la tratta “Circumlacuale” costituirebbe parte integrante e sostanziale (essendo destinata ad essere collettrice anche degli scarichi fognari, ivi compresi quello di via Miseno), ha sostenuto che il primo giudice:
a) ove avesse inteso, quanto alla detta “autorizzazione”, l'esplicito formale assenso previsto dall'art. 45, co. 1, del detto decreto legislativo (secondo cui “Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati”), avrebbe pagina 11 di 23 mostrato di non aver tenuto conto del dato per cui, ai sensi del successivo 4° comma della medesima disposizione normativa, “In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato”, in guisa da non postulare, per il loro esercizio, di siffatta formalità (così come confermato dalla relazione peritale a firma dell'ing.
in atti); Per_5
b) laddove, poi, per “autorizzazione” avesse invece inteso l'assenso del proprietario del fondo attraversato dalla condotta, si sarebbe trattato di un profilo non attinente alla sfera di controllo di esso ente territoriale, chiamato esclusivamente ad esercitare funzioni di ordine pubblicistico, in vista del perseguimento degli interessi generali delineati dall'art. 1 del D.Lgs. 152/1999, tra cui, ovviamente, non sarebbe rientrata la verifica dei rapporti di natura privatistica sottesi agli assetti dominicali.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…per ivi, contrariis reiectis, sentir accogliere il presente gravame ed, in riforma dell'impugnata sentenza – previa occorrenda rinnovazione delle operazioni peritali - dichiarare inammissibile, infondata e, comunque, rigettare la domanda promossa nei confronti del dal sig. con Controparte_4 Persona_2 atto di citazione notificato il 31.3.2004, il tutto con vittoria di spese e di competenze del doppio grado, maggiorate di contributo spese generali, CPA e IVA come per legge.”.
Iscritta la causa al n. 2105/2022 del Ruolo Generale, si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il
21.7.2022, , e (tutti nella qualità di eredi di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 deceduta il 10.9.2016), richiamando le argomentazioni difensive sottese al gravame da essi proposto dinanzi a questa Corte (proc. n. 1930/2022 R.G.) avverso la medesima sentenza (la n. 3050/2022 emessa dal Tribunale di
Napoli) e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) IN VIA PRELIMINARE, riunire il presente giudizio a quello più antico pendente tra le medesime parti ed iscritto al n. R.G. 1930/2022 della Corte di Appello di Napoli, stante la connessione soggettiva ed oggettiva tra i due procedimenti;
2) IN OGNI CASO, NEL MERITO, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della n. 3050/2022, resa inter partes dal Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Maria Esposito – R.G. n. 70311/2004, pubblicata il 28/03/2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di prime cure, riproposte in appello e che qui si intendano per riportate e trascritte integralmente. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA, come per legge e relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede disporsi CTU al fine di procedere ad un'esatta rappresentazione della rete fognaria esistente sul territorio del Comune di CP_4 ed in particolare della tipologia di allaccio della condotta fognaria privata che serve gli immobili di proprietà degli eredi Parte_11 Per_ e che attraversa la proprietà del sig. .”.
Si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il 25.10.2022, , e Controparte_1 Controparte_2
(tutti quali eredi legittimi di , deceduto il 2.8.2022), rilevando, Controparte_3 Persona_2 preliminarmente, la pendenza, dinanzi a questa Corte (ai fini della riunione, ai sensi degli artt.335 e 350 c.p.c.), di altro giudizio (il n.1930/2022 RG) conseguente all'appello proposto (da , e Parte_1 Parte_2
), avverso la medesima sentenza, nonché il passaggio in giudicato di quest'ultima nei confronti Parte_3
Per_ degli altri appellati , , , , , Parte_9 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Parte_9
pagina 12 di 23 , , , , e , non Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 CP_9 avendo questi ultimi proposto alcuna impugnazione.
Nel merito hanno contestato la fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “… previa riunione della presente causa (R.G. n.2105/2022, VI Sez. Civ., C.R. Ill.ma dott.ssa Baldini) a quella introdotta dall'appello proposto dai Sigg.ri
avv. e avverso la medesima appellata sentenza del Tribunale di Napoli n.3050/2022, Pt_1 Pt_3 Parte_1 Parte_2 pubblicata il 28/03/2022 e notificata il 6/04/2022, e recante quale R.G. il n. 1930/2022, IV Sez. Civ., C.R. dott. NI;
dichiarare improponibile, improcedibile ed inammissibile l'appello proposto dal in ogni suo motivo, per le eccezioni dedotte in Controparte_4 giudizio da parte appellata;
in via subordinata e salvo gravame, rigettarlo integralmente in quanto assolutamente infondato nel merito in ogni suo motivo, in fatto ed in diritto, confermando la impugnata sentenza del Tribunale, eventualmente anche con diversa motivazione, e condannando l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio d'appello, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari degli appellati.”.
Con ordinanza del 17.1.2023 è stata poi disposta la riunione del giudizio n. 2105/2022 R.G. al giudizio n.
1930/2022 R.G.
****
Non si sono costituiti in giudizio , , e . Controparte_6 Controparte_7 Parte_9 CP_8
Con ordinanza emessa in pari data è stata disposta, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., la rinnovazione dell'atto di appello, da parte del (appellante nel giudizio n.2105/2022 RG), nei confronti di , Controparte_4 Parte_9
, , , , e , entro il CP_9 Parte_5 Parte_7 Parte_6 Parte_2 Parte_8 termine perentorio del 22.5.2023, rinviando le cause riunite, in prosieguo della prima udienza, al 24.10.2023.
Non si sono costituiti in giudizio (neanche nel giudizio n.2105/2022 R.G.), nonostante la rinnovazione della notifica dell'atto di appello nei loro confronti, , , , , Parte_9 CP_9 Parte_5 Parte_7
e (notifica perfezionatasi, per la prima, il 21.2.2023, e per gli altri, il 14.2.2023, Parte_6 Parte_8 come documentato dal Comune appellante il 20.10.2023).
Si è costituita in giudizio, con comparsa depositata 19.10.2023, in entrambi i giudizi riuniti, Parte_4
, riportandosi alle domande, richieste, motivazioni eccezioni e deduzioni già esposte e rese nel corso del
[...] giudizio di I grado sia dal proprio dante causa, (deceduto in corso di causa), che da lei (quale Persona_3 erede di quest'ultimo) e contestando le avverse domande.
Con ordinanza depositata il 26.10.2023 le due cause riunite sono state rinviate, per la precisazione delle conclusioni, al 10.12.2024.
Indi, dopo un rinvio d'ufficio, con decreto presidenziale del 4.6.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza dell'1.7.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
pagina 13 di 23 E, depositate tali note (il 23.6.2025 dalla difesa del il 10.6.2025 dalla difesa di Controparte_4 Pt_3
e - per quest'ultima anche il 24.6.2025- nonché il 25.6.2025 dalla
[...] Parte_2 Parte_1 difesa di e il 27.6.2025 dalla difesa di , e Parte_4 Controparte_1 Controparte_2 [...]
), la causa è stata trattenuta in decisione il 2.7.2025 (con ordinanza comunicata ritualmente Controparte_3 dalla cancelleria alle parti costituite), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va precisato, nel delineare il thema decidendum, che, come correttamente osservato dagli appellati , e (quali eredi legittimi dell'originario Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 appellato, ), la sentenza n. n.3050/2022 emessa dal Tribunale di Napoli deve ritenersi passata in Persona_2 giudicato, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., nei confronti di , , , Parte_9 Controparte_6 Controparte_7
, , , , , , CP_8 Parte_9 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e , non avendo essi proposto rituale e tempestivo gravame (né in via principale, né Parte_8 CP_9 in via incidentale) avverso tale sentenza.
Essi sono rimasti, infatti, tutti contumaci, fatta eccezione per che, tuttavia, si è Parte_4 costituita tardivamente, ossia solo in data 19.10.2023 (e, dunque, ben oltre il termine perentorio – per proporre eventualmente appello incidentale- di almeno venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione, in entrambi i giudizi riuniti, ex artt. 166 e 343 c.p.c.).
****
Ciò premesso la Corte ritiene, sulla base delle ragioni di seguito esposte, che sia parzialmente fondato l'appello proposto da , e (quali eredi di , deceduta il Parte_3 Parte_1 Parte_2 Persona_1
10.9.2016) e totalmente fondato quello proposto dal Controparte_4
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Partendo dall'esame del gravame proposto (proc. n.1930/2022 RG) da , e Parte_3 Parte_1
(nella detta qualità), esso è, innanzitutto, privo di fondamento, quanto al primo motivo, in Parte_2 relazione al mancato riconoscimento, da parte del Tribunale di Napoli, della servitù di condotta fognaria asseritamente gravante a carico del fondo dell'originario attore ( , al quale sono subentrati i suoi Persona_2 eredi) ed in favore del loro fondo (originariamente di ). Persona_1
Ciò integrando la motivazione, sul punto, del Tribunale di Napoli (per l'effetto devolutivo dell'appello che consente, per l'appunto, al giudice del gravame, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, di confermare la decisione impugnata anche sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord.,
16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533). pagina 14 di 23 In primo luogo va detto, invero, che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non poteva ritenersi sussistente una servitù volontaria (ossia costituita per accordo con lo stesso , come sostenuto da Persona_2
in primo grado, con la comparsa di risposta depositata il 9.11.2004 e ribadito in questa sede dai Persona_1 suoi successori;
profilo su cui non si è espressamente pronunciato il Tribunale di Napoli con la sentenza impugnata).
Ciò per la pacifica assenza della consacrazione di tale asserito accordo in un atto scritto richiesto, invece, ad substantiam, dall'art. 1350, n.4, c.c. (cfr. Cass. civ, Sez. II, 04/02/2010, n. 2651), ossia al fine della valida costituzione della detta servitù prediale (sia pure senza la necessità dell'uso di formule sacramentali e di espressioni formali particolari;
cfr. Cass. civ., Sez. II, 28/04/2011, n. 9475).
Come, inoltre, ritenuto dal primo giudice, non poteva ritenersi costituita tale servitù neanche per usucapione.
Ciò sia in base alla motivazione del Tribunale, al riguardo, sia in base ad una ulteriore ragione, con la precisazione che, nel caso di specie, non si verteva in tema di costituzione di una servitù di scarico coattivo (non essendo stata richiesta dai convenuti in primo grado), con conseguente inapplicabilità della norma (invece erroneamente richiamate dal ctu nominato nel corso del giudizio di primo grado), di cui all'art. 1033, co.2, c.c.
(norma riferibile, per l'appunto, solo alle servitù coattive;
cfr. Cass. civ., Sez. II, 15/03/1995, n. 3055).
Risulta, in particolare, innanzitutto condivisibile il richiamo, operato dal giudice di prime cure, alla pronuncia n.
4015/1978 della Suprema Corte, secondo cui non è configurabile, per illiceità dell'oggetto, un diritto di servitù di scarico di acque impure, con deflusso in solchi aperti che provochino ristagni maleodoranti ed infetti nel fondo del vicino, in violazione delle norme imperative dettate a salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica, con la conseguenza che l'esercizio di fatto di quello scarico non possa costituire possesso utile all'acquisto per usucapione di un corrispondente diritto di servitù (cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 4015 del 02/09/1978).
Tale sentenza del 1978, infatti, sebbene risalente nel tempo, risultava in linea con l'impostazione seguita della giurisprudenza di legittimità (che non risulta, almeno in base a quanto consta a questa Corte, essere stata superata da pronunce di segno contrario), riguardante la non configurabilità di servitù prediali per illiceità dell'oggetto (cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 2995 del 21/10/1974; Sez. II, n. 1770/1972; cfr. anche, circa il rispetto delle norme imperative anche in caso della costituzione delle servitù c.d. coattive, Cass. civ., Sez. II, 21/10/1991, n.
11112).
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, la Corte non ravvisa una differenza sostanziale - che possa far ritenere possibile la costituzione, per usucapione, di una servitù prediale in caso di illiceità dell'oggetto - tra il caso dello scarico abusivo di acque impure (in violazione delle norme imperative dettate a salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica) direttamente nel fondo del vicino, e il passaggio delle condotte fognarie, sul fondo altrui, ma pur sempre al fine di essere scaricate, abusivamente, nelle acque pubbliche (dato pacifico, nel caso di specie, quanto alla situazione precedente all'ultimazione della fognatura pubblica, nel luglio pagina 15 di 23 Pt_1
, da parte del tanto è vero che, prima di tale momento, lo stesso era Controparte_4 Persona_2 stato sanzionato, al riguardo, come da verbali di contravvenzione contenuti nel fascicolo cartaceo di primo grado della stessa parte).
