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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/07/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2200/2021
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 19/06/2025, su accordo delle parti, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 2200 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
, con GGIO 1 - FIRENZE
RICORRENTE
E
( c.f. ), rappresentata e difesa come in atti Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. CENCI SANDRA e dall'Avv. DANESI MARZIA, con domicilio eletto in PIAZZA SANTA MARIA NUOVA 1 - FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: medici di continuità assistenziale - retribuzione di risultato – diritto – risarcimento del danno. Conclusioni: parte ricorrente ha concluso chiedendo di dichiarare che tra il ricorrente e l'
[...]
è intercorso, dal 1 maggio 2016 al 1 marzo 2018, un ordinario rapporto di CP_1
con status di SOSTITUTO;
- accertare e dichiarare che tra il ricorrente e l'
[...]
è intercorso, dal 1 aprile 2018 al 1 settembre 2019, un ordinario rapporto d CP_1 Guardia Medica con status di TITOLARE;
- accertare e dichiarare che nell'intercorso ordinario rapporto di lavoro come Guardia Medica con status di SOSTITUTO, la ricorrente ha maturato il diritto a partecipare alle riunioni di AFT e, conseguentemente, condannare la ASL al pagamento in favore della ricorrente: di € 4.282,00 per differenze retributive relative alle competenze "Incentivo AIA Riunioni AFT", e/o alla minore o maggiore somma che emergerà in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione e di € 17.000,00 per la mancata opportunità di aggiornamento e perfezionamento professionale, e/o della minore o maggiore somma che emergerà in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. In ogni caso con vittoria di spese e competenze giudizio.
Parte convenuta ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso e respingere le domande proposte nei confronti della , perché infondate in fatto e diritto e/o inammissibili e Controparte_1 comunque non provate. In denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte ridurle a giustizia secondo quanto allegato e provato.
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 30/10/2021 ha proposto Parte_1 domanda per l'accertamento del diritto di costei, in qualità di medico di Continuità assistenziale di Medicina generale convenzionata, a partecipare alle riunioni di AFT (Aggregazione Funzionale Territoriale) fin dall'inizio del suo rapporto di lavoro, in base all'Accordo Attuativo Aziendale Medici Continuità Assistenziale 2017-2019 e del consequenziale diritto al pagamento delle incentivazioni specificate dall'art. 16 ter comma 2 lett. 2 del suddetto Accordo ovvero al risarcimento del danno derivato sua mancata partecipazione a suddette riunioni a causa dal comportamento illegittimo dell'Azienda convenuta;
in ogni caso per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla mancata opportunità di aggiornamento professionale a causa dell'assenza dalle riunioni.
In sintesi, la domanda si basa su quanto stabilito dagli Accordi Attuativi Aziendali Medici Continuità Assistenziale degli anni 2017-2019 e 2018-2019, applicabili a tutti i medici di Continuità Assistenziale convenzionati con l' , Controparte_1 siano essi a tempo indeterminato o determinato. Tali accordi, secondo la prospettazione attorea, prevedono il diritto del medico a partecipare a riunioni di AFT, finalizzate all'aggiornamento e perfezionamento professionale attraverso il confronto tra colleghi, la condivisione di linee guida e la discussione di dati di attività. Per la partecipazione a tali riunioni è altresì previsto il compenso incentivante dedotto in giudizio, legato al numero di riunioni partecipate e non già al numero di ore lavorate.
Cosicché, la ricorrente ha dedotto che dal maggio 2016 al marzo 2018, di avere svolto servizio come medico a rapporto orario a tempo determinato (SOSTITUTO) presso la postazione "Il Giglio" a Firenze e ciò nonostante, durante tale periodo, non era venuta a conoscenza dell'esistenza delle riunioni di AFT né le era mai stato rivolto l'invito a parteciparvi subendo un grave pregiudizio sia per la mancata opportunità di aggiornamento e perfezionamento professionale che in termini retributivi.
Solamente dall'aprile 2018 all'ottobre 2020, la ricorrente, assunta come medico a rapporto orario a tempo indeterminato (TITOLARE) presso le postazioni "Il Giglio" e Santa Maria Nuova aveva iniziato a ricevere inviti per le riunioni di AFT, percependo a titolo di partecipazione alle riunioni AFT per l'anno 2018 € 746,00 e per l'anno 2019
€1.676,00.
Pertanto, la stessa ha lamentato la mancata percezione dell'incentivo relativo agli anni 2016 e 2017 per € 3.352,00 (=1.676,00 + 1.676,00) e l'incentivo per l'anno 2018 di € 930,00 (=1.676,00-746,00), per un complessivo pregiudizio di € 4.282,00 (=3.352,00+930,00).
