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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/05/2025, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 15999/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15999/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a VILLARICCA (NA) il 11/10/1988 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. TOZZI FRANCESCO e GIUSEPPINA
CHIARIELLO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dagli avv. IDA VERRENGIA, ITALA DE BENEDICTIS,
LUCA CUZZUPOLI, NICOLA FUMO e CATALANO DAVIDE
RESISTENTE
OGGETTO: disconoscimento di rapporto di lavoro subordinato
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/12/2023 parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato come impiegato amministrativo alle dipendenze del proprio genitore, , titolare dell'omonima impresa individuale, dal P_
3.10.2017 al settembre 2021 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e
1 dalle 13.00 alle 17.00; che con provvedimento del 7.10.2021 l' ha CP_1 disconosciuto la natura subordinata del proprio rapporto di lavoro;
di aver presentato ricorso;
la violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3
l. 241/1990 e di comunicazione dell'avvio del procedimento ex art. 7 l. cit.; la sussistenza dei requisiti per la qualificazione del rapporto in esame come subordinato.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di annullare il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro con conseguente riconoscimento dei relativi contributi con vittoria di spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio si concentra solo sulla qualificazione del rapporto di lavoro del ricorrente come rapporto di lavoro subordinato, così come da prospettazione attorea, superando, in tal modo, la presunzione di gratuità del lavoro familiare, allegata dall' CP_1
In altre parole, nel caso in esame non è esperita un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso dall' ma CP_1 un'azione di accertamento delle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro al fine della reinscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e del riaccredito dei relativi contributi. Non si tratta, quindi, di un'azione di condanna ad un facere pubblicistico, come prospettato dall' e pertanto tale eccezione deve essere rigettata. CP_1
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, il processo relativo a prestazioni di tipo previdenziale ed assistenziale non ha struttura impugnatoria poiché ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento amministrativo emesso dall' ma il diritto del privato CP_1
2 all'erogazione di quella determinata prestazione in presenza di tutti i requisiti previsti direttamente dalla legge.
I provvedimenti amministrativi emessi dall' in ordine all'erogazione CP_1 di una prestazione previdenziale od assistenziale non hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere ma costituiscono meri atti ricognitivi, con funzione di certazione o di mero accertamento, dei requisiti previsti direttamente dalla legge. Il che costituisce il logico corollario delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale proprio perché è lo stesso legislatore a stabilire in modo puntuale quali siano i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione e l' svolge una funzione di CP_1 mero accertamento. Si tratta, quindi, di un'attività vincolata nell'interesse del privato senza alcun margine di discrezionalità. Se, infatti, l' CP_1 fosse titolare di un ampio potere discrezionale e se la legge non avesse individuato in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es. Cass. sez. un.
529/2000, 13664/2002 e 24862/2006).
Tali considerazioni sono state ribadite dalla giurisprudenza più recente in caso di revoca della prestazione assistenziale o previdenziale (cfr. Cass.
3404/2006 e 3688/2015).
Per tali ragioni, sono inconferenti al presente giudizio i motivi di doglianza legati alla violazione della l. 241/1990.
DISTRIBUZIONE DELL'ONERE PROBATORIO – LAVORO FAMILIARE
Per quanto riguarda il sistema di riparto dell'onere probatorio, il dato normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 2697 c.c. e, pertanto, i fatti costitutivi della pretesa azionata devono essere allegati e provati dall'attore in senso sostanziale mentre grava sul convenuto in senso sostanziale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto azionato.
3 Nel caso in esame, quindi, è onere del ricorrente dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti rilevanti dell'effettività del rapporto di lavoro.
Tali considerazioni sono confermate dalla più recente giurisprudenza di legittimità
(Cass. 32356/2019), pronunciatasi proprio in tema di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo, secondo cui “questa Corte ha affermato ripetutamente il principio, cui si è attenuta la sentenza impugnata, secondo il quale l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, CP_1 disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (cfr. Cassazione civile sez. lav., 16/05/2019, n. 13198; Cass. 10096 del 2016, nonchè anche
Cass. nn. 27144, 27145 del 19 dicembre 2014; Cass. 26949 del 19 dicembre
2014; Cass. n. 25833 del 5 dicembre 2014; Cass., n. 23340 del 3 novembre
2014). Il ricorso non offre elementi utili a porre in discussione tale soluzione sicchè la inammissibilità dei due motivi deve essere dichiarata a mente dell'art.