A ciò si aggiunge, come detto, una ulteriore ragione che depone per l'insussistenza di una servitù di condotta fognaria costituita per usucapione in favore del fondo degli appellanti e a carico del fondo (originariamente) di
. Persona_2
Trattandosi, infatti, di una condotta fognaria (pacificamente) interrata, non sussisteva il c.d. requisito dell'apparenza, non essendo sufficiente, a tal fine, né la sussistenza dei pozzetti nella proprietà di Per_2
, né il dedotto consenso di quest'ultimo.
[...]
Al riguardo va detto, infatti, che, come affermato dalla Suprema Corte in tema di servitù usucapibili, il requisito dell'apparenza deve risultare in modo chiaro e inequivoco, senza necessità di particolare ricerca o indagini da parte di colui che subisce la servitù stessa, e si configura come presenza di segni visibili indicativi del collegamento tra l'esercizio della servitù e le opere permanenti che ne sono il mezzo necessario e ne rivelano non equivocamente la sussistenza.
In altri termini, il requisito dell'apparenza, che, insieme con quello della permanenza, condiziona l'usucapibilità della servitù (art. 1061 cod. civ.), postula una situazione oggettiva di fatto, rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo ad un altro per l'esistenza di opere inequivocabilmente destinate all'esercizio della servitù.
Tali opere debbono, pertanto, essere visibili, in modo da rendere palese a chiunque la presenza di una modificazione esteriore, rivolta a determinare il vincolo di asservimento di uno dei due fondi all'altro (cfr. Cass. civ.,
Sez. II, Ord., 18/01/2024, n. 1923 che ha richiamato, a sua volta: 1) Cass. n. 1028/1984; nella specie, in ordine all'acquisto per usucapione di una servitù di scarico, la decisione impugnata, confermata dal S.C., aveva escluso che tubi esterni ed un pozzetto di raccolta posto nel preteso fondo dominante integrassero il requisito dell'apparenza, in quanto privi di qualsiasi valore sintomatico circa la collocazione della tubazione sotterranea nel fondo che si assumeva asservito;
2) Cass. n. 3695/1989; nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato la decisione dei giudici di merito, che avevano ritenuto intervenuta l'usucapione, poiché dalla sentenza impugnata risultava l'esistenza di tubazioni sotterranee per lo scarico delle acque, ma non quella di manufatti esterni che indicassero il rapporto di subordinazione tra i fondi).
Inoltre, come detto, neanche il dedotto consenso di alla realizzazione (abusiva, si ribadisce, Persona_2
Pt_1 almeno sino al ) della condotta fognaria - e all'attraversamento, sul suo fondo, del tratto di tale condotta per cui è causa- poteva dimostrare l'invocata costituzione della detta servitù per usucapione, dal momento che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'apparenza della servitù, senza la quale non è possibile la costituzione della servitù per usucapione (o per destinazione del padre di famiglia), si identifica nella presenza di opere visibili e permanenti che, per la loro struttura e consistenza, inequivocamente, denuncino il peso imposto su un fondo a pagina 16 di 23 favore dell'altro a prescindere dalla conoscenza soggettiva dell'esistenza dell'onere in una o in entrambi le parti e indipendentemente dalla volontà e/o consapevolezza dell'originario proprietario (cfr. Cass. civ., Sez. II,
20/04/2011, n. 9072).
In altri termini, il requisito dell'apparenza rappresenta un profilo del tutto distinto dalla conoscenza meramente soggettiva che il proprietario del fondo "servente" abbia dell'esercizio, in atto, della servitù; ragion per cui la conoscenza della situazione di asservimento comunque acquisita dal proprietario del fondo servente è del tutto irrilevante ai fini dell'acquisto della servitù (cfr. Cass. civ., Sez. II, 01/07/2008, n. 17992; Sez. II, 04/09/2003, n.
12898).
In base alle considerazioni svolte sino ad ora circa l'insussistenza del requisito dell'apparenza resta assorbito il sesto motivo di gravame con cui , e hanno lamentato, si Parte_3 Parte_1 Parte_2 ribadisce (evidentemente sempre ai fini dell'invocata usucapione della servitù di condotta fognaria), la mancata valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle dichiarazioni dei testi indicati da parte convenuta (da cui sarebbe emerso la conduttura fognaria privata che attraversa la proprietà degli eredi Parte_10 esistesse almeno fin dal 1970 e che, da antica data, essa scaricasse in via Miseno nella fognatura comunale).
Così come, una volta accertata l'insussistenza del diritto di servitù invocato dagli appellanti, risulta logicamente privo di fondamento il quarto motivo di gravame, concernente l'asserita responsabilità del per aver reso Per_2 illegittimamente più incomodo l'esercizio della detta servitù.
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Ad avviso della Corte è infondato anche il terzo motivo di gravame con cui, si ribadisce, , Parte_3
e hanno sostenuto che il tribunale avesse omesso di considerare l'esistenza di Parte_1 Parte_2 un supercondominio tra i diversi edifici che si servono della conduttura fognaria privata che attraversa anche il fondo del . Per_2
Va precisato che, essendo pacifico (oltre che verificabile attraverso gli elaborati peritali dei consulenti nominati dal Tribunale sia in sede di Atp che nel giudizio di merito) che i fabbricati serviti dalla condotta fognaria non costituivano autonomi condomini (cfr., in argomento, Cass. civ., Sez. II, 03/10/2003, n. 14791) e che, comunque, non si tratta della proprietà comune, ai sensi dell'art. 1117 c.c., di aree su cui insistano cose, impianti, o servizi a favore di più edifici, non è pertinente il riferimento operato dagli appellanti al c.d. supercondominio (per l'esistenza del quale non è sufficiente la sola fruizione comune di tali elementi, se insistenti su proprietà esclusiva di uno dei due edifici, come nel caso di specie, in cui il tratto fognario in questione insiste solo sulla proprietà esclusiva originariamente di;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/10/2025, n. 27998). Persona_2
E, in ogni caso, come correttamente osservato dalla difesa degli appellati , e Controparte_1 Controparte_2
nei propri scritti conclusivi, il tratto della condotta fognaria per cui è causa, posto Controparte_3 nella proprietà esclusiva originariamente di , apparteneva pacificamente (al momento della Persona_2
pagina 17 di 23 abusiva realizzazione dell'intera condotta fognaria) a quest'ultimo (e, quindi, dopo il suo decesso, ai suoi eredi), per il principio dell'accessione, ex art. 934 c.c., così come l'intera condotta era stata realizzata (nel 1965, come accertato dal ctu, arch. , in base ai verbali di contravvenzione agli atti) su tre fondi (per quel che Persona_8 rileva in questa sede) appartenenti, ciascuno, a proprietari distinti (per servire i rispettivi edifici).
Ragion per cui non può neanche trovare applicazione, quanto al tratto della condotta fognaria sito nella proprietà
(attualmente) di , e , la presunzione di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 condominialità di cui all'art. 1117 c.c.
Sebbene, infatti, tale presunzione sia applicabile anche quando non si tratti di parti comuni di uno stesso edificio, bensì di edifici limitrofi ed autonomi, oggettivamente e stabilmente destinate alla conservazione, all'uso od al servizio di detti immobili, ancorché insistenti sull'area appartenente al proprietario di uno solo degli stessi, tuttavia è invocabile solo se l'area e gli edifici siano appartenuti ad una stessa persona - o a più persone "pro indiviso" - nel momento della costruzione della cosa o del suo adattamento o trasformazione all'uso comune, mentre, nel caso in cui l'area sulla quale siano state realizzate le opere destinate a servire i due edifici sia appartenuta sin dall'origine ai proprietari di uno solo di essi (nel caso di specie i tre fondi per cui è causa, ove è stata realizzata l'intera condotta fognaria abusiva, appartenevano pacificamente, ciascuno, a proprietari diversi, si ribadisce), questi ultimi acquistano per accessione la proprietà esclusiva delle opere realizzate sul loro fondo, anche se poste in essere per un accordo intervenuto tra tutti gli interessati ovvero con il contributo economico dei proprietari degli altri stabili (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 25/06/2019, n. 17022; cfr. anche Cass. civ., Sez. II,
23/02/2023, n. 5643; Sez. II, 10/12/2014, n. 26049).
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L'appello proposto da , e (quali eredi di , Parte_3 Parte_1 Parte_2 Persona_1 deceduta il 10.9.2016) è fondato, invece, quanto alla doglianza (espressa, in parte, nel primo motivo e, in maniera più dettagliata, nel settimo) concernente la seguente valutazione, compiuta dal Tribunale di Napoli (in ordine alla domanda di risarcimento danni formulata dalla parte attrice e limitata, ab origine, all'accertamento del solo an debeatur, con riserva di accertamento del quantum in un separato giudizio;
essendo ciò ammissibile;
cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 12/10/2022, n. 29862) nella sentenza impugnata in questa sede: “Risulta anche accertata, all'esito del giudizio, la responsabilità del in persona del suo legale rappresentante p.t., per avere consentito e Controparte_4 tollerato, anche dopo la ultimazione dei lavori per la realizzazione fognaria comunale sulla via Miseno, in assenza di formale autorizzazione, la illegittima immissione della condotta di scarico de quo, non direttamente nella fognatura comunale sulla via Miseno, ma nella condotta comunale circumlacuale, destinata a raccogliere le acque pluviali di via Miseno, per cui è tenuto al ristoro dei danni in solido con gli altri convenuti in favore dell'attore qualora dovesse richiederne la quantificazione in separata sede.” (cfr. p. 16-17 della sentenza impugnata).
pagina 18 di 23 Premessa, sul punto, l'impugnabilità di una tale statuizione, sebbene espressa solo in motivazione e non anche nel dispositivo (tenendo conto che il contenuto decisorio di una sentenza è rappresentato non solo dal dispositivo, ma anche dalle affermazioni e dagli accertamenti contenuti nella motivazione, nei limiti in cui essi costituiscano una parte della decisione, in quanto risolvano questioni facenti parte del "thema decidendum" e specificamente dibattute tra le parti, ovvero integrino una necessaria premessa od un presupposto logico indefettibile della pronuncia;
cfr. Cass. civ., Sez. I, 08/06/2007, n. 13513; Sez. II, 27/10/1994, n. 8865; Sez. I, 01/10/1999, n.
10869), e ravvisato l'interesse degli appellanti, ex art. 100 c.p.c., ad impugnare la sentenza n. 3050/2022 del
Tribunale di Napoli anche sul punto (al fine di eliminare il rischio di poter poi subìre la condanna specifica al risarcimento dei danni;
cfr. Cass. civ., Sez. I, 16/03/2022, n. 8581), va detto quanto segue.
La Corte non condivide tale statuizione per le seguenti ragioni. Pt_1 In primo luogo, infatti, va considerato che, almeno fino al , ossia fino alla ultimazione, da parte del
[...]
della fognatura pubblica, l'abusivo scarico nelle acque pubbliche era stato pacificamente posto in essere CP_4 anche dall'originario attore ( ), d'accordo con gli altri proprietari dei fondi in questione, come si Persona_2 desume dai verbali di contravvenzione prodotti dalla stessa difesa del in primo grado (agli atti). Per_2
Ragion per cui, almeno fino a tale momento, il consenso di escludeva il diritto dello stesso di Persona_2 chiedere la condanna dei detti convenuti/appellati al risarcimento dei danni (cfr., sulla valenza del consenso dell'avente diritto nel caso di danni da illecito aquiliano, Cass. civ., Sez. III, 15/11/2002, n. 16096). Pt_1 E, dopo l'ultimazione (nel ) della fognatura pubblica, non può considerarsi illecito il comportamento degli appellati, posto che, come rilevato dal ctu, ing. in sede di Atp (agli atti), la condotta a servizio Persona_5 delle proprietà in questione, di tipo promiscuo (ricevendo oltre le acque reflue anche quelle meteoriche provenienti dalle aree scoperte di pertinenza delle varie proprietà), attraversando il locale adibito a garage e il cortile scoperto dell'immobile del , confluiva verso l'anello circumlacuale della nuova rete fognaria pubblica, esistente in via Per_2
Miseno.
Al riguardo il ctu aveva opportunamente richiamato il contenuto della nota prot. n.662 del 16.5.2003, nella quale il veva dedotto di avere collegato, di ufficio, il fognolo in questione, alla condotta circumlacuale, Controparte_4
a tutela della pubblica igiene (intervento eseguito sia su via Miseno che in altre zone del territorio per evitare gli scarichi nel lago Miseno).