Parte ricorrente ha chiesto altresì la condanna dell'ASL resistente al risarcimento del danno, nell'ammontare di € 17.000,00, in relazione alla mancata opportunità di aggiornamento e perfezionamento professionale, dovuta all'assenza dalle suddette riunioni.
Il tutto come da conclusioni in atti.
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N. 2200/2021 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
2. - Radicato il contraddittorio ha resistito l' chiedendone il Parte_2 rigetto sulla base dei seguenti rilievi:
- la ricorrente ha svolto incarichi di Continuità Assistenziale in SOSTITUZIONE o incarico TEMPORANEO tra il 2016 e il marzo 2018 e solo successivamente ha svolto incarichi sempre in regime di convenzione a tempo indeterminato come TITOLARE dal 1° aprile 2018 al 30 settembre 2020, presso postazioni afferenti diverse AFT: la stessa allo stato ricopre unicamente un incarico quale titolare di pediatra di libera scelta;
- L'ACN del 23 marzo 2005 prevede che i medici di continuità assistenziale partecipino alle attività previste dagli Accordi regionali e aziendali, per le quali sono previste quote variabili aggiuntive di compenso (art. 67, comma 17). Le Aggregazioni Funzionali Territoriali, che sono raggruppamenti funzionali con l'obiettivo di tutelare la salute della popolazione di riferimento (AFT), costituiscono forme organizzative di tali attività;
- l'incentivo sulla partecipazione alle riunioni AFT trova la sua fonte regolatrice negli Accordi Integrativi Aziendali (AIA), segnatamente, in relazione ai periodi dedotti in giudizio, l'accordo integrativo del 2016 (valido fino alla stipula del nuovo AIA dell' avvenuta il 19 dicembre 2017) e l'AIA Medici di continuità Controparte_1 Assistenziale anni 2017-2019 e 2018-2019;
- tra le varie tipologie di incentivi, mentre i compensi incentivanti individuali e di AFT sono attribuiti a titolari e sostituti che abbiano svolto almeno 6 mesi di attività, quello previsto quella per la frequenza riunioni di AFT ( art. 6.1 "frequenza riunioni AFT" dell'AIA 2016) viene erogato solo in base alla frequenza e solo ai "medici titolari di continuità assistenziale";
- la ricorrente ha quindi percepito sia come "SOSTITUTO" che come "TITOLARE" incentivi individuali e di AFT, mentre ha percepito gli incentivi per la partecipazione a riunioni AFT solo a partire dal 1° aprile 2018, in qualità di "titolare";
- per effetto dell'approvazione dell'AIA 2017-2019, l'incentivo è stato esteso anche al medico a tempo determinato (sostituto) che avesse lavorato per almeno sei mesi, ma legato alla presenza effettiva alle riunioni. La partecipazione è subordinata alla relativa adesione e attestata da firma raccolta dal coordinatore di AFT;
- dalla data in cui la ricorrente è divenuta titolare ( 1° aprile 2018) la stessa è stata inserita tra i medici che compongono la AFT ed invitata a partecipare;
del resto l'obiettivo relativo alla partecipazione alle riunioni AFT è stato divulgato fin dall'AIA Integrazione 2016 a tutti i medici tramite pubblicazione sul sito aziendale, sul portale, via e-mail e con le modalità previste per l'invio dei cedolini degli stipendi, oltre che con comunicazioni alle OO.SS. con la conseguenza che la ricorrente, “da sostituta” era nella condizioni di conoscere sia l'obiettivo che le modalità di raggiungimento e, se interessata, avrebbe dovuto adoperarsi per avere informazioni e partecipare alle riunioni;
- quanto a queste ultime, nella sua AFT (Talenti/Canova – AFT 17), sono state organizzate 11 riunioni dall'inizio del suo incarico da titolare (aprile 2018). Le è stata garantita la possibilità di raggiungere l'obiettivo totale (100% dell'incentivo con almeno 9 riunioni), laddove risulta che la ricorrente ha raggiunto l'obiettivo parziale (50%
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N. 2200/2021 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
dell'incentivo, legato a 6 riunioni) nel 2018. Nel 2019, raggiunto l'obiettivo del 100%, ha invece percepito il massimo incentivo;
- quanto alla domanda di risarcimento del danno per mancato aggiornamento professionale, la stessa è infondata in quanto carente di idonee allegazioni e di prova circa il presunto pregiudizio patito tenuto conto del fatto che le riunioni AFT costituiscono incontri organizzativi e non rappresentano un momento formativo o di aggiornamento professionale.
3. - Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
3.1. - Quanto al riconoscimento del diritto al conseguimento del compenso incentivante legato allo specifico obiettivo ( partecipazione alle riunioni AFT) giova premettere, in via generale, che gli accordi integrativi per i medici di continuità assistenziale in Italia, siglati a livello aziendale o regionale, operano all'interno del quadro normativo definito dall'ACN (Accordo Collettivo Nazionale), che regola il rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e i medici convenzionati. Essi hanno una efficacia definita nel tempo e una vincolatività per le parti che li sottoscrivono.
Tra le materie disciplinate dagli accordi integrativi rientra quella che regola la fissazione degli obiettivi e la previsione di incentivi economici ad essi correlati.
3.2. - Come è stato evidenziato nel corso del giudizio, nell'ambito dell'organizzazione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) nella Toscana Centro, sono stati fissati specifici obiettivi per i Medici di continuità assistenziale per i quali sono previsti, nei limiti del fondo di copertura della retribuzione di risultato dei medici di assistenza primaria e di Continuità assistenziale, dei compensi incentivanti a cui partecipano gli stessi medici di continuità assistenziale secondo i criteri specificamente individuati negli accordi integrativi aziendali e regionali succedutisi nel tempo.
3.3.- Come è stato dedotto dall'Azienda convenuta, nel quadro di detti accordi, il rapporto di lavoro dedotto in giudizio ricade sotto la disciplina dell'AIA 2016 (valido fino alla stipula del nuovo AIA dell' : v. art. 2 dell'accordo in doc. 9 Controparte_1 del fascicolo nonché dell'Accordo attuativo aziendale del Pt_2 Parte_3 19 dicembre 2017 ( per il triennio 2017/2019).
3.4. - Orbene, in base all'AIA 2016, il compenso incentivante per la partecipazione alle riunioni AFT, che costituisce un'articolazione della retribuzione di risultato riservata ai medici di Continuità assistenziale titolari o sostituti con attività nell'anno di almeno sei mesi ( composta a sua volta da un compenso individuale, di un compenso legato al raggiungimento degli obiettivi AFT e di un compenso per la partecipazione alle riunioni AFT), è regolato specificamente dall'art.
6.1. dell'Accordo che espressamente limita l'applicazione dell'obiettivo ( e quindi del relativo incentivo economico) ai soli medici di assistenza primaria nonché ai medici di continuità assistenziale “titolari” (“Al fine di implementare il pieno funzionamento delle AFT l'obiettivo viene applicato sia ai medici di assistenza primaria sia ai medici di continuità assistenziale “titolari” secondo i parametri riportati in tabella…”).
È previsto, dunque, un compenso aggiuntivo per i medici che partecipano alle riunioni di AFT, che rientrano tra le attività non cliniche ma funzionali alla gestione e al coordinamento dell'assistenza territoriale.
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3.5. - Tuttavia, questo compenso è riconosciuto solo ai medici titolari di incarico nel ruolo di continuità assistenziale, che partecipano attivamente alla vita organizzativa della AFT. I medici sostituti non hanno invece diritto al compenso incentivante per la partecipazione alle riunioni AFT.
Ciò risponde evidentemente alla ragione che la partecipazione alle riunioni è generalmente riservata ai titolari, in quanto le AFT sono strutture che prevedono continuità organizzativa e progettuale, elementi che i sostituti non possono garantire per definizione per la saltuarietà e temporaneità dell'incarico.
3.6. - Tale interpretazione del resto è coerente con la funzione incentivante del compenso strettamente, correlata all'attuazione del modello organizzativo dell'AFT ed d'altro canto non pregiudica gli interessi di coloro che, pur ricoprendo incarichi temporanei in sostituzione di soggetti titolari, partecipano comunque attivamente all'organizzazione aziendale e “concorrono alla realizzazione degli obiettivi attribuiti all'AFT di riferimento”, atteso che per essi ( quanto meno con incarichi di almeno sei mesi nell'anno) è pienamente riconosciuta la partecipazione agli obiettivi aziendali in modo proporzionale alle ore di servizio prestate, proprio attraverso il riconoscimento degli incentivi individuali e per obiettivi AFT.
3.7. - Il sistema di attribuzione degli incentivi, peraltro, prevede una attribuzione maggioritaria delle risorse per i compensi individuali e legati agli obiettivi AFT e una residuale ( nella misura del 20%) per quello legato alla partecipazione alle riunioni AFT, che porta ad escludere l'esistenza di un trattamento economico deteriore per le figure dei sostituti rispetto ai medici titolari oltre i limiti della ragionevolezza tanto da considerare ingiustificata una tale differenziazione.
3.8. - Orbene, se l'obiettivo legato alla partecipazione alle riunioni AFT è riservato ai medici titolari di incarico nel ruolo di continuità assistenziale, essendo le riunioni considerate parte integrante delle attività organizzative e di coordinamento, non sussisteva alcun onere per l'Azienda di convocazione del medico sostituto alle singole riunioni e, pur ritenendo consentita una partecipazione su base volontaria o funzionale del medico sostituto, per questi tuttavia non è previsto il riconoscimento economico del compenso incentivante, che resta legato alla titolarità dell'incarico.