360 bis c.p.c., n. 1”.
Tale onere probatorio, però, deve essere assolto in modo molto rigoroso nei casi di sussistenza di un legame di parentela tra il datore di lavoro ed il lavoratore subordinato al fine di superare la presunzione di gratuità del lavoro familiare.
Secondo la Suprema Corte, infatti, (Cass. 9043/11; 1218/04; 7845/03)
“per superare la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare (che trova la sua fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono normalmente rese "affectionis vel benevolentiue causae") è necessario che la parte che faccia valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti offra una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità. In particolare, con riferimento all'attività lavorativa prestata in agricoltura in favore di parenti
o affini (nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà) la mera
4 prestazione di attività lavorativa non è sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato, essendo invece necessaria una specifica prova della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, che può essere fornita anche al di fuori degli clementi sintomatici più tipici della subordinazione, purché risulti un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorative e quella retribuiva, entrambe caratterizzate dall'obbligatorietà,
e la prestazione lavorativa sia soggetta a direttive e controlli, pur se in un eventuale quadro caratterizzato da maggiore elasticità di orari”.
VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Nel caso in esame, inoltre, non costituiscono idonea prova documentale l'estratto contributivo, i prospetti paga e le comunicazioni Tali Pt_2 documenti, dinanzi al disconoscimento da parte dell'ente previdenziale, possono avere valore indiziario e, per ciò solo, hanno scarsa valenza probatoria. Essi, infatti, non possono costituire prova di per sé sufficiente del rapporto lavorativo in ragione del fatto che costituiscono documenti redatti unilateralmente dal datore di lavoro e, quindi, non hanno né possono avere efficacia certificativa della sussistenza del rapporto né efficacia probatoria vincolante nei confronti dell' CP_1
VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI TESTIMONIALI
Risultano, invece, fondamentali per la ricostruzione della vicenda le dichiarazioni rese dai testi escussi.
A tal proposito, risultano rilevanti le dichiarazioni rese da Testimone_1 in ragione della chiarezza e della precisione del narrato offerto, della percezione diretta dei fatti (ex dipendente dell'impresa individuale e collega di lavoro del ricorrente), della posizione di terzietà (assenza di legami familiari o di animosità nei confronti delle parti del giudizio). Il teste, infatti, pur non essendo a conoscenza della retribuzione percepita dal ricorrente ha confermato come anch'egli ha osservato l'orario di lavoro ed era sottoposto al potere direttivo e gerarchico del padre senza alcuna differenza con gli altri dipendenti. Per tali ragioni, è possibile presumere
5 che tali modalità di svolgimento della prestazione lavorativa siano rimaste identiche anche dopo il 2020 (periodo di cessazione del rapporto di lavoro del teste).
Il teste, infatti, ha dichiarato: “ADR: Non sono parente di parte ricorrente.
Non ho contenzioso di parte resistente. Ho lavorato per dal P_
2005 se ben ricordo ed il mio rapporto è cessato prima della pandemia
(2020 se ben ricordo). Non ho contenzioso con . Io mi sono P_ dimesso perché mia moglie si lamentava che ero fuori tutta la settimana.
