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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/11/2025, n. 3273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3273 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 675/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 19/04/2024, promossa con atto di citazione da
Parte_1
(c.f. ), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Simona P.IVA_1
Napolitano, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
appellante contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Annalisa Quaggio e con domicilio eletto presso il suo studio, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello
appellata contro
1 (c.f. ), rappresentato e difeso CP_2 C.F._1 dall'avv.to Alvise Fontanin e con domicilio eletto presso il suo studio, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione appellato contro
(c.f. ) Controparte_3 P.IVA_3
appellato contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2038/2023, depositata il 09/11/2023 dal Tribunale Ordinario di Treviso (Giudice dott. Lucio MU).
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via principale e nel merito, annullare e/o riformare la sentenza n. 2038/23, nel giudizio di cui al RG 7824/2022 (all. B), emessa in data 9 novembre 2023 dal Tribunale di Treviso, Giudice dott. Lucio
MU e non notificata, con la quale il Giudice ha accolto l'atto di opposizione del sig. , dichiarando l'illegittimità della cartella di pagamento n. 113 CP_2
2019 00048116 16002 per il complessivo importo di € 177.795,01 e della intimazione di pagamento n. 113 2022 90033038 40 000, con cui viene allo stesso richiesto il pagamento dell'importo di € 191.251,07, con contestuale Con rigetto dell'atto di citazione in opposizione a ex adverso spiegato, poiché inammissibile, improcedibile, irricevibile e, comunque infondato nel merito.
Vinte le spese del doppio grado di giudizio, da liquidare applicando i parametri di cui al DM 147/2022 e s.m.i., con rimborso delle spese generali.”
Per parte appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di CP_2
Venezia adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
2 In via preliminare:
1) dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'appello proposto dal per le ragioni indicate in Parte_1 atto, ovvero dichiarare lo stesso inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
In via principale nel merito:
1) rigettare per tutti i dedotti motivi e perché destituito di ogni fondamento, giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza n. 2038/2023 emessa, all'esito della
[...] causa civile R.G. n. 7824/2022, dal Tribunale di Treviso, nella persona del
Giudice Dott. Lucio MU in data 09.11.2023, che andrà confermata.
In via subordinata istruttoria: si offrono i documenti allegati alla comparsa di costituzione in appello.
In ogni caso: con vittoria di spese, e compensi professionali anche del presente grado di giudizio”.
Per parte appellata “In ragione di tutto Controparte_1 quanto sopra esposto, ci si rimette alla Corte di Appello adita in ordine all'appello proposto da . Parte_1
Nel caso di riforma della sentenza, e con riferimento ai motivi di impugnazione che concernono l'operato dell' , in via preliminare, Controparte_4 dichiarare l'inammissibilità per tardiva proposizione dei motivi di opposizione che riguardano l'asserita irregolarità della notifica dell'intimazione di pagamento 11320229003303840000 e della cartella di pagamento
11320190004811616002, perché tardivamente proposti in violazione dell'art.
617 c.p.c. e, nel merito, in ogni caso, dichiararsi l'infondatezza dei motivi di opposizione che riguardano la notifica dell'intimazione di pagamento
11320229003303840000 e della cartella di pagamento 11320190004811616002
e dichiararsi la correttezza della condotta di Controparte_5
3
[...] e/o comunque l'assenza di qualsivoglia responsabilità e/o addebito in relazione
a tutti gli altri motivi di impugnazione, con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata a carico della stessa in quanto inammissibile e/o infondata.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, ivi incluso il rimborso forfetario
15%, da distrarsi nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione del 3/12/2022, conveniva in giudizio, avanti CP_2 al Tribunale di Treviso, Parte_1
e la , Controparte_6 Controparte_7 proponendo opposizione, ex art. 615 cpc, all'intimazione di pagamento n.
113202290033038 di € 191.251,07, notificatagli da , quale fideiussore di CP_8
AD srl.
A fondamento dell'opposizione, esponeva che:
- il 24/2/2016 MPS aveva stipulato con AD SR un contratto di finanziamento per la somma di 250.000,00 euro;
- aveva garantito il rimborso dell'80% di detto Parte_1 importo in forza di quanto disposto dalla legge n. 662/1996, istitutiva del fondo di garanzia per le Piccole e Medie Imprese;
- in conseguenza dell'inadempimento della mutuataria, la banca mutuante aveva escusso la garanzia di cui sopra;
- , dopo aver asseritamente notificato a mezzo pec al fideiussore in CP_8 data 22/03/2019 una precedente cartella di pagamento n.
1132019000481161602, per l'importo di € 177.795,01 con richiamo alla
L. 662/1996, in data 06/09/2022, aveva intimato il pagamento di €
191.251,07 con la cartella di cui si discute.
Avverso tale ultima notifica, eccepiva che: CP_2
4 • l'inesistenza della notifica;
• la nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione;
• la mancanza di valida fidejussione per violazione dell'art. 1957, per illegittimità della surroga e per mancanza di un titolo esecutivo.
Per tali ragioni, chiedeva in via cautelare la sospensione CP_2 dell'esecutorietà dell'intimazione di pagamento e nel merito, in via preliminare, che venisse accertata l'inesistenza della notifica tanto della cartella quanto dell'intimazione di pagamento, con conseguente declaratoria di nullità delle stesse;
in subordine, chiedeva dichiararsi la nullità, inefficacia, illegittimità o inopponibilità nei suoi confronti degli atti notificati da e, comunque, CP_8
l'assenza di titolo in capo a MCC.