3.9. - Nella fattispecie, risulta ex actis che la ricorrente ha ricoperto, nel biennio precedente al contratto stipulato a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° aprile 2018, una serie di incarichi in sostituzione di breve durata ( tranne quello stipulato in data 22 dicembre 2016 per la durata di un anno per la sede “S. Agostino” dell'
[...] : vedi singoli contratti riprodotti nel doc.9 del fascicolo ASL) sicché Parte_3 per essi non era previsto alcun obbligo di convocazione ( e tanto meno di informativa) da parte del Responsabile coordinatore del servizio né il riconoscimento di un apposito compenso incentivante legato al numero di partecipazioni nell'anno.
Le generiche indicazioni contenute nelle buste paga ( così come l'attestazione di servizio prodotta dall' del tutto incongruente rispetto ai dati emergenti dai Pt_2 singoli contratti prodotti) non appaiono conducenti ad una diversa ricostruzione del rapporto.
Diversamente, è pacifico e non contestato che la ricorrente abbia percepito per il medesimo periodo la restante parte della retribuzione di risultato sotto la voce di compenso individuale e per obiettivi AFT.
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N. 2200/2021 Pt_4
Tribunale di Firenze
3.10. - Lo stesso ragionamento vale per il periodo successivo alla stipula dell'Accordo attuativo aziendale del 19 dicembre 2017.
Osserva infatti il Tribunale, che sebbene il testo dell'accordo, con specifico riferimento alla retribuzione di risultato, che prevede l'assegnazione di un'incentivazione, correlata agli obiettivi raggiunti, ai medici a rapporto orario sia a tempo indeterminato e che a tempo determinato per un periodo pari o superiore a sei mesi, nulla specifichi riguardo all'assegnazione del compenso incentivante legato alla partecipazione delle riunioni AFT se non la previsione di un criterio di ripartizione delle risorse che vede una ulteriore riduzione dell'incidenza di tale partecipazione rispetto al conseguimento degli obiettivi generali ( 15%), tuttavia non può che confermarsi l'interpretazione secondo la quale i medici con incarico temporaneo ovvero in sostituzione di medici titolari, non partecipano all'obiettivo se non nella misura in cui siano destinatari di un contratto a tempo determinato pari a superiore a sei mesi;
cosicché al di fuori di tale ipotesi non sussiste alcun onere da parte dell'Azienda di convocazione per consentire tale partecipazione né tali soggetti sono attributarii del compenso incentivante legato al raggiungimento di un numero prestabilito di partecipazioni nell'anno.
3.11. - Nella situazione di specie è documentato ( v. contratto in atti in doc. 9 cit.) che la ricorrente assunse l'incarico di medico di continuità assistenziale in sostituzione presso la postazione “Il Giglio” giusta contratto a tempo determinato della durata di tre mesi ( sino al 31 marzo 2018).
Dunque, anche per tale periodo nessuna pretesa di convocazione alle riunioni di AFT può ritenersi fondata.
4. - Del tutto priva di fondamento è poi la domanda ulteriore di risarcimento del danno in termini di mancata opportunità di aggiornamento e perfezionamento professionale, atteso che essa, come è stato puntualmente eccepito dalla convenuta, è del tutto sfornita di specifiche allegazione in punto di fatto oltre che di prova in relazione al preteso danno subito e neppure è idoneamente determinata nel quantum, condividendo appieno l'obiezione secondo la quale le riunioni AFT altro non sono che incontri organizzativi ( che prevedono confronto tra pari, condivisione di linee guida e di percorsi terapeutici, e la valutazione e la discussione dei dati di attività: art. 15quinques dell'AIA 2017/2019) e non rappresentano un momento formativo o di aggiornamento professionale, che viene invece attuato avviene tramite incontri dedicati e accreditati ECM ( v. art. 20 e art. 20 AIR per la continuità CP_2 assistenziale in doc. 14 della produzione di parte convenuta).
5. - In conclusione, assorbita ogni altra questione, entrambe le domande, retributiva e risarcitoria, devono essere respinte
6. - Le obiettive incertezze interpretative sulle questioni esaminate, inducono a ravvisare, nel caso di specie “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (come risultante dalla declaratoria di incostituzionalità di cui alla nota sentenza n. 77 del 2018), giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla citata disposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
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N. 2200/2021 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
I ) rigetta il ricorso.
II) Spese compensate. Firenze, data del deposito.