Io ero manovale sui cantieri che si trovavano a Firenze, Milano, Roma e nel centro-nord Italia. Preciso che partivamo il lunedì mattina e tornavo venerdì. Io lavoravo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 fino alle 12.00 e poi dalle 13.00 alle 17.00. Io percepivo una retribuzione mensile superiore
a mille euro ma non mi ricordo. Le direttive erano impartite da P_
. era presente sui cantieri, rispettava sempre lo
[...] Parte_1 stesso orario di lavoro. Andavamo insieme con il furgone e guidava o
o . Il ricorrente che si occupava di recuperare il materiale P_ Pt_1 per il cantiere. Le direttive erano impartite allo stesso modo anche al figlio
. Il rapporto di lavoro del ricorrente dopo che ha conseguito il Pt_1 diploma di geometra ed era ancora presente in azienda quando mi sono dimesso. Non conosco la retribuzione mensile di parte ricorrente. Conosco
l'ingegnere . Io non so nello specifico cosa facesse ma so che Testimone_2 andava con i progetti sul per interagire con la stazione CP_3 appaltante. Egli veniva sul cantiere all'occorrenza ma non so quantificare il numero di volte. Il rapporto di lavoro di parte ricorrente è iniziato prima di quello di . Non conosco la retribuzione di . Egli era Tes_2 Testimone_2 ancora presente in azienda quando mi sono dimesso.
Qualche volta parte ricorrente ha lavorato anche in ufficio e non esclusivamente sui cantieri. Ricordo che tra gli altri dipendenti c'era un mio connazionale che chiamavamo “ ”.” Per_1
Le dichiarazioni del teste , inoltre, hanno la sola funzione di Testimone_2 corroborare gli elementi già forniti dal primo teste nonostante il legame di parentela con parte ricorrente (fratello) e la sussistenza di contenzioso con
6 l' per analoga vicenda e la durata ridotta del rapporto (qualche CP_1 mese).
Egli ha dichiarato: “ADR: Sono il fratello di parte ricorrente e il figlio di
. Io sono ingegnere e lavoro alle dipendenze della società P_
Picanto Appalti s.r.l. dal 2021 settembre (se ben ricordo) all'attualità e svolgo anche attività di lavoro autonoma essendo iscritto alla gestione separata. Ho lavorato anche alle dipendenze di mio padre quale imprenditore individuale prima che mio padre conferisse la sua azienda al momento della costituzione della società Picanto Appalti. Sono stato assunto nel 2017, ricordo di aver lavorato per un periodo di circa due mesi
e poi ho preferito prendermi un momento di riflessione di cinque o sei mesi per decidere se lavorare alle dipendenze di mio padre o meno e poi ho deciso di lavorare per lui ed il rapporto non ha avuto più interruzioni.
In questi cinque o sei mesi preciso di non essere stato alle sue dipendenze. Anche io ho contenzioso pendente con l' per CP_1 disconoscimento del rapporto di lavoro con mio padre. Io lavoravo dalle
8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì. La mia retribuzione era intorno ai 1.400 ed ai 1.500 euro al mese. Preciso che le direttive mi erano impartite esclusivamente da mio padre. La mia postazione di lavoro si trovava a volte presso la sede della società oppure mi recavo sui vari cantieri sparsi sul centro-nord Italia per gestire sia le questioni contabili sia i rapporti con fornitori e direzione dei lavoro. Preciso che tutti i cantieri ove ho lavorato erano appalti pubblici dove c'era il direttore dei lavori della stazione appaltante. Mio fratello ha lavorato per mio padre ed attualmente è alle dipendenze della nuova società. Egli è stato assunto prima di me e prima anche di quella parentesi iniziale di due mesi che io ho avuto perché mio fratello ha iniziato a gravitare intorno all'azienda di famiglia subito dopo il diploma mentre io ho preferito proseguire gli studi. Non ricordo se mio fratello ha lavorato ininterrottamente durante il mio periodo di lavoro. Egli aveva la gestione dell'ingresso e dell'uscita delle merci e dei rapporti dei fornitori in un raggio di qualche chilometro dal cantiere e si occupava anche del
7 trasporto. Io, invece, cercavo fornitori anche a diversi chilometri di distanza dal cantiere purchè avessero un'offerta più competitiva. Preciso che anche mio fratello era presente fisicamente sui diversi cantieri. Preciso che la parola ultima sulla scelta dei fornitori spettava a mio padre. Anche mio fratello osservava il mio orario di lavoro, comune anche agli altri dipendenti. Preciso che quando ero con lui facevamo colazione e pranzo e cena insieme a tutti i dipendenti. Non conosco la retribuzione mensile di mio fratello. Penso che percepisse la mia stessa retribuzione. Preciso che io e mio fratello percepivamo la retribuzione a cadenza mensile in modo identico a quello degli altri dipendenti. Preciso che l'orario di lavoro era uguale per tutti e non vi era alcuna tolleranza di orario nei confronti miei e di mio fratello rispetto agli altri dipendenti. Allo stesso modo, il potere direttivo era esercitato nei nostri confronti era identico rispetto a quello degli altri dipendenti. è un cittadino rumeno, operaio Parte_3 storico di mio padre, chiamato “ ”. Egli lavora con mio padre dal 2007 Per_2
o 2008 più o meno. Egli era manovale tuttofare ed è stato presente sui cantieri dove eravamo presente io e mio fratello. Osservava il mio orario di lavoro ma non conosco la sua retribuzione. Il suo rapporto di lavoro è cessato nel 2019/2020 prima del covid perché ha cambiato lavoro e ora è agricoltore perché ha deciso di lavorare insieme alla moglie alle dipendenze di un'azienda agricola. Preciso che noi partivamo il lunedì per raggiungere i cantieri del centro italia e tornavamo di venerdì e, quindi, ha fatto una scelta per ragioni familiari. Mio fratello restava in ufficio raramente perché dipendeva dal periodo. Quando i cantieri erano aperti, egli era presente. Io, invece, andavo sul cantiere con una frequenza media di una volta ogni due settimane. C'era anche un altro operaio di origine rumena chiamato “ ”.” Per_1
QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO
All'esito dell'escussione testimoniale, può ritenersi che il ricorrente abbia assolto al proprio onere probatorio in quanto dalle dichiarazioni dei testi,
8 infatti, emergono alcuni indicatori della condizione di subordinazione ed, in particolare:
1. il pagamento a scadenze periodiche della retribuzione, determinata in misura fissa e l'estraneità del lavoratore rispetto ai rischi d'impresa;
2. l'inserimento del lavoratore nella struttura aziendale: entrambi i testi indotti da parte ricorrente hanno confermato come lo stesso lavorasse sui cantieri del padre;
3. la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo in capo al datore di lavoro: entrambi i testi del ricorrente hanno confermato la presenza del padre sui cantieri e l'esercizio del potere direttivo;
4. la continuità e la sistematicità della prestazione: entrambi i testi di parte ricorrente hanno confermato lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del ricorrente rispettando l'orario di lavoro, analogamente agli altri dipendenti.
In considerazione di quanto sopra, deve ritenersi sufficientemente raggiunta la prova della sussistenza del rapporto di lavoro di cui il ricorrente ha chiesto l'accertamento, essendone stati dimostrati i requisiti indefettibili della subordinazione con riferimento ai peridi dedotti in ricorso mentre parte resistente non ha fornito idonea prova contraria.
