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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 08/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Causa n. 959/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Prima Civile
Nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere
Dott.ssa Desirè Perego Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello n. 959/2022 R.G. promosso da:
quale figlio e unico erede di a sua volta sorella e Parte_1 Persona_1 unica erede di rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Alessio presso lo studio Persona_2 del quale a AR, in Corso Cavour n. 2 è elettivamente domiciliato appellante in riassunzione
contro
n persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv.ti Antonello Martinez e Alberto Merlo ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale di quest'ultimo appellata in riassunzione
e contro
Controparte_2
appellato contumace
Oggetto: operazioni di investimento, dolo del promotore finanziario, concorso di colpa
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, applicando i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 15046/202 2 del 1 3.04.2022, pubblicata l'11.05.22:
- Acclarare l'insussistenza, nel caso in esame, dell'applicazione dell'art. 1227 co. 1 c.c. e, conseguentemente:
- Dichiarare la responsabilità solidale di e con Controparte_1 Controparte_2 riferimento alle somme che quest'ultimo ha sottratto a per un importo complessivo di € Persona_2
78.193,54;
- Dichiarare tenuti e condannare in via solidale e al Controparte_1 Controparte_2 pagamento a favore di , quale erede legittimo di della somma di € Parte_1 Persona_2
78.193,54, oltre interessi legali da calcolarsi dalla data dei singoli fatti distrattivi, detratto quanto già pagato da a in forza delle sentenze di primo e secondo grado. Controparte_1 Persona_2
Con vittoria integrale delle spese e competenze dei giudizi di primo e secondo grado, oltre che del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di riassunzione”.
Per Banca Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, per tutti i motivi esposti e come meglio, rigettare le avverse domande di condanna nei riguardi di confermando la sentenza n. Controparte_1
234/2017 emessa dalla Corte di Appello di Torino, Sezione Terza Civile, in data 10.01.2017 e depositata in data 30.7.2017, nella parte in cui ha accertato la concorrente responsabilità del creditore Sig. nella misura percentuale del 40% (e/o in subordine, per una percentuale Per_2 minore) della somma indebitamente sottratta all'attore, anche sotto il profilo di cui all'art. 1227, 2^ comma, c.c.
In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre il rimborso forfetario di legge (15%) sui diritti e sugli onorari e gli altri accessori (CPA e IVA).”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Le domande svolte in giudizio dalle parti e la sentenza di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio e Persona_2 Controparte_2
esponendo (1) di aver stipulato il contratto di c/c online n. 001 506202 presso Controparte_1
e di essere stato seguito e consigliato negli investimenti tra il 2002 ed il Controparte_1
2008 dal family banker , legato alla banca da un contratto di agenzia;
(2) che nel Controparte_2
2008 era venuto a conoscenza, tramite presa visione degli estratti conto comunicati dalla che il CP_1
si era appropriato del codice di accesso al c/c online e con plurime operazioni aveva distratto CP_2 il denaro ivi depositato per un importo complessivo di € 78.193,54; (3) di aver contattato il CP_2 che gli aveva confessato di aver indebitamente sottratto dal conto corrente la somma sopra indicata,
2 precisando di avergli nel corso degli anni consegnato degli estratti conto falsi;
(4) che sulla base di tali fatti, aveva interrotto ogni rapporto di collaborazione con il proprio family banker. Controparte_1 chiedeva, quindi, la condanna di e Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
(quest'ultimo rimasto contumace in tutti i gradi di giudizio), in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali subìti quantificati nella somma di € 78.193,54, e dei danni non patrimoniali nella misura di
€ 15.000,00. si costituiva tempestivamente in giudizio formulando domanda Controparte_1 riconvenzionale di manleva nei riguardi del convenuto e chiamando in causa quale Controparte_2 terzo , che assumeva essere fideiussore del , da cui chiedeva, parimenti, di Persona_3 CP_2 essere manlevata. Nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree evidenziando di aver puntualmente inviato al correntista gli estratti conti trimestrali, da cui era chiaramente possibile controllare analiticamente tutte le operazioni effettuate sul conto stesso, e che costui aveva omesso di verificare le operazioni in conto corrente ed anche di curare che nessuno avesse accesso alle sue password e ai codici di accesso al conto in line.
La costituendosi in giudizio disconosceva le sottoscrizioni della garanzia fideiussoria prodotta Per_3 da , chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti dalla banca. Controparte_1
All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale accoglieva in parte la domanda di risarcimento dei danni formulata in giudizio dal riconosciuto, infatti, un suo concorso di colpa nella Per_2 causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., il Giudice condannava il e CP_2 [...]
in solido tra loro (in applicazione dell'art. 2049 c.c. e dell'art. 31 TUF) a risarcire al CP_1 il 60% del danno patrimoniale subito, così per € 46.916,12, oltre interessi dalla data della Per_2 domanda al saldo.
Venivano rigettate le domande di manleva formulate in giudizio da sia nei Controparte_1 confronti di – avendo la CTU grafologica disposta in corso di causa concluso per Persona_3
l'apocrifia della firma in calce alla fideiussione (solo) apparentemente a lei riferibile – ed anche nei confronti di . Controparte_2
2. La sentenza di appello.
Avverso tale sentenza proponevano appello in via principale ed in via incidentale Persona_2
; all'esito del giudizio, in cui il era rimasto contumace e che non aveva Controparte_1 CP_2 avuto ad oggetto le domande relative alla posizione della , si concludeva con la conferma della Per_3 sentenza di primo grado in punto di concorso di colpa del e applicazione dell'art. 1227 co. 1 Per_2
c.c. e della conseguente determinazione del quantum risarcitorio, con riforma, tuttavia, della data di decorrenza degli interessi che anziché dalla data della domanda giudiziale, venivano fatti decorrere dai singoli fatti distrattivi.
In accoglimento dell'appello incidentale proposto da veniva accolta la domanda di Controparte_1 manleva di quest'ultima formulata nei confronti del (su tale capo della sentenza, non oggetto CP_2 di ricorso in Cassazione, si è formato il giudicato).
