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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 257/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
LE NI, AT
GRECHI CATERINA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2393/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Del Lazio - Via Labicana, 123 00184 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13523/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
34 e pubblicata il 14/11/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. Z18 2022 000186470 9 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3912/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la CGT di Roma ha accolto (compensando le spese) il ricorso della signora
Resistente_1 avverso l' INVITO AL PAGAMENTO n. Z18 2022 000186470 9 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2022, con cui il Ministero dell'economia chiedeva la regolarizzazione del pagamento del contributo unificato per il ricorso presso la Commissione tributaria regionale. Occorre rilevare che la ricorrente aveva versato 250 euro, calcolando il contributo in base al valore dei due atti impugnati, ossia intimazione di pagamento e atto di fermo. Questi due atti, tuttavia, erano l'esito di 12 cartelle esattoriali, ragione per cui il Ministero pretendeva una diversa somma, calcolata tenendo conto del valore di ogni singolo tributo, come portato dalle cartelle esattoriali in questione, e pretendeva quindi il versamento, non già di 250 euro, bensì di 510,00 euro. La tesi del ricorrente era che il contributo unificato andasse calcolato tenendo conto soltanto dei due atti impositivi, e non già dei tributi cui essi si riferivano, portati dalle 12 cartelle, e dunque riteneva che il calcolo andasse effettuato tenendo conto della somma dei soli due atti impositivi. Peraltro, la CGT di Roma faceva presente che, nella materia, si era già formato un giudicato, in ragione di un'altra decisione riguardante la medesima contribuente e la medesima questione di diritto.
Impugna la sentenza il MEF Segreteria della CGT del Lazio, che espone i seguenti motivi:
1. ERROR IN
IUDICANDO, ERRATA VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA FORMAZIONE DEL GIUDICATO
SULL'AMMONTARE DEL UT. Secondo l'appellante, nessun effetto di cosa giudicata, né diretto né implicito, può dirsi prodotto nei confronti della Segreteria appellante con la sentenza dell'allora CTP di
Roma n. 12769/2021, Piuttosto tale invito deve poter dispiegare i propri effetti, consolidando la pretesa in esso contenuta, mentre la esatta determinazione attuale del cut non può di certo essere preclusa dall'errata interpretazione circa l'operatività dell'effetto preclusivo di un giudicato mai intervenuto.
In secondo luogo, l'appellante si dilunga 2. SULLA CORRETTEZZA DEI CRITERI DI CALCOLO DEL
UT OT . La tesi dell'Ufficio afferma che il UT da corrispondere di cui all'impugnazione del preavviso di fermo, non si formi solo sul valore di quest'ultimo, ma anche su quello delle sottese cartelle di pagamento. Tale tesi sarebbe suffragata anche dalla sentenza di secondo grado n. 1932/24, con cui la
Corte di Giustizia tributaria del Lazio ha deciso sull'appello 1674/22 dell'Resistente_1 che ha dato luogo alla richiesta del cut da parte dell'Ufficio. Infatti, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e ad ulteriore conferma dell'analisi già compiuta dall''Ufficio, sarebbe stata avvalorata dai giudici di prime cure, già nelle premesse la sentenza n. 1932/2024, con la quale si sono ritenuti oggetto di impugnativa anche le cartelle sottese . Non può allora negarsi – per l'Ufficio - che il cut per l'iscrizione al ruolo dell'appello 1674/2022 debba essere calcolato considerando ogni atto sostanzialmente impugnato e su cui si è espresso l'organo adito e sia, quindi, dovuto nella misura di euro 510,00, di cui 120 per l'impugnazione formale del preavviso di fermo, 60 per quella dell'intimazione di pagamento e 330 per il cumulo materiale delle undici cartelle oggetto del petitum sostanziale.
Ulteriore motivo di gravame attiene alla 3. COMPENSAZIONE DELLE SPESE, RIFORMA CON CONDANNA ALLE SPESE DI LITE, alla luce di quanto già articolato in precedenza ed anzi si domanda la condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio ed il risarcimento dei danni ex art. 96 cpc nonché
l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115 del 2002. Tali motivi sono stati ulteriormente coltivati con successiva memoria prodotta per la odierna udienza.
Si è costituita la contribuente, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto parzialmente nel senso che segue.
Il primo motivo di appello va accolto, non potendosi affermare, come invece è stato fatto dalla sentenza impugnata, che gli effetti motivazionali della sentenza n. 12796/2021 emessa il 18.11.2021 dalla stessa
Commissione Tributaria Provinciale Romana si riverberino necessariamente anche nel presente giudizio, in quanto tale sentenza non può espandere i propri effetti su atti che esulano dalla cognizione sottoposta ai giudici di prime cure, limitata all'ammontare del cut nel primo grado di giudizio, e insuscettibile di estendersi ad un altro atto impositivo, qual è l'invito al pagamento prot. n. RU 3991 del 04/05/2022, emanato da un diverso ed autonomo Ufficio, individuabile nel caso di specie nell'appellante odierna
Segreteria.
Nel merito, in specifica relazione al secondo motivo di appello, si osserva, in adesione ad una recente giurisprudenza nomofilattica che ben si adatta alla presente fattispecie, che “Nel processo tributario, la quantificazione del contributo unificato per il giudizio di impugnazione di un atto di iscrizione ipotecaria, fondato sulla mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte, avviene sulla base del valore della lite determinato dalla somma degli importi dei tributi delle sole cartelle di natura tributaria richiamate nell'atto impugnato, al netto di sanzioni ed interessi, atteso che calcolarlo anche sul valore delle sottese cartelle di pagamento comporterebbe un'inammissibile duplicazione della richiesta contributiva» (Sez.
5 - , Ordinanza n. 26439 del 10/10/2024). Tale indirizzo giurisprudenziale nomofilattico risulta riaffermato, recentemente, da analoga sentenza della Suprema Corte n. 24256/2025 e può dirsi oramai consolidato.
Ne deriva, per quanto rileva in questa sede, che il contributo unificato per l'impugnazione delle cartelle sottese agli atti impugnati non può essere duplicato rispetto a quello oggetto di odierno giudizio (che ha riguardo esclusivamente al valore dei due atti impugnati, ossia intimazione di pagamento e atto di fermo).
Alla luce del suesposto principio di diritto, deve quindi essere rideterminato il quantum del contributo unificato da versare da parte della contribuente, avendo riguardo al valore dei due atti impugnati e non al cumulo materiale delle cartelle ad essi sottese.
Tanto premesso, riversato tale principio nella fattispecie che ne occupa, il cut correttamente individuato relativo al valore dell'atto di intimazione di pagamento n. 09720199055613390000, pari a euro 31.978,86 risulta pari a euro 250,00, mentre il preavviso di fermo amministrativo n. 09780201900130933000, del valore di euro 20.583,71 dà luogo ad un contributo unificato pari a euro 120,00. Il totale del contributo dovuto è quindi pari a euro 370,00; poiché il contributo versato è stato pari a € 250,00 , la differenza del contributo unificato da versare è pari a euro 120.
Il terzo motivo è assorbito da quanto sopra motivato.
Le spese possono compensarsi, sia in ragione dell'accoglimento parziale del primo motivo di gravame, sia perché non sussiste – fino ad ora - univoca giurisprudenza di merito nella materia oggetto della presente decisione, mentre il consolidarsi di una giurisprudenza di legittimità è successivo alla proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie parzialmente l'appello nei limiti di quanto statuito in parte motiva. Spese compensate per il presente grado di giudizio.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
LE NI, AT
GRECHI CATERINA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2393/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Del Lazio - Via Labicana, 123 00184 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13523/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
34 e pubblicata il 14/11/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. Z18 2022 000186470 9 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3912/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la CGT di Roma ha accolto (compensando le spese) il ricorso della signora
Resistente_1 avverso l' INVITO AL PAGAMENTO n. Z18 2022 000186470 9 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2022, con cui il Ministero dell'economia chiedeva la regolarizzazione del pagamento del contributo unificato per il ricorso presso la Commissione tributaria regionale. Occorre rilevare che la ricorrente aveva versato 250 euro, calcolando il contributo in base al valore dei due atti impugnati, ossia intimazione di pagamento e atto di fermo. Questi due atti, tuttavia, erano l'esito di 12 cartelle esattoriali, ragione per cui il Ministero pretendeva una diversa somma, calcolata tenendo conto del valore di ogni singolo tributo, come portato dalle cartelle esattoriali in questione, e pretendeva quindi il versamento, non già di 250 euro, bensì di 510,00 euro. La tesi del ricorrente era che il contributo unificato andasse calcolato tenendo conto soltanto dei due atti impositivi, e non già dei tributi cui essi si riferivano, portati dalle 12 cartelle, e dunque riteneva che il calcolo andasse effettuato tenendo conto della somma dei soli due atti impositivi. Peraltro, la CGT di Roma faceva presente che, nella materia, si era già formato un giudicato, in ragione di un'altra decisione riguardante la medesima contribuente e la medesima questione di diritto.
Impugna la sentenza il MEF Segreteria della CGT del Lazio, che espone i seguenti motivi:
1. ERROR IN
IUDICANDO, ERRATA VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA FORMAZIONE DEL GIUDICATO
SULL'AMMONTARE DEL UT. Secondo l'appellante, nessun effetto di cosa giudicata, né diretto né implicito, può dirsi prodotto nei confronti della Segreteria appellante con la sentenza dell'allora CTP di
Roma n. 12769/2021, Piuttosto tale invito deve poter dispiegare i propri effetti, consolidando la pretesa in esso contenuta, mentre la esatta determinazione attuale del cut non può di certo essere preclusa dall'errata interpretazione circa l'operatività dell'effetto preclusivo di un giudicato mai intervenuto.
In secondo luogo, l'appellante si dilunga 2. SULLA CORRETTEZZA DEI CRITERI DI CALCOLO DEL
UT OT . La tesi dell'Ufficio afferma che il UT da corrispondere di cui all'impugnazione del preavviso di fermo, non si formi solo sul valore di quest'ultimo, ma anche su quello delle sottese cartelle di pagamento. Tale tesi sarebbe suffragata anche dalla sentenza di secondo grado n. 1932/24, con cui la
Corte di Giustizia tributaria del Lazio ha deciso sull'appello 1674/22 dell'Resistente_1 che ha dato luogo alla richiesta del cut da parte dell'Ufficio. Infatti, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e ad ulteriore conferma dell'analisi già compiuta dall''Ufficio, sarebbe stata avvalorata dai giudici di prime cure, già nelle premesse la sentenza n. 1932/2024, con la quale si sono ritenuti oggetto di impugnativa anche le cartelle sottese . Non può allora negarsi – per l'Ufficio - che il cut per l'iscrizione al ruolo dell'appello 1674/2022 debba essere calcolato considerando ogni atto sostanzialmente impugnato e su cui si è espresso l'organo adito e sia, quindi, dovuto nella misura di euro 510,00, di cui 120 per l'impugnazione formale del preavviso di fermo, 60 per quella dell'intimazione di pagamento e 330 per il cumulo materiale delle undici cartelle oggetto del petitum sostanziale.
Ulteriore motivo di gravame attiene alla 3. COMPENSAZIONE DELLE SPESE, RIFORMA CON CONDANNA ALLE SPESE DI LITE, alla luce di quanto già articolato in precedenza ed anzi si domanda la condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio ed il risarcimento dei danni ex art. 96 cpc nonché
l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115 del 2002. Tali motivi sono stati ulteriormente coltivati con successiva memoria prodotta per la odierna udienza.
Si è costituita la contribuente, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto parzialmente nel senso che segue.
Il primo motivo di appello va accolto, non potendosi affermare, come invece è stato fatto dalla sentenza impugnata, che gli effetti motivazionali della sentenza n. 12796/2021 emessa il 18.11.2021 dalla stessa
Commissione Tributaria Provinciale Romana si riverberino necessariamente anche nel presente giudizio, in quanto tale sentenza non può espandere i propri effetti su atti che esulano dalla cognizione sottoposta ai giudici di prime cure, limitata all'ammontare del cut nel primo grado di giudizio, e insuscettibile di estendersi ad un altro atto impositivo, qual è l'invito al pagamento prot. n. RU 3991 del 04/05/2022, emanato da un diverso ed autonomo Ufficio, individuabile nel caso di specie nell'appellante odierna
Segreteria.
Nel merito, in specifica relazione al secondo motivo di appello, si osserva, in adesione ad una recente giurisprudenza nomofilattica che ben si adatta alla presente fattispecie, che “Nel processo tributario, la quantificazione del contributo unificato per il giudizio di impugnazione di un atto di iscrizione ipotecaria, fondato sulla mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte, avviene sulla base del valore della lite determinato dalla somma degli importi dei tributi delle sole cartelle di natura tributaria richiamate nell'atto impugnato, al netto di sanzioni ed interessi, atteso che calcolarlo anche sul valore delle sottese cartelle di pagamento comporterebbe un'inammissibile duplicazione della richiesta contributiva» (Sez.
5 - , Ordinanza n. 26439 del 10/10/2024). Tale indirizzo giurisprudenziale nomofilattico risulta riaffermato, recentemente, da analoga sentenza della Suprema Corte n. 24256/2025 e può dirsi oramai consolidato.
Ne deriva, per quanto rileva in questa sede, che il contributo unificato per l'impugnazione delle cartelle sottese agli atti impugnati non può essere duplicato rispetto a quello oggetto di odierno giudizio (che ha riguardo esclusivamente al valore dei due atti impugnati, ossia intimazione di pagamento e atto di fermo).
Alla luce del suesposto principio di diritto, deve quindi essere rideterminato il quantum del contributo unificato da versare da parte della contribuente, avendo riguardo al valore dei due atti impugnati e non al cumulo materiale delle cartelle ad essi sottese.
Tanto premesso, riversato tale principio nella fattispecie che ne occupa, il cut correttamente individuato relativo al valore dell'atto di intimazione di pagamento n. 09720199055613390000, pari a euro 31.978,86 risulta pari a euro 250,00, mentre il preavviso di fermo amministrativo n. 09780201900130933000, del valore di euro 20.583,71 dà luogo ad un contributo unificato pari a euro 120,00. Il totale del contributo dovuto è quindi pari a euro 370,00; poiché il contributo versato è stato pari a € 250,00 , la differenza del contributo unificato da versare è pari a euro 120.
Il terzo motivo è assorbito da quanto sopra motivato.
Le spese possono compensarsi, sia in ragione dell'accoglimento parziale del primo motivo di gravame, sia perché non sussiste – fino ad ora - univoca giurisprudenza di merito nella materia oggetto della presente decisione, mentre il consolidarsi di una giurisprudenza di legittimità è successivo alla proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie parzialmente l'appello nei limiti di quanto statuito in parte motiva. Spese compensate per il presente grado di giudizio.