E, come sostenuto (in assenza di elementi di segno contrario) anche dal nell'ambito del Controparte_4 proprio atto di appello (e desumibile anche dai grafici allegati alla ctu dell'ing. , la tratta Per_5
“Circumlacuale” costituiva una parte integrante e sostanziale (essendo destinata ad essere collettrice anche degli scarichi fognari, ivi compresi quello di via Miseno) dell'unica, articolata, rete fognaria pubblica.
pagina 19 di 23 Dunque, la condotta fognaria che avevano realizzato, inizialmente, abusivamente, tutti i proprietari dei fondi per Pt_1 cui è causa, non andava più a confluire, dal , nelle acque pubbliche (in violazione dell'igiene e della salute pubblica, in violazione di norme imperative), bensì, legittimamente, in un tratto della rete fognaria pubblica.
Né a diverse conclusioni può giungersi sulla base della ctu espletata nel giudizio di merito dall'arch.
[...]
(agli atti), avendo quest'ultima tratto la convinzione che il fognolo che attraversava le proprietà Per_8
Per_
, , immettendosi nella condotta comunale, fosse abusivo solo perché non autorizzato (ciò Per_1 Per_2 nonostante, si ribadisce, fosse il ad averlo collegato alla detta condotta circumlacuale) e perché in CP_4 violazione delle distanze degli artt. 889 c.c. e degli artt. 1033 c.c. e 1043 c.c. (che, però, riguardano i rapporti tra privati (e, peraltro, l'art. 1033 e 1043, le servitù c.d. coattive, a differenza del caso in esame) e non anche il lamentato illegittimo sversamento al di fuori del sistema fognario pubblico.
A ciò va aggiunto che, come sostenuto dagli appellanti, né in sede di atp né nel corso del giudizio di merito i due consulenti di ufficio avevano ravvisato una “presunzione di danno”, avendo l'ing. (nel procedimento Per_5 per Atp) escluso elementi che potessero far pensare a danni strutturali, e non ravvisando esalazioni o miasmi o altro tipo di propagazioni nocive, eventualmente generate dalla condotta fognaria (ed avendo l'arch. Per_6 riferito che l'immobile dell'attore non fosse danneggiato né nella struttura né nelle fondazioni).
Se è vero, allora, che la sentenza di condanna generica al risarcimento del danno ha ad oggetto soltanto l'astratta potenzialità lesiva del fatto illecito, postulando, quale presupposto necessario e sufficiente per la sua adozione, solo l'accertamento di un fatto ritenuto, in base ad un giudizio di probabilità, potenzialmente causativo di conseguenze pregiudizievoli (per essere l'accertamento della concreta esistenza di esse riservato al successivo giudizio o alla successiva fase del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, 20/09/2024, n. 25261; Sez. II, Ord. 28/03/2023,
n. 8729), è altrettanto vero che, nel caso di specie, mancava proprio la prova delle condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli.
****
In conseguenza dell'accoglimento (parziale) dell'appello proposto da , e Parte_3 Parte_1 [...]
(e della conseguente riforma, in parte, della sentenza impugnata), resta assorbita la valutazione del Parte_2 quinto motivo di impugnazione, concernente la ripartizione delle spese di ctu (sia del giudizio di merito che del procedimento per atp).
La riforma della sentenza di primo grado comporta, infatti, che anche tali spese vadano nuovamente regolate nei rapporti interni tra le parti (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804).
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Alla luce delle stesse valutazioni espresse a proposito della fondatezza dei motivi di gravame proposti da
, e (nel giudizio n. 1930/2022 R.G.) in relazione al risarcimento Parte_3 Parte_1 Parte_2 danni riconosciuto (solo quanto all'an debeatur) alla parte attrice, la Corte rileva la fondatezza (e, ancor prima pagina 20 di 23 l'ammissibilità, dal punto di vista dell'interesse ad impugnare, ex art. 100 c.p.c.) anche dell'unico motivo dell'appello proposto dal Controparte_4
Non si ravvisa, infatti, alcun comportamento illecito del detto ente, avendo esso, prima della realizzazione Pt_1 (ultimata nel ) della condotta fognaria pubblica, sanzionato, elevando le relative contravvenzioni (cfr. i relativi suddetti verbali), il , proprio per lo scarico abusivo operato da quest'ultimo (unitamente agli altri proprietari Per_2 dei fondi in questione) ed avendo, dopo tale momento, provveduto a collegare, di ufficio, il fognolo in questione (a tutela della pubblica igiene) alla condotta circumlacuale, costituendo quest'ultima parte integrante (essendo destinata ad essere collettrice anche degli scarichi fognari, ivi compresi quello di via Miseno) dell'unica, articolata, rete fognaria pubblica.
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In conseguenza della riforma della sentenza impugnata questa Corte deve provvedere ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez.
3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n.
27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III,
11/06/2008, n. 15483).
E, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
(tutti quali eredi legittimi di ), vanno condannati, in solido tra loro, al Controparte_3 Persona_2 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93
c.p.c., del Controparte_4
In particolare, i compensi professionali spettanti al detto difensore vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (anche per quella istruttoria in appello, sebbene non sia stata espletata, posto che alla prima udienza non è stata fissata esclusivamente e direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni, ma vi è stato il compimento di ulteriori attività, in particolare la disamina dell'istanza di inibitoria formulata dagli appellanti nel giudizio n.1930/2022 R.G.; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664;
Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2), quanto al primo grado, e, quanto al secondo, per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12).
Il tutto tenendo conto dello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00 in base al valore (indeterminabile; cfr. art. 5, co.6, del DM n.55/2014) della causa.
Non è superfluo precisare, quanto ai parametri applicabili ai compensi del primo grado, che, in tema di spese pagina 21 di 23 processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989; cfr. anche
Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664).
****
Attesa, invece, la soccombenza reciproca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, co.2, c.p.c., quanto al rapporto processuale tra , e (tutti quali eredi legittimi di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
), da un lato, e , e (quali eredi di Persona_2 Parte_3 Parte_1 Parte_2 Persona_1
), dall'altro (tenendo conto, quanto alle domande attoree, e sempre in base all'esito complessivo del giudizi,
[...] che è stata accolta la negatoria servitutis ed è stata rigettata la domanda di risarcimento danni), risulta giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite tra le dette parti.
Quanto, invece, al rapporto processuale tra gli appellanti (nei due giudizi riuniti) e gli appellati diversi da CP_1
, e (tutti quali eredi legittimi di , ossia
[...] Controparte_2 Controparte_3 Persona_2 dell'attore in primo grado), ad avviso della Corte non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, avendo la notifica dell'atto di appello nei confronti dei detti appellati avuto solo valore di litis denuntiatio, non essendo così configurabile una soccombenza in senso stretto, al riguardo (cfr., circa la litis denuntiatio e la conseguente assenza di soccombenza, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 19/07/2024, n. 19985; Sez. lavoro, Ord., 08/05/2024, n.
12500).
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Sempre in base all'esito della lite le spese di ctu sia del procedimento per atp che del giudizio di merito (da regolare nuovamente in questa sede, nei rapporti interni tra le parti, si ribadisce;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
05/06/2020, n. 10804 cit.), come liquidate in primo grado, vanno poste definitivamente a carico di , Controparte_1
e (tutti quali eredi legittimi di ) nella misura Controparte_2 Controparte_3 Persona_2 del 50% e, per l'altra metà, a carico delle altre parti (fatta eccezione per il in quanto interamente Controparte_4 vittorioso).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 1930/2022 e 2105/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto dal (proc. n.2105/2022 R.G.) avverso la sentenza n. 3050/2022 Controparte_4 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 28.3.2022 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, rigetta la domanda di risarcimento danni formulata in primo grado da e, dopo il decesso di quest'ultimo, Persona_2
pagina 22 di 23 dai suoi eredi , e , nei confronti del Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...]
2. Accoglie parzialmente l'appello proposto da , e , quali eredi Parte_3 Parte_1 Parte_2 di (proc. n.1930/2022 R.G.) avverso la sentenza n. 3050/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, Persona_1 pubblicata il 28.3.2022 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, rigetta la domanda di risarcimento danni formulata in primo grado da e, dopo il decesso di quest'ultimo, dai suoi eredi , Persona_2 Controparte_1
e , nei confronti di (e, dopo il decesso di Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 quest'ultima, nei confronti dei suoi eredi , e ). Parte_3 Parte_1 Parte_2
3. Dichiara tenuti e condanna , e (quali eredi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 di ) al pagamento, in solido tra loro e in favore dell'avv. Giancarlo Violante Ruggi d'Aragona, Persona_2 quale difensore, dichiaratosi antistatario, del delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate Controparte_4 complessivamente in euro 3.808,00 per il primo grado (a titolo di compensi professionali) e in euro 5.772,5 per il secondo (di cui euro 777,00 per esborsi ed euro 4.995,5 per compensi professionali), oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra , e Controparte_1 Controparte_2
(quali eredi di ) e , e Controparte_3 Persona_2 Parte_3 Parte_1 [...]
(quali eredi di ). Parte_2 Persona_1
5. Pone definitivamente le spese delle ctu espletate nel procedimento per Atp dall'ing. e Persona_5 nel giudizio di merito dall'arch. , come liquidate dal Tribunale di Napoli in primo grado, a carico di Persona_8
, e (quali eredi di ) nella Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Persona_2 misura del 50% e di tutte le altre parti (fatta eccezione per il nella restante misura del 50%. Controparte_4
Napoli, 2.12.2025
Il Presidente
US De LI
Il Consigliere est.
US US NI
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
US DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
US US INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite in grado d'appello iscritte nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto i numeri d'ordine 1930/2022 e 2105/2022, vertenti tra
Proc. n. 1930/2022 R.G.
(C.F.: ), (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F.: ), quali eredi di (deceduta il 10.9.2016), Parte_3 C.F._3 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. nonché, quanto a , anche dagli avvocati Antonio Parte_3 Parte_1
LE e AN AR.
- APPELLANTI -
e
(c.f. ), (c.f. ) e Controparte_1 C.F._4 Controparte_2 C.F._5
(c.f. ), quali eredi legittimi di Controparte_3 C.F._6 Persona_2
(deceduto il 2.8.2022), rappresentati e difesi dall'avv. Marina Iervese e dall'avv. Dario Iervese.
- APPELLATI – nonchè
P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_4 P.IVA_1 dall'avv. Giancarlo Violante Ruggi d'Aragona.
-APPELLATO –
pagina 1 di 23 e
(C.F. ), quale erede di , rappresentata e Parte_4 C.F._7 Persona_3 difesa dall'avv. Rosanna Buonanno.
[...]
(c.f.: ), (c.f.: , Parte_5 C.F._8 Parte_6 C.F._9 Pt_7
(c.f.: ), (c.f.: , quali eredi di
[...] C.F._10 Parte_8 C.F._11
. Persona_1
contumaci- CP_5
(c.f.: ), (c.f.: ) Controparte_6 C.F._12 Parte_9 C.F._13
e (c.f.: ), quali eredi di . Controparte_7 C.F._14 Persona_4
contumaci- CP_5
(c.f. , (c.f.: ), quali eredi di Parte_9 C.F._15 CP_8 C.F._16
, e (c.f.: ). Persona_3 CP_9 C.F._17
contumaci- CP_5
Proc. n. 2105/2022 R.G.
(p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_4 P.IVA_1 dall'avv. Giancarlo Violante Ruggi d'Aragona.
- APPELLANTE -
e
(c.f. ), (c.f. ), e Controparte_1 C.F._4 Controparte_2 C.F._5
(c.f. ), quali eredi legittimi di Controparte_3 C.F._6 Persona_2
(deceduto il 2.8.2022), rappresentati e difesi dall'avv. Marina Iervese e dall'avv. Dario Iervese.
- APPELLATI - nonchè
(C.F.: ), EC (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F.: ), nella qualità di eredi di (deceduta il Parte_3 C.F._3 Persona_1
10.9.2016), rappresentati e difesi dall'avv. nonché, quanto a , anche dagli avvocati Parte_3 Parte_1
Antonio LE e AN AR.
- APPELLATI -
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Parte_4 C.F._7
Buonanno.