3
3. Il giudizio di legittimità.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per Cassazione dolendosi - con un Persona_2 unico motivo - della violazione degli artt. 1227, 1832, 2049 e 31 TUF per aver la Corte di appello ritenuto sussistente la sua concorrente responsabilità nella causazione del danno patrimoniale subito in conseguenza delle condotte distrattive poste in essere dal . CP_2
Il ricorrente sosteneva, infatti, che non potesse desumersi alcuna sua collusione col consulente finanziario né un'acquiescenza alla sua condotta dal mero mancato controllo degli estratti conto e che una sua responsabilità concorrente dovesse escludersi atteso che il gli aveva periodicamente CP_2 esibito estratti conto falsi (doc. 4 . Per_2
Si costituiva chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile o comunque Controparte_1 rigettato.
Con ordinanza n. 15046/2022 pubblicata in data 11.05.2022 la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso così argomentando (pag. 3 e ss.): “[…] il motivo è fondato;
- la quantificazione del danno che la banca è stata condannata a risarcire in misura inferiore al danno effettivamente subito dal ricorrente è stata disposta in applicazione espressa della disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 1227, c.c., secondo la quale se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
- tale disposizione disciplina, ai fini della quantificazione del risarcimento dovuto, la situazione di concorso del soggetto leso nella determinazione dell'evento dannoso, imponendo una ripartizione della responsabilità, e quindi del risarcimento, qualora l'evento lesivo sia imputabile alla condotta sia del debitore, sia del creditore, esprimendo un corollario del principio della causalità, per cui al danneggiante non può far carico quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile (cfr. Cass., Sez. Un., 21 novembre 2011, n. 24406); - nell'ambito di tale disposizione, dunque, la colpa non costituisce un mero criterio d'imputazione soggettiva del fatto, ma la misura della rilevanza causale dello stesso, nel senso che, in mancanza di tale requisito, il comportamento del danneggiato non può considerarsi causa o concausa del danno (così, Cass., Sez. Un., 26 maggio 2020, n. 9769); - ciò a differenza di quanto previsto dal secondo comma del predetto art. 1227 c.c., che riguarda un momento successivo al verificarsi dell'evento lesivo, cui il danneggiato non ha prestato alcun contributo causale, ed esclude dal risarcimento quel pregiudizio ulteriore che questi avrebbe potuto evitare tenendo una condotta diligente;
- con riferimento alla fattispecie in esame, è stato evidenziato che la riduzione della responsabilità del danneggiante è configurabile non solo in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante, ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta (attiva od omissiva che sia) che si inserisca come antecedente necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subìto (così, Cass., Sez. Un., n.
9769/20); - orbene, ritiene questo Collegio che la condotta consistente nella mancata segnalazione da parte del cliente delle operazioni non autorizzate annotate negli estratti conto periodicamente ricevuti non si pone in relazione causale con il danno verificatosi, in quanto cronologicamente successiva allo stesso e, in quanto tale, inidonea a costituire un suo antecedente, per cui non può assumere rilevanza
4 ai fini della riduzione del danno disposta dalla sentenza impugnata;
- la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione”. La Suprema Corte ha quindi escluso l'applicabilità dell'art. 1227 co. 1 c.c. al caso di specie e ha rinviato, anche per le spese, alla Corte di Appello in diversa composizione.
4. Il giudizio di rinvio.
A seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, - quale figlio e unico erede di Parte_1
a sua volta sorella ed unica erede di deceduto a Varese il Persona_1 Persona_2
14.12.2020 – notificava atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. avanti a questa Corte rassegnando le conclusioni richiamate in premessa.
Con comparsa del 29/11/2022 si è ritualmente costituita nella presente fase di rinvio
[...] chiedendo il rigetto delle avverse domande insistendo, in particolare, sull'assenza di Controparte_1 diligenza in capo al il quale aveva omesso sistematicamente di controllare gli estratti del Per_2 proprio conto del deposito ed aveva omesso qualsiasi cautela idonea ad evitare che terze persone venissero a conoscenza dei codici segreti, rilevando al contempo, che la aveva offerto ai clienti CP_1 tutta una serie di accorgimenti volti a prevenire il rischio di eventuali accessi non autorizzati.
Chiedeva, in particolare, che trovasse applicazione la disposizione di cui all'art. 1227 co. 2 c.c. avendo la tempestivamente proposto in giudizio la relativa eccezione. CP_1
rimaneva contumace. Controparte_2
La Corte d'Appello, fatte precisare le conclusioni alle parti e concessi i termini per il deposito di comparse conclusionale e repliche, tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
5. L'oggetto del presente giudizio
La Corte ritiene che sia utile, innanzitutto, chiarire quale sia l'oggetto del presente giudizio di rinvio a fronte dei temi che non sono mai stati oggetto di impugnazione ad opera delle parti e del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione.
Alla luce, infatti, del principio di diritto enunciato dall'ordinanza di rinvio n. 15046/2022 della Corte di
Cassazione e del decisum del secondo grado non specificamente impugnato dalle parti costituite -in via principale o incidentale- e, dunque, passato in giudicato, è pacifica, nell'an, la sussistenza della responsabilità della banca convenuta in riassunzione rispetto alla condotta del (materiale CP_2 autore della condotta distrattiva subita da ). Persona_2
Il giudicato si è, inoltre, formato ai sensi dell'art. 2909 c.c. in ordine al rigetto della domanda di manleva formulata in giudizio da nei confronti di , rigettata in Controparte_1 Persona_3 primo grado senza che fosse interposto appello, e alla domanda di manleva formulata in giudizio da nei confronti dei avendo la Corte d'Appello accolto detta Controparte_1 Controparte_2 domanda (riformando in parte qua la sentenza di primo grado) e non essendo stato proposto, sul punto, ricorso in Cassazione.