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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N. 2200/2021 Pt_4
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 19/06/2025, su accordo delle parti, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 2200 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
, con GGIO 1 - FIRENZE
RICORRENTE
E
( c.f. ), rappresentata e difesa come in atti Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. CENCI SANDRA e dall'Avv. DANESI MARZIA, con domicilio eletto in PIAZZA SANTA MARIA NUOVA 1 - FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: medici di continuità assistenziale - retribuzione di risultato – diritto – risarcimento del danno. Conclusioni: parte ricorrente ha concluso chiedendo di dichiarare che tra il ricorrente e l'
[...]
è intercorso, dal 1 maggio 2016 al 1 marzo 2018, un ordinario rapporto di CP_1
con status di SOSTITUTO;
- accertare e dichiarare che tra il ricorrente e l'
[...]
è intercorso, dal 1 aprile 2018 al 1 settembre 2019, un ordinario rapporto d CP_1 Guardia Medica con status di TITOLARE;
- accertare e dichiarare che nell'intercorso ordinario rapporto di lavoro come Guardia Medica con status di SOSTITUTO, la ricorrente ha maturato il diritto a partecipare alle riunioni di AFT e, conseguentemente, condannare la ASL al pagamento in favore della ricorrente: di € 4.282,00 per differenze retributive relative alle competenze "Incentivo AIA Riunioni AFT", e/o alla minore o maggiore somma che emergerà in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione e di € 17.000,00 per la mancata opportunità di aggiornamento e perfezionamento professionale, e/o della minore o maggiore somma che emergerà in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. In ogni caso con vittoria di spese e competenze giudizio.
Parte convenuta ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso e respingere le domande proposte nei confronti della , perché infondate in fatto e diritto e/o inammissibili e Controparte_1 comunque non provate. In denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte ridurle a giustizia secondo quanto allegato e provato.
Tribunale di Firenze
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1. - Con ricorso depositato in data 30/10/2021 ha proposto Parte_1 domanda per l'accertamento del diritto di costei, in qualità di medico di Continuità assistenziale di Medicina generale convenzionata, a partecipare alle riunioni di AFT (Aggregazione Funzionale Territoriale) fin dall'inizio del suo rapporto di lavoro, in base all'Accordo Attuativo Aziendale Medici Continuità Assistenziale 2017-2019 e del consequenziale diritto al pagamento delle incentivazioni specificate dall'art. 16 ter comma 2 lett. 2 del suddetto Accordo ovvero al risarcimento del danno derivato sua mancata partecipazione a suddette riunioni a causa dal comportamento illegittimo dell'Azienda convenuta;
in ogni caso per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla mancata opportunità di aggiornamento professionale a causa dell'assenza dalle riunioni.
In sintesi, la domanda si basa su quanto stabilito dagli Accordi Attuativi Aziendali Medici Continuità Assistenziale degli anni 2017-2019 e 2018-2019, applicabili a tutti i medici di Continuità Assistenziale convenzionati con l' , Controparte_1 siano essi a tempo indeterminato o determinato. Tali accordi, secondo la prospettazione attorea, prevedono il diritto del medico a partecipare a riunioni di AFT, finalizzate all'aggiornamento e perfezionamento professionale attraverso il confronto tra colleghi, la condivisione di linee guida e la discussione di dati di attività. Per la partecipazione a tali riunioni è altresì previsto il compenso incentivante dedotto in giudizio, legato al numero di riunioni partecipate e non già al numero di ore lavorate.
Cosicché, la ricorrente ha dedotto che dal maggio 2016 al marzo 2018, di avere svolto servizio come medico a rapporto orario a tempo determinato (SOSTITUTO) presso la postazione "Il Giglio" a Firenze e ciò nonostante, durante tale periodo, non era venuta a conoscenza dell'esistenza delle riunioni di AFT né le era mai stato rivolto l'invito a parteciparvi subendo un grave pregiudizio sia per la mancata opportunità di aggiornamento e perfezionamento professionale che in termini retributivi.
Solamente dall'aprile 2018 all'ottobre 2020, la ricorrente, assunta come medico a rapporto orario a tempo indeterminato (TITOLARE) presso le postazioni "Il Giglio" e Santa Maria Nuova aveva iniziato a ricevere inviti per le riunioni di AFT, percependo a titolo di partecipazione alle riunioni AFT per l'anno 2018 € 746,00 e per l'anno 2019
€1.676,00.
Pertanto, la stessa ha lamentato la mancata percezione dell'incentivo relativo agli anni 2016 e 2017 per € 3.352,00 (=1.676,00 + 1.676,00) e l'incentivo per l'anno 2018 di € 930,00 (=1.676,00-746,00), per un complessivo pregiudizio di € 4.282,00 (=3.352,00+930,00).