Si costituiva MCC, chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa MPS, rimasta poi contumace pur regolarmente convenuta in giudizio;
nel merito, la convenuta allegava che, essendosi surrogata nei diritti della Banca finanziatrice, le andava riconosciuto il diritto ad avviare la riscossione coattiva degli importi di spettanza del fondo, rivendicando la legittimità delle forme dell'esecuzione esattoriale per il recupero delle somme erogate in forza del disposto normativo istitutivo del fondo di garanzia per le
PMI; in ogni caso, qualora fosse stata accertata una responsabilità sostanziale della Banca finanziatrice, chiedeva che le venisse riconosciuto, in via riconvenzionale, il diritto alla restituzione delle somme versate.
Si costituiva anche , contestando le allegazioni Controparte_9 avversarie e chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarata l'inammissibilità per tardiva proposizione dei motivi di opposizione riguardanti l'irregolarità della notifica e la carenza di motivazione, e, nel merito, che venisse accertata la propria carenza di legittimazione passiva o di responsabilità in relazione ai motivi di opposizione proposti.
5 A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 13/04/2023, il
Giudice, con provvedimento del giorno 8/09/2023, ritenuta la causa matura per la decisione, tanto per la fase cautelare quanto per il merito, fissava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 21/9/2023; alla successiva udienza del 9/11/2023, procedeva alla lettura del dispositivo della pronuncia impugnata in questa sede.
Con sentenza n. 2038, depositata il 9/11/2023, il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, accoglieva l'opposizione, negando, in capo a MCC, il diritto di agire sulla base della cartella e rigettando ogni altra domanda;
compensava le spese di lite.
Avverso la sentenza, Parte_2 proponeva tempestivo appello;
si costituivano e CP_2 [...]
, resistendo al gravame. Controparte_1
All'udienza del 25/11/2025, sostituita dallo scambio di note scritte, le parti, precisate le conclusioni e depositate nei termini le comparse conclusionali e le memorie di replica, chiedevano la rimessione della causa in decisione e la Corte pronunciava la seguente sentenza.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha ritenuto fondata l'opposizione in quanto il ruolo esattoriale non costituiva titolo esecutivo, premettendo che:
- a norma del paragrafo H.6. (surrogazione legale), allegato 1, del D.M.
23/11/2012 (fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23/12,1996 n. 662), “ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Decreto del Ministro per le attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 2005, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto richiedente, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e,
6 proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al finanziatore soggetto richiedente, in relazione e eventuali altre garanzie reali e personali acquisite, comprese quelle di cui al paragrafo E. 23.12. Il Gestore-MCC nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo applica quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del medesimo decreto”;
- a norma della disposizione normativa appena richiamata “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203
c.c., nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle operazioni di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5m, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituito dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46”;
- l'art. 17 D.Lgs 46/99 prevede l'iscrizione a ruolo della riscossione di entrate anche di altri enti pubblici (oltre allo Stato), esclusi quelli economici;
tuttavia, l'art. 21 della stessa norma dispone che le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.
Pertanto, dato atto che MCC, quale gestore del Fondo, all'esito dell'escussione della garanzia da parte di MPS, il cui credito restitutorio non era stato soddisfatto dalla mutuataria, aveva esercitato il diritto di rivalersi sul fideiussore , ai CP_2 sensi della normativa sopra citata, surrogandosi nei diritti spettanti alla Banca
7 mutuante, quale soggetto finanziatore, il primo giudice ha affermato che, per esplicita disposizione normativa, si trattava di un'ipotesi di surrogazione legale ex art 1203 c.c. che comportava la successione dal lato attivo del rapporto obbligatorio di MCC nella stessa posizione di MPS, creditrice sulla base di un rapporto di diritto privato, vale a dire del contratto di mutuo stipulato nelle forme della scrittura privata con DA SR e il contratto collegato di fidejussione, stipulato nelle medesime forme con . E nel caso di avvio di una CP_2 procedura esattoriale fondato in un duplice rapporto di diritto privato, come nella specie, ai sensi dell'art. 21 dlgs 46/1999, era necessaria l'esistenza di un titolo avente efficacia esecutiva ex art. 474 c.p.c., che, invece, mancava.
Circa la domanda riconvenzionale svolta da MCC, volta ad ottenere la restituzione di quanto versato alla banca finanziatrice anche in caso di sua responsabilità sostanziale, è stata rigettata in quanto non fondata su accertamento di responsabilità di MPS, estranea alla procedura esattoriale per un'entrata che trova causa in rapporti di diritto privato.
Sulla base di tali argomentazioni, il primo giudice ha compensato le spese di lite per le incertezze interpretative derivanti dalle diverse soluzioni offerte dalla giurisprudenza di merito. ha, quindi, proposto appello Parte_2 introducendo quattro motivi di impugnazione:
A) Error in iudicando e in procedendo per avere il Giudice di Prime Cure ignorato la natura del credito di;
Parte_3
B) Error in iudicando e procedendo per avere il Primo Giudice accertato la presunta inesistenza del credito vantato per carenza ab origine del titolo esecutivo;
C) Assenza di vizi della cartella esattoriale impugnata;
D) Esclusione della violazione del disposto di cui all'art. 1957 c.c.
8 ***
Vanno innanzitutto disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello formulate dalla difesa di . CP_2
L'eccezione basata sul richiamo dell'art. 348 bis c.p.c. deve ritenersi preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello.
L'eccezione basata sulla violazione delle previsioni di cui all'art. 342 c.p.c. è, del pari, infondata, in quanto, tenuto conto dell'insegnamento di Cass. ss.uu.
27199/2017, l'atto di citazione presenta in maniera chiara le parti della sentenza che intende sottoporre a censura, unitamente alle ragioni della critica svolta.
Ciò premesso, i primi due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente per connessione logica e parziale sovrapponibilità delle censure proposte.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata laddove ha statuito che MCC avrebbe dovuto munirsi preventivamente di titolo esecutivo per agire, tramite la procedura esattoriale, nei confronti del fideiussore per il recupero delle somme erogate dal Fondo di garanzia per le PMI.
