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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/10/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 3588/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3588/2019 avente ad oggetto: opposizione
a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza del 17.04.2025 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
(C.F. e P. IVA: ), nella Parte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco p.t., , con sede in alla Piazza Persona_1 Parte_1
Risorgimento n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo E. Di Vizio (C.F.:
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto C.F._1
difensore sito in Cassino (FR), alla P.zza G. Marconi, 20.
OPPONENTE pagina 1 di 15 CONTRO
(C.F. e P. IVA: ), con sede legale in Milano, Controparte_1 P.IVA_2
al largo Augusto 1/A, angolo via Verziere 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvio
FR (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del CodiceFiscale_2
predetto difensore sito in Napoli alla via Vittoria Colonna n. 14.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per la parte opponente: “Il Infine, a mezzo del sottoscritto Parte_1
avvocato, si riporta a tutti i precedenti scritti difensivi da intendersi integralmente
richiamati e trascritti, ai documenti depositati e verbali di causa.
Impugna e contesta partitamente ed integralmente le avverse difese in quanto prive di
fondamento e dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande.
Si riporta alle conclusioni rassegnate in atti.
Chiede che la causa venga posta in decisione, con vittoria di spese e competenze del
presente giudizio di merito”.
Par Per la parte opposta: “Per (di seguito, breviter, è Controparte_1
figurativamente presente l'avv. Fulvio FR, il quale si riporta alle proprie difese e ai
propri atti di causa, nonché alla documentazione versata a corredo.
pagina 2 di 15 Par si riporta alle conclusioni come già rassegnate in atti e chiede che la causa venga
decisa, con integrale rigetto delle domande avversarie.
Con vittoria di spese e competenze di lite (secondo il valore iniziale della domanda e
come da notula versata unitamente alla comparsa conclusionale); spese generali, iva e
cpa come per legge.
Con attribuzione ex art 93 c.p.c. in favore dell'avv. Fulvio FR”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato alla controparte, il conveniva la Parte_1 [...]
dinanzi a questo Tribunale, per chiedere, in via preliminare, la CP_1
chiamata in causa della e, nel merito, il rigetto del decreto Controparte_2
ingiuntivo, in quanto privo dei requisiti certezza, liquidità ed esigibilità, in via subordinata principale di far accertare e dichiarare che l'inadempimento era causa della condotta della e, infine, che gli interessi moratori non erano dovuti, Controparte_2
in forza dell'articolo 14 del contratto.
A sostegno dell'opposizione la parte opponente deduceva quanto segue:
- la con ricorso monitorio, depositato il 16.07.2019 innanzi al Controparte_1
Tribunale di Cassino, richiedeva ingiunzione di pagamento in danno del Parte_1
;
[...]
pagina 3 di 15 - la somma di euro 157.408,16, di cui €.124.028,35 a titolo di sorte capitale derivava da una fattura emessa dalla società Restauri Sud s.r.l. in data 30/12/2015, a cui andavano aggiunti gli interessi, maturati dalla scadenza della fattura e il rimborso delle spese notarili;
- il Tribunale di Cassino, a seguito di tale richiesta, emetteva il decreto ingiuntivo n.
736/2019, prevedendo, di conseguenza, il pagamento della somma richiesta, oltre gli interessi e le spese richieste;
- tale richiesta avveniva in forza di un contratto di cessione di crediti, del 25.07.2017,
intercorso tra e società Restauri Sud s.r.l., in quando quest'ultima Controparte_1
aveva stipulato con il un contratto di appalto;
Pt_1
- che il credito era già stato azionato, in via monitoria, dalla società Restauri Sud S.r.l.,
mediante ricorso ex art. 633 c.p.c., davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale emetteva il decreto ingiuntivo n. 284/2018;
- durante il processo, davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, l'opponente richiamava l'articolo 4 del contratto e contestava che la Restauri Sud S.r.l. non aveva rispettato il termine perentorio di ultimazione dei lavori;
- a seguito del decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
contestava anche che veniva emesso in difetto delle condizioni di legge, in quanto c'era un'incompetenza territoriale, a favore del Tribunale di Cassino;
- a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo si iscriveva la causa, al n. 267/2018 pagina 4 di 15 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con assegnazione al ruolo della Dott.ssa Renata
Russo;
- in data 15.11.2018 il Infine riassumeva la causa davanti al Parte_1
Tribunale di Cassino, Sezione Civile, in persona del G.I. Dott. G. Montefusco, ivi radicando la causa al n. 4703/2018 R.G.A.C.;
- tale procedimento risultava ancora pendente, in quanto all'esito dell'udienza del
27.03.2019, il G.I. aveva disposto il rinvio della causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.02.2020;
- contestava, quindi, una palese coesistenza di due distinti procedimenti civili, pendenti in fasi e stati differenti, in quanto avevano una perfetta causa petendi, costituita dalla fattura n. 26/2015, nonché una parziale corrispondenza di parti, nella fattispecie la posizione debitoria del;
Parte_1
- chiedeva, in via preliminare, la chiamata in causa della in quanto Controparte_2
l'appalto veniva commissionato, in forza dell'avvenuta assunzione dell'obbligo di ammissione a finanziamento, da parte della stessa la quale veniva Controparte_2
informata della non ultimazione dei lavori, da parte della società, al fine di ottenere un'estensione temporale;
- il Comune di , a seguito dei lavori, inviava, nei confronti della Parte_1
la fine dei lavori, al fine di ottenere lo svincolo delle somme Controparte_2
residue, per il saldo alla ditta appaltatrice, ma tali somme risultavano incomplete e non pagina 5 di 15 sufficienti;
- sulla carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ma anche il grave inadempimento della società cedente;
- infine, sulla non applicabilità dell'articolo 5 del d.lgs. 231/2002, in quanto l'articolo 14
del contratto di appalto, prevedeva una rinuncia per gli interessi moratori o ad altre indennità di qualsiasi natura derivanti da eventuali ritardi nei pagamenti.
