Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 09/06/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 365/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. Vittorio Cobianchi Bellisari, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 365/2013, tra le seguenti parti:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonella Flora Forte, giusta procura in atti;
- attrice
(C.F. ) in persona del legale rappresentate p.t., Parte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall' avv. Alda Colesanti, giusta procura in atti;
- convenuta
, già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ) in persona del legale rappresentate p.t.,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Biello, giusta procura in atti;
- terza chiamata in causa
Oggetto: responsabilità civile e risarcimento dei danni.
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 25/09/2024 da intendersi interamente riportato e trascritto.
Il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile: con atto di citazione ritualmente notificato in data 04/03/2013 ha Parte_1 convenuto in giudizio il al fine di sentirne accertata la responsabilità Parte_2 per la caduta verificatasi il 06/02/2012, con condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella somma di € 40.000,00.
A sostegno delle domande l'attrice ha dedotto che: in quel giorno, verso le ore 16:00, mentre percorreva Corso Garibaldi in , è caduta a causa della presenza di ghiaccio Pt_2 non rimosso dal Comune, battendo violentemente la testa;
ricoverata inizialmente presso l'ospedale Veneziale di , è stata poi trasferita in terapia intensiva presso l'Istituto Pt_2
Neuromed di Pozzilli per il peggioramento delle sue condizioni;
a causa dell'evento le è stato diagnosticato un trauma cranico complicato da emorragia sub aracnoidea, che le ha comportato un'invalidità temporanea assoluta pari a giorni 40, un'invalidità temporanea parziale al 75% per giorni 30, un'invalidità temporanea parziale al 50% per giorni 30 ed un danno biologico pari a 9 punti percentuali;
ritenendo il Comune di l'unico Pt_2 responsabile dell'infortunio occorsole, ai sensi dell'art. 2051 o dell'art. 2043 c.c., per non aver garantito la sicura circolazione delle persone in giornate caratterizzate da forti nevicate e freddo intenso, con raccomandata del 13/04/2012, ha formulato richiesta di risarcimento del danno;
non avendo ottenuto riscontri, ha instaurato il presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17/04/2013 si è costituito in giudizio il contestando le avverse pretese e chiedendo, in via preliminare, di Parte_2 fissare una nuova udienza per chiamare in causa la OM IC;
CP_2 nel merito, il rigetto della domanda perché inammissibile o infondata, stante la propria estraneità all'incidente occorso all'attrice, ovvero, in subordine, riconoscere un concorso di colpa, riducendo proporzionalmente il risarcimento;
dichiarare obbligata a CP_2 garantire e a manlevare il per ogni eventuale ristoro e/o risarcimento che Pt_2 risultasse riconosciuto alla parte attrice.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo all'udienza del 14/06/2013, con memoria del 03/12/2013 si è costituita in giudizio la Controparte_2 contestando le avverse pretese e chiedendo: in via principale, il rigetto della domanda di risarcimento in quanto infondata;
in via subordinata, di accertare la responsabilità concorrente e prevalente dell'attrice e, per l'effetto, di ridurre l'obbligo risarcitorio;
sempre in via subordinata, rigettare la domanda proposta dal limitando ogni Parte_2 statuizione nei confronti della compagnia alla mera declaratoria dell'obbligo di manlevare e garantire l'ente.
Esaurita l'istruttoria, consistita nella produzione documentale, nell'ascolto dei testimoni e nell'espletamento della CTU, in data 19/03/2024 il procedimento è stato assegnato a questo giudice che ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 25/09/2024.
OSSERVA
La domanda è infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della responsabilità del Parte_2 inquadrata da parte attrice nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c. o in quello generale dell'art. 2043 c.c., per la caduta occorsa alla stessa il 06/02/2012 mentre percorreva Corso Garibaldi in . Pt_2
Giova premettere che, ai fini della configurabilità della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., invocabile nel caso in esame in ragione dell'effettiva relazione di disposizione e di controllo esistente tra il Comune di e il marciapiede ove si è Pt_2 verificato l'infortunio, è comunque indispensabile che il danneggiato fornisca la prova del nesso causale, ossia dimostri che l'evento si è prodotto come conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, della cosa.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio secondo cui, a integrare la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., è necessario che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (Cass. sent. n. 4476/2011, Cass. ord. n. 2477/2018).
Pur considerata la natura oggettiva di tale responsabilità, il danneggiato non è esonerato dalla prova del menzionato nesso di causalità, ricavandosene che non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in custodia qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa (Cass. n. 8106/2006, principio richiamato altresì dalla Cass. n. 3046/2022 e Cass. ord. n. 7172/2022).