- APPELLATA- pagina 2 di 23 e
(c.f.: ), (c.f.: ) Controparte_6 C.F._12 Parte_9 C.F._13
e (c.f.: ), quali eredi di . Controparte_7 C.F._14 Persona_4
contumaci- CP_5
(c.f. , (c.f.: ), quali eredi di Parte_9 C.F._15 CP_8 C.F._16
, e (c.f.: ). Persona_3 CP_9 C.F._17
-APPELLATI – contumaci-
(c.f.: ), (c.f.: , Parte_5 C.F._8 Parte_6 C.F._9 Pt_7
(c.f.: ), (c.f.: , quali eredi di
[...] C.F._10 Parte_8 C.F._11
. Persona_1
contumaci- CP_5
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 3050/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 28.3.2022, in tema di actio negatoria servitutis;
risarcimento danni”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il
23.6.2025 dalla difesa del il 10.6.2025 dalla difesa di , e Controparte_4 Parte_3 Parte_2
(per quest'ultima anche il 24.6.2025), il 25.6.2025 dalla difesa di , e il Parte_1 Parte_4
27.6.2025 dalla difesa di , e . Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, e (quali eredi di , deceduta il 10.9.2016), Parte_3 Parte_1 Parte_2 Persona_1 hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, , , , Persona_2 Parte_9 Controparte_6
, , , , , , Controparte_7 CP_8 Parte_9 Controparte_10 Parte_5 Parte_6 Pt_7
, , , , e il proponendo
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_3 CP_9 Controparte_4 appello avverso la sentenza n. 3050/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 28.3.2022.
Anche il Comune ha proposto appello avverso la stessa sentenza, convenendo in giudizio, a sua volta, CP_4 dinanzi a questa Corte, , (quale erede di ), Persona_2 Parte_9 Persona_4 CP_6
(quali erede di ), (quale erede di ), (quale
[...] Persona_4 Controparte_7 Persona_4 CP_8 erede di ), (quale erede di ), (quale Persona_3 Parte_9 Persona_3 Parte_4 erede di ), (quale erede di ), (quale erede Persona_3 Parte_3 Persona_1 Parte_2 di ), (quale erede di ), (quale erede di Persona_1 Parte_5 Persona_1 Parte_1
), (quale erede di ), (quale erede di Persona_1 Parte_6 Persona_1 Parte_7
), (quale erede di ), e . Persona_1 Parte_8 Persona_1 CP_9
****
pagina 3 di 23 Con tale sentenza è stata decisa, in particolare, la controversia (recante il n. 70311/2004 R.G.) instaurata, dinanzi al Tribunale di Napoli, ex Sezione distaccata di Pozzuoli, da , convenendo in giudizio Persona_2
, , (ai quali sono subentrati i loro eredi, essendo i tre suddetti Persona_4 Persona_3 Persona_1 convenuti tutti deceduti nel corso del giudizio di primo grado), , , e il Parte_9 CP_9 CP_4
[...]
L'attore aveva dedotto, in fatto (in sintesi), a fondamento di quanto domandato:
Di essere proprietario di un fabbricato, per civili abitazioni, con latistante cortile, in in via TR n°1, CP_4 ubicato ad angolo tra le vie pubbliche TR (già Piscina Mirabile, ex via Zampino) e Miseno, riportato in catasto di al foglio 16, particella 126; che nella parte retrostante di tale immobile e, precisamente, verso est, lungo CP_4 la via TR (già Piscina Mirabile, ex via Zampino), fossero ubicati altri fabbricati di proprietà aliena e, in particolare, quello in via TR n°20 (ex via Piscina Mirabile n°40) in comproprietà di , Persona_4 Per_3
, e , e quello in via TR n°22 (ex via Piscina Mirabile n°34 e n°36), di
[...] Parte_9 CP_9 proprietà di;
che i proprietari dei detti fondi avessero sostenuto di essere comproprietari Persona_1 dell'impianto fognario che dai suddetti loro fondi raggiungeva ed attraversava nell'ultimo tratto il suo (dell'attore, si intende) fondo, e di avere comunque il diritto di servitù dello scarico delle acque reflue (intese come acque luride e materiali organici e solidi di rifiuto provenienti dai servizi igienicosanitari degli edifici abitativi); che negli ultimi tempi la condotta di scarico, per l'eccessiva quantità di liquami in essa immessi, che non era in grado di smaltire (per le sue caratteristiche tecnico-funzionali, assolutamente inidonee), avesse dato luogo, nel gennaio 2003, al confine tra la sua proprietà e la via Miseno, a notevole fuoriuscita dei liquami stessi, che aveva anche allagato il cortile del suo fabbricato, creando inquinamento ambientale e notevoli disagi agli occupanti dell'immobile ed arrecando presumibilmente danni alla staticità del fabbricato per infiltrazioni d'acque nere nelle fondazioni dello stesso;
che, originariamente, sia il proprio fabbricato che gli altri fabbricati retrostanti fossero muniti di pozzi neri a tenuta, o assorbenti, per lo scarico delle acque reflue e nere provenienti dai servizi igienici delle unità abitative, mentre la condotta che da monte raggiungeva la sua proprietà fosse esclusivamente destinata alla raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle aree scoperte di pertinenza delle varie proprietà; che, come documentato in atti
(richiamando i processi verbali di contravvenzione, a suo carico, del 2/10/1965 n°4673 e del 6/11/1967 n°5139 da parte dell'Amministrazione Provinciale di Napoli), nel mese di ottobre del 1965, clandestinamente di notte e senza alcuna autorizzazione, fosse stato posto in opera un tubo in ferro di mm.200 attraverso la strada comunale, di via
Miseno, per il passaggio delle acque di rifiuto all'altro lato della strada stessa con scarico a mare;
che, successivamente, nel novembre del 1967 fosse stata nuovamente elevata una contravvenzione nei suoi confronti Per_ per avere, in collaborazione con i sigg.ri e , incanalato “le acque pluviali e quelle bionde, a mezzo di Pt_1 un corsetto che dalla sua proprietà sfocia nel lago” e, contestualmente, diffidato a rimuovere subito l'opera ritenuta illegittima;
che, a seguito della realizzazione della fognatura comunale su via Piscina Mirabile, poi via TR, il pagina 4 di 23 Comune aveva diffidato i proprietari della zona interessata a regolarizzare gli scarichi abusivi (tra i quali quelli che si riversavano nel lago Miseno), non potendo più gli stessi essere tollerati;
che aveva provveduto, conseguentemente, con le dovute autorizzazioni comunali, a creare un autonomo sistema di scarico delle acque reflue e nere del suo fabbricato nella fognatura comunale, realizzata su via Piscina Mirabile, e non nel fognolo in questione;
di avere instaurato un procedimento per accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale di Napoli
(procedimento nel corso del quale era stato nominato l'ing. ) per la verifica di quanto Persona_5 lamentato, volendo poi promuovere un giudizio nei confronti dei proprietari dei fondi urbani a monte del suo fabbricato, nonché nei confronti del per sentire accertare l'inesistenza dei diritti affermati dai Controparte_4 terzi proprietari sul suo fondo (actio negatoria servitutis) oltre alla condanna dei responsabili in solido al risarcimento dei danni ex art.949 c.c. e per sentire accertare la responsabilità del per avere Controparte_4 consentito l'illegittimo collegamento del fognolo che attraversa la sua (dell'attore, si intende) proprietà con la condotta pubblica pluviale circumlacuale di via Miseno.
Alla luce di quanto esposto , ritenendo che i convenuti , , Persona_2 Persona_4 Persona_3
, e non potessero vantare alcun diritto di servitù di scarico fognario Persona_1 Parte_9 CP_9 delle acque reflue a carico del fondo di sua proprietà (non essendo stata costituita né per contratto, né per sentenza, e non ricorrendo neanche i presupposti per la relativa costituzione per usucapione, anche per l'illiceità dell'oggetto) e che il pur avendone l'obbligo, non avesse ordinato ai convenuti (sebbene questi ultimi CP_4 avessero chiesto, nel 2001, l'autorizzazione all'allacciamento della fognatura comunale delle acque bianche e luride provenienti dai loro immobili urbani) di rimuovere il tubo fognario che si collega alla condotta comunale circumlacuale per la raccolta delle acque meteoriche di via Miseno, immettendovi le acque reflue e nere provenienti dai fondi a monte degli stessi convenuti (consentendo una illegittima ed intollerabile immissione, con gravi pregiudizi, anche ambientali), aveva rassegnato le seguenti conclusioni: “… accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell' art.949 c.c., e di ogni altra disposizione di legge applicabile alla fattispecie, l'inesistenza dei diritti affermati dai convenuti sigg.ri
, , , e sul fondo dell'attore ed in particolare la inesistenza Persona_4 Persona_3 Parte_9 CP_9 Persona_1 Per_ del diritto di servitù e la illegittimità dello scarico delle acque reflue e nere attraverso il fognolo nel fondo di proprietà , ed in favore del fondo dei convenuti, e la inesistenza di una comproprietà sull'impianto fognario, quantomeno nel tratto che interessa il fondo dell'attore; con l'ordine della cessazione delle turbative o molestie, oltre alla condanna dei predetti convenuti responsabili in solido al risarcimento dei danni ex art.949 c.c., nella misura in cui saranno accertati e determinati nel corso del giudizio, ovvero subordinatamente da liquidarsi in separata sede;
per sentire inoltre accertare la responsabilità del per avere consentito, in assenza di Controparte_4 formale autorizzazione, la illegittima immissione della condotta di scarico de quo, non direttamente nella fognatura comunale sulla via
Miseno, ma nella condotta comunale circumlacuale, destinata a raccogliere le acque pluviali di via Miseno, e per sentire conseguentemente condannare il stesso al risarcimento dei danni cagionati con la sua illegittima condotta all'attore sig. CP_4
, da liquidarsi nella misura in cui saranno accertati e determinati nel corso del giudizio, ovvero subordinatamente da Persona_2 liquidarsi in separata sede;
sempre oltre al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio.”.
pagina 5 di 23 Si erano costituiti in giudizio i convenuti, contestando tutti la fondatezza delle domande attoree e proponendo, alcuni di loro ( , , , e , nonché ), Persona_4 CP_11 Parte_9 CP_9 Persona_1 domande riconvenzionali volte al riconoscimento del diritto di comproprietà sulla condotta fognaria in questione o, comunque, del diritto di servitù di scarico delle acque di qualsiasi tipo a carico del fondo attoreo (a valle) ed in favore di quelli (a monte) di loro proprietà, nonché la condanna dell'attore a ripristinare i due chiusini esistenti nella sua proprietà e costituenti parte della suddetta condotta (nonché, i convenuti , , Persona_4 CP_11
, e , anche la condanna di ad abbattere il garage realizzato lungo il Parte_9 CP_9 Persona_2 loro confine a distanza inferiore rispetto a quella legale).
All'esito dell'istruttoria espletata (mediante l'interrogatorio formale delle parti, la prova testimoniale ammessa ed una ctu), il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 3050/2022 impugnata in questa sede, ha deciso la controversia nei seguenti termini: “1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art.949 c.c., l'inesistenza del diritto di Per_ servitù e la illegittimità dello scarico delle acque reflue e nere attraverso il fognolo nel fondo di proprietà , ed in favore del fondo dei convenuti, e l'inesistenza di una comproprietà sull'impianto fognario, nel tratto che interessa il fondo dell'attore; ordina ai convenuti la cessazione delle turbative o molestie;
2) rigetta tutte le domande e le eccezioni riconvenzionali formulate dai convenuti per quanto esposto in motivazione 3) condanna tutti i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, compresi quelli del procedimento per ATP con attribuzione agli avv.ti Dario Iervese e Marina Iervese, dichiaratisi antistatari, che liquida in
€.22.361,00 oltre 15% rimborso forfettario sulle competenze liquidate, IVA e CPA come per legge , oltre il rimborso delle spese anticipati ivi compresa ATP e CTU per €.16.095,49, come da nota spese e competenze professionali depositate da parte attrice”.
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, e (nella detta qualità di eredi di ) hanno Parte_3 Parte_1 Parte_2 Persona_1 censurato la sentenza n. 3050/2022 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei seguenti sette motivi.
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Con il primo hanno lamentato, innanzitutto, l'errata interpretazione dei fatti di causa da parte del giudice di prime cure.
Secondo gli appellanti, in particolare, il Tribunale di Napoli:
a) si sarebbe avvalso, erroneamente, esclusivamente delle valutazioni dell'arch. consulente di ufficio Per_6 nominato nel corso del giudizio di merito, tralasciando completamente (ed immotivatamente) le conclusioni dell'ing. nell' accertamento tecnico preventivo espletato;
Per_5
b) avrebbe reputato l'illiceità dello scarico fognario lamentato dalla parte attrice attraverso le testimonianze rese dai testi (indicati dalla stessa parte) (tecnico nominato dal nel procedimento per Testimone_1 Per_2 accertamento tecnico preventivo) e (figlio dell'attore), pur essendo tali soggetti scarsamente Controparte_1 attendibili, “l'uno in quanto parente, l'altro per il legame d'interessi e di “coerenza” derivante dall'incarico professionale svolto in fase preliminare.””;
pagina 6 di 23 c) avrebbe erroneamente ritenuto che anche la difesa delle parti convenute avesse fatto un esplicito riconoscimento dell'illiceità dello scarico laddove, contestando la relazione dell'arch. avrebbe asserito Per_6 che il consulente non avesse considerato che lo stesso aveva realizzato, nell'anno 2000, Controparte_4
l'allaccio d'ufficio dei fognoli privati alla condotta circumlacuale, al fine di evitare lo scarico degli stessi nel Lago
Miseno.