Per tali ragioni, l' deve essere condannata al riaccredito dei CP_1 contributi disconosciuti.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
A tal proposito, occorre evidenziare come il rimborso del contributo unificato sia conseguenziale alla condanna alle spese, essendo obbligazione ex lege senza autonomo capo di condanna. Secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. 2615/2024), infatti, “sul tema del pagamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie, questa
Corte ha già avuto modo di chiarire che in tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e,
9 nell'ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall'art. 13 del
d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell'obbligazione (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 18529 del 10/07/2019, Rv. 654658 - 01; Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 23830 del 20/11/2015, Rv. 637782 - 01; con riferimento al giudizio amministrativo: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 38943 del 07/12/2021,
Rv. 663433 - 01)”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara che ha lavorato quale lavoratore subordinato Parte_1
a tempo pieno con le mansioni di impiegato alle dipendenze di
, quale titolare dell'omonima impresa individuale P_ dal 3.10.2017 al settembre 2021 e, conseguentemente, condanna l' alla ricostruzione della sua posizione CP_1 contributiva e previdenziale;
2. condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese di lite, con attribuzione ai procuratori anticipatari, che si liquidano in € 2.697,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 19/05/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo a
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15999/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a VILLARICCA (NA) il 11/10/1988 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. TOZZI FRANCESCO e GIUSEPPINA
CHIARIELLO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dagli avv. IDA VERRENGIA, ITALA DE BENEDICTIS,
LUCA CUZZUPOLI, NICOLA FUMO e CATALANO DAVIDE
RESISTENTE
OGGETTO: disconoscimento di rapporto di lavoro subordinato
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/12/2023 parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato come impiegato amministrativo alle dipendenze del proprio genitore, , titolare dell'omonima impresa individuale, dal P_
3.10.2017 al settembre 2021 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e
1 dalle 13.00 alle 17.00; che con provvedimento del 7.10.2021 l' ha CP_1 disconosciuto la natura subordinata del proprio rapporto di lavoro;
di aver presentato ricorso;
la violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3
l. 241/1990 e di comunicazione dell'avvio del procedimento ex art. 7 l. cit.; la sussistenza dei requisiti per la qualificazione del rapporto in esame come subordinato.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di annullare il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro con conseguente riconoscimento dei relativi contributi con vittoria di spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio si concentra solo sulla qualificazione del rapporto di lavoro del ricorrente come rapporto di lavoro subordinato, così come da prospettazione attorea, superando, in tal modo, la presunzione di gratuità del lavoro familiare, allegata dall' CP_1
In altre parole, nel caso in esame non è esperita un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso dall' ma CP_1 un'azione di accertamento delle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro al fine della reinscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e del riaccredito dei relativi contributi. Non si tratta, quindi, di un'azione di condanna ad un facere pubblicistico, come prospettato dall' e pertanto tale eccezione deve essere rigettata. CP_1
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, il processo relativo a prestazioni di tipo previdenziale ed assistenziale non ha struttura impugnatoria poiché ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento amministrativo emesso dall' ma il diritto del privato CP_1
2 all'erogazione di quella determinata prestazione in presenza di tutti i requisiti previsti direttamente dalla legge.
I provvedimenti amministrativi emessi dall' in ordine all'erogazione CP_1 di una prestazione previdenziale od assistenziale non hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere ma costituiscono meri atti ricognitivi, con funzione di certazione o di mero accertamento, dei requisiti previsti direttamente dalla legge. Il che costituisce il logico corollario delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale proprio perché è lo stesso legislatore a stabilire in modo puntuale quali siano i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione e l' svolge una funzione di CP_1 mero accertamento. Si tratta, quindi, di un'attività vincolata nell'interesse del privato senza alcun margine di discrezionalità. Se, infatti, l' CP_1 fosse titolare di un ampio potere discrezionale e se la legge non avesse individuato in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es. Cass. sez. un.
529/2000, 13664/2002 e 24862/2006).
Tali considerazioni sono state ribadite dalla giurisprudenza più recente in caso di revoca della prestazione assistenziale o previdenziale (cfr. Cass.
3404/2006 e 3688/2015).
Per tali ragioni, sono inconferenti al presente giudizio i motivi di doglianza legati alla violazione della l. 241/1990.
DISTRIBUZIONE DELL'ONERE PROBATORIO – LAVORO FAMILIARE
Per quanto riguarda il sistema di riparto dell'onere probatorio, il dato normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 2697 c.c. e, pertanto, i fatti costitutivi della pretesa azionata devono essere allegati e provati dall'attore in senso sostanziale mentre grava sul convenuto in senso sostanziale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto azionato.
3 Nel caso in esame, quindi, è onere del ricorrente dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti rilevanti dell'effettività del rapporto di lavoro.
Tali considerazioni sono confermate dalla più recente giurisprudenza di legittimità
(Cass. 32356/2019), pronunciatasi proprio in tema di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo, secondo cui “questa Corte ha affermato ripetutamente il principio, cui si è attenuta la sentenza impugnata, secondo il quale l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, CP_1 disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (cfr. Cassazione civile sez. lav., 16/05/2019, n. 13198; Cass. 10096 del 2016, nonchè anche
Cass. nn. 27144, 27145 del 19 dicembre 2014; Cass. 26949 del 19 dicembre
2014; Cass. n. 25833 del 5 dicembre 2014; Cass., n. 23340 del 3 novembre
2014). Il ricorso non offre elementi utili a porre in discussione tale soluzione sicchè la inammissibilità dei due motivi deve essere dichiarata a mente dell'art.