In virtù di tanto chiedeva, in via preliminare, la chiamata in causa della CP_2
in via principale l'assenza del diritto in capo a in
[...] Controparte_1
relazione all'esercizio di tale diritto da parte del creditore originario Restauri Sud s.r.l.,
in via gradata accertare e dichiarare l'assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito di cui agli artt. 633 ss. c.p.c., in via subordinata principale di far accertare e dichiarare che il ritardo nell'adempimento del in quanto avvenuto a Pt_1
causa del ritardo della infine accertare, con la conseguente Controparte_2
dichiarazione, della natura indebita degli interessi applicati dal provvedimento monitorio opposto.
Si costituiva la all'udienza del 26.02.2019, e contestava in Controparte_1
fatto e in dritto l'avversa domanda di cui chiedeva il rigetto, e deduceva quanto segue:
- in via preliminare, per quanto concerne la presenza dei due giudizi di opposizione, che diventava titolare del credito il 25.07.2017, dunque quattro mesi prima dal deposito del cedente sul ricorso monitorio e, per tali ragioni, è legittimata ad agire in giudizio;
pagina 6 di 15 - il contratto di appalto veniva firmato con il e non con la e, in caso di Pt_1 CP_2
una sua chiamata in giudizio, che veniva anch'essa condannata per le medesime somme;
- l'Amministrazione aveva certificato il credito, in quanto aveva svolto dei controlli interni;
- che l'articolo 6 del contratto, per quanto riguarda l'asserito ritardo, prevedeva il tempo utili dei lavori di 150 giorni, i quali decorrevano dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, il quale si presume che sia avvenuto dopo la sottoscrizione del contratto, e, ciò comporta, visto che il contratto veniva stipulato il 21.09.2015, che il termine ultimo era il 21.02.2016 e tale termine veniva rispettato con circa due mesi di anticipo, più precisamente il 30.12.2015;
- infine, si eccepiva la nullità dell'articolo 14 del contratto, in riferimento agli interessi ex d.lgs. 231/2002, poiché in contrasto con i principi comunitari.
Per tali ragioni chiedeva, in via preliminare, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 736/19 r.g.n. 2690/19, rigettare le domanda poste nell'atto di citazione in quanto improponibili, inammissibili e infondate in fatto e diritto, in via subordinata, in caso di revoca del provvedimento monitorio, anche previo accertamento e declaratoria della nullità o annullabilità dell'art. 14 del contratto di appalto, di far condannare il al pagamento della somma sorta per capitale, oltre gli interessi ex Pt_1
d.lgs. 231/02.
Ciò posto in fatto, l'opposizione va rigettata.
pagina 7 di 15 In via preliminare, questo Giudicante, ritiene opportuno procedere a un esame delle diverse questioni normative poste dalla presente fattispecie.
La cessione del credito è un contratto mediante il quale un soggetto (cedente) va a cedere, nei confronti di un terzo (cessionario) il trasferimento di un diritto credito verso il debitore (ceduto).
Da ciò, quindi, si ricava che tramite tale contratto si va ad attuare una modificazione del soggetto attivo, all'interno del rapporto obbligatorio, in quanto il diritto di credito si trasferisce ad altra persona.
Di regola qualunque credito può formare oggetto di cessione, a meno che non abbia carattere strettamente personale, viola la legge e, infine, le parti avevano stabilito che la cessione era vietata.
Tale contratto si perfeziona in forza dell'accordo tra cedente e cessionario, non occorre,
quindi, ai fini del perfezionamento, l'accettazione da parte del debitore (ceduto), il quale, di conseguenza, rimane estraneo.