Parte ricorrente ha chiesto altresì la condanna dell'ASL resistente al risarcimento del danno, nell'ammontare di € 17.000,00, in relazione alla mancata opportunità di aggiornamento e perfezionamento professionale, dovuta all'assenza dalle suddette riunioni.
Il tutto come da conclusioni in atti.
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2. - Radicato il contraddittorio ha resistito l' chiedendone il Parte_2 rigetto sulla base dei seguenti rilievi:
- la ricorrente ha svolto incarichi di Continuità Assistenziale in SOSTITUZIONE o incarico TEMPORANEO tra il 2016 e il marzo 2018 e solo successivamente ha svolto incarichi sempre in regime di convenzione a tempo indeterminato come TITOLARE dal 1° aprile 2018 al 30 settembre 2020, presso postazioni afferenti diverse AFT: la stessa allo stato ricopre unicamente un incarico quale titolare di pediatra di libera scelta;
- L'ACN del 23 marzo 2005 prevede che i medici di continuità assistenziale partecipino alle attività previste dagli Accordi regionali e aziendali, per le quali sono previste quote variabili aggiuntive di compenso (art. 67, comma 17). Le Aggregazioni Funzionali Territoriali, che sono raggruppamenti funzionali con l'obiettivo di tutelare la salute della popolazione di riferimento (AFT), costituiscono forme organizzative di tali attività;
- l'incentivo sulla partecipazione alle riunioni AFT trova la sua fonte regolatrice negli Accordi Integrativi Aziendali (AIA), segnatamente, in relazione ai periodi dedotti in giudizio, l'accordo integrativo del 2016 (valido fino alla stipula del nuovo AIA dell' avvenuta il 19 dicembre 2017) e l'AIA Medici di continuità Controparte_1 Assistenziale anni 2017-2019 e 2018-2019;
- tra le varie tipologie di incentivi, mentre i compensi incentivanti individuali e di AFT sono attribuiti a titolari e sostituti che abbiano svolto almeno 6 mesi di attività, quello previsto quella per la frequenza riunioni di AFT ( art. 6.1 "frequenza riunioni AFT" dell'AIA 2016) viene erogato solo in base alla frequenza e solo ai "medici titolari di continuità assistenziale";
- la ricorrente ha quindi percepito sia come "SOSTITUTO" che come "TITOLARE" incentivi individuali e di AFT, mentre ha percepito gli incentivi per la partecipazione a riunioni AFT solo a partire dal 1° aprile 2018, in qualità di "titolare";
- per effetto dell'approvazione dell'AIA 2017-2019, l'incentivo è stato esteso anche al medico a tempo determinato (sostituto) che avesse lavorato per almeno sei mesi, ma legato alla presenza effettiva alle riunioni. La partecipazione è subordinata alla relativa adesione e attestata da firma raccolta dal coordinatore di AFT;
- dalla data in cui la ricorrente è divenuta titolare ( 1° aprile 2018) la stessa è stata inserita tra i medici che compongono la AFT ed invitata a partecipare;
del resto l'obiettivo relativo alla partecipazione alle riunioni AFT è stato divulgato fin dall'AIA Integrazione 2016 a tutti i medici tramite pubblicazione sul sito aziendale, sul portale, via e-mail e con le modalità previste per l'invio dei cedolini degli stipendi, oltre che con comunicazioni alle OO.SS. con la conseguenza che la ricorrente, “da sostituta” era nella condizioni di conoscere sia l'obiettivo che le modalità di raggiungimento e, se interessata, avrebbe dovuto adoperarsi per avere informazioni e partecipare alle riunioni;
- quanto a queste ultime, nella sua AFT (Talenti/Canova – AFT 17), sono state organizzate 11 riunioni dall'inizio del suo incarico da titolare (aprile 2018). Le è stata garantita la possibilità di raggiungere l'obiettivo totale (100% dell'incentivo con almeno 9 riunioni), laddove risulta che la ricorrente ha raggiunto l'obiettivo parziale (50%
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N. 2200/2021 R.G.S.L.
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dell'incentivo, legato a 6 riunioni) nel 2018. Nel 2019, raggiunto l'obiettivo del 100%, ha invece percepito il massimo incentivo;
- quanto alla domanda di risarcimento del danno per mancato aggiornamento professionale, la stessa è infondata in quanto carente di idonee allegazioni e di prova circa il presunto pregiudizio patito tenuto conto del fatto che le riunioni AFT costituiscono incontri organizzativi e non rappresentano un momento formativo o di aggiornamento professionale.
3. - Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
3.1. - Quanto al riconoscimento del diritto al conseguimento del compenso incentivante legato allo specifico obiettivo ( partecipazione alle riunioni AFT) giova premettere, in via generale, che gli accordi integrativi per i medici di continuità assistenziale in Italia, siglati a livello aziendale o regionale, operano all'interno del quadro normativo definito dall'ACN (Accordo Collettivo Nazionale), che regola il rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e i medici convenzionati. Essi hanno una efficacia definita nel tempo e una vincolatività per le parti che li sottoscrivono.
Tra le materie disciplinate dagli accordi integrativi rientra quella che regola la fissazione degli obiettivi e la previsione di incentivi economici ad essi correlati.
3.2. - Come è stato evidenziato nel corso del giudizio, nell'ambito dell'organizzazione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) nella Toscana Centro, sono stati fissati specifici obiettivi per i Medici di continuità assistenziale per i quali sono previsti, nei limiti del fondo di copertura della retribuzione di risultato dei medici di assistenza primaria e di Continuità assistenziale, dei compensi incentivanti a cui partecipano gli stessi medici di continuità assistenziale secondo i criteri specificamente individuati negli accordi integrativi aziendali e regionali succedutisi nel tempo.
3.3.- Come è stato dedotto dall'Azienda convenuta, nel quadro di detti accordi, il rapporto di lavoro dedotto in giudizio ricade sotto la disciplina dell'AIA 2016 (valido fino alla stipula del nuovo AIA dell' : v. art. 2 dell'accordo in doc. 9 Controparte_1 del fascicolo nonché dell'Accordo attuativo aziendale del Pt_2 Parte_3 19 dicembre 2017 ( per il triennio 2017/2019).
3.4. - Orbene, in base all'AIA 2016, il compenso incentivante per la partecipazione alle riunioni AFT, che costituisce un'articolazione della retribuzione di risultato riservata ai medici di Continuità assistenziale titolari o sostituti con attività nell'anno di almeno sei mesi ( composta a sua volta da un compenso individuale, di un compenso legato al raggiungimento degli obiettivi AFT e di un compenso per la partecipazione alle riunioni AFT), è regolato specificamente dall'art.
6.1. dell'Accordo che espressamente limita l'applicazione dell'obiettivo ( e quindi del relativo incentivo economico) ai soli medici di assistenza primaria nonché ai medici di continuità assistenziale “titolari” (“Al fine di implementare il pieno funzionamento delle AFT l'obiettivo viene applicato sia ai medici di assistenza primaria sia ai medici di continuità assistenziale “titolari” secondo i parametri riportati in tabella…”).
È previsto, dunque, un compenso aggiuntivo per i medici che partecipano alle riunioni di AFT, che rientrano tra le attività non cliniche ma funzionali alla gestione e al coordinamento dell'assistenza territoriale.
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N. 2200/2021 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
3.5. - Tuttavia, questo compenso è riconosciuto solo ai medici titolari di incarico nel ruolo di continuità assistenziale, che partecipano attivamente alla vita organizzativa della AFT. I medici sostituti non hanno invece diritto al compenso incentivante per la partecipazione alle riunioni AFT.
Ciò risponde evidentemente alla ragione che la partecipazione alle riunioni è generalmente riservata ai titolari, in quanto le AFT sono strutture che prevedono continuità organizzativa e progettuale, elementi che i sostituti non possono garantire per definizione per la saltuarietà e temporaneità dell'incarico.
3.6. - Tale interpretazione del resto è coerente con la funzione incentivante del compenso strettamente, correlata all'attuazione del modello organizzativo dell'AFT ed d'altro canto non pregiudica gli interessi di coloro che, pur ricoprendo incarichi temporanei in sostituzione di soggetti titolari, partecipano comunque attivamente all'organizzazione aziendale e “concorrono alla realizzazione degli obiettivi attribuiti all'AFT di riferimento”, atteso che per essi ( quanto meno con incarichi di almeno sei mesi nell'anno) è pienamente riconosciuta la partecipazione agli obiettivi aziendali in modo proporzionale alle ore di servizio prestate, proprio attraverso il riconoscimento degli incentivi individuali e per obiettivi AFT.
3.7. - Il sistema di attribuzione degli incentivi, peraltro, prevede una attribuzione maggioritaria delle risorse per i compensi individuali e legati agli obiettivi AFT e una residuale ( nella misura del 20%) per quello legato alla partecipazione alle riunioni AFT, che porta ad escludere l'esistenza di un trattamento economico deteriore per le figure dei sostituti rispetto ai medici titolari oltre i limiti della ragionevolezza tanto da considerare ingiustificata una tale differenziazione.