360 bis c.p.c., n. 1”.
Tale onere probatorio, però, deve essere assolto in modo molto rigoroso nei casi di sussistenza di un legame di parentela tra il datore di lavoro ed il lavoratore subordinato al fine di superare la presunzione di gratuità del lavoro familiare.
Secondo la Suprema Corte, infatti, (Cass. 9043/11; 1218/04; 7845/03)
“per superare la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare (che trova la sua fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono normalmente rese "affectionis vel benevolentiue causae") è necessario che la parte che faccia valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti offra una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità. In particolare, con riferimento all'attività lavorativa prestata in agricoltura in favore di parenti
o affini (nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà) la mera
4 prestazione di attività lavorativa non è sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato, essendo invece necessaria una specifica prova della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, che può essere fornita anche al di fuori degli clementi sintomatici più tipici della subordinazione, purché risulti un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorative e quella retribuiva, entrambe caratterizzate dall'obbligatorietà,
e la prestazione lavorativa sia soggetta a direttive e controlli, pur se in un eventuale quadro caratterizzato da maggiore elasticità di orari”.
VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Nel caso in esame, inoltre, non costituiscono idonea prova documentale l'estratto contributivo, i prospetti paga e le comunicazioni Tali Pt_2 documenti, dinanzi al disconoscimento da parte dell'ente previdenziale, possono avere valore indiziario e, per ciò solo, hanno scarsa valenza probatoria. Essi, infatti, non possono costituire prova di per sé sufficiente del rapporto lavorativo in ragione del fatto che costituiscono documenti redatti unilateralmente dal datore di lavoro e, quindi, non hanno né possono avere efficacia certificativa della sussistenza del rapporto né efficacia probatoria vincolante nei confronti dell' CP_1
VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI TESTIMONIALI
Risultano, invece, fondamentali per la ricostruzione della vicenda le dichiarazioni rese dai testi escussi.
A tal proposito, risultano rilevanti le dichiarazioni rese da Testimone_1 in ragione della chiarezza e della precisione del narrato offerto, della percezione diretta dei fatti (ex dipendente dell'impresa individuale e collega di lavoro del ricorrente), della posizione di terzietà (assenza di legami familiari o di animosità nei confronti delle parti del giudizio). Il teste, infatti, pur non essendo a conoscenza della retribuzione percepita dal ricorrente ha confermato come anch'egli ha osservato l'orario di lavoro ed era sottoposto al potere direttivo e gerarchico del padre senza alcuna differenza con gli altri dipendenti. Per tali ragioni, è possibile presumere
5 che tali modalità di svolgimento della prestazione lavorativa siano rimaste identiche anche dopo il 2020 (periodo di cessazione del rapporto di lavoro del teste).
Il teste, infatti, ha dichiarato: “ADR: Non sono parente di parte ricorrente.
Non ho contenzioso di parte resistente. Ho lavorato per dal P_
2005 se ben ricordo ed il mio rapporto è cessato prima della pandemia
(2020 se ben ricordo). Non ho contenzioso con . Io mi sono P_ dimesso perché mia moglie si lamentava che ero fuori tutta la settimana.