Innanzitutto, rileva l'appellante che il credito vantato da ha natura Parte_1 privilegiata di credito pubblico, come espressamente disposto dall'art.
8-bis della
Legge 33/2015.
In ogni caso, la Suprema Corte ha assunto un orientamento favorevole alla tesi della legittimità della procedura di riscossione esattoriale per crediti quali quello oggi in discussione anche in assenza di un titolo esecutivo, trattandosi di crediti di natura pubblicistica e non privatistica, come invece statuito nella sentenza impugnata. In particolare, gli hanno rilevato come l'art. 21 Dlgs Parte_4
46/1999, nell'escludere la procedura di riscossione esattoriale in assenza di un titolo esecutivo per crediti fondati su rapporti di diritto privato, fa comunque salvo quanto diversamente disposto da altre disposizioni di legge;
in questo caso,
9 l'art.
8-bis, comma 3 del DL 3/2015, convertito con modificazioni nella L.
33/2015, nel disciplinare le modalità di recupero delle somme erogate a seguito di escussione da parte dell'Istituto finanziatore, non fa distinzioni tra rapporti di natura privatistica o pubblicistica. E le somme erogate dal Fondo di garanzia delle PMI debbono qualificarsi come crediti di natura pubblicistica in quanto connessi a finalità di pubblica utilità, a sostegno e sviluppo alle attività produttiva, normativamente regolamentate, sulla base di un distinto ed autonomo rapporto rispetto a quello che intercorre tra la banca mutuante e il mutuatario, beneficiario finale.
Con il secondo motivo, l'appellante ribadisce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato l'inesistenza del credito vantato da MCC per carenza ab origine del titolo esecutivo, con ciò, ponendosi in contrasto con l'orientamento più recente della Corte di Cassazione, favorevole alla tesi della legittimità della procedura di riscossione esattoriale senza necessità di un titolo esecutivo, data la natura pubblicistica del credito vantato dal gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
I motivi sono fondati e meritano accoglimento.
Secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità ormai consolidato, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che, ex l. n. 662 del 1996, ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del
Fondo (cfr. Cass. 20022/25; 17650/25; Cass. 9678/25; Cass. 32148/24; Cass.
30181/24; Cass. 9657/24; Cass. 3118/24; Cass. 1005/23).
10 Pertanto, al recupero di detto credito è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, ancorché si tratti di terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n.
3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, anche qualora il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente (v. Cass. 32148/24; 9657/24).
Va, infine, sottolineato che il riconoscimento della finalità pubblicistica per i crediti derivanti dagli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, si fonda sul carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative e si estende al credito del gestore del
Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, sorge per effetto del solo pagamento di quanto garantito al finanziatore (cfr. Cass. 9657/24).
Ne consegue che in capo al gestore del Fondo di garanzia per le PMI, ex lege
662/1996, che ha soddisfatto il finanziatore surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata che non soggiace alla disposizione dell'art. 21 dlgs 46/1999, invocata dall'opponente e fatta propria dal Giudice di primo grado che impone al creditore di munirsi preventivamente di un titolo esecutivo.
Per tali ragioni, la sentenza di primo grado dovrà essere riformata.
Per quanto attiene ai motivi di opposizione introdotti nel giudizio di primo grado, ritenuti assorbiti nella sentenza impugnata e riproposti dalle parti nel presente giudizio, deve osservarsi quanto segue.
Nel giudizio di primo grado, ha eccepito l'illegittimità della CP_2 surroga di MCC nella posizione del fideiussore in virtù di quanto statuito dall'art.
4.4 del D.M. 23/9/2005 secondo cui “Sulla quota di finanziamento
11 garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”.
La doglianza non è fondata.
Innanzitutto, il divieto di doppia garanzia previsto dalla norma invocata dall'opponente non è esteso alla garanzia personale rilasciata da persona fisica;
dunque, non si possono richiedere ipoteche, pegni, assicurazioni, né fideiussioni da banche o assicurazioni per la quota coperta dal fondo, ma sono ammesse garanzie personali volontarie prestate da persone fisiche, come nel caso di una fideiussione rilasciata a titolo personale da un privato.
Peraltro, l'art, 8-bis del D.L. 24/1/2015 n. 3, convertito con modifiche con la
Legge n. 33/2015, estende i privilegi processuali e sostanziali goduti da MCC nei confronti del beneficiario del finanziamento anche ai terzi prestatori di garanzie, ivi compresa la facoltà di procedere al recupero del credito mediante iscrizione a ruolo come disciplinato dall'art. 17 d.lgs 46/1999.
Tali considerazioni hanno trovato conferma nell'orientamento ormai prevalente della giurisprudenza di legittimità che ha più volte affermato che “la riscossione esattoriale dei crediti garantiti dai fideiussori ed erogati alle piccole e medie imprese è pienamente legittima” (su tutte Cass. 9678/2025).
Con altro motivo di opposizione, ha eccepito la nullità della CP_2 fideiussione in esame per violazione delle art. 2, legge n. 287/1990, in quanto riproducente il modello di fideiussione adottato dall'ABI nell'ottobre 2002, dichiarato lesivo della concorrenza, come da provvedimento della Banca d'Italia
n. 55 del 2/5/2005, con particolare riferimento alla clausola di reviviscenza, alla clausola derogativa dell'art. 1957, alla clausola di sopravvivenza (punti 2,6,10 delle condizioni del contratto di fideiussione); ha sostenuto, inoltre, la decadenza dalla fideiussione ex art. 1957, comma 1, c.c. non essendosi MPS e
12 MCC attivati nel termine semestrale nei confronti del debitore principale AD
s.r.l.
I rilievi non hanno fondamento.
