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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 13434/2023
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Antonio Lamberti e Domenico Signoriello, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti.
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti
Massimiliano Gorgoni, Carmen Moscariello ed Erminio Capasso, elettivamente domiciliato come in atti;
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Romano Ciccone, elettivamente domiciliato come in atti
Resistenti
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.10.2023, il ricorrente in epigrafe ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 071 2023 9018603149 000, notificatogli in data
1 25.09.2023, avente a oggetto i seguenti avvisi di addebito relativi a contributi IVS
Gestione Commercianti e sanzioni per gli anni dal 2016 al 2018, per una somma complessiva di € 12.459,98:
1) n. 371 2017 0010179476 000;
2) n. 371 2018 0010506676 000;
3) n. 371 2019 0006879457 000;
4) n. 371 2022 0001832132 000.
Nel dettaglio, ha dedotto l'insussistenza del presupposto della partecipazione all'attività commerciale con abitualità e prevalenza della società Caffè Mary s.r.l., necessario ai fini dell'iscrizione alla Gestione Commercianti e del versamento dei relativi contributi, nonché in ogni caso la cessazione dell'attività dalla stessa svolta
(iniziata in data 07.04.2016) dal 13.10.2018, regolarmente comunicata all'Agenzia delle Entrate tramite apposita dichiarazione.
Ha, inoltre, eccepito la pendenza di giudizio avverso l'ava di cui al n. 4) della premessa.
Ha, pertanto, chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento e degli avvisi sottesi alla stessa, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore antistatario.
CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito di aver provveduto in data
06.08.2024 allo sgravio della pretesa contributiva a seguito di sentenza emessa in data 29.02.2024 dal Tribunale di Napoli Nord all'esito del giudizio n. R.G.
15365/2022, con la quale venivano dichiarati non dovuti i contributi omessi in
Gestione Commercianti.
Ha chiesto, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Si è costituita la quale ha contestato tutto quanto ex adverso Controparte_2
dedotto e ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
è rimasta contumace. Controparte_3
Acquisita la documentazione prodotta, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 09.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2 In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della CP_3 avendo l'avviso opposto ad oggetto crediti contributivi relativi agli anni dal
[...]
2016 al 2018.
CP_ Ed infatti, la cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402, in forza della quale sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine poi differito fino al
31.12.2009 da successive disposizione di legge.
CP_ Venendo al merito, va dichiarata cessata la materia del contendere, avendo l' provveduto allo sgravio della stessa (vd. prospetto allegato alle note sostitutive d'udienza).
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664;
Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi
3 successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno, seppur solo in parte, l'oggetto del contendere.
Per quanto attiene al regime delle spese processuali tra il ricorrente e i resistenti costituiti, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda appare astrattamente fondata, anche alla luce della sentenza n. 1045/2024 versata in atti ed emessa in corso di causa.
È pur vero, però, che l' ha provveduto, a seguito dell'emissione della predetta CP_1
sentenza, allo sgravio della pretesa contributiva.
Le spese possono, pertanto, compensarsi nella misura di ½ e liquidarsi per la restante parte a carico dei resistenti costituiti in solido, tenuto conto del valore e della natura della causa e dell'assenza di istruttoria.
Nulla sulle spese tra il ricorrente e la stante la contumacia di Controparte_3 quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3
b) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ c) Compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna l' e l' CP_2 [...]
in solido tra loro al pagamento in favore del ricorrente della restante CP_2
parte, liquidata in € 933,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
d) Nulla sulle spese tra il ricorrente e la Controparte_3
4 Si comunichi.
Aversa, 10.01.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 13434/2023
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Antonio Lamberti e Domenico Signoriello, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti.
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti
Massimiliano Gorgoni, Carmen Moscariello ed Erminio Capasso, elettivamente domiciliato come in atti;
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Romano Ciccone, elettivamente domiciliato come in atti
Resistenti
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.10.2023, il ricorrente in epigrafe ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 071 2023 9018603149 000, notificatogli in data
1 25.09.2023, avente a oggetto i seguenti avvisi di addebito relativi a contributi IVS
Gestione Commercianti e sanzioni per gli anni dal 2016 al 2018, per una somma complessiva di € 12.459,98:
1) n. 371 2017 0010179476 000;
2) n. 371 2018 0010506676 000;
3) n. 371 2019 0006879457 000;
4) n. 371 2022 0001832132 000.
Nel dettaglio, ha dedotto l'insussistenza del presupposto della partecipazione all'attività commerciale con abitualità e prevalenza della società Caffè Mary s.r.l., necessario ai fini dell'iscrizione alla Gestione Commercianti e del versamento dei relativi contributi, nonché in ogni caso la cessazione dell'attività dalla stessa svolta
(iniziata in data 07.04.2016) dal 13.10.2018, regolarmente comunicata all'Agenzia delle Entrate tramite apposita dichiarazione.
Ha, inoltre, eccepito la pendenza di giudizio avverso l'ava di cui al n. 4) della premessa.
Ha, pertanto, chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento e degli avvisi sottesi alla stessa, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore antistatario.
CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito di aver provveduto in data
06.08.2024 allo sgravio della pretesa contributiva a seguito di sentenza emessa in data 29.02.2024 dal Tribunale di Napoli Nord all'esito del giudizio n. R.G.
15365/2022, con la quale venivano dichiarati non dovuti i contributi omessi in
Gestione Commercianti.
Ha chiesto, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Si è costituita la quale ha contestato tutto quanto ex adverso Controparte_2
dedotto e ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
è rimasta contumace. Controparte_3
Acquisita la documentazione prodotta, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 09.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2 In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della CP_3 avendo l'avviso opposto ad oggetto crediti contributivi relativi agli anni dal
[...]
2016 al 2018.
CP_ Ed infatti, la cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402, in forza della quale sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine poi differito fino al
31.12.2009 da successive disposizione di legge.
CP_ Venendo al merito, va dichiarata cessata la materia del contendere, avendo l' provveduto allo sgravio della stessa (vd. prospetto allegato alle note sostitutive d'udienza).
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664;
Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi
3 successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno, seppur solo in parte, l'oggetto del contendere.
Per quanto attiene al regime delle spese processuali tra il ricorrente e i resistenti costituiti, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda appare astrattamente fondata, anche alla luce della sentenza n. 1045/2024 versata in atti ed emessa in corso di causa.
È pur vero, però, che l' ha provveduto, a seguito dell'emissione della predetta CP_1
sentenza, allo sgravio della pretesa contributiva.
Le spese possono, pertanto, compensarsi nella misura di ½ e liquidarsi per la restante parte a carico dei resistenti costituiti in solido, tenuto conto del valore e della natura della causa e dell'assenza di istruttoria.
Nulla sulle spese tra il ricorrente e la stante la contumacia di Controparte_3 quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3
b) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ c) Compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna l' e l' CP_2 [...]
in solido tra loro al pagamento in favore del ricorrente della restante CP_2
parte, liquidata in € 933,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
d) Nulla sulle spese tra il ricorrente e la Controparte_3
4 Si comunichi.
Aversa, 10.01.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
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