Io ero manovale sui cantieri che si trovavano a Firenze, Milano, Roma e nel centro-nord Italia. Preciso che partivamo il lunedì mattina e tornavo venerdì. Io lavoravo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 fino alle 12.00 e poi dalle 13.00 alle 17.00. Io percepivo una retribuzione mensile superiore
a mille euro ma non mi ricordo. Le direttive erano impartite da P_
. era presente sui cantieri, rispettava sempre lo
[...] Parte_1 stesso orario di lavoro. Andavamo insieme con il furgone e guidava o
o . Il ricorrente che si occupava di recuperare il materiale P_ Pt_1 per il cantiere. Le direttive erano impartite allo stesso modo anche al figlio
. Il rapporto di lavoro del ricorrente dopo che ha conseguito il Pt_1 diploma di geometra ed era ancora presente in azienda quando mi sono dimesso. Non conosco la retribuzione mensile di parte ricorrente. Conosco
l'ingegnere . Io non so nello specifico cosa facesse ma so che Testimone_2 andava con i progetti sul per interagire con la stazione CP_3 appaltante. Egli veniva sul cantiere all'occorrenza ma non so quantificare il numero di volte. Il rapporto di lavoro di parte ricorrente è iniziato prima di quello di . Non conosco la retribuzione di . Egli era Tes_2 Testimone_2 ancora presente in azienda quando mi sono dimesso.
Qualche volta parte ricorrente ha lavorato anche in ufficio e non esclusivamente sui cantieri. Ricordo che tra gli altri dipendenti c'era un mio connazionale che chiamavamo “ ”.” Per_1
Le dichiarazioni del teste , inoltre, hanno la sola funzione di Testimone_2 corroborare gli elementi già forniti dal primo teste nonostante il legame di parentela con parte ricorrente (fratello) e la sussistenza di contenzioso con
6 l' per analoga vicenda e la durata ridotta del rapporto (qualche CP_1 mese).
Egli ha dichiarato: “ADR: Sono il fratello di parte ricorrente e il figlio di
. Io sono ingegnere e lavoro alle dipendenze della società P_
Picanto Appalti s.r.l. dal 2021 settembre (se ben ricordo) all'attualità e svolgo anche attività di lavoro autonoma essendo iscritto alla gestione separata. Ho lavorato anche alle dipendenze di mio padre quale imprenditore individuale prima che mio padre conferisse la sua azienda al momento della costituzione della società Picanto Appalti. Sono stato assunto nel 2017, ricordo di aver lavorato per un periodo di circa due mesi
e poi ho preferito prendermi un momento di riflessione di cinque o sei mesi per decidere se lavorare alle dipendenze di mio padre o meno e poi ho deciso di lavorare per lui ed il rapporto non ha avuto più interruzioni.
In questi cinque o sei mesi preciso di non essere stato alle sue dipendenze. Anche io ho contenzioso pendente con l' per CP_1 disconoscimento del rapporto di lavoro con mio padre. Io lavoravo dalle
8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì. La mia retribuzione era intorno ai 1.400 ed ai 1.500 euro al mese. Preciso che le direttive mi erano impartite esclusivamente da mio padre. La mia postazione di lavoro si trovava a volte presso la sede della società oppure mi recavo sui vari cantieri sparsi sul centro-nord Italia per gestire sia le questioni contabili sia i rapporti con fornitori e direzione dei lavoro. Preciso che tutti i cantieri ove ho lavorato erano appalti pubblici dove c'era il direttore dei lavori della stazione appaltante. Mio fratello ha lavorato per mio padre ed attualmente è alle dipendenze della nuova società. Egli è stato assunto prima di me e prima anche di quella parentesi iniziale di due mesi che io ho avuto perché mio fratello ha iniziato a gravitare intorno all'azienda di famiglia subito dopo il diploma mentre io ho preferito proseguire gli studi. Non ricordo se mio fratello ha lavorato ininterrottamente durante il mio periodo di lavoro. Egli aveva la gestione dell'ingresso e dell'uscita delle merci e dei rapporti dei fornitori in un raggio di qualche chilometro dal cantiere e si occupava anche del
7 trasporto. Io, invece, cercavo fornitori anche a diversi chilometri di distanza dal cantiere purchè avessero un'offerta più competitiva. Preciso che anche mio fratello era presente fisicamente sui diversi cantieri. Preciso che la parola ultima sulla scelta dei fornitori spettava a mio padre. Anche mio fratello osservava il mio orario di lavoro, comune anche agli altri dipendenti. Preciso che quando ero con lui facevamo colazione e pranzo e cena insieme a tutti i dipendenti. Non conosco la retribuzione mensile di mio fratello. Penso che percepisse la mia stessa retribuzione. Preciso che io e mio fratello percepivamo la retribuzione a cadenza mensile in modo identico a quello degli altri dipendenti. Preciso che l'orario di lavoro era uguale per tutti e non vi era alcuna tolleranza di orario nei confronti miei e di mio fratello rispetto agli altri dipendenti. Allo stesso modo, il potere direttivo era esercitato nei nostri confronti era identico rispetto a quello degli altri dipendenti. è un cittadino rumeno, operaio Parte_3 storico di mio padre, chiamato “ ”. Egli lavora con mio padre dal 2007 Per_2