, e hanno, ancora, sostenuto che il Tribunale avesse travisato Parte_3 Parte_1 Parte_2 totalmente alcune decisive circostanze di fatto errando, di conseguenza, nella qualificazione giuridica della fattispecie sottoposta al suo esame, avendo richiamato, innanzitutto, una pronuncia della Cassazione del 1978, del tutto inconferente rispetto al caso in questione, riferendosi ad uno scarico che dal fondo dominante sversava
“a cielo aperto” nel supposto fondo servente ed escludendo la costituzione della servitù di scarico, anche per usucapione, per violazione delle norme a tutela dell'igiene e della sanità pubblica.
Nel caso di specie, invece, ad avviso degli appellanti, il rapporto tra fondo dominante e fondo servente avrebbe riguardato esclusivamente una servitù di passaggio di conduttura fognaria - e non di scarico- totalmente interrata, all'interno di un cortile piastrellato.
Secondo , e , inoltre, nessun dubbio si sarebbe potuto porre, Parte_3 Parte_1 Parte_2 nel caso di specie, quanto alla sussistenza (ai fini dell'usucapione) della servitù apparente, non potendo il Per_2 avere ignorato la realizzazione di una scavo lungo tredici metri e profondo e largo diverse decine di centimetri, nell'ambito di un cortile piastrellato ed in cui era evidente il rifacimento del lastricato per tutta la lunghezza dello scavo, essendo altresì pacifico che egli avesse partecipato alla realizzazione dei pozzetti di ispezione all'interno del proprio cortile affinché si potesse attendere alla manutenzione della conduttura fognaria privata e comune alle parti in causa.
E, in ogni caso, secondo gli appellanti, la servitù sarebbe stata costituita, comunque, per accordo tra tutte le parti, posto che, fin dall'origine, il non solo era stato d'accordo all'attraversamento della sua proprietà da Per_2 parte di tale conduttura ma aveva anche contribuito alle spese per la sua realizzazione, allo scopo di usufruirne egli stesso ai fini dello scarico dei propri liquami oltre la propria proprietà.
, e hanno infine, lamentato che il primo giudice avesse Parte_3 Parte_1 Parte_2 erroneamente interpretato i fatti di causa anche nel ritenere che il avesse consentito, anche Controparte_4 dopo la realizzazione della pubblica fognatura lungo Via Miseno, lo scarico dei liquami nella condotta circumlacuale destinata a raccogliere le acque pluviali di Via Miseno.
Gli appellanti hanno sostenuto che tale errore risiedesse nell'avere reputato esistente un doppio sistema di raccolta dei reflui, ossia una fognatura per il convogliamento delle acque nere (i cui lavori sarebbero stati ultimati nell'anno 2000) e un anello circumlacuale destinato alla raccolta delle acque pluviali,
pagina 7 di 23 In realtà, secondo , e , l'anello circumlacuale sarebbe stata Parte_3 Parte_1 Parte_2
l'unica rete fognaria esistente, di natura promiscua, per il convogliamento delle acque sia bianche che nere, i cui lavori sarebbero stati ultimati nell'anno 2000, periodo in cui entrò in funzione e si provvide all'allaccio di tutti gli scarichi, anche d'ufficio.
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Con il secondo motivo gli appellanti hanno sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, lo tale scarico in questione non potesse ritenersi abusivo, né rispetto allo stesso (che volle e partecipò alla Per_2 realizzazione della conduttura fognaria privata al fine di servirsene), né rispetto all'allacciamento alla rete fognaria pubblica, posto che tale immissione fu operata, d'ufficio, dal nel momento stesso in cui tale rete entrò in CP_4 funzione nell'anno 2000.
Gli appellanti hanno ribadito che, in tal modo, a partire da tale data, il si fosse assicurato che Controparte_4 tutti i reflui urbani, sia acque bianche che nere, inclusi i reflui prodotti dagli immobili lungo il tratto di Via Miseno, fossero convogliati, attraverso tale rete fognaria promiscua (anello circumlacuale), al depuratore di Cuma e che, quindi, non avesse più ragion d'essere, l'esame della richiesta a suo tempo presentata anche dalla loro madre
) per il rilascio di un'autorizzazione all'immissione, trattandosi ormai di un mero riconoscimento Persona_1 formale di un atto conclusosi, invece, per facta concludentia ad opera dell'allaccio d'ufficio operato dall'ente comunale;
il tutto trovando conforto oggettivo e determinante, secondo gli appellanti, non solo nella relazione dell'Ing. (nell'ambito del procedimento per ATP), ma anche nella stessa nota tecnica rilasciata Per_5 dall'Ufficio tecnico di n data 14.4.2022 prot. n. 6562 (il cui contenuto è stato riportato nell'atto di appello). CP_4
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Con il terzo motivo , e hanno sostenuto che il tribunale Parte_3 Parte_1 Parte_2 avesse omesso di considerare l'esistenza di un supercondominio tra i diversi edifici che si servono della conduttura fognaria privata che attraversa anche il fondo del . Per_2
A dire degli appellanti, infatti, l'utilizzo della condotta comune a vantaggio di diverse unità immobiliari avrebbe determinato l'esistenza di un supercondominio (essendo da attribuire alla realizzazione di tale condotta fognaria, al servizio di più unità immobiliari, la nascita di un condominio orizzontale).
Per cui, anche nella ipotesi in cui non avesse trovato accoglimento il riconoscimento della servitù per il passaggio di conduttura, la legittimità all'uso di quest'ultima avrebbe trovato fondamento, secondo tale prospettazione, nel diritto di comproprietà esercitato su di essa a vantaggio delle unità immobiliari.
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Con il quarto motivo gli appellanti hanno sostenuto che, nel corso dell'istruttoria del giudizio di primo grado, fosse risultata provata l'impossibilità, per essi appellanti, di accedere ai due pozzetti di ispezione posizionati all'interno del fondo di proprietà del , avendo questi operato un illegittimo occultamento degli stessi, Per_2
pagina 8 di 23 secondo quanto chiarito dallo stesso ctu, arch. (che, durante il sopralluogo, ne avrebbe rivenuto uno, Per_6 inglobato all'interno di un locale garage, e l'altro, nel cortile di proprietà dello stesso , ricoperto da Per_2 pavimentazione).
Secondo gli appellanti, dunque, ciò avrebbe dimostrato la responsabilità civile del per aver reso Per_2 illegittimamente più incomodo l'esercizio della servitù da parte in origine e, successivamente, dei suoi Per_1 eredi, dovendo quindi essere condannato al ripristino dei due pozzetti di ispezione, in accoglimento della domanda spiegata in riconvenzione nel corso del giudizio di primo grado.
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Con il quinto motivo , e hanno chiesto la riforma della Parte_3 Parte_1 Parte_2 sentenza impugnata anche per quanto riguarda la condanna al pagamento delle spese di lite, sostenendo che il
Tribunale avesse errato nelle statuizioni concernenti il rimborso del pagamento delle spese di ctu, avendo omesso di considerare che gli importi indicati da controparte nella notula spese fossero decisamente esorbitanti e non corrispondenti alle spese ed al compenso previsti dal Tribunale nei decreti di liquidazione (sia per l'atp che per il giudizio di merito), avendo la parte attrice anticipato, peraltro, le sole spese per l'accertamento tecnico preventivo e per la consulenza di ufficio espletata nel giudizio di merito, essedo l'importo liquidato per i chiarimenti resi dal ctu
(pari ad € 2.321,36) stato posto a carico (ed integralmente corrisposto) pro quota dalle parti convenute.
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Con il sesto motivo , e hanno lamentato la mancata Parte_3 Parte_1 Parte_2 valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle dichiarazioni dei testi indicati da parte convenuta.
Secondo gli appellanti, in particolare, i detti testimoni, inquilini che conoscevano i fatti causa in quanto abitanti in loco dal 1970, avrebbero dichiarato che contribuivano al pagamento, due volte all'anno, delle spese per l'espurgo dei pozzetti relativi alla condotta fognaria privata che corre nelle proprietà e che Parte_10 scaricava sin dal 1970 su Via Miseno evidenziando, di conseguenza, che da tali dichiarazioni si evincesse che la conduttura fognaria privata che attraversa la proprietà degli eredi esistesse almeno fin Parte_10 dal 1970 e che, da antica data, essa scaricasse in via Miseno nella fognatura comunale.
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Con il settimo e ultimo motivo gli appellanti, premettendo che la sentenza impugnata, pur non contemplando alcuna condanna al risarcimento dei danni lamentati dal , avesse fatto riferimento, tuttavia, ad un presunto Per_2 diritto al risarcimento dei danni da quantificarsi in separata sede (a cui, avrebbe tra l'altro concorso lo stesso on la sua inerzia), hanno sostenuto che tale “presunzione di danno” non fosse stata supportata Controparte_4 da alcun elemento probatorio, avendo entrambe le consulenze di ufficio (sia quella espletata nel giudizio di merito dall'arch. che quella redatta nell'ambito del procedimento per ATP dall'ing. escluso la Per_6 Per_5 presenza di danni strutturali e la presenza di miasmi. pagina 9 di 23 E, alla luce di quanto esposto, , e hanno rassegnato le Parte_3 Parte_1 Parte_2 seguenti conclusioni: “1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della n. 3050/2022, resa inter partes dal Tribunale di Napoli, X Sezione
Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Esposito – R.G. n. 70311/2004, pubblicata il 28/03/2022, accogliere tutte le Per_ conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: 1) rigettare tutte le domande proposte dal sig. , siccome infondate e non provate;
2) riconoscere il diritto di comproprietà dell'appellante sulla condotta fognaria che serve i quattro fabbricati di Via TR n. 20 Per_ e n. 22; 3) riconoscere il diritto di servitù che la comparente vanta sul fondo del sig. , sia per l'esistenza della condotta che per la sua utilizzazione al fine dello scarico nella pubblica fognatura di acque di qualsiasi tipo;
4) accoglier la domanda riconvenzionale e Per_ condannare il sig. a ripristinare i due chiusini esistenti nella sua proprietà e costituenti parte della suddetta condotta;
5) in via subordinata, accogliere la domanda di garanzia proposta nei confronti del e condannare lo stesso a rivalere Controparte_4
l'appellante di tutte le somme che per qualsivoglia titolo o ragione, fosse costretto a pagare al sig. ; 6) condannare il sig. al Per_2 Per_2 risarcimento dei danni che, per le indicate violazioni, ha prodotto alla proprietà dell'appellante, anche in termini di minor valore del ben” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Firmato Da: Emesso Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#: 31 Con Parte_3 C.F._18 vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede disporsi CTU al fine di procedere ad un'esatta rappresentazione della rete fognaria esistente sul territorio del Comune di ed in particolare della tipologia di allaccio della condotta fognaria privata che serve gli immobili di CP_4 Per_ proprietà degli eredi e che attraversa la proprietà del sig. .”. Parte_11
Iscritta la causa al n. 1930/2022 del Ruolo generale ed acquisito, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 347 c.p.c., in data 23.6.2022 (come da annotazione telematica della cancelleria), il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, questa Corte, con ordinanza del 5.7.2022, ha accolto (soprattutto in considerazione della ritenuta sussistenza del presupposto costituito dal c.d. periculum in mora) l'istanza (proposta dagli appellanti Pt_3
e ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.) di sospensione dell'efficacia
[...] Parte_1 Parte_2 esecutiva della sentenza impugnata limitatamente al capo relativo all'ordine ai convenuti concernente la
“cessazione delle turbative o molestie”.
Si sono costituiti in giudizio (nella fase di merito), con comparsa depositata il 25.10.2022, , Controparte_1
e (tutti quali eredi legittimi di , deceduto il Controparte_2 Controparte_3 Persona_2
2.8.2022), rilevando, preliminarmente, la pendenza, dinanzi a questa Corte (ai fini della riunione, ai sensi degli artt.335 e 350 c.p.c.), di altro giudizio (il n.2105/2022 RG) conseguente all'appello proposto (dal CP_4
, avverso la medesima sentenza, nonché il passaggio in giudicato di quest'ultima nei confronti degli altri
[...] appellati , , , , , Parte_9 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Parte_9 Parte_4
, , , , e , non avendo questi
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 CP_9 ultimi proposto alcuna impugnazione.