5 In applicazione, inoltre, del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte si deve escludere l'applicabilità nel caso in esame dell'art. 1227 co. 1 c.c. dovendosi escludere la rilevanza causale della condotta del creditore ai fini della riduzione del risarcimento del danno poiché detta Persona_2 condotta, consistita nel mancato controllo degli estratti conto e nella mancata segnalazione alla banca dell'annotazione di operazioni non autorizzate, sarebbe stata successiva al danno, già verificatosi a causa della condotta illecita del . CP_2
In sede di rinvio - erede di a sua volta erede di Parte_1 Persona_1 Persona_2
– ha, quindi, chiesto la condanna solidale di e di al pagamento Controparte_1 Controparte_2 dell'intero danno subito pari ad € 78.193,54 (oltre interessi dalla data delle singole distrazioni – come già stabilito dalla Corte d'Appello senza impugnazione sul punto), domanda alla quale resiste
[...]
che chiede, invece, che sia confermata la sentenza della Corte di appello “nella parte in CP_1 cui ha accertato la concorrente responsabilità del creditore Sig. nella misura percentuale Per_2 del 40% (e/o in subordine, per una percentuale minore) della somma indebitamente sottratta all'attore, anche sotto il profilo di cui all'art. 1227, 2^ comma, c.c.”.
6. La decisione di rinvio
Così delimitato l'ambito del devoluto si osserva quanto segue. L'art. 1227 c.c. disciplina due distinte ipotesi in cui la condotta colposa del danneggiato è idonea a incidere, riducendolo o escludendolo, sul danno risarcibile.
Il primo comma disciplina, invero, l'ipotesi in cui la condotta del danneggiato sia essa stessa concausa del danno patito ed esclude la risarcibilità di quella porzione di danno causalmente riconducibile alla sua condotta e non a quella del terzo danneggiante.
Il secondo comma disciplina, invece, l'ipotesi in cui il danno causato dalla condotta del terzo si sia aggravato in conseguenza della condotta colposa del danneggiato che costituisce, quindi, un post, rispetto alla causazione del danno.
La giurisprudenza di legittimità chiarisce, peraltro, la diversa natura delle disposizioni di cui ai due commi dell'art. 1227 c.c. prevedendo che il primo comma possa essere applicato anche d'ufficio dal Giudice mentre l'applicazione del secondo comma consegue ad un'eccezione in senso proprio della parte.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “in tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (primo comma dell'art.
1227 cod. civ.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma del medesimo articolo) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto un aggravamento del danno, senza contribuire alla causazione;
solo per la seconda di tali situazioni costituisce oggetto di una eccezione in senso proprio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 112 cod. proc. civ., mentre, ove il convenuto si sia limitato a contestare in toto la propria responsabilità, il giudice deve valutare d'ufficio il possibile concorso di colpa del danneggiato” (Cass. Civ. sez. Lav. Sentenza 5024/02).
Le due norme, che hanno diversa natura, operano, quindi, su piani distinti potendo anche trovare contemporanea applicazione non potendosi escludere che il danneggiato, oltre ad aver concorso alla
6 causazione del danno (comma 1), abbia in seguito colposamente determinato un aggravamento dello stesso (comma 2).
Nel caso in esame si deve rilevare come sin dal primo grado di giudizio la convenuta
[...]
abbia invocato l'applicazione (anche) dell'art. 1227 co. 2 c.c.; trattandosi di eccezione in CP_1 senso proprio si deve, quindi, ritenere che la stessa sia stata tempestivamente e validamente dedotta in giudizio dalla parte.
Il Tribunale, tuttavia, ha ridotto l'ammontare del risarcimento spettante al facendo specifica e Per_2 motivata applicazione del solo comma 1 dell'art. 1227 c.c., così, implicitamente ma chiaramente disattendendo l'eccezione di parte fondata sul comma 2 dello stesso articolo, non potendosi verificare, tra l'applicazione del dei due commi dell'art. 1227 c.c. alcun assorbimento, trattandosi, per le ragioni anzidette, di norme destinate a operare su piani distinti.
A fronte del rigetto, ancorché implicito, della formulata eccezione, gravava su Controparte_1
l'onere di proporre appello, in via principale o incidentale avverso detto rigetto.
, costituendosi in grado di appello, non ha impugnato il suddetto rigetto avendo Controparte_1 rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, per tutti i motivi sopra esposti e come meglio, rigettare l'avverso appello e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la sentenza n. 673/2013 del Tribunale di AR (Dott.ssa Delle Grottaglie), depositata in data 24.10.2013 nel giudizio RG 4406/2008, nella parte in cui ha erroneamente statuito, senza motivazione alcuna, che la domanda riconvenzionale di manleva proposta dalla
[...] nei confronti del convenuto contumace non meritasse Controparte_1 Controparte_2 accoglimento e, conseguentemente, accertata e dichiarata la responsabilità solidale, nella percentuale del 60 % della somma di euro 78.193,54, di e con Controparte_1 Controparte_2 riferimento alla somma indebitamente sottratta all'attore oggi appellante, condannare il Sig. CP_2
a tenere indenne e manlevare la di tutto quanto questa è stata
[...] Controparte_1 condannata a pagare in favore del Sig. , e cioè della somma complessiva di Euro Persona_2
46.916,12, quale risultato della percentuale di responsabilità accertata, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre il rimborso forfetario di legge (12,5%) sui diritti e sugli onorari e gli altri accessori (CPA e IVA)”. Quello che la parte invocava era, quindi, la conferma dell'applicazione dell'art. 1227 co. 1 c.c., già applicato dal Tribunale, nulla lamentando in ordine alla mancata applicazione dell'art. 1227 co. 2 c.c.; l'appello incidentale proposto riguardava, infatti, esclusivamente, la domanda di manleva formulata in giudizio nei confronti del . CP_2
Si ritiene, quindi, che in ordine al rigetto dell'eccezione formulata dalla banca convenuta ai sensi dell'art. 1227 co. 2 c.c. si sia formato il giudicato all'esito della pronuncia di primo grado, non avendo dedotto motivi di appello sul punto e non avendo nemmeno svolto delle difese in Controparte_1 relazione ai motivi di appello dedotti dal che invocassero espressamente l'applicazione Per_2 dell'art. 1227 co. 2 c.c. (le difese erano, invero, genericamente riferite all'art. 1227 c.c.). In ogni caso, anche a voler ritenere che il giudicato circa il rigetto dell'eccezione in esame non si sia formato in tale fase di giudizio, lo stesso si sarebbe formato per non avere proposto Controparte_1
7 ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che, di nuovo, confermava l'applicazione al caso di specie dell'art. 1227 co. 1 c.c., e non quella dell'art. 1227 co. 2 c.c.