Ebbene se è vero che la responsabilità da cosa in custodia ha un carattere non presunto ma oggettivo, in quanto ai fini della sussistenza è sufficiente riscontrare l'esistenza del nesso causale tre il bene in custodia e la conseguenza dannosa, senza che assuma nessuna rilevanza la colpa del custode (Cass. Sez. Unite n. 20943 /2022), è pur vero che la prova che deve essere offerta è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso ossia la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri e diversi fattori causali.
La prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, deve essere provato allegando e dimostrando l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (Corte di Cassazione, ordinanza n. 12663 del 09.05.2024).
Orbene, così delineata la ripartizione degli oneri probatori, si ritiene che, in relazione alla specifica dinamica rappresentata nell'atto di citazione, parte attrice non abbia assolto pienamente all'onere probatorio che le fa carico.
Nel caso di specie, può ritenersi provato l'infortunio subito dall'attrice, che è confermato dall'elaborato peritale del dott. Antonio di Palma in cui si legge: “la causa dei danni subiti dall'attrice è riconducibile all'evento traumatico del 06.02.2012 e la lesione riportata è compatibile con il sinistro secondo i comuni criteri medico legali di giudizi. b) l'entità della lesione è stata tale da far residuare postumi permanenti valutabili in misura percentuale di danno biologico pari al 5%, determinati con riferimento alle voci di menomazione di cui alla “guida orientativa per il danno biologico” di bargagna e altri, edita da RÈ nel 2001 sotto l'egidia della simla. c) i postumi derivanti dalla lesione non incidono in alcuna misura sulla vita di relazione e sulla e sull'attività lavorativa svolta (insegnante); d) la lesione riportata dalla parte attrice le ha cagionato un peggioramento temporale delle condizioni generali così quantificabile: inabilità temporanea assoluta di 30 (trenta) giorni, inabilità temporanea parziale al 75% di 0 (zero) giorni, inabilità temporanea parziale al 50% di 30 giorni, inabilità temporanea parziale al 25% di 30 (trenta) giorni”.
Può, inoltre, ritenersi notorio che in quei giorni di febbraio del 2012 nel territorio di Pt_2 si sono verificate precipitazioni nevose intensissime unite a temperature molto rigide, come riconosciuto dallo stesso convenuto, laddove invoca l'eccezionalità delle condizioni atmosferiche per escludere la propria responsabilità. In particolare, dall'articolo di giornale del 05/02/2012, relativo ai fenomeni metereologici di quelle giornate, allegato dal convenuto alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 16/09/2014, si evince che “il Prefetto di , sentiti il Presidente della Provincia ed il Sindaco di Pt_2
, disponeva la chiusura di tutti gli Uffici pubblici di e dei Comuni della provincia compresi Pt_2 Pt_2 gli Uffici Giudiziari, dalle ore 8 del 6 febbraio a tutto il 7 febbraio 2012… tale situazione meteorologica potrebbe determinare situazioni di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale urbana ed extraurbana, con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica e l'incolumità degli stessi cittadini e ripercussioni sull'ordine e sicurezza pubblica e per esigenze di sicurezza e ordine pubblico”.
Tuttavia, le prove fornite dall'attrice, volte a dimostrare l'invisibilità e l'imprevedibilità dell'insidia, evidenziano, invece, che l'evento dannoso avrebbe potuto essere evitato con l'uso della normale diligenza e cautela.
Ebbene, in tali condizioni metereologiche, quando le temperature sono più fredde, e in un tratto di strada noto all'attrice, che verosimilmente era in quelle condizioni da giorni, la presenza del ghiaccio sul marciapiede doveva considerarsi del tutto prevedibile tale per cui l'ordinaria diligenza richiede l'adozione di particolari cautele da parte degli utenti della strada.
Si ritiene che il sinistro sia dipeso dalla sua imprudenza, atteso che le condizioni del tempo e le recenti nevicate avrebbero dovuto consigliare di muoversi con la dovuta cautela atta a scongiurare il pericolo della rovinosa caduta.
Difatti, sebbene l'attrice e i testi abbiano correttamente individuato il luogo di verificazione del sinistro, non vi è compiuta prova della dinamica del fatto, risultando le dichiarazioni testimoniali insufficienti quanto a un profilo essenziale dell'evento occorso, quale l'imputabilità della caduta alla presenza di ghiaccio sul marciapiede e l'imprevedibilità della stessa.