3.8. - Orbene, se l'obiettivo legato alla partecipazione alle riunioni AFT è riservato ai medici titolari di incarico nel ruolo di continuità assistenziale, essendo le riunioni considerate parte integrante delle attività organizzative e di coordinamento, non sussisteva alcun onere per l'Azienda di convocazione del medico sostituto alle singole riunioni e, pur ritenendo consentita una partecipazione su base volontaria o funzionale del medico sostituto, per questi tuttavia non è previsto il riconoscimento economico del compenso incentivante, che resta legato alla titolarità dell'incarico.
3.9. - Nella fattispecie, risulta ex actis che la ricorrente ha ricoperto, nel biennio precedente al contratto stipulato a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° aprile 2018, una serie di incarichi in sostituzione di breve durata ( tranne quello stipulato in data 22 dicembre 2016 per la durata di un anno per la sede “S. Agostino” dell'
[...] : vedi singoli contratti riprodotti nel doc.9 del fascicolo ASL) sicché Parte_3 per essi non era previsto alcun obbligo di convocazione ( e tanto meno di informativa) da parte del Responsabile coordinatore del servizio né il riconoscimento di un apposito compenso incentivante legato al numero di partecipazioni nell'anno.
Le generiche indicazioni contenute nelle buste paga ( così come l'attestazione di servizio prodotta dall' del tutto incongruente rispetto ai dati emergenti dai Pt_2 singoli contratti prodotti) non appaiono conducenti ad una diversa ricostruzione del rapporto.
Diversamente, è pacifico e non contestato che la ricorrente abbia percepito per il medesimo periodo la restante parte della retribuzione di risultato sotto la voce di compenso individuale e per obiettivi AFT.
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N. 2200/2021 Pt_4
Tribunale di Firenze
3.10. - Lo stesso ragionamento vale per il periodo successivo alla stipula dell'Accordo attuativo aziendale del 19 dicembre 2017.
Osserva infatti il Tribunale, che sebbene il testo dell'accordo, con specifico riferimento alla retribuzione di risultato, che prevede l'assegnazione di un'incentivazione, correlata agli obiettivi raggiunti, ai medici a rapporto orario sia a tempo indeterminato e che a tempo determinato per un periodo pari o superiore a sei mesi, nulla specifichi riguardo all'assegnazione del compenso incentivante legato alla partecipazione delle riunioni AFT se non la previsione di un criterio di ripartizione delle risorse che vede una ulteriore riduzione dell'incidenza di tale partecipazione rispetto al conseguimento degli obiettivi generali ( 15%), tuttavia non può che confermarsi l'interpretazione secondo la quale i medici con incarico temporaneo ovvero in sostituzione di medici titolari, non partecipano all'obiettivo se non nella misura in cui siano destinatari di un contratto a tempo determinato pari a superiore a sei mesi;
cosicché al di fuori di tale ipotesi non sussiste alcun onere da parte dell'Azienda di convocazione per consentire tale partecipazione né tali soggetti sono attributarii del compenso incentivante legato al raggiungimento di un numero prestabilito di partecipazioni nell'anno.
3.11. - Nella situazione di specie è documentato ( v. contratto in atti in doc. 9 cit.) che la ricorrente assunse l'incarico di medico di continuità assistenziale in sostituzione presso la postazione “Il Giglio” giusta contratto a tempo determinato della durata di tre mesi ( sino al 31 marzo 2018).
Dunque, anche per tale periodo nessuna pretesa di convocazione alle riunioni di AFT può ritenersi fondata.
4. - Del tutto priva di fondamento è poi la domanda ulteriore di risarcimento del danno in termini di mancata opportunità di aggiornamento e perfezionamento professionale, atteso che essa, come è stato puntualmente eccepito dalla convenuta, è del tutto sfornita di specifiche allegazione in punto di fatto oltre che di prova in relazione al preteso danno subito e neppure è idoneamente determinata nel quantum, condividendo appieno l'obiezione secondo la quale le riunioni AFT altro non sono che incontri organizzativi ( che prevedono confronto tra pari, condivisione di linee guida e di percorsi terapeutici, e la valutazione e la discussione dei dati di attività: art. 15quinques dell'AIA 2017/2019) e non rappresentano un momento formativo o di aggiornamento professionale, che viene invece attuato avviene tramite incontri dedicati e accreditati ECM ( v. art. 20 e art. 20 AIR per la continuità CP_2 assistenziale in doc. 14 della produzione di parte convenuta).
5. - In conclusione, assorbita ogni altra questione, entrambe le domande, retributiva e risarcitoria, devono essere respinte
6. - Le obiettive incertezze interpretative sulle questioni esaminate, inducono a ravvisare, nel caso di specie “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (come risultante dalla declaratoria di incostituzionalità di cui alla nota sentenza n. 77 del 2018), giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla citata disposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
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Tribunale di Firenze
I ) rigetta il ricorso.
II) Spese compensate. Firenze, data del deposito.
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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N. 2200/2021 Pt_4