Nel merito hanno contestato la fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “… previa riunione alla presente causa (R.G. 1930/2022) di quella introdotta dall'appello proposto dal avverso la medesima Controparte_4
pagina 10 di 23 sentenza - del Tribunale di Napoli n.3050/2022, pubblicata il 28/03/2022 e notificata il 6/04/2022 - e recante quale R.G. il n.2105/2022, VI
Sez. Civ. (già II Bis), C.R. dott.ssa previo rigetto delle istanze istruttorie spiegate da parte appellante, in quanto aventi ad oggetto Per_7 circostanze del tutto inammissibili e/o irrilevanti ai fini di causa;
dichiarare improponibili, improcedibili ed inammissibili gli appelli proposti dai germani e dal in ogni loro motivo, per le eccezioni dedotte in giudizio da parte appellata;
in via subordinata Pt_1 Controparte_4
e salvo gravame, rigettarli integralmente in quanto assolutamente infondati nel merito in ogni loro motivo, in fatto ed in diritto, confermando la impugnata sentenza del Tribunale, eventualmente anche con diversa motivazione, e condannando gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio d'appello, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari degli appellati.”.
Si è costituto in giudizio, con comparsa depositata il 14.11.2022, il facendo presente di avere Controparte_4 proposto, a sua volta, appello, dinanzi a questa Corte, avverso la medesima sentenza (giudizio iscritto a ruolo con il n. 2105/2022), richiamando l'atto di impugnazione ed evidenziando di avere già chiesto la riunione alla impugnazione più risalente ex art. 335 c.p.c.
Con ordinanza del 15.11.2022 è stata dichiarata la contumacia di (nella qualità di erede di Controparte_6 [...]
), (nella qualità di erede di ); (nella qualità di Per_4 Controparte_7 Persona_4 Controparte_10 erede di;
poi costituitasi in giudizio); (nella qualità di erede di ), Persona_3 Parte_5 Persona_1
(nella qualità di erede di ), (nella qualità di erede di Parte_6 Persona_1 Parte_7 Persona_1
); (nella qualità di erede di ), , ,
[...] Parte_8 Persona_1 Parte_9 Parte_9
e . CP_8 CP_9
Con la stessa ordinanza è stato disposto che la cancelleria richiedesse la trasmissione del fascicolo della causa n. 2105/2022 RG (pendente dinanzi ad altra Sezione di questa Corte), per consentire, ai sensi degli artt. 335 e
350 c.p.c., la riunione di tale giudizio a quello recante il n. 1930/2022.
****
Come detto, anche il ha proposto appello avverso la sentenza n. 3050/2022 emessa dal Controparte_4
Tribunale di Napoli, pubblicata il 28.3.2022.
L'ente appellante ha censurato la detta sentenza sulla base di un unico, articolato, motivo, sostenendo che il
Tribunale di Napoli avesse erroneamente ravvisato la sua responsabilità “per avere consentito e tollerato, anche dopo la ultimazione dei lavori per la realizzazione fognaria comunale sulla via Miseno, in assenza di formale autorizzazione, la illegittima immissione della condotta di scarico de quo, non direttamente nella fognatura comunale sulla via Miseno, ma nella condotta comunale circumlacuale, destinata a raccogliere le acque pluviali di via Miseno”.
Al riguardo, dopo avere precisato di essersi dotato, nel rispetto della previsione di cui all'art. 27, 1° co., D.Lgs.
11/05/1999 n. 152 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame), di una articolata rete fognaria, di cui la tratta “Circumlacuale” costituirebbe parte integrante e sostanziale (essendo destinata ad essere collettrice anche degli scarichi fognari, ivi compresi quello di via Miseno), ha sostenuto che il primo giudice:
a) ove avesse inteso, quanto alla detta “autorizzazione”, l'esplicito formale assenso previsto dall'art. 45, co. 1, del detto decreto legislativo (secondo cui “Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati”), avrebbe pagina 11 di 23 mostrato di non aver tenuto conto del dato per cui, ai sensi del successivo 4° comma della medesima disposizione normativa, “In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato”, in guisa da non postulare, per il loro esercizio, di siffatta formalità (così come confermato dalla relazione peritale a firma dell'ing.
in atti); Per_5
b) laddove, poi, per “autorizzazione” avesse invece inteso l'assenso del proprietario del fondo attraversato dalla condotta, si sarebbe trattato di un profilo non attinente alla sfera di controllo di esso ente territoriale, chiamato esclusivamente ad esercitare funzioni di ordine pubblicistico, in vista del perseguimento degli interessi generali delineati dall'art. 1 del D.Lgs. 152/1999, tra cui, ovviamente, non sarebbe rientrata la verifica dei rapporti di natura privatistica sottesi agli assetti dominicali.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…per ivi, contrariis reiectis, sentir accogliere il presente gravame ed, in riforma dell'impugnata sentenza – previa occorrenda rinnovazione delle operazioni peritali - dichiarare inammissibile, infondata e, comunque, rigettare la domanda promossa nei confronti del dal sig. con Controparte_4 Persona_2 atto di citazione notificato il 31.3.2004, il tutto con vittoria di spese e di competenze del doppio grado, maggiorate di contributo spese generali, CPA e IVA come per legge.”.
Iscritta la causa al n. 2105/2022 del Ruolo Generale, si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il
21.7.2022, , e (tutti nella qualità di eredi di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 deceduta il 10.9.2016), richiamando le argomentazioni difensive sottese al gravame da essi proposto dinanzi a questa Corte (proc. n. 1930/2022 R.G.) avverso la medesima sentenza (la n. 3050/2022 emessa dal Tribunale di
Napoli) e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) IN VIA PRELIMINARE, riunire il presente giudizio a quello più antico pendente tra le medesime parti ed iscritto al n. R.G. 1930/2022 della Corte di Appello di Napoli, stante la connessione soggettiva ed oggettiva tra i due procedimenti;
2) IN OGNI CASO, NEL MERITO, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della n. 3050/2022, resa inter partes dal Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Maria Esposito – R.G. n. 70311/2004, pubblicata il 28/03/2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di prime cure, riproposte in appello e che qui si intendano per riportate e trascritte integralmente. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA, come per legge e relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede disporsi CTU al fine di procedere ad un'esatta rappresentazione della rete fognaria esistente sul territorio del Comune di CP_4 ed in particolare della tipologia di allaccio della condotta fognaria privata che serve gli immobili di proprietà degli eredi Parte_11 Per_ e che attraversa la proprietà del sig. .”.
Si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il 25.10.2022, , e Controparte_1 Controparte_2
(tutti quali eredi legittimi di , deceduto il 2.8.2022), rilevando, Controparte_3 Persona_2 preliminarmente, la pendenza, dinanzi a questa Corte (ai fini della riunione, ai sensi degli artt.335 e 350 c.p.c.), di altro giudizio (il n.1930/2022 RG) conseguente all'appello proposto (da , e Parte_1 Parte_2
), avverso la medesima sentenza, nonché il passaggio in giudicato di quest'ultima nei confronti Parte_3
Per_ degli altri appellati , , , , , Parte_9 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Parte_9
pagina 12 di 23 , , , , e , non Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 CP_9 avendo questi ultimi proposto alcuna impugnazione.
Nel merito hanno contestato la fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “… previa riunione della presente causa (R.G. n.2105/2022, VI Sez. Civ., C.R. Ill.ma dott.ssa Baldini) a quella introdotta dall'appello proposto dai Sigg.ri
avv. e avverso la medesima appellata sentenza del Tribunale di Napoli n.3050/2022, Pt_1 Pt_3 Parte_1 Parte_2 pubblicata il 28/03/2022 e notificata il 6/04/2022, e recante quale R.G. il n. 1930/2022, IV Sez. Civ., C.R. dott. NI;
dichiarare improponibile, improcedibile ed inammissibile l'appello proposto dal in ogni suo motivo, per le eccezioni dedotte in Controparte_4 giudizio da parte appellata;
in via subordinata e salvo gravame, rigettarlo integralmente in quanto assolutamente infondato nel merito in ogni suo motivo, in fatto ed in diritto, confermando la impugnata sentenza del Tribunale, eventualmente anche con diversa motivazione, e condannando l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio d'appello, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari degli appellati.”.
Con ordinanza del 17.1.2023 è stata poi disposta la riunione del giudizio n. 2105/2022 R.G. al giudizio n.
1930/2022 R.G.
****
Non si sono costituiti in giudizio , , e . Controparte_6 Controparte_7 Parte_9 CP_8
Con ordinanza emessa in pari data è stata disposta, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., la rinnovazione dell'atto di appello, da parte del (appellante nel giudizio n.2105/2022 RG), nei confronti di , Controparte_4 Parte_9
, , , , e , entro il CP_9 Parte_5 Parte_7 Parte_6 Parte_2 Parte_8 termine perentorio del 22.5.2023, rinviando le cause riunite, in prosieguo della prima udienza, al 24.10.2023.
Non si sono costituiti in giudizio (neanche nel giudizio n.2105/2022 R.G.), nonostante la rinnovazione della notifica dell'atto di appello nei loro confronti, , , , , Parte_9 CP_9 Parte_5 Parte_7
e (notifica perfezionatasi, per la prima, il 21.2.2023, e per gli altri, il 14.2.2023, Parte_6 Parte_8 come documentato dal Comune appellante il 20.10.2023).
Si è costituita in giudizio, con comparsa depositata 19.10.2023, in entrambi i giudizi riuniti, Parte_4
, riportandosi alle domande, richieste, motivazioni eccezioni e deduzioni già esposte e rese nel corso del
[...] giudizio di I grado sia dal proprio dante causa, (deceduto in corso di causa), che da lei (quale Persona_3 erede di quest'ultimo) e contestando le avverse domande.
Con ordinanza depositata il 26.10.2023 le due cause riunite sono state rinviate, per la precisazione delle conclusioni, al 10.12.2024.
Indi, dopo un rinvio d'ufficio, con decreto presidenziale del 4.6.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza dell'1.7.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
pagina 13 di 23 E, depositate tali note (il 23.6.2025 dalla difesa del il 10.6.2025 dalla difesa di Controparte_4 Pt_3
e - per quest'ultima anche il 24.6.2025- nonché il 25.6.2025 dalla
[...] Parte_2 Parte_1 difesa di e il 27.6.2025 dalla difesa di , e Parte_4 Controparte_1 Controparte_2 [...]
), la causa è stata trattenuta in decisione il 2.7.2025 (con ordinanza comunicata ritualmente Controparte_3 dalla cancelleria alle parti costituite), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va precisato, nel delineare il thema decidendum, che, come correttamente osservato dagli appellati , e (quali eredi legittimi dell'originario Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 appellato, ), la sentenza n. n.3050/2022 emessa dal Tribunale di Napoli deve ritenersi passata in Persona_2 giudicato, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., nei confronti di , , , Parte_9 Controparte_6 Controparte_7
, , , , , , CP_8 Parte_9 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e , non avendo essi proposto rituale e tempestivo gravame (né in via principale, né Parte_8 CP_9 in via incidentale) avverso tale sentenza.
Essi sono rimasti, infatti, tutti contumaci, fatta eccezione per che, tuttavia, si è Parte_4 costituita tardivamente, ossia solo in data 19.10.2023 (e, dunque, ben oltre il termine perentorio – per proporre eventualmente appello incidentale- di almeno venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione, in entrambi i giudizi riuniti, ex artt. 166 e 343 c.p.c.).
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Ciò premesso la Corte ritiene, sulla base delle ragioni di seguito esposte, che sia parzialmente fondato l'appello proposto da , e (quali eredi di , deceduta il Parte_3 Parte_1 Parte_2 Persona_1
10.9.2016) e totalmente fondato quello proposto dal Controparte_4
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Partendo dall'esame del gravame proposto (proc. n.1930/2022 RG) da , e Parte_3 Parte_1
(nella detta qualità), esso è, innanzitutto, privo di fondamento, quanto al primo motivo, in Parte_2 relazione al mancato riconoscimento, da parte del Tribunale di Napoli, della servitù di condotta fognaria asseritamente gravante a carico del fondo dell'originario attore ( , al quale sono subentrati i suoi Persona_2 eredi) ed in favore del loro fondo (originariamente di ). Persona_1
Ciò integrando la motivazione, sul punto, del Tribunale di Napoli (per l'effetto devolutivo dell'appello che consente, per l'appunto, al giudice del gravame, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, di confermare la decisione impugnata anche sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord.,
16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533). pagina 14 di 23 In primo luogo va detto, invero, che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non poteva ritenersi sussistente una servitù volontaria (ossia costituita per accordo con lo stesso , come sostenuto da Persona_2
in primo grado, con la comparsa di risposta depositata il 9.11.2004 e ribadito in questa sede dai Persona_1 suoi successori;
profilo su cui non si è espressamente pronunciato il Tribunale di Napoli con la sentenza impugnata).