Innanzitutto, il contratto di garanzia sottoscritto da in favore di CP_2
MPS e di cui si discute in causa (allegato sub. 3 alla comparsa di costituzione e risposta di ) costituisce una fideiussione di contenuto specifico. CP_10
Non si tratta di un contratto autonomo di garanzia, come sostenuto dall'appellante, data la mancanza di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", elemento necessario per qualificare il negozio come autonomo ed incompatibile con un vincolo di accessorietà (su tutte, cfr. Cass.
22233/2014, in conformità all'orientamento delineato da SSUU n. 3947/2010).
Nella fideiussione oggetto del presente giudizio, al punto n. 8 delle condizioni del contratto, le parti hanno delimitato l'esclusione della facoltà di proporre eccezioni unicamente al “momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col creditore”, e non, invece, come richiesto sulla scorta dell'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, alle eccezioni spettanti al debitore principale in senso lato (Cass. 19693/2022).
Non si tratta nemmeno, come sostenuto da , di fideiussione CP_2 omnibus, come si evince dalla mera lettura del contratto, in cui il aveva CP_2 garantito unicamente il finanziamento chirografario n. 741735428,96, concesso da MPS.
Alla qualificazione come specifica della fidejussione in esame, consegue il rigetto delle eccezioni di nullità fondate sulla pretesa nullità della garanzia per conformità allo schema ABI, posto che “il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fidejussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare” (Cass. 1170/2025, conforme a Cass. 657/25; 660/25 e
675/25). In particolare, la SC ha precisato che le fidejussioni omnibus “vengono
13 specificatamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicche l'accertamento effettuato dall'allora Autorità
Garante è stato limitato a tale tipologia di fidejussione” (Cass. 675/25).
In ogni caso, anche a voler ravvisare la nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust, va osservato che, in forza dell'applicazione dell'art. 1957 cc, non può accogliersi l'eccezione di decadenza dal termine semestrale, posto che, al punto n. 6 della fideiussione, le parti hanno concordato che l'esercizio del diritto del creditore potesse avvenire a semplice richiesta scritta e non necessariamente mediante azione giudiziale. La deroga alla forma di tutela del proprio diritto di credito è valida, rientrando nella libera disponibilità delle parti (su tutte Cass. 3989/2025).
Vanno rigettati anche gli ulteriori motivi di opposizione rimasti assorbiti dalla decisione impugnata.
lamentava l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento CP_2
e della relativa intimazione nonché la nullità della stessa cartella per difetto di motivazione. Sotto il primo profilo, sostiene la nullità della notifica, tanto della cartella di pagamento quanto della successiva intimazione, in quanto provenienti da un indirizzo PEC non inserito nei pubblici registri individuati dall'art. 16-ter del D.L. 179/2012.
Tale doglianza non può essere accolta.
In aderenza con i principi espressi dalla Suprema Corte a sezioni unite con la decisione n. 15979/2022, richiamati anche in due recenti arresti della corte di legittimità (Cass. 16719/25; 12050/25; 938/23; 18684//23), l'utilizzo di un indirizzo PEC non presente nei registri pubblici non comporta ex se un vizio di nullità della notifica se il destinatario abbia comunque potuto esercitare le proprie difese senza dubbi sulla provenienza ed il contenuto dell'atto, ricadendo
14 peraltro sullo stesso destinatario l'onere di dimostrare di aver subito un danno sostanziale al suo diritto di difesa.
Con specifico riferimento al caso di notifica di una cartella di pagamento,
“laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (ReGIndE, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica di conseguenza e, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dai registri non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, ma del quale sia evidente ictu oculi la provenienza»
(Cass. 12050/25).
Nel caso di specie, considerato che il non ha indicato in alcun modo CP_2 quale concreto pregiudizio al diritto di difesa avrebbe patito in conseguenza della ricezione della notifica da un indirizzo non corrispondente al domicilio digitale dell' risultante da pubblici registri, la relativa censura non merita CP_1 accoglimento.
Ugualmente infondata è anche la censura relativa alla pretesa carenza di motivazione della cartella esattoriale.
Nella cartella di pagamento era indicato l'Ente creditore che aveva affidato l'incarico ad per la riscossione, così come era riportato il fondamento CP_8 della pretesa. Del resto, lo stesso afferma che i “soggetti coobbligati in CP_2 solido sarebbero la società AD S.r.l. debitore originario e il signor
[...]
, anch'egli presunto fidejussore” e che “ nella descrizione del ruolo si CP_11 fa riferimento ad un presunto recupero agevolazione L. 662/96” “il ruolo sarebbe stato emesso a seguito di surroga di MCC” (v. pag. 35 comparsa di
15 costituzione in appello), per cui tali elementi sono idonei ad esprimere la ragione della emissione della cartella, senza che, peraltro, l'appellante abbia mai indicato quale fosse l'informazione mancante che ha pregiudicato la sua difesa.
Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dell'appello proposto da ed in rinforma Parte_1 dell'impugnata sentenza, l'opposizione proposta da ex art. 615 CP_2 cpc avverso l'atto di intimazione di pagamento n. 113 2022 90033038 40/000, emesso sulla base della cartella n. 113 2019 00048116 16002, deve essere rigettata.
In relazione alle spese processuali, tenuto conto che solo di recente la giurisprudenza ha consolidato il proprio orientamento sugli aspetti principali della materia, va disposta la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 2038/2023, depositata il
09/11/2023 dal Tribunale di Treviso, rigetta l'opposizione ex art. 615 cpc proposta da avverso l'atto di intimazione n. CP_2
113202290033038 40/000 emesso dall' Controparte_1
sulla base della cartella di pagamento n.
[...]