Ma affinché sia efficace, nei confronti del debitore, occorre che la cessione gli venga notificata, indipendentemente se dal cedente o cessionario, o sia da lui accettata.
Orbene, in relazione alla documentazione presentata, ricaviamo che in data 25.07.2017
si procedeva alla notifica della cessione del credito, nei confronti del Parte_1
(v. allegato “Avviso di cessione”, contenuto nel fascicolo monitorio,
[...]
presentato da parte opposta nella costituzione semplice e l'allegato n. 3 d, di parte opponente).
pagina 8 di 15 Con la notifica si comunicava che il diritto, vantato dalla Restauri Sud s.r.l., veniva ceduto alla la quale, quindi, diventava creditrice nei Controparte_1
confronti del e, per tali ragioni, poteva agire in giudizio. Parte_1
Per quanto riguarda la richiesta, avanzata da parte opponente, riguardante la presenza di due procedimenti identici, questo Giudicante prende atto della sentenza 375/2024,
pubblicata il 04.03.2024, dal Tribunale di Cassino, con cui veniva dichiarata la carenza di legittimazione della Restauri Sud s.r.l.
Orbene, a norma dell'articolo 6, del contratto di appalto, il tempo utile di ultimazione dei lavori era di 150 giorni naturali e consecutivi, i quali decorrevano dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.
Detto verbale consiste in un atto ufficiale mediante il quale si va a sancire l'inizio dei lavori di costruzione o di ristrutturazione.
Ora, il contratto di appalto veniva stipulato in data 21.09.2015 ma non risulta alcun documento concernente il verbale di consegna dei lavori, anche se (v. allegato n. 4,
opposizione a decreto ingiuntivo) viene indicato che il verbale di consegna dei lavori veniva redatto in data 25.06.2015, circostanza questa impossibile attesa che essa sarebbe temporalmente precedente rispetto al contratto di appalto i.
Ebbene, visto che il contratto di appalto veniva stipulato in data 21.09.2015, ciò
comporta che il verbale di consegna dei lavori, deve essere stato consegnato o lo stesso giorno o nei giorni seguenti ma, in entrambi i casi, i 150 giorni, data entro la quale i lavori dovevano essere terminati, sono stati rispettati, visto che terminavano in data pagina 9 di 15 30.12.2015.
A ciò si aggiunge che nel certificato di ultimazione dei lavori (v. allegato n. 4,
opposizione a decreto ingiuntivo) veniva riportato che: “Alla presenza continua di tutti
gli intervenuti e con la scorta del progetto di variante di assestamento regolarmente
approvata con Determina del RUP n. 171 del 21/12/23015, si è constatato che i lavori
appaltati possono ritenersi sostanzialmente ultimati in quanto le lavorazioni mancanti e
quelle non ancora concretamente completate risultano essere di piccole entità e del tutto
marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera.
A tal uopo si assegna un termine perentorio di giorni 30 (trenta) a decorrere da oggi
per il completamento dei lavori non ancora ultimati.
Si dà atto che il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato
di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto
completamento delle lavorazioni mancanti”.
Ebbene, non risultano prodotti da parte opponente, atti di contestazione del mancato rispetto di tale ultimi termine di 30 gg per l'esecuzione dei lavori rimanenti sicché gli stessi devono ritenersi ultimati.
Va ancora osservato che il contratto di appalto in questione veniva stipulato in relazione a un finanziamento da parte della (v. allegato n. 3 e parte I Controparte_2
e II, opposizione a decreto ingiuntivo)..
La Suprema Corte, in relazione alla responsabilità riguardante la stipulazione di un pagina 10 di 15 contratto di appalto, ha affermato che il soggetto che firma il contratto è l'unico responsabile per il puntuale pagamento del corrispettivo, poiché i rapporti interni di finanziamento tra diverse pubbliche amministrazioni non possono essere opposti all'appaltatore, che ha diritto a ricevere quanto gli spetta nei termini pattuiti,
indipendentemente dalle dinamiche burocratiche tra gli enti (Cass. 23530/2025).
L'unico rimedio è la previsione o all'interno del contratto o della convenzione, stipulata con la di una suo esonero dal pagamento, con la conseguente responsabilità CP_2
dell'ente finanziatore, cioè la CP_2
In virtù di quanto appena esposto, il committente (nella specie il rimane Pt_1
l'unico responsabile verso l'appaltatore per il puntuale pagamento dei lavori, a meno che non esista una specifica convenzione tra le parti che lo esoneri dall'adempimento della prestazione.