Ciò per la pacifica assenza della consacrazione di tale asserito accordo in un atto scritto richiesto, invece, ad substantiam, dall'art. 1350, n.4, c.c. (cfr. Cass. civ, Sez. II, 04/02/2010, n. 2651), ossia al fine della valida costituzione della detta servitù prediale (sia pure senza la necessità dell'uso di formule sacramentali e di espressioni formali particolari;
cfr. Cass. civ., Sez. II, 28/04/2011, n. 9475).
Come, inoltre, ritenuto dal primo giudice, non poteva ritenersi costituita tale servitù neanche per usucapione.
Ciò sia in base alla motivazione del Tribunale, al riguardo, sia in base ad una ulteriore ragione, con la precisazione che, nel caso di specie, non si verteva in tema di costituzione di una servitù di scarico coattivo (non essendo stata richiesta dai convenuti in primo grado), con conseguente inapplicabilità della norma (invece erroneamente richiamate dal ctu nominato nel corso del giudizio di primo grado), di cui all'art. 1033, co.2, c.c.
(norma riferibile, per l'appunto, solo alle servitù coattive;
cfr. Cass. civ., Sez. II, 15/03/1995, n. 3055).
Risulta, in particolare, innanzitutto condivisibile il richiamo, operato dal giudice di prime cure, alla pronuncia n.
4015/1978 della Suprema Corte, secondo cui non è configurabile, per illiceità dell'oggetto, un diritto di servitù di scarico di acque impure, con deflusso in solchi aperti che provochino ristagni maleodoranti ed infetti nel fondo del vicino, in violazione delle norme imperative dettate a salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica, con la conseguenza che l'esercizio di fatto di quello scarico non possa costituire possesso utile all'acquisto per usucapione di un corrispondente diritto di servitù (cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 4015 del 02/09/1978).
Tale sentenza del 1978, infatti, sebbene risalente nel tempo, risultava in linea con l'impostazione seguita della giurisprudenza di legittimità (che non risulta, almeno in base a quanto consta a questa Corte, essere stata superata da pronunce di segno contrario), riguardante la non configurabilità di servitù prediali per illiceità dell'oggetto (cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 2995 del 21/10/1974; Sez. II, n. 1770/1972; cfr. anche, circa il rispetto delle norme imperative anche in caso della costituzione delle servitù c.d. coattive, Cass. civ., Sez. II, 21/10/1991, n.
11112).
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, la Corte non ravvisa una differenza sostanziale - che possa far ritenere possibile la costituzione, per usucapione, di una servitù prediale in caso di illiceità dell'oggetto - tra il caso dello scarico abusivo di acque impure (in violazione delle norme imperative dettate a salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica) direttamente nel fondo del vicino, e il passaggio delle condotte fognarie, sul fondo altrui, ma pur sempre al fine di essere scaricate, abusivamente, nelle acque pubbliche (dato pacifico, nel caso di specie, quanto alla situazione precedente all'ultimazione della fognatura pubblica, nel luglio pagina 15 di 23 Pt_1
, da parte del tanto è vero che, prima di tale momento, lo stesso era Controparte_4 Persona_2 stato sanzionato, al riguardo, come da verbali di contravvenzione contenuti nel fascicolo cartaceo di primo grado della stessa parte).
A ciò si aggiunge, come detto, una ulteriore ragione che depone per l'insussistenza di una servitù di condotta fognaria costituita per usucapione in favore del fondo degli appellanti e a carico del fondo (originariamente) di
. Persona_2
Trattandosi, infatti, di una condotta fognaria (pacificamente) interrata, non sussisteva il c.d. requisito dell'apparenza, non essendo sufficiente, a tal fine, né la sussistenza dei pozzetti nella proprietà di Per_2
, né il dedotto consenso di quest'ultimo.
[...]
Al riguardo va detto, infatti, che, come affermato dalla Suprema Corte in tema di servitù usucapibili, il requisito dell'apparenza deve risultare in modo chiaro e inequivoco, senza necessità di particolare ricerca o indagini da parte di colui che subisce la servitù stessa, e si configura come presenza di segni visibili indicativi del collegamento tra l'esercizio della servitù e le opere permanenti che ne sono il mezzo necessario e ne rivelano non equivocamente la sussistenza.
In altri termini, il requisito dell'apparenza, che, insieme con quello della permanenza, condiziona l'usucapibilità della servitù (art. 1061 cod. civ.), postula una situazione oggettiva di fatto, rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo ad un altro per l'esistenza di opere inequivocabilmente destinate all'esercizio della servitù.
Tali opere debbono, pertanto, essere visibili, in modo da rendere palese a chiunque la presenza di una modificazione esteriore, rivolta a determinare il vincolo di asservimento di uno dei due fondi all'altro (cfr. Cass. civ.,
Sez. II, Ord., 18/01/2024, n. 1923 che ha richiamato, a sua volta: 1) Cass. n. 1028/1984; nella specie, in ordine all'acquisto per usucapione di una servitù di scarico, la decisione impugnata, confermata dal S.C., aveva escluso che tubi esterni ed un pozzetto di raccolta posto nel preteso fondo dominante integrassero il requisito dell'apparenza, in quanto privi di qualsiasi valore sintomatico circa la collocazione della tubazione sotterranea nel fondo che si assumeva asservito;
2) Cass. n. 3695/1989; nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato la decisione dei giudici di merito, che avevano ritenuto intervenuta l'usucapione, poiché dalla sentenza impugnata risultava l'esistenza di tubazioni sotterranee per lo scarico delle acque, ma non quella di manufatti esterni che indicassero il rapporto di subordinazione tra i fondi).
Inoltre, come detto, neanche il dedotto consenso di alla realizzazione (abusiva, si ribadisce, Persona_2
Pt_1 almeno sino al ) della condotta fognaria - e all'attraversamento, sul suo fondo, del tratto di tale condotta per cui è causa- poteva dimostrare l'invocata costituzione della detta servitù per usucapione, dal momento che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'apparenza della servitù, senza la quale non è possibile la costituzione della servitù per usucapione (o per destinazione del padre di famiglia), si identifica nella presenza di opere visibili e permanenti che, per la loro struttura e consistenza, inequivocamente, denuncino il peso imposto su un fondo a pagina 16 di 23 favore dell'altro a prescindere dalla conoscenza soggettiva dell'esistenza dell'onere in una o in entrambi le parti e indipendentemente dalla volontà e/o consapevolezza dell'originario proprietario (cfr. Cass. civ., Sez. II,
20/04/2011, n. 9072).
In altri termini, il requisito dell'apparenza rappresenta un profilo del tutto distinto dalla conoscenza meramente soggettiva che il proprietario del fondo "servente" abbia dell'esercizio, in atto, della servitù; ragion per cui la conoscenza della situazione di asservimento comunque acquisita dal proprietario del fondo servente è del tutto irrilevante ai fini dell'acquisto della servitù (cfr. Cass. civ., Sez. II, 01/07/2008, n. 17992; Sez. II, 04/09/2003, n.
12898).
In base alle considerazioni svolte sino ad ora circa l'insussistenza del requisito dell'apparenza resta assorbito il sesto motivo di gravame con cui , e hanno lamentato, si Parte_3 Parte_1 Parte_2 ribadisce (evidentemente sempre ai fini dell'invocata usucapione della servitù di condotta fognaria), la mancata valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle dichiarazioni dei testi indicati da parte convenuta (da cui sarebbe emerso la conduttura fognaria privata che attraversa la proprietà degli eredi Parte_10 esistesse almeno fin dal 1970 e che, da antica data, essa scaricasse in via Miseno nella fognatura comunale).
Così come, una volta accertata l'insussistenza del diritto di servitù invocato dagli appellanti, risulta logicamente privo di fondamento il quarto motivo di gravame, concernente l'asserita responsabilità del per aver reso Per_2 illegittimamente più incomodo l'esercizio della detta servitù.
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Ad avviso della Corte è infondato anche il terzo motivo di gravame con cui, si ribadisce, , Parte_3
e hanno sostenuto che il tribunale avesse omesso di considerare l'esistenza di Parte_1 Parte_2 un supercondominio tra i diversi edifici che si servono della conduttura fognaria privata che attraversa anche il fondo del . Per_2
Va precisato che, essendo pacifico (oltre che verificabile attraverso gli elaborati peritali dei consulenti nominati dal Tribunale sia in sede di Atp che nel giudizio di merito) che i fabbricati serviti dalla condotta fognaria non costituivano autonomi condomini (cfr., in argomento, Cass. civ., Sez. II, 03/10/2003, n. 14791) e che, comunque, non si tratta della proprietà comune, ai sensi dell'art. 1117 c.c., di aree su cui insistano cose, impianti, o servizi a favore di più edifici, non è pertinente il riferimento operato dagli appellanti al c.d. supercondominio (per l'esistenza del quale non è sufficiente la sola fruizione comune di tali elementi, se insistenti su proprietà esclusiva di uno dei due edifici, come nel caso di specie, in cui il tratto fognario in questione insiste solo sulla proprietà esclusiva originariamente di;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/10/2025, n. 27998). Persona_2
E, in ogni caso, come correttamente osservato dalla difesa degli appellati , e Controparte_1 Controparte_2
nei propri scritti conclusivi, il tratto della condotta fognaria per cui è causa, posto Controparte_3 nella proprietà esclusiva originariamente di , apparteneva pacificamente (al momento della Persona_2
pagina 17 di 23 abusiva realizzazione dell'intera condotta fognaria) a quest'ultimo (e, quindi, dopo il suo decesso, ai suoi eredi), per il principio dell'accessione, ex art. 934 c.c., così come l'intera condotta era stata realizzata (nel 1965, come accertato dal ctu, arch. , in base ai verbali di contravvenzione agli atti) su tre fondi (per quel che Persona_8 rileva in questa sede) appartenenti, ciascuno, a proprietari distinti (per servire i rispettivi edifici).
Ragion per cui non può neanche trovare applicazione, quanto al tratto della condotta fognaria sito nella proprietà
(attualmente) di , e , la presunzione di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 condominialità di cui all'art. 1117 c.c.
Sebbene, infatti, tale presunzione sia applicabile anche quando non si tratti di parti comuni di uno stesso edificio, bensì di edifici limitrofi ed autonomi, oggettivamente e stabilmente destinate alla conservazione, all'uso od al servizio di detti immobili, ancorché insistenti sull'area appartenente al proprietario di uno solo degli stessi, tuttavia è invocabile solo se l'area e gli edifici siano appartenuti ad una stessa persona - o a più persone "pro indiviso" - nel momento della costruzione della cosa o del suo adattamento o trasformazione all'uso comune, mentre, nel caso in cui l'area sulla quale siano state realizzate le opere destinate a servire i due edifici sia appartenuta sin dall'origine ai proprietari di uno solo di essi (nel caso di specie i tre fondi per cui è causa, ove è stata realizzata l'intera condotta fognaria abusiva, appartenevano pacificamente, ciascuno, a proprietari diversi, si ribadisce), questi ultimi acquistano per accessione la proprietà esclusiva delle opere realizzate sul loro fondo, anche se poste in essere per un accordo intervenuto tra tutti gli interessati ovvero con il contributo economico dei proprietari degli altri stabili (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 25/06/2019, n. 17022; cfr. anche Cass. civ., Sez. II,
23/02/2023, n. 5643; Sez. II, 10/12/2014, n. 26049).
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L'appello proposto da , e (quali eredi di , Parte_3 Parte_1 Parte_2 Persona_1 deceduta il 10.9.2016) è fondato, invece, quanto alla doglianza (espressa, in parte, nel primo motivo e, in maniera più dettagliata, nel settimo) concernente la seguente valutazione, compiuta dal Tribunale di Napoli (in ordine alla domanda di risarcimento danni formulata dalla parte attrice e limitata, ab origine, all'accertamento del solo an debeatur, con riserva di accertamento del quantum in un separato giudizio;
essendo ciò ammissibile;
cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 12/10/2022, n. 29862) nella sentenza impugnata in questa sede: “Risulta anche accertata, all'esito del giudizio, la responsabilità del in persona del suo legale rappresentante p.t., per avere consentito e Controparte_4 tollerato, anche dopo la ultimazione dei lavori per la realizzazione fognaria comunale sulla via Miseno, in assenza di formale autorizzazione, la illegittima immissione della condotta di scarico de quo, non direttamente nella fognatura comunale sulla via Miseno, ma nella condotta comunale circumlacuale, destinata a raccogliere le acque pluviali di via Miseno, per cui è tenuto al ristoro dei danni in solido con gli altri convenuti in favore dell'attore qualora dovesse richiederne la quantificazione in separata sede.” (cfr. p. 16-17 della sentenza impugnata).
pagina 18 di 23 Premessa, sul punto, l'impugnabilità di una tale statuizione, sebbene espressa solo in motivazione e non anche nel dispositivo (tenendo conto che il contenuto decisorio di una sentenza è rappresentato non solo dal dispositivo, ma anche dalle affermazioni e dagli accertamenti contenuti nella motivazione, nei limiti in cui essi costituiscano una parte della decisione, in quanto risolvano questioni facenti parte del "thema decidendum" e specificamente dibattute tra le parti, ovvero integrino una necessaria premessa od un presupposto logico indefettibile della pronuncia;
cfr. Cass. civ., Sez. I, 08/06/2007, n. 13513; Sez. II, 27/10/1994, n. 8865; Sez. I, 01/10/1999, n.
