Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 9-14 luglio 1958, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 19/7/1958, n. 174) ha dichiarato " l'illegittimita' costituzionale della legge 20 dicembre 1956, n. 1422 , intitolata "Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici composti in canapa nelle provincie della Campania", in riferimento all' art. 3 della Costituzione ; e, conseguentemente, della legge 9 luglio 1957, n. 601 ."
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 9-14 luglio 1958, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 19/7/1958, n. 174) ha dichiarato " l'illegittimita' costituzionale della legge 20 dicembre 1956, n. 1422 , intitolata "Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici composti in canapa nelle provincie della Campania", in riferimento all' art. 3 della Costituzione ; e, conseguentemente, della legge 9 luglio 1957, n. 601 ."