Tutt'al più il potrà, di conseguenza, procedere, in rivalsa, nei confronti della Pt_1
CP_2
A ciò si aggiunge che l'articolo 4 dello SCHEMA DI CONVENZIONE/ACCORDO (v.
allegato n. 3 e parte 2, opposizione a decreto ingiuntivo) prevede quanto segue: “La
prima quota di finanziamento (anche in forma di anticipazione), pari al 30%
dell'importo finanziato può essere richiesta in seguito all'avvio dei lavori o del
servizio/fornitura. Tale richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione che
dimostri l'avvio dei lavori o del servizio/fornitura come indicata al Capitolo 4 del
pagina 11 di 15 Manuale di Attuazione del POR.
Le erogazioni successive all'anticipo saranno concesse al raggiungimento di
avanzamenti non inferiori al 20% del finanziamento concesso, in forma di rimborso di
spese effettivamente sostenute dal beneficiario. Il Beneficiario, all'atto della richiesta di
erogazione, trasmette la documentazione probante indicata al capitolo 4 del Manuale di
Attuazione del POR.
Di norma, il beneficiario trasmetta al Dirigente Ratione Materiae la documentazione
concernente le spese sostenute entro i 60 giorni dalla relativa quietanza ed il Dirigente
Ratione Materiae, dopo aver espletato le verifiche ordinarie di propria competenza e in
seguito all'esito positivo del Controllo di I livello, inserisce le spese nella dichiarazione
Contr di propria competenza da inoltrare all .
Il valore delle anticipazioni ricevute da parte della non deve complessivamente CP_2
superare il 90% dell'importo finanziato dell'operazione.
Il saldo, pari al 10% dell'importo finanziato, potrà essere richiesto solo in seguito alla
trasmissione della documentazione attestante la fine di tutti i lavori o del
servizio/fornitura ed il sostenimento del valore complessivo della spesa, come indicata
al Capitolo 4 del Manuale di attuazione.
Dal saldo dovranno essere dedotti gli eventuali interessi attivi maturati nel periodo di
attuazione dell'operazione.
Nel caso in cui l'anticipo ricevuto dalla non copra gli stati di Controparte_2
pagina 12 di 15 avanzamento maturati per l'opera finanziata, il Dirigente può Controparte_4
decidere di rimborsare, in favore del beneficiario, fatture non pagate. In tal caso, il
decreto di liquidazione, deve indicare i tempi (non oltre due mesi dall'accredito) entro i
quali il beneficiario deve attestare pagamenti per un ammontare pari al 100% delle
risorse anticipate e trasmettere la relativa documentazione.
In generale all'atto di ciascuna richiesta di erogazione delle risorse il Beneficiario
comunica gli esiti delle verifiche svolte per l'attuazione dell'operazione con la
trasmissione al Dirigente Ratione Materiae della check-list del Beneficiario
adeguatamente compilata”.
Dal dettato si ricava che la procedeva a erogare una prima quota di CP_2
finanziamento, per poi erogare le successive a titolo di rimborso delle spese che il avrebbe sostenuto. Pt_1
Ora, non risulta documentato che il in osservanza dell'articolo 4, abbia Pt_1
presentato alla ai fini dell'ottenimento dei fondi, relazioni, rendicontazioni, CP_2
trovando riscontro in atti solo un sollecito (v. allegato n.
3.c.4., opposizione a decreto ingiuntivo), con cui chiedeva il trasferimento delle somme residue.
Infine, per quanto riguarda l'articolo 14 del contratto, che prevede la rinuncia degli interessi moratori o di altre indennità, di qualsiasi natura, derivanti da eventuali ritardi nei pagamenti non imputabili a responsabilità del ma ad altre cause, occorre Pt_1
premettere che gli interessi moratori si applicano, in maniera automatica in caso di pagina 13 di 15 ritardo, indipendentemente dalla eventuale previsione all'interno del contratto, per tutte quelle transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubblica amministrazione,
inclusi anche i contratti di appalto, poichè vanno a tutelare il creditore.
Orbene, deve essere, quindi, considerata nulla in quanto contrasta con l'articolo 7
comma 3 del d.lgs. che prevede quanto segue: “Si considera gravemente iniqua la
clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova
contraria”.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, pari a sua volta ad euro 157.408,16 per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III,
8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez.
III, 8/7/2010, n. 16153). Va disposta la distrazione in favore dell'avv.to Fulvio FR,
dichiaratosi antistatario.
Letto l'art. 653 c.p.c.. si dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto. pagina 14 di 15
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'atto di citazione a decreto ingiuntivo avanzato dal nei confronti della Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
a) rigetta l'opposizione proposta e l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
736/2019.
b) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna il Parte_1
al rimborso in favore a rimborsare in favore della parte opposta le spese di
[...]
giudizio, che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Fulvio FR.
c) Letto l'art. 653 c.p.c.. si dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
Cassino, 21 /10/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3588/2019 avente ad oggetto: opposizione
a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza del 17.04.2025 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
(C.F. e P. IVA: ), nella Parte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco p.t., , con sede in alla Piazza Persona_1 Parte_1
Risorgimento n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo E. Di Vizio (C.F.:
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto C.F._1
difensore sito in Cassino (FR), alla P.zza G. Marconi, 20.
OPPONENTE pagina 1 di 15 CONTRO
(C.F. e P. IVA: ), con sede legale in Milano, Controparte_1 P.IVA_2
al largo Augusto 1/A, angolo via Verziere 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvio
FR (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del CodiceFiscale_2
predetto difensore sito in Napoli alla via Vittoria Colonna n. 14.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per la parte opponente: “Il Infine, a mezzo del sottoscritto Parte_1
avvocato, si riporta a tutti i precedenti scritti difensivi da intendersi integralmente
richiamati e trascritti, ai documenti depositati e verbali di causa.
Impugna e contesta partitamente ed integralmente le avverse difese in quanto prive di
fondamento e dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande.
Si riporta alle conclusioni rassegnate in atti.
Chiede che la causa venga posta in decisione, con vittoria di spese e competenze del
presente giudizio di merito”.
Par Per la parte opposta: “Per (di seguito, breviter, è Controparte_1
figurativamente presente l'avv. Fulvio FR, il quale si riporta alle proprie difese e ai
propri atti di causa, nonché alla documentazione versata a corredo.
pagina 2 di 15 Par si riporta alle conclusioni come già rassegnate in atti e chiede che la causa venga
decisa, con integrale rigetto delle domande avversarie.
Con vittoria di spese e competenze di lite (secondo il valore iniziale della domanda e
come da notula versata unitamente alla comparsa conclusionale); spese generali, iva e
cpa come per legge.
Con attribuzione ex art 93 c.p.c. in favore dell'avv. Fulvio FR”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato alla controparte, il conveniva la Parte_1 [...]
dinanzi a questo Tribunale, per chiedere, in via preliminare, la CP_1
chiamata in causa della e, nel merito, il rigetto del decreto Controparte_2
ingiuntivo, in quanto privo dei requisiti certezza, liquidità ed esigibilità, in via subordinata principale di far accertare e dichiarare che l'inadempimento era causa della condotta della e, infine, che gli interessi moratori non erano dovuti, Controparte_2
in forza dell'articolo 14 del contratto.
A sostegno dell'opposizione la parte opponente deduceva quanto segue:
- la con ricorso monitorio, depositato il 16.07.2019 innanzi al Controparte_1
Tribunale di Cassino, richiedeva ingiunzione di pagamento in danno del Parte_1
;
[...]
pagina 3 di 15 - la somma di euro 157.408,16, di cui €.124.028,35 a titolo di sorte capitale derivava da una fattura emessa dalla società Restauri Sud s.r.l. in data 30/12/2015, a cui andavano aggiunti gli interessi, maturati dalla scadenza della fattura e il rimborso delle spese notarili;
- il Tribunale di Cassino, a seguito di tale richiesta, emetteva il decreto ingiuntivo n.
736/2019, prevedendo, di conseguenza, il pagamento della somma richiesta, oltre gli interessi e le spese richieste;
- tale richiesta avveniva in forza di un contratto di cessione di crediti, del 25.07.2017,
intercorso tra e società Restauri Sud s.r.l., in quando quest'ultima Controparte_1
aveva stipulato con il un contratto di appalto;
Pt_1
- che il credito era già stato azionato, in via monitoria, dalla società Restauri Sud S.r.l.,
mediante ricorso ex art. 633 c.p.c., davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale emetteva il decreto ingiuntivo n. 284/2018;
- durante il processo, davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, l'opponente richiamava l'articolo 4 del contratto e contestava che la Restauri Sud S.r.l. non aveva rispettato il termine perentorio di ultimazione dei lavori;
- a seguito del decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
contestava anche che veniva emesso in difetto delle condizioni di legge, in quanto c'era un'incompetenza territoriale, a favore del Tribunale di Cassino;
- a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo si iscriveva la causa, al n. 267/2018 pagina 4 di 15 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con assegnazione al ruolo della Dott.ssa Renata
Russo;
- in data 15.11.2018 il Infine riassumeva la causa davanti al Parte_1
Tribunale di Cassino, Sezione Civile, in persona del G.I. Dott. G. Montefusco, ivi radicando la causa al n. 4703/2018 R.G.A.C.;
- tale procedimento risultava ancora pendente, in quanto all'esito dell'udienza del
27.03.2019, il G.I. aveva disposto il rinvio della causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.02.2020;
- contestava, quindi, una palese coesistenza di due distinti procedimenti civili, pendenti in fasi e stati differenti, in quanto avevano una perfetta causa petendi, costituita dalla fattura n. 26/2015, nonché una parziale corrispondenza di parti, nella fattispecie la posizione debitoria del;
Parte_1
- chiedeva, in via preliminare, la chiamata in causa della in quanto Controparte_2
l'appalto veniva commissionato, in forza dell'avvenuta assunzione dell'obbligo di ammissione a finanziamento, da parte della stessa la quale veniva Controparte_2
informata della non ultimazione dei lavori, da parte della società, al fine di ottenere un'estensione temporale;
- il Comune di , a seguito dei lavori, inviava, nei confronti della Parte_1
la fine dei lavori, al fine di ottenere lo svincolo delle somme Controparte_2
residue, per il saldo alla ditta appaltatrice, ma tali somme risultavano incomplete e non pagina 5 di 15 sufficienti;
- sulla carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ma anche il grave inadempimento della società cedente;
- infine, sulla non applicabilità dell'articolo 5 del d.lgs. 231/2002, in quanto l'articolo 14
del contratto di appalto, prevedeva una rinuncia per gli interessi moratori o ad altre indennità di qualsiasi natura derivanti da eventuali ritardi nei pagamenti.