Per le suesposte ragioni si ritiene, quindi, che nella presente fase di rinvio sia precluso l'esame dell'eccezione formulata dalla parte, trattandosi di eccezione in senso proprio, come tale non rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sul rigetto della quale si è già formato il giudicato.
Nel presente giudizio di rinvio si deve, quindi, prendere atto di come l'articolo 1227 c.c. non possa trovare applicazione essendo l'applicazione del primo comma stata esclusa dalla Cote di Cassazione
(come riconosciuto dalla stessa – pag. 9 atto di costituzione) e l'applicazione del Controparte_1 secondo comma già stata esclusa con efficacia di giudicato tra le parti.
Non vi sono, quindi, ragioni per limitare ad € 46.916,12 (o ad una diversa somma) il risarcimento del danno cui sono tenuti, in solido, e , avendo, invece, il - Controparte_1 Controparte_2 Per_2 come già accertato nei precedenti gradi di giudizio – subito un danno di complessivi € 78.193,54.
In riforma della sentenza di primo grado, esclusa l'applicazione dell'art. 1227 c.c., Controparte_1
e devono, quindi, essere condannati in solido tra loro a restituire a , Controparte_2 Parte_1 quale figlio e unico erede di , a sua volta sorella e unica erede di Persona_1 [...]
la somma di € 78.193,54 oltre interessi legali dalla data dei singoli fatti distrattivi al saldo, Per_2 somma da cui detrarsi l'importo di € 51.734,34 già corrisposto da in esecuzione Controparte_1 della sentenza di primo grado.
7. Spese di lite
In relazione alle spese legali si assumono le seguenti determinazioni.
Rimangono ferme le decisioni in punto spese legali relativamente ai rapporti tra e Controparte_1
essendo stata tale posizione completamente definita all'esito del giudizio di primo Persona_3 grado ed essendosi, quindi, formato il giudicato anche in parte qua.
Restano, altresì, ferme le determinazioni riguardanti le spese legali di primo e secondo grado relative ai rapporti tra e , spese poste interamente a carico del Controparte_1 Controparte_2 CP_2 all'esito del giudizio di appello e ivi liquidate, dipendendo tale statuizione dall'accoglimento della domanda di manleva formulata in giudizio dalla banca, domanda che ha trovato la sua definizione in grado di appello e non è stata oggetto né del giudizio avanti la Corte di Cassazione, né del presente giudizio di rinvio. Per tale ragione non si condanna a rifondere a Controparte_2 Controparte_1 le spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio non essendo state oggetto di esame in tali gradi domande reciproche tra dette parti.
In riforma della sentenza di primo grado, le spese di lite affrontate da in tale grado di Persona_2 giudizio vengono integralmente poste a carico di e di , in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, essendo tali parti risultate, all'esito del giudizio, integralmente soccombenti nei suoi confronti.
Per la stessa ragione si pongono a carico solidale di e di le spese Controparte_1 Controparte_2 di lite sostenute da e dai suoi eredi in tutti gli altri gradi di giudizio. Persona_2
8 Le spese vengono liquidate nei seguenti termini in applicazione dei parametri ratione temporis vigenti, lo scaglione di valore di riferimento è individuato sulla base dell'ammontare del danno risarcibile, pari ad € 78.193,54, si applicano valori prossimi a quelli medi attesa la normale complessità delle questioni giuridiche trattate, per il giudizio di rinvio si applicano valori inferiori data la limitatezza dell'oggetto del devoluto:
− spese del primo grado di giudizio: si liquidano le spese in € 7.500 (€ 1.900 per la fase di studio,
€ 1.000 per la fase introduttiva, € 2.000 per la fase istruttoria e di trattazione, € 2.600 per la fase decisionale);
− spese del giudizio di appello: si liquidano le spese in € 9.450 (€ 2.800 per la fase di studio, € 1.800 per la fase introduttiva ed € 4.850 per la fase decisionale);
− per il giudizio avanti la Corte di Cassazione: si liquidano le spese in € 7.100 (€ 3.200 per la fase di studio, € 2.300 per la fase introduttiva ed € 1.600 per la fase decisionale);
− per il giudizio di rinvio: si liquidano le spese in € 6.700 (€ 2.000 per la fase di studio, € 1.200 per la fase introduttiva ed € 3.500 per la fase decisionale); su detti importi sono dovuti rimborso forfettario spese, CPA e IVA.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, giudicando in sede di rinvio, per quanto devoluto a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 15046/22, sull'appello proposto da avverso Persona_2 la sentenza n. 673/13 emessa in data 24.10.13 dal Tribunale di AR:
− condanna e in solido tra loro a restituire a Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
quale erede di a sua volta erede di la somma
[...] Persona_1 Persona_2 di € 78.193,54 oltre interessi legali dalla data dei singoli fatti distrattivi al saldo, somma da cui detrarsi l'importo di € 51.734,34 già corrisposto da in esecuzione Controparte_1 della sentenza di primo grado;
− condanna e a rifondere a , nella Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 predetta qualità, le spese di tutti i gradi di giudizio che liquida in € 7.500 per il giudizio di primo grado, € 9.450 per il primo giudizio di appello, € 7.100 per il giudizio in Cassazione ed in
€ 6.700 per il giudizio di rinvio oltre rimborso forfettario spese, CPA e IVA.
− conferma nel resto. Così deciso a Torino il 14.06.24
Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
Il Consigliere est.