11320190004811616002;
2. Compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 26/11/25
Il Presidente estensore Caterina Passarelli
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 675/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 19/04/2024, promossa con atto di citazione da
Parte_1
(c.f. ), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Simona P.IVA_1
Napolitano, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
appellante contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Annalisa Quaggio e con domicilio eletto presso il suo studio, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello
appellata contro
1 (c.f. ), rappresentato e difeso CP_2 C.F._1 dall'avv.to Alvise Fontanin e con domicilio eletto presso il suo studio, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione appellato contro
(c.f. ) Controparte_3 P.IVA_3
appellato contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2038/2023, depositata il 09/11/2023 dal Tribunale Ordinario di Treviso (Giudice dott. Lucio MU).
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via principale e nel merito, annullare e/o riformare la sentenza n. 2038/23, nel giudizio di cui al RG 7824/2022 (all. B), emessa in data 9 novembre 2023 dal Tribunale di Treviso, Giudice dott. Lucio
MU e non notificata, con la quale il Giudice ha accolto l'atto di opposizione del sig. , dichiarando l'illegittimità della cartella di pagamento n. 113 CP_2
2019 00048116 16002 per il complessivo importo di € 177.795,01 e della intimazione di pagamento n. 113 2022 90033038 40 000, con cui viene allo stesso richiesto il pagamento dell'importo di € 191.251,07, con contestuale Con rigetto dell'atto di citazione in opposizione a ex adverso spiegato, poiché inammissibile, improcedibile, irricevibile e, comunque infondato nel merito.
Vinte le spese del doppio grado di giudizio, da liquidare applicando i parametri di cui al DM 147/2022 e s.m.i., con rimborso delle spese generali.”
Per parte appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di CP_2
Venezia adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
2 In via preliminare:
1) dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'appello proposto dal per le ragioni indicate in Parte_1 atto, ovvero dichiarare lo stesso inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
In via principale nel merito:
1) rigettare per tutti i dedotti motivi e perché destituito di ogni fondamento, giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza n. 2038/2023 emessa, all'esito della
[...] causa civile R.G. n. 7824/2022, dal Tribunale di Treviso, nella persona del
Giudice Dott. Lucio MU in data 09.11.2023, che andrà confermata.
In via subordinata istruttoria: si offrono i documenti allegati alla comparsa di costituzione in appello.
In ogni caso: con vittoria di spese, e compensi professionali anche del presente grado di giudizio”.
Per parte appellata “In ragione di tutto Controparte_1 quanto sopra esposto, ci si rimette alla Corte di Appello adita in ordine all'appello proposto da . Parte_1
Nel caso di riforma della sentenza, e con riferimento ai motivi di impugnazione che concernono l'operato dell' , in via preliminare, Controparte_4 dichiarare l'inammissibilità per tardiva proposizione dei motivi di opposizione che riguardano l'asserita irregolarità della notifica dell'intimazione di pagamento 11320229003303840000 e della cartella di pagamento
11320190004811616002, perché tardivamente proposti in violazione dell'art.
617 c.p.c. e, nel merito, in ogni caso, dichiararsi l'infondatezza dei motivi di opposizione che riguardano la notifica dell'intimazione di pagamento
11320229003303840000 e della cartella di pagamento 11320190004811616002
e dichiararsi la correttezza della condotta di Controparte_5
3
[...] e/o comunque l'assenza di qualsivoglia responsabilità e/o addebito in relazione
a tutti gli altri motivi di impugnazione, con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata a carico della stessa in quanto inammissibile e/o infondata.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, ivi incluso il rimborso forfetario
15%, da distrarsi nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione del 3/12/2022, conveniva in giudizio, avanti CP_2 al Tribunale di Treviso, Parte_1
e la , Controparte_6 Controparte_7 proponendo opposizione, ex art. 615 cpc, all'intimazione di pagamento n.
113202290033038 di € 191.251,07, notificatagli da , quale fideiussore di CP_8
AD srl.
A fondamento dell'opposizione, esponeva che:
- il 24/2/2016 MPS aveva stipulato con AD SR un contratto di finanziamento per la somma di 250.000,00 euro;
- aveva garantito il rimborso dell'80% di detto Parte_1 importo in forza di quanto disposto dalla legge n. 662/1996, istitutiva del fondo di garanzia per le Piccole e Medie Imprese;
- in conseguenza dell'inadempimento della mutuataria, la banca mutuante aveva escusso la garanzia di cui sopra;
- , dopo aver asseritamente notificato a mezzo pec al fideiussore in CP_8 data 22/03/2019 una precedente cartella di pagamento n.
1132019000481161602, per l'importo di € 177.795,01 con richiamo alla
L. 662/1996, in data 06/09/2022, aveva intimato il pagamento di €
191.251,07 con la cartella di cui si discute.
Avverso tale ultima notifica, eccepiva che: CP_2
4 • l'inesistenza della notifica;
• la nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione;
• la mancanza di valida fidejussione per violazione dell'art. 1957, per illegittimità della surroga e per mancanza di un titolo esecutivo.
Per tali ragioni, chiedeva in via cautelare la sospensione CP_2 dell'esecutorietà dell'intimazione di pagamento e nel merito, in via preliminare, che venisse accertata l'inesistenza della notifica tanto della cartella quanto dell'intimazione di pagamento, con conseguente declaratoria di nullità delle stesse;
in subordine, chiedeva dichiararsi la nullità, inefficacia, illegittimità o inopponibilità nei suoi confronti degli atti notificati da e, comunque, CP_8
l'assenza di titolo in capo a MCC.
Si costituiva MCC, chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa MPS, rimasta poi contumace pur regolarmente convenuta in giudizio;
nel merito, la convenuta allegava che, essendosi surrogata nei diritti della Banca finanziatrice, le andava riconosciuto il diritto ad avviare la riscossione coattiva degli importi di spettanza del fondo, rivendicando la legittimità delle forme dell'esecuzione esattoriale per il recupero delle somme erogate in forza del disposto normativo istitutivo del fondo di garanzia per le
PMI; in ogni caso, qualora fosse stata accertata una responsabilità sostanziale della Banca finanziatrice, chiedeva che le venisse riconosciuto, in via riconvenzionale, il diritto alla restituzione delle somme versate.
Si costituiva anche , contestando le allegazioni Controparte_9 avversarie e chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarata l'inammissibilità per tardiva proposizione dei motivi di opposizione riguardanti l'irregolarità della notifica e la carenza di motivazione, e, nel merito, che venisse accertata la propria carenza di legittimazione passiva o di responsabilità in relazione ai motivi di opposizione proposti.
5 A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 13/04/2023, il
Giudice, con provvedimento del giorno 8/09/2023, ritenuta la causa matura per la decisione, tanto per la fase cautelare quanto per il merito, fissava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 21/9/2023; alla successiva udienza del 9/11/2023, procedeva alla lettura del dispositivo della pronuncia impugnata in questa sede.
Con sentenza n. 2038, depositata il 9/11/2023, il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, accoglieva l'opposizione, negando, in capo a MCC, il diritto di agire sulla base della cartella e rigettando ogni altra domanda;
compensava le spese di lite.
Avverso la sentenza, Parte_2 proponeva tempestivo appello;
si costituivano e CP_2 [...]
, resistendo al gravame. Controparte_1
All'udienza del 25/11/2025, sostituita dallo scambio di note scritte, le parti, precisate le conclusioni e depositate nei termini le comparse conclusionali e le memorie di replica, chiedevano la rimessione della causa in decisione e la Corte pronunciava la seguente sentenza.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha ritenuto fondata l'opposizione in quanto il ruolo esattoriale non costituiva titolo esecutivo, premettendo che:
- a norma del paragrafo H.6. (surrogazione legale), allegato 1, del D.M.
23/11/2012 (fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23/12,1996 n. 662), “ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Decreto del Ministro per le attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 2005, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto richiedente, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e,
6 proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al finanziatore soggetto richiedente, in relazione e eventuali altre garanzie reali e personali acquisite, comprese quelle di cui al paragrafo E. 23.12. Il Gestore-MCC nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo applica quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del medesimo decreto”;
- a norma della disposizione normativa appena richiamata “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203
c.c., nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle operazioni di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5m, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituito dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46”;
- l'art. 17 D.Lgs 46/99 prevede l'iscrizione a ruolo della riscossione di entrate anche di altri enti pubblici (oltre allo Stato), esclusi quelli economici;
tuttavia, l'art. 21 della stessa norma dispone che le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.
Pertanto, dato atto che MCC, quale gestore del Fondo, all'esito dell'escussione della garanzia da parte di MPS, il cui credito restitutorio non era stato soddisfatto dalla mutuataria, aveva esercitato il diritto di rivalersi sul fideiussore , ai CP_2 sensi della normativa sopra citata, surrogandosi nei diritti spettanti alla Banca
7 mutuante, quale soggetto finanziatore, il primo giudice ha affermato che, per esplicita disposizione normativa, si trattava di un'ipotesi di surrogazione legale ex art 1203 c.c. che comportava la successione dal lato attivo del rapporto obbligatorio di MCC nella stessa posizione di MPS, creditrice sulla base di un rapporto di diritto privato, vale a dire del contratto di mutuo stipulato nelle forme della scrittura privata con DA SR e il contratto collegato di fidejussione, stipulato nelle medesime forme con . E nel caso di avvio di una CP_2 procedura esattoriale fondato in un duplice rapporto di diritto privato, come nella specie, ai sensi dell'art. 21 dlgs 46/1999, era necessaria l'esistenza di un titolo avente efficacia esecutiva ex art. 474 c.p.c., che, invece, mancava.
Circa la domanda riconvenzionale svolta da MCC, volta ad ottenere la restituzione di quanto versato alla banca finanziatrice anche in caso di sua responsabilità sostanziale, è stata rigettata in quanto non fondata su accertamento di responsabilità di MPS, estranea alla procedura esattoriale per un'entrata che trova causa in rapporti di diritto privato.
Sulla base di tali argomentazioni, il primo giudice ha compensato le spese di lite per le incertezze interpretative derivanti dalle diverse soluzioni offerte dalla giurisprudenza di merito. ha, quindi, proposto appello Parte_2 introducendo quattro motivi di impugnazione:
A) Error in iudicando e in procedendo per avere il Giudice di Prime Cure ignorato la natura del credito di;
Parte_3
B) Error in iudicando e procedendo per avere il Primo Giudice accertato la presunta inesistenza del credito vantato per carenza ab origine del titolo esecutivo;
C) Assenza di vizi della cartella esattoriale impugnata;
D) Esclusione della violazione del disposto di cui all'art. 1957 c.c.
8 ***
Vanno innanzitutto disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello formulate dalla difesa di . CP_2
L'eccezione basata sul richiamo dell'art. 348 bis c.p.c. deve ritenersi preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello.
L'eccezione basata sulla violazione delle previsioni di cui all'art. 342 c.p.c. è, del pari, infondata, in quanto, tenuto conto dell'insegnamento di Cass. ss.uu.
27199/2017, l'atto di citazione presenta in maniera chiara le parti della sentenza che intende sottoporre a censura, unitamente alle ragioni della critica svolta.
Ciò premesso, i primi due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente per connessione logica e parziale sovrapponibilità delle censure proposte.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata laddove ha statuito che MCC avrebbe dovuto munirsi preventivamente di titolo esecutivo per agire, tramite la procedura esattoriale, nei confronti del fideiussore per il recupero delle somme erogate dal Fondo di garanzia per le PMI.
Innanzitutto, rileva l'appellante che il credito vantato da ha natura Parte_1 privilegiata di credito pubblico, come espressamente disposto dall'art.
8-bis della
Legge 33/2015.
In ogni caso, la Suprema Corte ha assunto un orientamento favorevole alla tesi della legittimità della procedura di riscossione esattoriale per crediti quali quello oggi in discussione anche in assenza di un titolo esecutivo, trattandosi di crediti di natura pubblicistica e non privatistica, come invece statuito nella sentenza impugnata. In particolare, gli hanno rilevato come l'art. 21 Dlgs Parte_4
46/1999, nell'escludere la procedura di riscossione esattoriale in assenza di un titolo esecutivo per crediti fondati su rapporti di diritto privato, fa comunque salvo quanto diversamente disposto da altre disposizioni di legge;
in questo caso,
9 l'art.
8-bis, comma 3 del DL 3/2015, convertito con modificazioni nella L.
33/2015, nel disciplinare le modalità di recupero delle somme erogate a seguito di escussione da parte dell'Istituto finanziatore, non fa distinzioni tra rapporti di natura privatistica o pubblicistica. E le somme erogate dal Fondo di garanzia delle PMI debbono qualificarsi come crediti di natura pubblicistica in quanto connessi a finalità di pubblica utilità, a sostegno e sviluppo alle attività produttiva, normativamente regolamentate, sulla base di un distinto ed autonomo rapporto rispetto a quello che intercorre tra la banca mutuante e il mutuatario, beneficiario finale.
Con il secondo motivo, l'appellante ribadisce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato l'inesistenza del credito vantato da MCC per carenza ab origine del titolo esecutivo, con ciò, ponendosi in contrasto con l'orientamento più recente della Corte di Cassazione, favorevole alla tesi della legittimità della procedura di riscossione esattoriale senza necessità di un titolo esecutivo, data la natura pubblicistica del credito vantato dal gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
I motivi sono fondati e meritano accoglimento.
Secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità ormai consolidato, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che, ex l. n. 662 del 1996, ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del
Fondo (cfr. Cass. 20022/25; 17650/25; Cass. 9678/25; Cass. 32148/24; Cass.
30181/24; Cass. 9657/24; Cass. 3118/24; Cass. 1005/23).
10 Pertanto, al recupero di detto credito è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, ancorché si tratti di terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n.
3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, anche qualora il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente (v. Cass. 32148/24; 9657/24).
Va, infine, sottolineato che il riconoscimento della finalità pubblicistica per i crediti derivanti dagli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, si fonda sul carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative e si estende al credito del gestore del
Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, sorge per effetto del solo pagamento di quanto garantito al finanziatore (cfr. Cass. 9657/24).
Ne consegue che in capo al gestore del Fondo di garanzia per le PMI, ex lege
662/1996, che ha soddisfatto il finanziatore surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata che non soggiace alla disposizione dell'art. 21 dlgs 46/1999, invocata dall'opponente e fatta propria dal Giudice di primo grado che impone al creditore di munirsi preventivamente di un titolo esecutivo.
Per tali ragioni, la sentenza di primo grado dovrà essere riformata.
Per quanto attiene ai motivi di opposizione introdotti nel giudizio di primo grado, ritenuti assorbiti nella sentenza impugnata e riproposti dalle parti nel presente giudizio, deve osservarsi quanto segue.
Nel giudizio di primo grado, ha eccepito l'illegittimità della CP_2 surroga di MCC nella posizione del fideiussore in virtù di quanto statuito dall'art.
4.4 del D.M. 23/9/2005 secondo cui “Sulla quota di finanziamento
11 garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”.
La doglianza non è fondata.
Innanzitutto, il divieto di doppia garanzia previsto dalla norma invocata dall'opponente non è esteso alla garanzia personale rilasciata da persona fisica;
dunque, non si possono richiedere ipoteche, pegni, assicurazioni, né fideiussioni da banche o assicurazioni per la quota coperta dal fondo, ma sono ammesse garanzie personali volontarie prestate da persone fisiche, come nel caso di una fideiussione rilasciata a titolo personale da un privato.
Peraltro, l'art, 8-bis del D.L. 24/1/2015 n. 3, convertito con modifiche con la
Legge n. 33/2015, estende i privilegi processuali e sostanziali goduti da MCC nei confronti del beneficiario del finanziamento anche ai terzi prestatori di garanzie, ivi compresa la facoltà di procedere al recupero del credito mediante iscrizione a ruolo come disciplinato dall'art. 17 d.lgs 46/1999.
Tali considerazioni hanno trovato conferma nell'orientamento ormai prevalente della giurisprudenza di legittimità che ha più volte affermato che “la riscossione esattoriale dei crediti garantiti dai fideiussori ed erogati alle piccole e medie imprese è pienamente legittima” (su tutte Cass. 9678/2025).
Con altro motivo di opposizione, ha eccepito la nullità della CP_2 fideiussione in esame per violazione delle art. 2, legge n. 287/1990, in quanto riproducente il modello di fideiussione adottato dall'ABI nell'ottobre 2002, dichiarato lesivo della concorrenza, come da provvedimento della Banca d'Italia
n. 55 del 2/5/2005, con particolare riferimento alla clausola di reviviscenza, alla clausola derogativa dell'art. 1957, alla clausola di sopravvivenza (punti 2,6,10 delle condizioni del contratto di fideiussione); ha sostenuto, inoltre, la decadenza dalla fideiussione ex art. 1957, comma 1, c.c. non essendosi MPS e
12 MCC attivati nel termine semestrale nei confronti del debitore principale AD
s.r.l.
I rilievi non hanno fondamento.