In virtù di tanto chiedeva, in via preliminare, la chiamata in causa della CP_2
in via principale l'assenza del diritto in capo a in
[...] Controparte_1
relazione all'esercizio di tale diritto da parte del creditore originario Restauri Sud s.r.l.,
in via gradata accertare e dichiarare l'assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito di cui agli artt. 633 ss. c.p.c., in via subordinata principale di far accertare e dichiarare che il ritardo nell'adempimento del in quanto avvenuto a Pt_1
causa del ritardo della infine accertare, con la conseguente Controparte_2
dichiarazione, della natura indebita degli interessi applicati dal provvedimento monitorio opposto.
Si costituiva la all'udienza del 26.02.2019, e contestava in Controparte_1
fatto e in dritto l'avversa domanda di cui chiedeva il rigetto, e deduceva quanto segue:
- in via preliminare, per quanto concerne la presenza dei due giudizi di opposizione, che diventava titolare del credito il 25.07.2017, dunque quattro mesi prima dal deposito del cedente sul ricorso monitorio e, per tali ragioni, è legittimata ad agire in giudizio;
pagina 6 di 15 - il contratto di appalto veniva firmato con il e non con la e, in caso di Pt_1 CP_2
una sua chiamata in giudizio, che veniva anch'essa condannata per le medesime somme;
- l'Amministrazione aveva certificato il credito, in quanto aveva svolto dei controlli interni;
- che l'articolo 6 del contratto, per quanto riguarda l'asserito ritardo, prevedeva il tempo utili dei lavori di 150 giorni, i quali decorrevano dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, il quale si presume che sia avvenuto dopo la sottoscrizione del contratto, e, ciò comporta, visto che il contratto veniva stipulato il 21.09.2015, che il termine ultimo era il 21.02.2016 e tale termine veniva rispettato con circa due mesi di anticipo, più precisamente il 30.12.2015;
- infine, si eccepiva la nullità dell'articolo 14 del contratto, in riferimento agli interessi ex d.lgs. 231/2002, poiché in contrasto con i principi comunitari.
Per tali ragioni chiedeva, in via preliminare, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 736/19 r.g.n. 2690/19, rigettare le domanda poste nell'atto di citazione in quanto improponibili, inammissibili e infondate in fatto e diritto, in via subordinata, in caso di revoca del provvedimento monitorio, anche previo accertamento e declaratoria della nullità o annullabilità dell'art. 14 del contratto di appalto, di far condannare il al pagamento della somma sorta per capitale, oltre gli interessi ex Pt_1
d.lgs. 231/02.
Ciò posto in fatto, l'opposizione va rigettata.
pagina 7 di 15 In via preliminare, questo Giudicante, ritiene opportuno procedere a un esame delle diverse questioni normative poste dalla presente fattispecie.
La cessione del credito è un contratto mediante il quale un soggetto (cedente) va a cedere, nei confronti di un terzo (cessionario) il trasferimento di un diritto credito verso il debitore (ceduto).
Da ciò, quindi, si ricava che tramite tale contratto si va ad attuare una modificazione del soggetto attivo, all'interno del rapporto obbligatorio, in quanto il diritto di credito si trasferisce ad altra persona.
Di regola qualunque credito può formare oggetto di cessione, a meno che non abbia carattere strettamente personale, viola la legge e, infine, le parti avevano stabilito che la cessione era vietata.
Tale contratto si perfeziona in forza dell'accordo tra cedente e cessionario, non occorre,
quindi, ai fini del perfezionamento, l'accettazione da parte del debitore (ceduto), il quale, di conseguenza, rimane estraneo.