Dott.ssa Desirè Perego
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Prima Civile
Nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere
Dott.ssa Desirè Perego Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello n. 959/2022 R.G. promosso da:
quale figlio e unico erede di a sua volta sorella e Parte_1 Persona_1 unica erede di rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Alessio presso lo studio Persona_2 del quale a AR, in Corso Cavour n. 2 è elettivamente domiciliato appellante in riassunzione
contro
n persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv.ti Antonello Martinez e Alberto Merlo ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale di quest'ultimo appellata in riassunzione
e contro
Controparte_2
appellato contumace
Oggetto: operazioni di investimento, dolo del promotore finanziario, concorso di colpa
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, applicando i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 15046/202 2 del 1 3.04.2022, pubblicata l'11.05.22:
- Acclarare l'insussistenza, nel caso in esame, dell'applicazione dell'art. 1227 co. 1 c.c. e, conseguentemente:
- Dichiarare la responsabilità solidale di e con Controparte_1 Controparte_2 riferimento alle somme che quest'ultimo ha sottratto a per un importo complessivo di € Persona_2
78.193,54;
- Dichiarare tenuti e condannare in via solidale e al Controparte_1 Controparte_2 pagamento a favore di , quale erede legittimo di della somma di € Parte_1 Persona_2
78.193,54, oltre interessi legali da calcolarsi dalla data dei singoli fatti distrattivi, detratto quanto già pagato da a in forza delle sentenze di primo e secondo grado. Controparte_1 Persona_2
Con vittoria integrale delle spese e competenze dei giudizi di primo e secondo grado, oltre che del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di riassunzione”.
Per Banca Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, per tutti i motivi esposti e come meglio, rigettare le avverse domande di condanna nei riguardi di confermando la sentenza n. Controparte_1
234/2017 emessa dalla Corte di Appello di Torino, Sezione Terza Civile, in data 10.01.2017 e depositata in data 30.7.2017, nella parte in cui ha accertato la concorrente responsabilità del creditore Sig. nella misura percentuale del 40% (e/o in subordine, per una percentuale Per_2 minore) della somma indebitamente sottratta all'attore, anche sotto il profilo di cui all'art. 1227, 2^ comma, c.c.
In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre il rimborso forfetario di legge (15%) sui diritti e sugli onorari e gli altri accessori (CPA e IVA).”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Le domande svolte in giudizio dalle parti e la sentenza di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio e Persona_2 Controparte_2
esponendo (1) di aver stipulato il contratto di c/c online n. 001 506202 presso Controparte_1
e di essere stato seguito e consigliato negli investimenti tra il 2002 ed il Controparte_1
2008 dal family banker , legato alla banca da un contratto di agenzia;
(2) che nel Controparte_2
2008 era venuto a conoscenza, tramite presa visione degli estratti conto comunicati dalla che il CP_1
si era appropriato del codice di accesso al c/c online e con plurime operazioni aveva distratto CP_2 il denaro ivi depositato per un importo complessivo di € 78.193,54; (3) di aver contattato il CP_2 che gli aveva confessato di aver indebitamente sottratto dal conto corrente la somma sopra indicata,
2 precisando di avergli nel corso degli anni consegnato degli estratti conto falsi;
(4) che sulla base di tali fatti, aveva interrotto ogni rapporto di collaborazione con il proprio family banker. Controparte_1 chiedeva, quindi, la condanna di e Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
(quest'ultimo rimasto contumace in tutti i gradi di giudizio), in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali subìti quantificati nella somma di € 78.193,54, e dei danni non patrimoniali nella misura di
€ 15.000,00. si costituiva tempestivamente in giudizio formulando domanda Controparte_1 riconvenzionale di manleva nei riguardi del convenuto e chiamando in causa quale Controparte_2 terzo , che assumeva essere fideiussore del , da cui chiedeva, parimenti, di Persona_3 CP_2 essere manlevata. Nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree evidenziando di aver puntualmente inviato al correntista gli estratti conti trimestrali, da cui era chiaramente possibile controllare analiticamente tutte le operazioni effettuate sul conto stesso, e che costui aveva omesso di verificare le operazioni in conto corrente ed anche di curare che nessuno avesse accesso alle sue password e ai codici di accesso al conto in line.
La costituendosi in giudizio disconosceva le sottoscrizioni della garanzia fideiussoria prodotta Per_3 da , chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti dalla banca. Controparte_1
All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale accoglieva in parte la domanda di risarcimento dei danni formulata in giudizio dal riconosciuto, infatti, un suo concorso di colpa nella Per_2 causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., il Giudice condannava il e CP_2 [...]
in solido tra loro (in applicazione dell'art. 2049 c.c. e dell'art. 31 TUF) a risarcire al CP_1 il 60% del danno patrimoniale subito, così per € 46.916,12, oltre interessi dalla data della Per_2 domanda al saldo.
Venivano rigettate le domande di manleva formulate in giudizio da sia nei Controparte_1 confronti di – avendo la CTU grafologica disposta in corso di causa concluso per Persona_3
l'apocrifia della firma in calce alla fideiussione (solo) apparentemente a lei riferibile – ed anche nei confronti di . Controparte_2
2. La sentenza di appello.
Avverso tale sentenza proponevano appello in via principale ed in via incidentale Persona_2
; all'esito del giudizio, in cui il era rimasto contumace e che non aveva Controparte_1 CP_2 avuto ad oggetto le domande relative alla posizione della , si concludeva con la conferma della Per_3 sentenza di primo grado in punto di concorso di colpa del e applicazione dell'art. 1227 co. 1 Per_2
c.c. e della conseguente determinazione del quantum risarcitorio, con riforma, tuttavia, della data di decorrenza degli interessi che anziché dalla data della domanda giudiziale, venivano fatti decorrere dai singoli fatti distrattivi.
In accoglimento dell'appello incidentale proposto da veniva accolta la domanda di Controparte_1 manleva di quest'ultima formulata nei confronti del (su tale capo della sentenza, non oggetto CP_2 di ricorso in Cassazione, si è formato il giudicato).