10869), e ravvisato l'interesse degli appellanti, ex art. 100 c.p.c., ad impugnare la sentenza n. 3050/2022 del
Tribunale di Napoli anche sul punto (al fine di eliminare il rischio di poter poi subìre la condanna specifica al risarcimento dei danni;
cfr. Cass. civ., Sez. I, 16/03/2022, n. 8581), va detto quanto segue.
La Corte non condivide tale statuizione per le seguenti ragioni. Pt_1 In primo luogo, infatti, va considerato che, almeno fino al , ossia fino alla ultimazione, da parte del
[...]
della fognatura pubblica, l'abusivo scarico nelle acque pubbliche era stato pacificamente posto in essere CP_4 anche dall'originario attore ( ), d'accordo con gli altri proprietari dei fondi in questione, come si Persona_2 desume dai verbali di contravvenzione prodotti dalla stessa difesa del in primo grado (agli atti). Per_2
Ragion per cui, almeno fino a tale momento, il consenso di escludeva il diritto dello stesso di Persona_2 chiedere la condanna dei detti convenuti/appellati al risarcimento dei danni (cfr., sulla valenza del consenso dell'avente diritto nel caso di danni da illecito aquiliano, Cass. civ., Sez. III, 15/11/2002, n. 16096). Pt_1 E, dopo l'ultimazione (nel ) della fognatura pubblica, non può considerarsi illecito il comportamento degli appellati, posto che, come rilevato dal ctu, ing. in sede di Atp (agli atti), la condotta a servizio Persona_5 delle proprietà in questione, di tipo promiscuo (ricevendo oltre le acque reflue anche quelle meteoriche provenienti dalle aree scoperte di pertinenza delle varie proprietà), attraversando il locale adibito a garage e il cortile scoperto dell'immobile del , confluiva verso l'anello circumlacuale della nuova rete fognaria pubblica, esistente in via Per_2
Miseno.
Al riguardo il ctu aveva opportunamente richiamato il contenuto della nota prot. n.662 del 16.5.2003, nella quale il veva dedotto di avere collegato, di ufficio, il fognolo in questione, alla condotta circumlacuale, Controparte_4
a tutela della pubblica igiene (intervento eseguito sia su via Miseno che in altre zone del territorio per evitare gli scarichi nel lago Miseno).
E, come sostenuto (in assenza di elementi di segno contrario) anche dal nell'ambito del Controparte_4 proprio atto di appello (e desumibile anche dai grafici allegati alla ctu dell'ing. , la tratta Per_5
“Circumlacuale” costituiva una parte integrante e sostanziale (essendo destinata ad essere collettrice anche degli scarichi fognari, ivi compresi quello di via Miseno) dell'unica, articolata, rete fognaria pubblica.
pagina 19 di 23 Dunque, la condotta fognaria che avevano realizzato, inizialmente, abusivamente, tutti i proprietari dei fondi per Pt_1 cui è causa, non andava più a confluire, dal , nelle acque pubbliche (in violazione dell'igiene e della salute pubblica, in violazione di norme imperative), bensì, legittimamente, in un tratto della rete fognaria pubblica.
Né a diverse conclusioni può giungersi sulla base della ctu espletata nel giudizio di merito dall'arch.
[...]
(agli atti), avendo quest'ultima tratto la convinzione che il fognolo che attraversava le proprietà Per_8
Per_
, , immettendosi nella condotta comunale, fosse abusivo solo perché non autorizzato (ciò Per_1 Per_2 nonostante, si ribadisce, fosse il ad averlo collegato alla detta condotta circumlacuale) e perché in CP_4 violazione delle distanze degli artt. 889 c.c. e degli artt. 1033 c.c. e 1043 c.c. (che, però, riguardano i rapporti tra privati (e, peraltro, l'art. 1033 e 1043, le servitù c.d. coattive, a differenza del caso in esame) e non anche il lamentato illegittimo sversamento al di fuori del sistema fognario pubblico.
A ciò va aggiunto che, come sostenuto dagli appellanti, né in sede di atp né nel corso del giudizio di merito i due consulenti di ufficio avevano ravvisato una “presunzione di danno”, avendo l'ing. (nel procedimento Per_5 per Atp) escluso elementi che potessero far pensare a danni strutturali, e non ravvisando esalazioni o miasmi o altro tipo di propagazioni nocive, eventualmente generate dalla condotta fognaria (ed avendo l'arch. Per_6 riferito che l'immobile dell'attore non fosse danneggiato né nella struttura né nelle fondazioni).
Se è vero, allora, che la sentenza di condanna generica al risarcimento del danno ha ad oggetto soltanto l'astratta potenzialità lesiva del fatto illecito, postulando, quale presupposto necessario e sufficiente per la sua adozione, solo l'accertamento di un fatto ritenuto, in base ad un giudizio di probabilità, potenzialmente causativo di conseguenze pregiudizievoli (per essere l'accertamento della concreta esistenza di esse riservato al successivo giudizio o alla successiva fase del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, 20/09/2024, n. 25261; Sez. II, Ord. 28/03/2023,
n. 8729), è altrettanto vero che, nel caso di specie, mancava proprio la prova delle condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli.
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In conseguenza dell'accoglimento (parziale) dell'appello proposto da , e Parte_3 Parte_1 [...]
(e della conseguente riforma, in parte, della sentenza impugnata), resta assorbita la valutazione del Parte_2 quinto motivo di impugnazione, concernente la ripartizione delle spese di ctu (sia del giudizio di merito che del procedimento per atp).
La riforma della sentenza di primo grado comporta, infatti, che anche tali spese vadano nuovamente regolate nei rapporti interni tra le parti (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804).
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Alla luce delle stesse valutazioni espresse a proposito della fondatezza dei motivi di gravame proposti da
, e (nel giudizio n. 1930/2022 R.G.) in relazione al risarcimento Parte_3 Parte_1 Parte_2 danni riconosciuto (solo quanto all'an debeatur) alla parte attrice, la Corte rileva la fondatezza (e, ancor prima pagina 20 di 23 l'ammissibilità, dal punto di vista dell'interesse ad impugnare, ex art. 100 c.p.c.) anche dell'unico motivo dell'appello proposto dal Controparte_4
Non si ravvisa, infatti, alcun comportamento illecito del detto ente, avendo esso, prima della realizzazione Pt_1 (ultimata nel ) della condotta fognaria pubblica, sanzionato, elevando le relative contravvenzioni (cfr. i relativi suddetti verbali), il , proprio per lo scarico abusivo operato da quest'ultimo (unitamente agli altri proprietari Per_2 dei fondi in questione) ed avendo, dopo tale momento, provveduto a collegare, di ufficio, il fognolo in questione (a tutela della pubblica igiene) alla condotta circumlacuale, costituendo quest'ultima parte integrante (essendo destinata ad essere collettrice anche degli scarichi fognari, ivi compresi quello di via Miseno) dell'unica, articolata, rete fognaria pubblica.
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In conseguenza della riforma della sentenza impugnata questa Corte deve provvedere ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez.
3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n.
27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III,
11/06/2008, n. 15483).
E, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
(tutti quali eredi legittimi di ), vanno condannati, in solido tra loro, al Controparte_3 Persona_2 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93
c.p.c., del Controparte_4
In particolare, i compensi professionali spettanti al detto difensore vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (anche per quella istruttoria in appello, sebbene non sia stata espletata, posto che alla prima udienza non è stata fissata esclusivamente e direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni, ma vi è stato il compimento di ulteriori attività, in particolare la disamina dell'istanza di inibitoria formulata dagli appellanti nel giudizio n.1930/2022 R.G.; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664;
Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2), quanto al primo grado, e, quanto al secondo, per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12).
Il tutto tenendo conto dello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00 in base al valore (indeterminabile; cfr. art. 5, co.6, del DM n.55/2014) della causa.
Non è superfluo precisare, quanto ai parametri applicabili ai compensi del primo grado, che, in tema di spese pagina 21 di 23 processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989; cfr. anche
Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664).
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Attesa, invece, la soccombenza reciproca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, co.2, c.p.c., quanto al rapporto processuale tra , e (tutti quali eredi legittimi di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
), da un lato, e , e (quali eredi di Persona_2 Parte_3 Parte_1 Parte_2 Persona_1
), dall'altro (tenendo conto, quanto alle domande attoree, e sempre in base all'esito complessivo del giudizi,
[...] che è stata accolta la negatoria servitutis ed è stata rigettata la domanda di risarcimento danni), risulta giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite tra le dette parti.
Quanto, invece, al rapporto processuale tra gli appellanti (nei due giudizi riuniti) e gli appellati diversi da CP_1
, e (tutti quali eredi legittimi di , ossia
[...] Controparte_2 Controparte_3 Persona_2 dell'attore in primo grado), ad avviso della Corte non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, avendo la notifica dell'atto di appello nei confronti dei detti appellati avuto solo valore di litis denuntiatio, non essendo così configurabile una soccombenza in senso stretto, al riguardo (cfr., circa la litis denuntiatio e la conseguente assenza di soccombenza, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 19/07/2024, n. 19985; Sez. lavoro, Ord., 08/05/2024, n.
12500).
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Sempre in base all'esito della lite le spese di ctu sia del procedimento per atp che del giudizio di merito (da regolare nuovamente in questa sede, nei rapporti interni tra le parti, si ribadisce;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
05/06/2020, n. 10804 cit.), come liquidate in primo grado, vanno poste definitivamente a carico di , Controparte_1
e (tutti quali eredi legittimi di ) nella misura Controparte_2 Controparte_3 Persona_2 del 50% e, per l'altra metà, a carico delle altre parti (fatta eccezione per il in quanto interamente Controparte_4 vittorioso).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 1930/2022 e 2105/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto dal (proc. n.2105/2022 R.G.) avverso la sentenza n. 3050/2022 Controparte_4 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 28.3.2022 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, rigetta la domanda di risarcimento danni formulata in primo grado da e, dopo il decesso di quest'ultimo, Persona_2
pagina 22 di 23 dai suoi eredi , e , nei confronti del Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...]
2. Accoglie parzialmente l'appello proposto da , e , quali eredi Parte_3 Parte_1 Parte_2 di (proc. n.1930/2022 R.G.) avverso la sentenza n. 3050/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, Persona_1 pubblicata il 28.3.2022 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, rigetta la domanda di risarcimento danni formulata in primo grado da e, dopo il decesso di quest'ultimo, dai suoi eredi , Persona_2 Controparte_1
e , nei confronti di (e, dopo il decesso di Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 quest'ultima, nei confronti dei suoi eredi , e ). Parte_3 Parte_1 Parte_2
3. Dichiara tenuti e condanna , e (quali eredi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 di ) al pagamento, in solido tra loro e in favore dell'avv. Giancarlo Violante Ruggi d'Aragona, Persona_2 quale difensore, dichiaratosi antistatario, del delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate Controparte_4 complessivamente in euro 3.808,00 per il primo grado (a titolo di compensi professionali) e in euro 5.772,5 per il secondo (di cui euro 777,00 per esborsi ed euro 4.995,5 per compensi professionali), oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra , e Controparte_1 Controparte_2
(quali eredi di ) e , e Controparte_3 Persona_2 Parte_3 Parte_1 [...]
(quali eredi di ). Parte_2 Persona_1
5. Pone definitivamente le spese delle ctu espletate nel procedimento per Atp dall'ing. e Persona_5 nel giudizio di merito dall'arch. , come liquidate dal Tribunale di Napoli in primo grado, a carico di Persona_8
, e (quali eredi di ) nella Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Persona_2 misura del 50% e di tutte le altre parti (fatta eccezione per il nella restante misura del 50%. Controparte_4
Napoli, 2.12.2025
Il Presidente
US De LI
Il Consigliere est.
US US NI
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