Articolo 1 della Legge 27 settembre 2002, n. 232
Articolo 2
Versione
25 ottobre 2002
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 luglio 1998.
Entrata in vigore il 25 ottobre 2002