o 2008 più o meno. Egli era manovale tuttofare ed è stato presente sui cantieri dove eravamo presente io e mio fratello. Osservava il mio orario di lavoro ma non conosco la sua retribuzione. Il suo rapporto di lavoro è cessato nel 2019/2020 prima del covid perché ha cambiato lavoro e ora è agricoltore perché ha deciso di lavorare insieme alla moglie alle dipendenze di un'azienda agricola. Preciso che noi partivamo il lunedì per raggiungere i cantieri del centro italia e tornavamo di venerdì e, quindi, ha fatto una scelta per ragioni familiari. Mio fratello restava in ufficio raramente perché dipendeva dal periodo. Quando i cantieri erano aperti, egli era presente. Io, invece, andavo sul cantiere con una frequenza media di una volta ogni due settimane. C'era anche un altro operaio di origine rumena chiamato “ ”.” Per_1
QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO
All'esito dell'escussione testimoniale, può ritenersi che il ricorrente abbia assolto al proprio onere probatorio in quanto dalle dichiarazioni dei testi,
8 infatti, emergono alcuni indicatori della condizione di subordinazione ed, in particolare:
1. il pagamento a scadenze periodiche della retribuzione, determinata in misura fissa e l'estraneità del lavoratore rispetto ai rischi d'impresa;
2. l'inserimento del lavoratore nella struttura aziendale: entrambi i testi indotti da parte ricorrente hanno confermato come lo stesso lavorasse sui cantieri del padre;
3. la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo in capo al datore di lavoro: entrambi i testi del ricorrente hanno confermato la presenza del padre sui cantieri e l'esercizio del potere direttivo;
4. la continuità e la sistematicità della prestazione: entrambi i testi di parte ricorrente hanno confermato lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del ricorrente rispettando l'orario di lavoro, analogamente agli altri dipendenti.
In considerazione di quanto sopra, deve ritenersi sufficientemente raggiunta la prova della sussistenza del rapporto di lavoro di cui il ricorrente ha chiesto l'accertamento, essendone stati dimostrati i requisiti indefettibili della subordinazione con riferimento ai peridi dedotti in ricorso mentre parte resistente non ha fornito idonea prova contraria.
Per tali ragioni, l' deve essere condannata al riaccredito dei CP_1 contributi disconosciuti.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
A tal proposito, occorre evidenziare come il rimborso del contributo unificato sia conseguenziale alla condanna alle spese, essendo obbligazione ex lege senza autonomo capo di condanna. Secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. 2615/2024), infatti, “sul tema del pagamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie, questa
Corte ha già avuto modo di chiarire che in tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e,
9 nell'ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall'art. 13 del
d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell'obbligazione (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 18529 del 10/07/2019, Rv. 654658 - 01; Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 23830 del 20/11/2015, Rv. 637782 - 01; con riferimento al giudizio amministrativo: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 38943 del 07/12/2021,
Rv. 663433 - 01)”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara che ha lavorato quale lavoratore subordinato Parte_1
a tempo pieno con le mansioni di impiegato alle dipendenze di
, quale titolare dell'omonima impresa individuale P_ dal 3.10.2017 al settembre 2021 e, conseguentemente, condanna l' alla ricostruzione della sua posizione CP_1 contributiva e previdenziale;
2. condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese di lite, con attribuzione ai procuratori anticipatari, che si liquidano in € 2.697,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 19/05/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo a
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