Ma affinché sia efficace, nei confronti del debitore, occorre che la cessione gli venga notificata, indipendentemente se dal cedente o cessionario, o sia da lui accettata.
Orbene, in relazione alla documentazione presentata, ricaviamo che in data 25.07.2017
si procedeva alla notifica della cessione del credito, nei confronti del Parte_1
(v. allegato “Avviso di cessione”, contenuto nel fascicolo monitorio,
[...]
presentato da parte opposta nella costituzione semplice e l'allegato n. 3 d, di parte opponente).
pagina 8 di 15 Con la notifica si comunicava che il diritto, vantato dalla Restauri Sud s.r.l., veniva ceduto alla la quale, quindi, diventava creditrice nei Controparte_1
confronti del e, per tali ragioni, poteva agire in giudizio. Parte_1
Per quanto riguarda la richiesta, avanzata da parte opponente, riguardante la presenza di due procedimenti identici, questo Giudicante prende atto della sentenza 375/2024,
pubblicata il 04.03.2024, dal Tribunale di Cassino, con cui veniva dichiarata la carenza di legittimazione della Restauri Sud s.r.l.
Orbene, a norma dell'articolo 6, del contratto di appalto, il tempo utile di ultimazione dei lavori era di 150 giorni naturali e consecutivi, i quali decorrevano dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.
Detto verbale consiste in un atto ufficiale mediante il quale si va a sancire l'inizio dei lavori di costruzione o di ristrutturazione.
Ora, il contratto di appalto veniva stipulato in data 21.09.2015 ma non risulta alcun documento concernente il verbale di consegna dei lavori, anche se (v. allegato n. 4,
opposizione a decreto ingiuntivo) viene indicato che il verbale di consegna dei lavori veniva redatto in data 25.06.2015, circostanza questa impossibile attesa che essa sarebbe temporalmente precedente rispetto al contratto di appalto i.
Ebbene, visto che il contratto di appalto veniva stipulato in data 21.09.2015, ciò
comporta che il verbale di consegna dei lavori, deve essere stato consegnato o lo stesso giorno o nei giorni seguenti ma, in entrambi i casi, i 150 giorni, data entro la quale i lavori dovevano essere terminati, sono stati rispettati, visto che terminavano in data pagina 9 di 15 30.12.2015.
A ciò si aggiunge che nel certificato di ultimazione dei lavori (v. allegato n. 4,
opposizione a decreto ingiuntivo) veniva riportato che: “Alla presenza continua di tutti
gli intervenuti e con la scorta del progetto di variante di assestamento regolarmente
approvata con Determina del RUP n. 171 del 21/12/23015, si è constatato che i lavori
appaltati possono ritenersi sostanzialmente ultimati in quanto le lavorazioni mancanti e
quelle non ancora concretamente completate risultano essere di piccole entità e del tutto
marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera.
A tal uopo si assegna un termine perentorio di giorni 30 (trenta) a decorrere da oggi
per il completamento dei lavori non ancora ultimati.
Si dà atto che il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato
di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto
completamento delle lavorazioni mancanti”.
Ebbene, non risultano prodotti da parte opponente, atti di contestazione del mancato rispetto di tale ultimi termine di 30 gg per l'esecuzione dei lavori rimanenti sicché gli stessi devono ritenersi ultimati.
Va ancora osservato che il contratto di appalto in questione veniva stipulato in relazione a un finanziamento da parte della (v. allegato n. 3 e parte I Controparte_2
e II, opposizione a decreto ingiuntivo)..
La Suprema Corte, in relazione alla responsabilità riguardante la stipulazione di un pagina 10 di 15 contratto di appalto, ha affermato che il soggetto che firma il contratto è l'unico responsabile per il puntuale pagamento del corrispettivo, poiché i rapporti interni di finanziamento tra diverse pubbliche amministrazioni non possono essere opposti all'appaltatore, che ha diritto a ricevere quanto gli spetta nei termini pattuiti,
indipendentemente dalle dinamiche burocratiche tra gli enti (Cass. 23530/2025).
L'unico rimedio è la previsione o all'interno del contratto o della convenzione, stipulata con la di una suo esonero dal pagamento, con la conseguente responsabilità CP_2
dell'ente finanziatore, cioè la CP_2
In virtù di quanto appena esposto, il committente (nella specie il rimane Pt_1
l'unico responsabile verso l'appaltatore per il puntuale pagamento dei lavori, a meno che non esista una specifica convenzione tra le parti che lo esoneri dall'adempimento della prestazione.