3
3. Il giudizio di legittimità.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per Cassazione dolendosi - con un Persona_2 unico motivo - della violazione degli artt. 1227, 1832, 2049 e 31 TUF per aver la Corte di appello ritenuto sussistente la sua concorrente responsabilità nella causazione del danno patrimoniale subito in conseguenza delle condotte distrattive poste in essere dal . CP_2
Il ricorrente sosteneva, infatti, che non potesse desumersi alcuna sua collusione col consulente finanziario né un'acquiescenza alla sua condotta dal mero mancato controllo degli estratti conto e che una sua responsabilità concorrente dovesse escludersi atteso che il gli aveva periodicamente CP_2 esibito estratti conto falsi (doc. 4 . Per_2
Si costituiva chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile o comunque Controparte_1 rigettato.
Con ordinanza n. 15046/2022 pubblicata in data 11.05.2022 la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso così argomentando (pag. 3 e ss.): “[…] il motivo è fondato;
- la quantificazione del danno che la banca è stata condannata a risarcire in misura inferiore al danno effettivamente subito dal ricorrente è stata disposta in applicazione espressa della disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 1227, c.c., secondo la quale se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
- tale disposizione disciplina, ai fini della quantificazione del risarcimento dovuto, la situazione di concorso del soggetto leso nella determinazione dell'evento dannoso, imponendo una ripartizione della responsabilità, e quindi del risarcimento, qualora l'evento lesivo sia imputabile alla condotta sia del debitore, sia del creditore, esprimendo un corollario del principio della causalità, per cui al danneggiante non può far carico quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile (cfr. Cass., Sez. Un., 21 novembre 2011, n. 24406); - nell'ambito di tale disposizione, dunque, la colpa non costituisce un mero criterio d'imputazione soggettiva del fatto, ma la misura della rilevanza causale dello stesso, nel senso che, in mancanza di tale requisito, il comportamento del danneggiato non può considerarsi causa o concausa del danno (così, Cass., Sez. Un., 26 maggio 2020, n. 9769); - ciò a differenza di quanto previsto dal secondo comma del predetto art. 1227 c.c., che riguarda un momento successivo al verificarsi dell'evento lesivo, cui il danneggiato non ha prestato alcun contributo causale, ed esclude dal risarcimento quel pregiudizio ulteriore che questi avrebbe potuto evitare tenendo una condotta diligente;
- con riferimento alla fattispecie in esame, è stato evidenziato che la riduzione della responsabilità del danneggiante è configurabile non solo in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante, ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta (attiva od omissiva che sia) che si inserisca come antecedente necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subìto (così, Cass., Sez. Un., n.
9769/20); - orbene, ritiene questo Collegio che la condotta consistente nella mancata segnalazione da parte del cliente delle operazioni non autorizzate annotate negli estratti conto periodicamente ricevuti non si pone in relazione causale con il danno verificatosi, in quanto cronologicamente successiva allo stesso e, in quanto tale, inidonea a costituire un suo antecedente, per cui non può assumere rilevanza
4 ai fini della riduzione del danno disposta dalla sentenza impugnata;
- la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione”. La Suprema Corte ha quindi escluso l'applicabilità dell'art. 1227 co. 1 c.c. al caso di specie e ha rinviato, anche per le spese, alla Corte di Appello in diversa composizione.
4. Il giudizio di rinvio.
A seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, - quale figlio e unico erede di Parte_1
a sua volta sorella ed unica erede di deceduto a Varese il Persona_1 Persona_2
14.12.2020 – notificava atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. avanti a questa Corte rassegnando le conclusioni richiamate in premessa.
Con comparsa del 29/11/2022 si è ritualmente costituita nella presente fase di rinvio
[...] chiedendo il rigetto delle avverse domande insistendo, in particolare, sull'assenza di Controparte_1 diligenza in capo al il quale aveva omesso sistematicamente di controllare gli estratti del Per_2 proprio conto del deposito ed aveva omesso qualsiasi cautela idonea ad evitare che terze persone venissero a conoscenza dei codici segreti, rilevando al contempo, che la aveva offerto ai clienti CP_1 tutta una serie di accorgimenti volti a prevenire il rischio di eventuali accessi non autorizzati.
Chiedeva, in particolare, che trovasse applicazione la disposizione di cui all'art. 1227 co. 2 c.c. avendo la tempestivamente proposto in giudizio la relativa eccezione. CP_1
rimaneva contumace. Controparte_2
La Corte d'Appello, fatte precisare le conclusioni alle parti e concessi i termini per il deposito di comparse conclusionale e repliche, tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
5. L'oggetto del presente giudizio
La Corte ritiene che sia utile, innanzitutto, chiarire quale sia l'oggetto del presente giudizio di rinvio a fronte dei temi che non sono mai stati oggetto di impugnazione ad opera delle parti e del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione.
Alla luce, infatti, del principio di diritto enunciato dall'ordinanza di rinvio n. 15046/2022 della Corte di
Cassazione e del decisum del secondo grado non specificamente impugnato dalle parti costituite -in via principale o incidentale- e, dunque, passato in giudicato, è pacifica, nell'an, la sussistenza della responsabilità della banca convenuta in riassunzione rispetto alla condotta del (materiale CP_2 autore della condotta distrattiva subita da ). Persona_2
Il giudicato si è, inoltre, formato ai sensi dell'art. 2909 c.c. in ordine al rigetto della domanda di manleva formulata in giudizio da nei confronti di , rigettata in Controparte_1 Persona_3 primo grado senza che fosse interposto appello, e alla domanda di manleva formulata in giudizio da nei confronti dei avendo la Corte d'Appello accolto detta Controparte_1 Controparte_2 domanda (riformando in parte qua la sentenza di primo grado) e non essendo stato proposto, sul punto, ricorso in Cassazione.
5 In applicazione, inoltre, del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte si deve escludere l'applicabilità nel caso in esame dell'art. 1227 co. 1 c.c. dovendosi escludere la rilevanza causale della condotta del creditore ai fini della riduzione del risarcimento del danno poiché detta Persona_2 condotta, consistita nel mancato controllo degli estratti conto e nella mancata segnalazione alla banca dell'annotazione di operazioni non autorizzate, sarebbe stata successiva al danno, già verificatosi a causa della condotta illecita del . CP_2
In sede di rinvio - erede di a sua volta erede di Parte_1 Persona_1 Persona_2
– ha, quindi, chiesto la condanna solidale di e di al pagamento Controparte_1 Controparte_2 dell'intero danno subito pari ad € 78.193,54 (oltre interessi dalla data delle singole distrazioni – come già stabilito dalla Corte d'Appello senza impugnazione sul punto), domanda alla quale resiste
[...]
che chiede, invece, che sia confermata la sentenza della Corte di appello “nella parte in CP_1 cui ha accertato la concorrente responsabilità del creditore Sig. nella misura percentuale Per_2 del 40% (e/o in subordine, per una percentuale minore) della somma indebitamente sottratta all'attore, anche sotto il profilo di cui all'art. 1227, 2^ comma, c.c.”.
6. La decisione di rinvio
Così delimitato l'ambito del devoluto si osserva quanto segue. L'art. 1227 c.c. disciplina due distinte ipotesi in cui la condotta colposa del danneggiato è idonea a incidere, riducendolo o escludendolo, sul danno risarcibile.
Il primo comma disciplina, invero, l'ipotesi in cui la condotta del danneggiato sia essa stessa concausa del danno patito ed esclude la risarcibilità di quella porzione di danno causalmente riconducibile alla sua condotta e non a quella del terzo danneggiante.
Il secondo comma disciplina, invece, l'ipotesi in cui il danno causato dalla condotta del terzo si sia aggravato in conseguenza della condotta colposa del danneggiato che costituisce, quindi, un post, rispetto alla causazione del danno.
La giurisprudenza di legittimità chiarisce, peraltro, la diversa natura delle disposizioni di cui ai due commi dell'art. 1227 c.c. prevedendo che il primo comma possa essere applicato anche d'ufficio dal Giudice mentre l'applicazione del secondo comma consegue ad un'eccezione in senso proprio della parte.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “in tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (primo comma dell'art.
1227 cod. civ.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma del medesimo articolo) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto un aggravamento del danno, senza contribuire alla causazione;
solo per la seconda di tali situazioni costituisce oggetto di una eccezione in senso proprio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 112 cod. proc. civ., mentre, ove il convenuto si sia limitato a contestare in toto la propria responsabilità, il giudice deve valutare d'ufficio il possibile concorso di colpa del danneggiato” (Cass. Civ. sez. Lav. Sentenza 5024/02).
Le due norme, che hanno diversa natura, operano, quindi, su piani distinti potendo anche trovare contemporanea applicazione non potendosi escludere che il danneggiato, oltre ad aver concorso alla
6 causazione del danno (comma 1), abbia in seguito colposamente determinato un aggravamento dello stesso (comma 2).
Nel caso in esame si deve rilevare come sin dal primo grado di giudizio la convenuta
[...]
abbia invocato l'applicazione (anche) dell'art. 1227 co. 2 c.c.; trattandosi di eccezione in CP_1 senso proprio si deve, quindi, ritenere che la stessa sia stata tempestivamente e validamente dedotta in giudizio dalla parte.
Il Tribunale, tuttavia, ha ridotto l'ammontare del risarcimento spettante al facendo specifica e Per_2 motivata applicazione del solo comma 1 dell'art. 1227 c.c., così, implicitamente ma chiaramente disattendendo l'eccezione di parte fondata sul comma 2 dello stesso articolo, non potendosi verificare, tra l'applicazione del dei due commi dell'art. 1227 c.c. alcun assorbimento, trattandosi, per le ragioni anzidette, di norme destinate a operare su piani distinti.
A fronte del rigetto, ancorché implicito, della formulata eccezione, gravava su Controparte_1
l'onere di proporre appello, in via principale o incidentale avverso detto rigetto.
, costituendosi in grado di appello, non ha impugnato il suddetto rigetto avendo Controparte_1 rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, per tutti i motivi sopra esposti e come meglio, rigettare l'avverso appello e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la sentenza n. 673/2013 del Tribunale di AR (Dott.ssa Delle Grottaglie), depositata in data 24.10.2013 nel giudizio RG 4406/2008, nella parte in cui ha erroneamente statuito, senza motivazione alcuna, che la domanda riconvenzionale di manleva proposta dalla
[...] nei confronti del convenuto contumace non meritasse Controparte_1 Controparte_2 accoglimento e, conseguentemente, accertata e dichiarata la responsabilità solidale, nella percentuale del 60 % della somma di euro 78.193,54, di e con Controparte_1 Controparte_2 riferimento alla somma indebitamente sottratta all'attore oggi appellante, condannare il Sig. CP_2
a tenere indenne e manlevare la di tutto quanto questa è stata
[...] Controparte_1 condannata a pagare in favore del Sig. , e cioè della somma complessiva di Euro Persona_2
46.916,12, quale risultato della percentuale di responsabilità accertata, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre il rimborso forfetario di legge (12,5%) sui diritti e sugli onorari e gli altri accessori (CPA e IVA)”. Quello che la parte invocava era, quindi, la conferma dell'applicazione dell'art. 1227 co. 1 c.c., già applicato dal Tribunale, nulla lamentando in ordine alla mancata applicazione dell'art. 1227 co. 2 c.c.; l'appello incidentale proposto riguardava, infatti, esclusivamente, la domanda di manleva formulata in giudizio nei confronti del . CP_2
Si ritiene, quindi, che in ordine al rigetto dell'eccezione formulata dalla banca convenuta ai sensi dell'art. 1227 co. 2 c.c. si sia formato il giudicato all'esito della pronuncia di primo grado, non avendo dedotto motivi di appello sul punto e non avendo nemmeno svolto delle difese in Controparte_1 relazione ai motivi di appello dedotti dal che invocassero espressamente l'applicazione Per_2 dell'art. 1227 co. 2 c.c. (le difese erano, invero, genericamente riferite all'art. 1227 c.c.). In ogni caso, anche a voler ritenere che il giudicato circa il rigetto dell'eccezione in esame non si sia formato in tale fase di giudizio, lo stesso si sarebbe formato per non avere proposto Controparte_1
7 ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che, di nuovo, confermava l'applicazione al caso di specie dell'art. 1227 co. 1 c.c., e non quella dell'art. 1227 co. 2 c.c.