Il testimone , all'udienza del 22/10/2015, ha dichiarato “conosco i fatti perché Testimone_1 ero presente al momento e stavo in macchina proprio per incontrare mia suocera”; “non ricordo il civico, però è caduta sul marciapiede battendo la testa. Preciso che dal luogo in cui è caduta mi trovavo a circa venti metri”; “quando si è verificato il sinistro aveva smesso di nevicare da qualche giorno e sul marciapiede vi era il ghiaccio”; “ho provveduto a soccorre a sig.ra e ad accompagnarla in ospedale”. Pt_1
La testimone all'udienza del 14/07/2016, ha dichiarato: “ero andata a Testimone_2 trovare l'attrice e siamo uscite insieme, io verso la stazione, lungo C.so Garibaldi e mia zia mi ha detto che doveva recarsi dalla figlia;
in particolare ho attraversato perché su quel lato c'era più ghiaccio”;
“tornando verso casa ho visto mia zia a terra caduta, preciso che non ero presente alla caduta”; “il marciapiede era libero dal ghiaccio solo a tratti, ma non ne conosco il motivo”. La teste , all'udienza del 14/07/2016, ha dichiarato di essersi recata sul Testimone_3 luogo del sinistro due o tre ore dopo, perché incaricata dal quotidiano per cui lavora, e ha confermato che il marciapiede della piazza antistante la stazione era libero dal ghiaccio.
In tale contesto era invero pienamente prevedibile, secondo un criterio di normale diligenza, che le strade ed i marciapiedi potessero presentare zone interessate da formazioni di ghiaccio e, quindi, pericolose per la circolazione.
Al riguardo, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la disposizione di cui all'art. 2051 c.c. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura (Cass. Civ., n. 25214/2014). In particolare, “qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della “res”, in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso” (Cass., Sez. 6 - 3R, ordinanza n. 21212 del 20/10/2015).
Dunque, “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017).
Le testimonianze raccolte confermano che la presenza del ghiaccio fosse chiaramente percepibile e che l'attrice avrebbe potuto evitare il rischio di caduta attraversando la strada e camminando sull'altro lato della carreggiata, dove il ghiaccio era assente.
In particolare, i rilievi fotografici prodotti evidenziano una lastra di ghiaccio ampia e spessa, la cui pericolosità risultava evidente. Ciò è ulteriormente avvalorato dal fatto che l'incidente si è verificato alle 16:00 del pomeriggio e che la lastra di ghiaccio non era occultata dal manto nevoso, rendendola facilmente riconoscibile.
Peraltro, non sono stati allegati elementi che inducano a ritenere che, secondo l'id quod plerumque accidit, la sig.ra non fosse perfettamente in grado di evitare pericoli di tal Pt_1 genere con la dovuta pur minima attenzione certamente esigibile.
Non sussiste quindi prova dalla quale poter trarre un positivo convincimento favorevole circa l'effettiva sussistenza del carattere insidioso, essendo del contrario avviso che la presenza della lastra di ghiaccio era agevolmente evitabile da parte dell'attrice. Alla luce delle argomentazioni svolte, la domanda attorea va rigettata, in quanto non risulta sufficientemente provato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno.
Una volta esclusa la sussistenza del danno da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., la responsabilità del non appare configurabile nemmeno ai sensi dell'art. 2043 c.c. Pt_2
Nella responsabilità da fatto illecito è onere del danneggiato dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'azione e, quindi, del fatto doloso o colposo, del nesso di causalità e delle conseguenze dannose.
Nel caso di specie, oltre a non essere dimostrata la dinamica della caduta, secondo quanto affermato sopra, manca la prova anche che la stessa sia stata determinata da un'omissione colposa da parte del posto che, in situazione metereologiche come quelle Pt_2 descritte, il ghiaccio può formarsi anche malgrado l'adozione di cautele, quali la periodica pulizia delle strade e lo spargimento del sale.
In conclusione, quindi, la domanda va integralmente rigettata.
Le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014.
Pone le spese della CTU, pari a € 976,00 come liquidate con decreto del 04/02/2016, definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Rigetta la domanda attorea.
Condanna la parte attrice, alla rifusione nei confronti del Parte_1 Parte_2
e di elle spese di lite che così liquida:
[...] Controparte_1
- € 8.758,40 per compensi e spese, oltre IVA e CPA come per legge, ove dovuti, in favore del Parte_2
- € 8.758,40 per compensi e spese, oltre IVA e CPA come per legge, ove dovuti, in favore di Controparte_1
Pone definitivamente le spese di CTU a carico della parte attrice.
Isernia, 6 giugno 2025
Il giudice
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari