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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 27/05/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
RG. 202/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 22/05/2025) nella causa n. 202 /2025 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.to SERRA ROSA, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
ass. dall'Avv.to CANU MARIA Controparte_1
ANTONIETTA;
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente , dopo aver presentato tempestiva e rituale Parte_1 contestazione rispetto all'esito dell'accertamento peritale demandato al CTU dott. nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ai sensi Per_1 dell'art. 445 bis cpc, ha introdotto il giudizio di merito nel quale ha domandato l'accertamento delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80;
− il CTU nominato in sede di ATP, all'esito della visita svolta in data 24/06/2024, ha, infatti, concluso il suo elaborato negando la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della prestazione richiesta affermando: “Non sono presenti i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”;
− parte convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso rilevando l'esaustività della CP_2 relazione peritale e la genericità delle avverse contestazioni;
− la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa in seguito a trattazione scritta. Ritenuto che:
1. il ricorso è inammissibile;
2. ai sensi dell'art. 445 bic cpc, “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”;
3. devono trarsi da tale disposto una serie di considerazioni rilevanti per la decisione che qui occupa: in particolare, dal dettato normativo discende che non è consentito, nell'ambito del giudizio introdotto a seguito di contestazione delle risultanze dell'ATP, una contestazione solo generica delle risultanze dell'accertamento peritale: ciò risponde alla duplice esigenza di evitare sia che, nel caso di ricorso della parte privata, venga disposto in automatico un nuovo accertamento sanitario in realtà inutile (in quanto rivolto a verificare la condivisibilità di un accertamento non specificamente contestato), sia che, nel caso di ricorso dell la parte privata che ha ottenuto un accertamento tecnico CP_2 favorevole risulti in concreto danneggiata (quanto meno in relazione ai tempi di erogazione della prestazione) da opposizioni strumentali;
4. il ricorso che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione risulta essere concepito, in sostanza, come una sorta di atto di appello, imponendo la legge, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.); non è quindi sufficiente, ad esempio, enunciare semplicemente la patologie da cui è affetta parte ricorrente, ma occorre esporre compiutamente le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal C.T.U. in sede di accertamento tecnico non sia corretta;
5. nel caso in esame, nessuna specifica contestazione è stata formulata in quanto parte ricorrente si è limitata ad affermare che il CTU non ha ben valutato le patologie sofferte;
in particolare, parte ricorrente, come già effettuato in sede di osservazioni alla CTU nell'ambito dell'ATP, ha richiamato i certificati neurologici del 18/09/2024, del 03/10/2024 e del 04/10/2024, sostenendo che gli stessi non siano stati esaminati dal consulente tecnico e ha contestato all'ausiliario la sua valutazione dello ADL (Activities of Daily Living) e IADL (Instrumental Activities of Daily Living);
6. deve tuttavia rilevarsi che il CTU in specifica risposta alle osservazioni inviate in sede di ATP, con ampia e condivisibile argomentazione, ha compiutamente valutato tutte le patologie da cui il ricorrente è affetta facendo scrupolosa applicazione della normativa di riferimento e analizzando tutta la documentazione medico legale messa a disposizione del CTU;
7. nella risposta alle osservazioni di parte ricorrente, infatti, il CTU ha chiarito espressamente che:
“Ho preso, poi, visione della documentazione sanitaria che mi viene allegata e che non va a modificare la diagnosi di disturbo bipolare dell'umore di tipo I sulla quale concordo.
Il mio dissenso va, viceversa, a investire l'impatto di questa e delle altre patologie sul piano della disabilità che certamente dà luogo ad una invalidità del 100% ma non raggiunge i requisiti per il riconoscimento di una indennità di accompagnamento. Infatti, la signora mantiene un grado di autonomia Pt_1 personale, modesto ma sufficiente a non essere costantemente dipendente dall'intervento adiuvante di terzi: infatti tra i diversi parametri che la collega Dott.ssa prende in esame per definire la perdita dell'autonomia, molti di Per_2 loro non sono legati ad una vera e propria incapacità fisica ma ad una carenza motivazionale che è chiara espressione della patologia psichiatrica. Altrettanto dicasi per le patologie osteo-articolari ampiamente elencate dal dottor : sono certamente presenti, hanno la loro gravità, si sommano Parte_2 negativamente agli effetti dell'obesità, tuttavia, come ho potuto osservare nel corso della visita, il loro impatto sull'autonomia deambulatoria della paziente non raggiunge i livelli necessari per il riconoscimento di una indennità di accompagnamento.
L'Avv. Serra mi fa notare che la mia valutazione sulle ADL (Activities of Daily Living) e IADL (Instrumental Activities of Daily Living) non coincide con quanto indicato dal dott. in data 08.11.2023: posso solo dire che io, in quelle Per_3 scale di valutazione, ho riscontrato i punteggi di disabilità che riporto nella CTU. Rispondo infine ad una domanda curiosa che l'Avv. Serra mi pone, facendomi notare che la mia valutazione nelle ADL e IADL è priva di attribuzione alle singole patologie: anche se diverse patologie sono compresenti, la disabilità da esse determinata è una. In conclusione: riconfermo le mie valutazioni.”;
8. in assenza di ulteriori e specifiche contestazioni alle risposte già formulate in sede di osservazioni alla bozza di relazione peritale, il ricorso in opposizione non è ammissibile, risolvendosi nella riaffermazione di un mero dissenso diagnostico;
9. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
10.le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di , che CP_2 liquida in complessivi € 3.300 oltre spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge;
- le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
Sassari, 27/05/2025
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 22/05/2025) nella causa n. 202 /2025 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.to SERRA ROSA, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
ass. dall'Avv.to CANU MARIA Controparte_1
ANTONIETTA;
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente , dopo aver presentato tempestiva e rituale Parte_1 contestazione rispetto all'esito dell'accertamento peritale demandato al CTU dott. nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ai sensi Per_1 dell'art. 445 bis cpc, ha introdotto il giudizio di merito nel quale ha domandato l'accertamento delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80;
− il CTU nominato in sede di ATP, all'esito della visita svolta in data 24/06/2024, ha, infatti, concluso il suo elaborato negando la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della prestazione richiesta affermando: “Non sono presenti i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”;
− parte convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso rilevando l'esaustività della CP_2 relazione peritale e la genericità delle avverse contestazioni;
− la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa in seguito a trattazione scritta. Ritenuto che:
1. il ricorso è inammissibile;
2. ai sensi dell'art. 445 bic cpc, “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”;
3. devono trarsi da tale disposto una serie di considerazioni rilevanti per la decisione che qui occupa: in particolare, dal dettato normativo discende che non è consentito, nell'ambito del giudizio introdotto a seguito di contestazione delle risultanze dell'ATP, una contestazione solo generica delle risultanze dell'accertamento peritale: ciò risponde alla duplice esigenza di evitare sia che, nel caso di ricorso della parte privata, venga disposto in automatico un nuovo accertamento sanitario in realtà inutile (in quanto rivolto a verificare la condivisibilità di un accertamento non specificamente contestato), sia che, nel caso di ricorso dell la parte privata che ha ottenuto un accertamento tecnico CP_2 favorevole risulti in concreto danneggiata (quanto meno in relazione ai tempi di erogazione della prestazione) da opposizioni strumentali;
4. il ricorso che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione risulta essere concepito, in sostanza, come una sorta di atto di appello, imponendo la legge, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.); non è quindi sufficiente, ad esempio, enunciare semplicemente la patologie da cui è affetta parte ricorrente, ma occorre esporre compiutamente le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal C.T.U. in sede di accertamento tecnico non sia corretta;
5. nel caso in esame, nessuna specifica contestazione è stata formulata in quanto parte ricorrente si è limitata ad affermare che il CTU non ha ben valutato le patologie sofferte;
in particolare, parte ricorrente, come già effettuato in sede di osservazioni alla CTU nell'ambito dell'ATP, ha richiamato i certificati neurologici del 18/09/2024, del 03/10/2024 e del 04/10/2024, sostenendo che gli stessi non siano stati esaminati dal consulente tecnico e ha contestato all'ausiliario la sua valutazione dello ADL (Activities of Daily Living) e IADL (Instrumental Activities of Daily Living);
6. deve tuttavia rilevarsi che il CTU in specifica risposta alle osservazioni inviate in sede di ATP, con ampia e condivisibile argomentazione, ha compiutamente valutato tutte le patologie da cui il ricorrente è affetta facendo scrupolosa applicazione della normativa di riferimento e analizzando tutta la documentazione medico legale messa a disposizione del CTU;
7. nella risposta alle osservazioni di parte ricorrente, infatti, il CTU ha chiarito espressamente che:
“Ho preso, poi, visione della documentazione sanitaria che mi viene allegata e che non va a modificare la diagnosi di disturbo bipolare dell'umore di tipo I sulla quale concordo.
Il mio dissenso va, viceversa, a investire l'impatto di questa e delle altre patologie sul piano della disabilità che certamente dà luogo ad una invalidità del 100% ma non raggiunge i requisiti per il riconoscimento di una indennità di accompagnamento. Infatti, la signora mantiene un grado di autonomia Pt_1 personale, modesto ma sufficiente a non essere costantemente dipendente dall'intervento adiuvante di terzi: infatti tra i diversi parametri che la collega Dott.ssa prende in esame per definire la perdita dell'autonomia, molti di Per_2 loro non sono legati ad una vera e propria incapacità fisica ma ad una carenza motivazionale che è chiara espressione della patologia psichiatrica. Altrettanto dicasi per le patologie osteo-articolari ampiamente elencate dal dottor : sono certamente presenti, hanno la loro gravità, si sommano Parte_2 negativamente agli effetti dell'obesità, tuttavia, come ho potuto osservare nel corso della visita, il loro impatto sull'autonomia deambulatoria della paziente non raggiunge i livelli necessari per il riconoscimento di una indennità di accompagnamento.
L'Avv. Serra mi fa notare che la mia valutazione sulle ADL (Activities of Daily Living) e IADL (Instrumental Activities of Daily Living) non coincide con quanto indicato dal dott. in data 08.11.2023: posso solo dire che io, in quelle Per_3 scale di valutazione, ho riscontrato i punteggi di disabilità che riporto nella CTU. Rispondo infine ad una domanda curiosa che l'Avv. Serra mi pone, facendomi notare che la mia valutazione nelle ADL e IADL è priva di attribuzione alle singole patologie: anche se diverse patologie sono compresenti, la disabilità da esse determinata è una. In conclusione: riconfermo le mie valutazioni.”;
8. in assenza di ulteriori e specifiche contestazioni alle risposte già formulate in sede di osservazioni alla bozza di relazione peritale, il ricorso in opposizione non è ammissibile, risolvendosi nella riaffermazione di un mero dissenso diagnostico;
9. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
10.le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di , che CP_2 liquida in complessivi € 3.300 oltre spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge;
- le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
Sassari, 27/05/2025
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso