Sentenza 20 novembre 2023
Rigetto
Sentenza 22 maggio 2024
Ordinanza collegiale 22 giugno 2024
Ordinanza collegiale 21 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 20 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 2 aprile 2025
Ordinanza collegiale 4 dicembre 2025
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00414/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00650/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 650 del 2023, proposto da
Immobiliare Ripam S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Rocco, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
Comune di Foggia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato MA Teresa Antonucci, in sostituzione dell’avvocato Angela Paradiso, Renata Fiore, Antonella Carlomagno, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
per l’annullamento
del silenzio serbato dal Comune di Foggia sull'istanza presentata del 9.6.2022, volta al completamento della procedura amministrativa di housing sociale;
- nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa MA IS DA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con sentenza n. 1345 del 20 novembre 2023, resa sul ricorso n. 650/2023, proposto dalla società Immobiliare Ripam S.r.l. contro il comune di Foggia, questo Tribunale Amministrativo Regionale:
- rilevato, in particolare, che:
La società ricorrente premette di aver partecipato alla selezione pubblica indetta dal Comune di Foggia, per la realizzazione di un programma di iniziativa pubblica per l’emergenza abitativa, all’esito della quale si sarebbero utilmente collocati in graduatoria.
Con verbale della conferenza di servizi Regione Puglia – Comune di Foggia del 29.11.2013, in forma decisoria, è stato definito con esito positivo il programma di housing sociale oggetto dell’avviso pubblico, al fine di acquisire al patrimonio comunale n. 372 alloggi sociali costruiti e ceduti gratuitamente a favore del Comune di Foggia, oltre ad altre aree libere cedute gratuitamente a favore del medesimo ente locale sulle quali potrebbero essere costruiti ulteriori n. 342 alloggi sociali mediante finanziamenti pubblici derivanti da bandi statali e/o regionali.
Quanto sopra rientrerebbe nel Compendio del Programma HS – 2013, di iniziativa pubblica per l’emergenza abitativa di cui alle delibere di C.C. n. 42 del 20.4.2009 e n. 52 del 22.7.2010; che avevano fatto seguito alla delibera del Consiglio comunale di Foggia n. 40 del 2.10.2008 con la quale era stato dato avvio all’avviso pubblico. Con delibera del Consiglio comunale di Foggia n. 52 del 22.7.2010 il Sindaco veniva autorizzato alla sottoscrizione degli accordi di programma con la Regione Puglia ex art. 34 D.lgs. n. 267/2000, per l’attuazione del Programma di iniziativa pubblica per l’emergenza abitativa del Comune di Foggia di cui alla Delibera comunale n. 42 del 20.4.2009.
Con delibera del Consiglio comunale di Foggia n. 107 del 17.3.2015 veniva confermata la dichiarazione di interesse pubblico e emessa l’autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione dell’accordo di programma.
A tal riguardo l’art. 16 della Legge Regione Puglia n. 20 del 27.7.2001 sancisce che “I PUE possono essere redatti e proposti: a) dal Comune; b) dai proprietari che rappresentino, in base alla superficie catastale, almeno il 51 per cento degli immobili compresi entro il perimetro dell’area interessata. Il loro concorso è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al Comune della proposta di piano esecutivo e del relativo schema di convenzione”.
Si sono susseguite delle conferenze di servizi con la Regione Puglia, con nota prot.1304 del 2.2.2022 stabiliva: “Come già anticipato nel corso del su citato incontro, si ribadisce che, in considerazione del lungo tempo trascorso, per poter dar seguito a quanto richiesto, occorre che il Comune di Foggia provveda a confermare preliminarmente, con idoneo atto di Consiglio Comunale, la sussistenza di un interesse pubblico ancora attuale e concreto all’attuazione del Programma di cui in oggetto (a suo tempo approvato con conferenza di servizi decisoria in data 23/11/2013). Detto atto dovrà necessariamente essere preceduto da idonea istruttoria tecnico-amministrativa, espletata dagli Uffici Comunali competenti, che ne attestino la conformità sia al vigente quadro normativo (statale e regionale) che alla pianificazione sovraordinata nel frattempo intervenuta (es. PPTR Puglia etc.). Con la medesima istruttoria dovrà altresì essere verificata la coerenza del programma di cui in oggetto, con i piani ed i programmi comunali nel frattempo adottati e/o approvati. A seguito di questa preliminare verifica, sarà necessario acquisire il parere di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 96 delle NTA del vigente PPTR, nel frattempo sopravvenuto, nonché espletare idonea procedura di VIA/VAS o verificarne la sussistenza”.
Con deliberazione C.C. n. 42 del 2 aprile 2009 “Programma di iniziativa pubblica per l’emergenza abitativa - Avvio del procedimento di variante urbanistica” il Comune di Foggia avrebbe dato atto dell’avvio del procedimento di variante urbanistica per le aree oggetto degli interventi previsti.
A fronte della successiva inerzia serbata dall’amministrazione comunale, con atto di diffida del 9.6.2022 l’istante ha intimato (tra gli altri) al Comune di Foggia di adottare gli atti di competenza al fine di concludere il procedimento avviato con la deliberazione C.C. n.42/2009, ricorrendo al procedimento di cui all’art 34 t.u.e.l. ai sensi dell’art 15 della l.r. 20/2001.
Con il ricorso in esame si chiede, quindi, l’accertamento del silenzio inadempimento del Comune di Foggia deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 3, legge 241/1990 ;
- ha dichiarato l’obbligo del comune di Foggia di concludere il procedimento, in adempimento dell’auto-vincolo che la stessa Amministrazione si è data nel momento in cui ha dato avvio al procedimento, attraverso l’adozione degli atti successivi alle conferenze di servizi del 28 e 29 novembre 2013, e ha ordinato, Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. b), c.p.a., al civico Ente di deliberare, in ordine all’istanza della ricorrente, considerata la complessità e rilevanza delle questioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione d’ufficio della presente sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore ;
- ha nominato, in ipotesi di ulteriore inerzia, il Commissario ad acta (Prefetto di Foggia, con facoltà di delega), assegnando a quest’ultimo il termine di 60 (sessanta) giorni.
La predetta decisione, impugnata dal comune di Foggia, è stata confermata con sentenza del Consiglio di Stato n. 4558 del 22 maggio 2024.
1.1 - Con provvedimento prot. n. 85322 del 12 dicembre 2023, il Prefetto di Foggia ha nominato la dottoressa Giulia Lacasella quale Commissario ad acta per l’esecuzione della succitata sentenza di questo T.A.R. n. 1345/2023.
1.2 - Con ordinanza 22 giugno 2024, n. 792, questa Sezione, su istanza dell’organo ausiliario e vista la memoria della Società ricorrente del 28 maggio 2024 (con cui quest’ultima, richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 4558 del 22 maggio 2024 - che ha respinto l’appello del comune di Foggia confermando la sentenza di primo grado - ha in particolare rilevato, definito il giudizio di appello, la mancanza di alcun ulteriore provvedimento di questo T.A.R. di fissazione di termini al Commissario ad acta per lo svolgimento dell’incarico), ha concesso al Funzionario delegato dal Prefetto di Foggia, quale Commissario ad acta , una proroga di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza per ottemperare alla sentenza in questione.
1.3 - Con istanza depositata in giudizio il 12 settembre 2024, il Funzionario delegato dal Prefetto di Foggia, a seguito di insediamento ed acquisizione della documentazione presso il comune di Foggia nonché della nota/relazione a firma della Sindaca di Foggia, in allegato, e stante l’istruttoria congiunta in itinere , ha chiesto un’ulteriore proroga dei termini per la conclusione del procedimento de quo . Ha allegato la relazione del Servizio Urbanistica - S.U.E. comunale del 4 settembre 2024 nonché la nota del 5 settembre 2024, con cui la Sindaca di Foggia ha segnalato la necessità di una proroga di almeno 90 giorni.
Con memoria difensiva del 16 settembre 2024, la Società ricorrente si è opposta alla domandata proroga, chiedendo a questo Tribunale il rigetto della relativa istanza, con l’assunzione di tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per ottenere l’ottemperanza della sentenza, ivi compresa la sostituzione del delegato dal Prefetto di Foggia, ovvero che provveda il Prefetto senza delega a terzi, tenuto conto anche di quanto espressamente indicato nella ordinanza n. 792 del 22 giugno 2024.
Con ordinanza 21 ottobre 2024, n. 1098, questa Sezione ha concesso al Funzionario delegato dal Prefetto di Foggia, quale Commissario ad acta , una ulteriore proroga di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla data di comunicazione o notificazione dell’ordinanza medesima.
1.4 - Con istanza notificata al comune di Foggia, alla Prefettura di Foggia e al Commissario ad acta delegato dottoressa Giulia Lacasella il 29 novembre 2024 e depositata in giudizio in pari data, la Società ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di assumere tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per ottenere l’ottemperanza della sentenza, ivi compresa la sostituzione del delegato dal Prefetto di Foggia, ovvero che provveda il Prefetto senza delega a terzi, tenuto conto anche di quanto espressamente indicato nella ordinanza n. 792 del 22.06.2024 (con cui veniva concesso al Commissario ad acta il termine sino al 21.09.2024 (90 gg. dalla notifica avvenuta il 23.06.2024) per ottemperare alle statuizioni della sentenza confermata in appello. In detta ordinanza il Tar Bari intendeva correttamente rimarcare che la natura del programma di Housing sociale “consente di apprezzarne anche l’interesse pubblico sotteso e, quindi, la necessità di giungere alla definitiva conclusione del lungo iter descritto. Ciò anche alla luce di altro consistente contenzioso pendente presso questo Tribunale, a seguito delle ordinanze di rilascio di immobili di edilizia residenziale, destinati ad appartenenti alle forze di polizia, emanate di recente dall’Ufficio territoriale del Governo del medesimo capoluogo” (pag. 3 ordinanza).
Con la succitata istanza, la Società ricorrente ha, in particolare, significato che, In data 21.10.2024, in occasione della concessione dell’ultima proroga, la delegata si è limitata ad inviare una pec al Comune di Foggia alla quale ha allegato l’ordinanza del 21.10.2024 ed ha aggiunto la seguente dicitura: “S’invita, pertanto, l’Amministrazione Comunale - entro e non oltre dieci giorni (termine perentorio) all’adozione degli adempimenti di competenza” e che Il Consiglio comunale di Foggia, nella seduta del 27.11.2024, al cui primo punto all’o.d.g. vi era la adozione di delibera in tema di Housing sociale, non ha deliberato nulla, nonostante il Comune dal 2014 “ha indicato nel bilancio comunale, di anno in anno, la voce relativa al costo per il c.d. all’housing sociale” (pag. 8 della sentenza del Consiglio di Stato).
Con ordinanza 20 gennaio 2025, n. 83, questa Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico del Commissario ad acta delegato dott.ssa Giulia Lacasella in relazione a quanto rappresentato nella succitata istanza della Società ricorrente del 29 novembre 2024 nonché riguardo all’ulteriore attività eventualmente svolta e alle eventuali determinazioni adottate dal comune di Foggia successivamente all’indicata seduta del Consiglio comunale del 27 novembre 2024 , assegnando a tal fine al Commissario ad acta delegato dott.ssa Giulia Lacasella il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza.
Il Commissario ad acta delegato ha esitato la succitata ordinanza n. 83/2025 con nota depositata in giudizio il 17 febbraio 2025, rappresentando l’avvenuta scadenza dell’incarico in data 20 novembre 2024 e comunicando che sia l’Organo Consiliare che la sottoscritta, in caso di proroga dell’incarico de quo, sono nella piena possibilità di poter adottare atto deliberativo in materia ; ha prodotto ulteriore documentazione.
1.5 - Con ordinanza 2 aprile 2025, n. 436, questa Sezione ha disatteso, allo stato, la richiesta di sostituzione del Commissario ad acta delegato e/o di espletamento dell’incarico da parte del Prefetto di Foggia senza delega a terzi, formulata dalla Società ricorrente con la succitata istanza del 29 novembre 2024, considerato che - in ragione dei chiarimenti forniti e dello stato degli atti - la chiesta sostituzione non determinerebbe una riduzione, ma - anzi - l’incremento dei tempi di adempimento, attesi quelli necessari per l’insediamento del nuovo Commissario e per lo studio del fascicolo processuale , e ha assegnato al Commissario ad acta delegato dott.ssa Lacasella Giulia l’ulteriore termine di 90 (novanta) giorni per il completamento dell’incarico al fine della definitiva chiusura del procedimento in questione con provvedimento espresso (di segno positivo o negativo), richiamando detto Commissario a ogni profilo di responsabilità in ordine al tempestivo espletamento dell’incarico de quo e disponendo la comunicazione dell’ordinanza al Prefetto di Foggia in qualità di Autorità delegante.
1.6 - Con nota del 20 giugno 2025, depositata agli atti di causa il 24 giugno 2025, il Commissario ad acta delegato dottoressa Giulia Lacasella ha rappresentato che nella seduta del Consiglio comunale del 15/04/2025, convocata a seguito di istruttoria curata dalla scrivente in collaborazione con gli uffici comunali, è stata adottata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del Registro del 15/04/2025 avente ad Oggetto: Programma di iniziativa pubblica per l’emergenza abitativa di cui alle delibere di C.C. n. 40 del 02.10.2008, n. 42 del 20.04.2009 e n. 52 del 22.07.2010 del Comune di Foggia. Determinazioni; ha comunicato che, a seguito di incontro tenutosi presso l’Ente in data 5 c.m. a seguito di convocazione della sottoscritta, il dirigente del settore Urbanistica ha attivato gli adempimenti gestionali conseguenti al deliberato da parte dell’Organo consiliare .
1.7 - Con istanza notificata al comune di Foggia, alla Prefettura di Foggia e al Commissario ad acta delegato dottoressa Giulia Lacasella il 25 giugno 2025 e depositata in giudizio in pari data, parte ricorrente ha reiterato l’istanza di sostituzione del Commissario ad acta.
1.8 - Con nota del 30 giugno 2025, il Commissario ad acta dottoressa Giulia Lacasella, richiamata la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 25 maggio 2021, n. 8, ha rappresentato che, all’esito dell’ennesimo incontro monotematico, tenutosi in data 5 giugno c.a. presso il Comune di Foggia alla presenza del Segretario Generale, del Dirigente Serv. Urban. Dell’Ente e del Funzionario E.Q. del Servizio Urbanistica, nonchè della richiesta di incombenti istruttori fattaLe dal Tar Puglia e notificata in data 20/01/2025 e della copiosa documentazione fornita dal Comune di Foggia, ribadisce che il Comune – come ribadito dal Segretario Comunale ha adottato il provvedimento espresso richiesto dal Tar ed in esecuzione sta istruendo l’attività consequenziale all’indirizzo politico de quo, di competenza degli uffici, al fine del riavvio del procedimento nei confronti delle ditte interessate – compresa la Immobiliare Ripam S.r.l..
1.9 - Con nota del 1° luglio 2025, la Società ricorrente ha contestato la relazione del Commissario ad acta del 30 giugno 2025.
1.10 - Con ordinanza 4 dicembre 2025, n. 1401, questa Sezione, rilevato che ricorso vertente sulla stessa vicenda amministrativa (n. 1523/2024) è fissato alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 e che appare opportuna la trattazione unitaria e congiunta con la questione in esame , ha rinviato la discussione del presente incidente di esecuzione all’udienza in camera di consiglio del 14 gennaio 2026.
1.11 - Con memoria difensiva del 3 gennaio 2026, il comune di Foggia ha ulteriormente svolto e ribadito le proprie difese, deducendo l’avvenuta interruzione dell’inerzia con l’adozione di un provvedimento espresso (la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 15 aprile 2025, con cui la civica Amministrazione ha riavviato il procedimento, definendo il proprio indirizzo riguardo alla procedura di housing sociale, ottemperando all’obbligo di provvedere) e della conseguente complessa attività istruttoria del Servizio Urbanistica, volta a compiere le necessarie verifiche e costituente non già un espediente dilatorio, ma un conseguente adempimento doveroso e ineludibile.
Ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto venir meno dell’inerzia dell’Amministrazione e il rigetto dell’istanza di sostituzione del Commissario ad acta.
1.12 - Con memoria difensiva del 4 gennaio 2026, parte ricorrente ha ulteriormente svolto e ribadito le proprie difese, deducendo la persistenza del silenzio-inadempimento del comune di Foggia, non individuandosi un provvedimento finale conclusivo rivolto alla Società ricorrente, essendo la deliberazione consiliare n. 23/2025 semplice atto di indirizzo politico privo di effetti conclusivi e avendo gli atti posti in essere dal civico Ente dopo la delibera n. 23/2025 natura interlocutoria e istruttoria.
1.13 - Le parti hanno formulato rispettive istanze di passaggio in decisione.
1.14 - All’udienza in camera di consiglio del 14 gennaio 2026, la causa è stata introitata per la decisione dell’ulteriore incidente di esecuzione (istanza di sostituzione del Commissario ad acta delegato del 25 giugno 2025).
2. - L’istanza di sostituzione del Commissario ad acta , oggetto dell’incidente di esecuzione di cui si controverte, deve essere respinta.
3. - Giova premettere che, con la sentenza 25 maggio 2021, n. 8, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha ritenuto che l’amministrazione, che è risultata soccombente in sede giurisdizionale, non perda il proprio potere di provvedere, pur in presenza della nomina e dell’insediamento di un commissario ad acta al quale è conferito il potere di provvedere per il caso di sua inerzia nell’ottemperanza al giudicato (ovvero nell’adempimento di quanto nascente da sentenza provvisoriamente esecutiva ovvero da ordinanza cautelare), e fino a quando lo stesso non abbia provveduto. Fino a tale momento, si verifica, dunque, una situazione di esercizio concorrente del potere da parte dell’amministrazione, che ne è titolare ex lege, e da parte del commissario, che, per ordine del giudice, deve provvedere in sua vece.
4. - Orbene, nella peculiare e complessa fattispecie in esame, oggettivamente caratterizzata dal lungo tempo intercorso rispetto al risalente avvio del procedimento relativo al programma di housing sociale de quo oltre che dalle intermedie sopravvenienze fattuali e normative (sulle quali si veda il successivo punto 4.2), come pure sottolineato dal Comune resistente, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 15 aprile 2025 (recante Programma di iniziativa pubblica per l’emergenza abitativa di cui alle delibere di C.C. n. 40 del 02.10.2008, n. 42 del 20.04.2009 e n. 52 del 22.07.2010 del Comune di Foggia. Determinazioni ), il civico Ente, non approvando la proposta di deliberazione del Dirigente dell’Area “Urbanistica e Lavori Pubblici” volta alla declaratoria dell’insussistenza dell’interesse pubblico ancora attuale e concreto all’attuazione del Programma di iniziativa pubblica per l’emergenza abitativa in questione, ha riavviato il procedimento relativo al programma di iniziativa pubblica di housing sociale , assumendo determinazioni espresse (nel caso, di segno positivo) in riferimento - tra l’altro, anche - all’istanza della Società deducente, riconoscendo la permanenza dell’interesse pubblico all’attuazione del Programma de quo e manifestando la volontà politico - amministrativa di portare a compimento il relativo procedimento, in questo modo superando l’originaria lamentata inerzia.
Questo - dirimente - aspetto è stato pure chiarito dalla Sindaca del comune di Foggia, nell’ambito del ricorso R.G. n. 1523/2024 vertente sulla stessa vicenda amministrativa e trattato alla stessa udienza in camera di consiglio del presente incidente di esecuzione (14 gennaio 2026), come già evidenziato con l’ordinanza 29 settembre 2025, n. 1099, con cui questa Sezione ha - tra l’altro - rilevato che:
“in particolare, con relazione di chiarimenti del 17 luglio 2025, depositata in giudizio il 17 luglio 2025, la Sindaca del comune di Foggia ha testualmente rappresentato, Facendo proprio un chiarimento formalizzato dal Segretario Generale, che l’atto deliberativo n. 23 del 15.04.2025 licenziato dal Consiglio Comunale si è testualmente espresso, con raggiungimento del necessario quorum deliberativo contrario, sulla proposta di provvedimento, così come istruita. Per l’effetto, il provvedimento adottato dall’organo deliberante (valido ed efficace) ha disposto la contrarietà al contenuto dispositivo della medesima proposta.
Pertanto, l’atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale si esprime in modo formale e contrario sulla proposta: “di prendere atto, ...che il Programma di iniziativa pubblica per l’emergenza abitativa di cui alle Delibere di C.C. n. 40 del 02.10.2008, n. 42 del 20.04.2009 e n. 52 del 22.07.2010 del Comune di Foggia, deve ritenersi superato e non più in grado, per i motivi specificati in narrativa, di soddisfare l’interesse pubblico e le finalità per le quali era stato originariamente concepito, circostanze indispensabili per giustificare l’attivazione di una variante con uno specifico e straordinario strumento quale è un Accordo di Programma”.
Ne deriva, di conseguenza, che il Consiglio comunale ha, nell’esercizio della sua naturale discrezionalità, negando (in estrema sintesi) il superamento del Programma e l’incapacità di soddisfacimento dell’interesse pubblico, per converso confermato l’esistenza di un interesse pubblico ancora attuale e concreto all’attuazione del Programma di iniziativa pubblica per l’emergenza abitativa di cui alle Delibere di C.C. n. 40 del 02.10.2008, n. 42 del 20.04.2009 e n. 52 del 22.07.2010 del Comune di Foggia.
Per di più, sempre secondo il tenore letterale della deliberazione contraria approvata dall’Assise, la disapprovazione della proposta, impedisce di ritenere espresso alcun indirizzo al Dirigente dell’Area 6 – Urbanistica e Lavori Pubblici “affinché venga dato massimo impulso alla definizione della pianificazione generale urbanistica per la parte “programmatica” del redigendo P.U.G., con particolare attenzione ...”
In merito all’istruttoria compiuta dal Dirigente, la stessa è stata finalizzata a motivare un provvedimento di segno contrario alla conferma dell’interesse pubblico, istruttoria che il Consiglio comunale non ha ritenuto di assecondare.
Ossia, il Consiglio comunale non ha ravvisato la sussistenza di sopravvenuti motivi di pubblico interesse che potessero condurre ad una nuova valutazione dell’interesse originario. Ciò è a dire che non si è concretizzata la revoca della dichiarazione pubblico interesse o una sua nuova e differente valutazione.
Inoltre, con la medesima relazione di chiarimenti del 17 luglio 2025, la Sindaca del comune di Foggia, In merito agli atti adottati in conseguenza della Deliberazione Consiliare n. 23 del 15.04.2025 , ha riferito che l’Area 6 a cui fa capo il Servizio Urbanistica ha prontamente adempiuto all’obbligo di riattivare il procedimento amministrativo.
Più significativamente, nel rispetto delle garanzie di partecipazione e completezza istruttoria previste dalla L. 241/1990 è stata avviata, a mezzo pec e/o lettere-raccomandate trasmesse dal 10.06.2025 al 17.06.2025, un’interlocuzione con tutte le n. 27 ditte interessate al programma di HS cittadino in argomento, chiedendo in ragione del lungo lasso di tempo trascorso, il permanere dell’interesse illo tempore manifestato con la partecipazione al Bando del 06.11.2008.
Ad esito dei riscontri che perverranno si assumeranno le decisioni del caso, con ogni consentita urgenza, provvedendo altresì a notiziare la Regione Puglia circa le fasi successive da intraprendere per traguardare la conclusione del procedimento nel minor tempo strettamente necessario.
Pertanto, si ritiene di aver correttamente adempiuto agli intendimenti di cui alla Deliberazione Consiliare n. 23 del 15.04.2025, attesa la complessità procedimentale, per cui è stato rimosso qualsivoglia inadempimento da parte di questa Amministrazione”.
4.1 - Conseguentemente, il comune di Foggia sta svolgendo, in esecuzione degli espressi favorevoli indirizzi consiliari, una complessa e articolata istruttoria (attività tecnico- gestionale), necessaria e doverosa in ragione del lungo lasso di tempo trascorso, ai fini della verifica delle sopravvenienze normative e fattuali nel frattempo intervenute, eventualmente incidenti sulla realizzazione del programma de quo.
4.2 - D’altro canto, sotto quest’ultimo profilo, evidenzia il Collegio che, con nota prot. n. 1304 del 2 febbraio 2022 (deposito di parte ricorrente del 5 giugno 2023), la regione Puglia ha dato atto della necessità di idonea istruttoria tecnico-amministrativa, espletata dagli Uffici Comunali competenti, che ne attestino la conformità sia al vigente quadro normativo (statale e regionale) che alla pianificazione sovraordinata nel frattempo intervenuta (esempio PPTR Puglia etc.). Con la medesima istruttoria dovrà altresì essere verificata la coerenza del programma di cui in oggetto, con i piani e i programmi comunali nel frattempo adottati e/o approvati. A seguito di questa preliminare verifica, sarà necessario acquisire il parere di compatibilità paesaggistica di cui all’articolo 96 delle norme tecniche di attuazione del vigente PPTR, nel frattempo sopravvenuto, nonché espletare idonea procedura di VIA/VAS o verificarne la sussistenza .
In proposito, si vedano, peraltro, le articolate osservazioni tecniche di cui alla relazione del Servizio “Urbanistica, Pianificazione e Sviluppo del Territorio” (a esempio, Sovrapposizione al PPTR, approvato con deliberazione della Giunta regionale pugliese n. 176/2015, Sovrapposizione al PAI Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Puglia , Sovrapposizione Variante Urbanistica per la realizzazione dell’Orbitale , ed eventuali relative interferenze), prodotta agli atti di causa in allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale (cfr. il deposito documentale del comune di Foggia in data 17 febbraio 2025).
4.3 - In definitiva, nella particolare fattispecie concreta in esame, gli atti amministrativi adottati dal comune di Foggia costituiscono espressione esplicita della significativa intermediazione del pubblico potere e non già atti meramente interlocutori e soprassessori né un mero espediente dilatorio: non si tratta, infatti, di atti finalizzati a stimolare il solo contraddittorio procedimentale inter partes né di atti meramente interni, ma di atti in concreto idonei a manifestare la volontà dispositiva dell’Ente procedente (con la conferma espressa - esplicito esercizio dell’ampia discrezionalità in subiecta materia - della permanenza dell’interesse pubblico alla realizzazione del programma de quo , da parte del Consiglio Comunale, organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo nonché tipicamente competente per i piani territoriali ed urbanistici , ex art. 42 del decreto legislativo n. 267/2000), con il conseguente superamento della lamentata inerzia dell’Amministrazione.
5. - Per le ragioni innanzi esposte, l’incidente di esecuzione del 25 giugno 2025, con cui la Società ricorrente ha rinnovato la richiesta di sostituzione del Commissario ad acta delegato, deve essere respinto, in ragione della sopravvenuta cessazione dell’inerzia del comune di Foggia.
6. - Le spese della presente fase possono essere compensate, in considerazione della complessa e complessiva evoluzione della peculiare vicenda in questione.
7. - Le spese per lo svolgimento dell’incarico di Commissario ad acta sono poste a carico del comune di Foggia, avendo il civico Ente provveduto espressamente solo dopo la nomina del Commissario ad acta , e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari (Sezione Prima), pronunciando sull’istanza di sostituzione del Commissario ad acta , la respinge, nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese della presente fase (incidente di esecuzione).
Condanna il comune di Foggia al pagamento del compenso in favore del Commissario ad acta delegato, dottoressa Giulia Lacasella, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), onnicomprensivi.
Si comunichi alle parti, al Commissario ad acta delegato e al Prefetto di Foggia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA NO, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
MA IS DA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA IS DA | NA NO |
IL SEGRETARIO