Per le suesposte ragioni si ritiene, quindi, che nella presente fase di rinvio sia precluso l'esame dell'eccezione formulata dalla parte, trattandosi di eccezione in senso proprio, come tale non rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sul rigetto della quale si è già formato il giudicato.
Nel presente giudizio di rinvio si deve, quindi, prendere atto di come l'articolo 1227 c.c. non possa trovare applicazione essendo l'applicazione del primo comma stata esclusa dalla Cote di Cassazione
(come riconosciuto dalla stessa – pag. 9 atto di costituzione) e l'applicazione del Controparte_1 secondo comma già stata esclusa con efficacia di giudicato tra le parti.
Non vi sono, quindi, ragioni per limitare ad € 46.916,12 (o ad una diversa somma) il risarcimento del danno cui sono tenuti, in solido, e , avendo, invece, il - Controparte_1 Controparte_2 Per_2 come già accertato nei precedenti gradi di giudizio – subito un danno di complessivi € 78.193,54.
In riforma della sentenza di primo grado, esclusa l'applicazione dell'art. 1227 c.c., Controparte_1
e devono, quindi, essere condannati in solido tra loro a restituire a , Controparte_2 Parte_1 quale figlio e unico erede di , a sua volta sorella e unica erede di Persona_1 [...]
la somma di € 78.193,54 oltre interessi legali dalla data dei singoli fatti distrattivi al saldo, Per_2 somma da cui detrarsi l'importo di € 51.734,34 già corrisposto da in esecuzione Controparte_1 della sentenza di primo grado.
7. Spese di lite
In relazione alle spese legali si assumono le seguenti determinazioni.
Rimangono ferme le decisioni in punto spese legali relativamente ai rapporti tra e Controparte_1
essendo stata tale posizione completamente definita all'esito del giudizio di primo Persona_3 grado ed essendosi, quindi, formato il giudicato anche in parte qua.
Restano, altresì, ferme le determinazioni riguardanti le spese legali di primo e secondo grado relative ai rapporti tra e , spese poste interamente a carico del Controparte_1 Controparte_2 CP_2 all'esito del giudizio di appello e ivi liquidate, dipendendo tale statuizione dall'accoglimento della domanda di manleva formulata in giudizio dalla banca, domanda che ha trovato la sua definizione in grado di appello e non è stata oggetto né del giudizio avanti la Corte di Cassazione, né del presente giudizio di rinvio. Per tale ragione non si condanna a rifondere a Controparte_2 Controparte_1 le spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio non essendo state oggetto di esame in tali gradi domande reciproche tra dette parti.
In riforma della sentenza di primo grado, le spese di lite affrontate da in tale grado di Persona_2 giudizio vengono integralmente poste a carico di e di , in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, essendo tali parti risultate, all'esito del giudizio, integralmente soccombenti nei suoi confronti.
Per la stessa ragione si pongono a carico solidale di e di le spese Controparte_1 Controparte_2 di lite sostenute da e dai suoi eredi in tutti gli altri gradi di giudizio. Persona_2
8 Le spese vengono liquidate nei seguenti termini in applicazione dei parametri ratione temporis vigenti, lo scaglione di valore di riferimento è individuato sulla base dell'ammontare del danno risarcibile, pari ad € 78.193,54, si applicano valori prossimi a quelli medi attesa la normale complessità delle questioni giuridiche trattate, per il giudizio di rinvio si applicano valori inferiori data la limitatezza dell'oggetto del devoluto:
− spese del primo grado di giudizio: si liquidano le spese in € 7.500 (€ 1.900 per la fase di studio,
€ 1.000 per la fase introduttiva, € 2.000 per la fase istruttoria e di trattazione, € 2.600 per la fase decisionale);
− spese del giudizio di appello: si liquidano le spese in € 9.450 (€ 2.800 per la fase di studio, € 1.800 per la fase introduttiva ed € 4.850 per la fase decisionale);
− per il giudizio avanti la Corte di Cassazione: si liquidano le spese in € 7.100 (€ 3.200 per la fase di studio, € 2.300 per la fase introduttiva ed € 1.600 per la fase decisionale);
− per il giudizio di rinvio: si liquidano le spese in € 6.700 (€ 2.000 per la fase di studio, € 1.200 per la fase introduttiva ed € 3.500 per la fase decisionale); su detti importi sono dovuti rimborso forfettario spese, CPA e IVA.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, giudicando in sede di rinvio, per quanto devoluto a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 15046/22, sull'appello proposto da avverso Persona_2 la sentenza n. 673/13 emessa in data 24.10.13 dal Tribunale di AR:
− condanna e in solido tra loro a restituire a Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
quale erede di a sua volta erede di la somma
[...] Persona_1 Persona_2 di € 78.193,54 oltre interessi legali dalla data dei singoli fatti distrattivi al saldo, somma da cui detrarsi l'importo di € 51.734,34 già corrisposto da in esecuzione Controparte_1 della sentenza di primo grado;
− condanna e a rifondere a , nella Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 predetta qualità, le spese di tutti i gradi di giudizio che liquida in € 7.500 per il giudizio di primo grado, € 9.450 per il primo giudizio di appello, € 7.100 per il giudizio in Cassazione ed in
€ 6.700 per il giudizio di rinvio oltre rimborso forfettario spese, CPA e IVA.
− conferma nel resto. Così deciso a Torino il 14.06.24
Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
Il Consigliere est.
Dott.ssa Desirè Perego
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