Tutt'al più il potrà, di conseguenza, procedere, in rivalsa, nei confronti della Pt_1
CP_2
A ciò si aggiunge che l'articolo 4 dello SCHEMA DI CONVENZIONE/ACCORDO (v.
allegato n. 3 e parte 2, opposizione a decreto ingiuntivo) prevede quanto segue: “La
prima quota di finanziamento (anche in forma di anticipazione), pari al 30%
dell'importo finanziato può essere richiesta in seguito all'avvio dei lavori o del
servizio/fornitura. Tale richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione che
dimostri l'avvio dei lavori o del servizio/fornitura come indicata al Capitolo 4 del
pagina 11 di 15 Manuale di Attuazione del POR.
Le erogazioni successive all'anticipo saranno concesse al raggiungimento di
avanzamenti non inferiori al 20% del finanziamento concesso, in forma di rimborso di
spese effettivamente sostenute dal beneficiario. Il Beneficiario, all'atto della richiesta di
erogazione, trasmette la documentazione probante indicata al capitolo 4 del Manuale di
Attuazione del POR.
Di norma, il beneficiario trasmetta al Dirigente Ratione Materiae la documentazione
concernente le spese sostenute entro i 60 giorni dalla relativa quietanza ed il Dirigente
Ratione Materiae, dopo aver espletato le verifiche ordinarie di propria competenza e in
seguito all'esito positivo del Controllo di I livello, inserisce le spese nella dichiarazione
Contr di propria competenza da inoltrare all .
Il valore delle anticipazioni ricevute da parte della non deve complessivamente CP_2
superare il 90% dell'importo finanziato dell'operazione.
Il saldo, pari al 10% dell'importo finanziato, potrà essere richiesto solo in seguito alla
trasmissione della documentazione attestante la fine di tutti i lavori o del
servizio/fornitura ed il sostenimento del valore complessivo della spesa, come indicata
al Capitolo 4 del Manuale di attuazione.
Dal saldo dovranno essere dedotti gli eventuali interessi attivi maturati nel periodo di
attuazione dell'operazione.
Nel caso in cui l'anticipo ricevuto dalla non copra gli stati di Controparte_2
pagina 12 di 15 avanzamento maturati per l'opera finanziata, il Dirigente può Controparte_4
decidere di rimborsare, in favore del beneficiario, fatture non pagate. In tal caso, il
decreto di liquidazione, deve indicare i tempi (non oltre due mesi dall'accredito) entro i
quali il beneficiario deve attestare pagamenti per un ammontare pari al 100% delle
risorse anticipate e trasmettere la relativa documentazione.
In generale all'atto di ciascuna richiesta di erogazione delle risorse il Beneficiario
comunica gli esiti delle verifiche svolte per l'attuazione dell'operazione con la
trasmissione al Dirigente Ratione Materiae della check-list del Beneficiario
adeguatamente compilata”.
Dal dettato si ricava che la procedeva a erogare una prima quota di CP_2
finanziamento, per poi erogare le successive a titolo di rimborso delle spese che il avrebbe sostenuto. Pt_1
Ora, non risulta documentato che il in osservanza dell'articolo 4, abbia Pt_1
presentato alla ai fini dell'ottenimento dei fondi, relazioni, rendicontazioni, CP_2
trovando riscontro in atti solo un sollecito (v. allegato n.
3.c.4., opposizione a decreto ingiuntivo), con cui chiedeva il trasferimento delle somme residue.
Infine, per quanto riguarda l'articolo 14 del contratto, che prevede la rinuncia degli interessi moratori o di altre indennità, di qualsiasi natura, derivanti da eventuali ritardi nei pagamenti non imputabili a responsabilità del ma ad altre cause, occorre Pt_1
premettere che gli interessi moratori si applicano, in maniera automatica in caso di pagina 13 di 15 ritardo, indipendentemente dalla eventuale previsione all'interno del contratto, per tutte quelle transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubblica amministrazione,
inclusi anche i contratti di appalto, poichè vanno a tutelare il creditore.
Orbene, deve essere, quindi, considerata nulla in quanto contrasta con l'articolo 7
comma 3 del d.lgs. che prevede quanto segue: “Si considera gravemente iniqua la
clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova
contraria”.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, pari a sua volta ad euro 157.408,16 per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III,
8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez.
III, 8/7/2010, n. 16153). Va disposta la distrazione in favore dell'avv.to Fulvio FR,
dichiaratosi antistatario.
Letto l'art. 653 c.p.c.. si dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto. pagina 14 di 15
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'atto di citazione a decreto ingiuntivo avanzato dal nei confronti della Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
a) rigetta l'opposizione proposta e l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
736/2019.
b) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna il Parte_1
al rimborso in favore a rimborsare in favore della parte opposta le spese di
[...]
giudizio, che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Fulvio FR.
c) Letto l'art. 653 c.p.c.. si dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
Cassino, 21 /10/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
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