Innanzitutto, il contratto di garanzia sottoscritto da in favore di CP_2
MPS e di cui si discute in causa (allegato sub. 3 alla comparsa di costituzione e risposta di ) costituisce una fideiussione di contenuto specifico. CP_10
Non si tratta di un contratto autonomo di garanzia, come sostenuto dall'appellante, data la mancanza di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", elemento necessario per qualificare il negozio come autonomo ed incompatibile con un vincolo di accessorietà (su tutte, cfr. Cass.
22233/2014, in conformità all'orientamento delineato da SSUU n. 3947/2010).
Nella fideiussione oggetto del presente giudizio, al punto n. 8 delle condizioni del contratto, le parti hanno delimitato l'esclusione della facoltà di proporre eccezioni unicamente al “momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col creditore”, e non, invece, come richiesto sulla scorta dell'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, alle eccezioni spettanti al debitore principale in senso lato (Cass. 19693/2022).
Non si tratta nemmeno, come sostenuto da , di fideiussione CP_2 omnibus, come si evince dalla mera lettura del contratto, in cui il aveva CP_2 garantito unicamente il finanziamento chirografario n. 741735428,96, concesso da MPS.
Alla qualificazione come specifica della fidejussione in esame, consegue il rigetto delle eccezioni di nullità fondate sulla pretesa nullità della garanzia per conformità allo schema ABI, posto che “il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fidejussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare” (Cass. 1170/2025, conforme a Cass. 657/25; 660/25 e
675/25). In particolare, la SC ha precisato che le fidejussioni omnibus “vengono
13 specificatamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicche l'accertamento effettuato dall'allora Autorità
Garante è stato limitato a tale tipologia di fidejussione” (Cass. 675/25).
In ogni caso, anche a voler ravvisare la nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust, va osservato che, in forza dell'applicazione dell'art. 1957 cc, non può accogliersi l'eccezione di decadenza dal termine semestrale, posto che, al punto n. 6 della fideiussione, le parti hanno concordato che l'esercizio del diritto del creditore potesse avvenire a semplice richiesta scritta e non necessariamente mediante azione giudiziale. La deroga alla forma di tutela del proprio diritto di credito è valida, rientrando nella libera disponibilità delle parti (su tutte Cass. 3989/2025).
Vanno rigettati anche gli ulteriori motivi di opposizione rimasti assorbiti dalla decisione impugnata.
lamentava l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento CP_2
e della relativa intimazione nonché la nullità della stessa cartella per difetto di motivazione. Sotto il primo profilo, sostiene la nullità della notifica, tanto della cartella di pagamento quanto della successiva intimazione, in quanto provenienti da un indirizzo PEC non inserito nei pubblici registri individuati dall'art. 16-ter del D.L. 179/2012.
Tale doglianza non può essere accolta.
In aderenza con i principi espressi dalla Suprema Corte a sezioni unite con la decisione n. 15979/2022, richiamati anche in due recenti arresti della corte di legittimità (Cass. 16719/25; 12050/25; 938/23; 18684//23), l'utilizzo di un indirizzo PEC non presente nei registri pubblici non comporta ex se un vizio di nullità della notifica se il destinatario abbia comunque potuto esercitare le proprie difese senza dubbi sulla provenienza ed il contenuto dell'atto, ricadendo
14 peraltro sullo stesso destinatario l'onere di dimostrare di aver subito un danno sostanziale al suo diritto di difesa.
Con specifico riferimento al caso di notifica di una cartella di pagamento,
“laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (ReGIndE, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica di conseguenza e, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dai registri non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, ma del quale sia evidente ictu oculi la provenienza»
(Cass. 12050/25).
Nel caso di specie, considerato che il non ha indicato in alcun modo CP_2 quale concreto pregiudizio al diritto di difesa avrebbe patito in conseguenza della ricezione della notifica da un indirizzo non corrispondente al domicilio digitale dell' risultante da pubblici registri, la relativa censura non merita CP_1 accoglimento.
Ugualmente infondata è anche la censura relativa alla pretesa carenza di motivazione della cartella esattoriale.
Nella cartella di pagamento era indicato l'Ente creditore che aveva affidato l'incarico ad per la riscossione, così come era riportato il fondamento CP_8 della pretesa. Del resto, lo stesso afferma che i “soggetti coobbligati in CP_2 solido sarebbero la società AD S.r.l. debitore originario e il signor
[...]
, anch'egli presunto fidejussore” e che “ nella descrizione del ruolo si CP_11 fa riferimento ad un presunto recupero agevolazione L. 662/96” “il ruolo sarebbe stato emesso a seguito di surroga di MCC” (v. pag. 35 comparsa di
15 costituzione in appello), per cui tali elementi sono idonei ad esprimere la ragione della emissione della cartella, senza che, peraltro, l'appellante abbia mai indicato quale fosse l'informazione mancante che ha pregiudicato la sua difesa.
Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dell'appello proposto da ed in rinforma Parte_1 dell'impugnata sentenza, l'opposizione proposta da ex art. 615 CP_2 cpc avverso l'atto di intimazione di pagamento n. 113 2022 90033038 40/000, emesso sulla base della cartella n. 113 2019 00048116 16002, deve essere rigettata.
In relazione alle spese processuali, tenuto conto che solo di recente la giurisprudenza ha consolidato il proprio orientamento sugli aspetti principali della materia, va disposta la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 2038/2023, depositata il
09/11/2023 dal Tribunale di Treviso, rigetta l'opposizione ex art. 615 cpc proposta da avverso l'atto di intimazione n. CP_2
113202290033038 40/000 emesso dall' Controparte_1
sulla base della cartella di pagamento n.
[...]
11320190004811616002;
2. Compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 26/11/25
Il Presidente estensore Caterina Passarelli
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