Articolo 3 della Legge 12 dicembre 1967, n. 1313
Articolo 2Articolo 4
Versione
2 febbraio 1968
Art. 3.
Ai fini dell'esecuzione dei Protocolli indicati nell'articolo 1, il paragrafo 2 dell'articolo 4 del Protocollo di cui alla lettera a) ed il paragrafo 2 dell'articolo 5 del Protocollo di cui alla lettera b) non si intendono riferiti ad atti di esecuzione forzata relativi ai rapporti per i quali non si applica l'immunita' di giurisdizione e di esecuzione dell'ESRO e dell'ELDO.
Entrata in vigore il 2 febbraio 1968