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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 03/06/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 27/2025
VERBALE DI UDIENZA del 3 giugno 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Zaccuri Maria Lucia per delega dell'Avv. Pietro
Accardo
Per l' l'avv. Laganà Rosa per delega dell'Avv. Rita Pisanu. CP_1
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N. 27 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv.Pietro Accardo ( , giusta procura in atti;
C.F._2
ricorrente;
E
(c.f. Controparte_2
, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso nel presente giudizio dall'Avv. dall'avv. Rita Pisanu,
( ), in forza di procura generale alle liti in data 22.03.2024, a C.F._3
rogito del notaio in Fiumicino, in atti. Persona_1
resistente
All'udienza del 3 giugno 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore 12,44, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: ripetizione indebito cat. PS
Con ricorso depositato in data 07.01.2025, l'odierno ricorrente, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del CP_1
Lavoro, chiedendo che fosse accertata l'illegittimità del provvedimento diffida al pagamento emesso dall' in data il 09.04.2024 con cui l ha chiesto CP_1 CP_2
il pagamento di € 3.702,79 per ratei di pensione sociale che la titolare, IG.ra
, avrebbe indebitamente percepito negli anni 2009 e 2010 Parte_2
somma che l'odierno ricorrente, in qualità di erede, sarebbe tenuto a rispondere in favore dell' sede di Reggio Calabria a titolo di indebito CP_1
pensionistico sulla pensione sociale n. di cui era PartitaIVA_2 CP_3
titolare la de cuius IG.ra . Successivamente ,il ricorrente Parte_2
produceva ricorso al Comitato provinciale, rimasto inevaso.
A sostegno della proprio difesa, deduceva l'insussistenza dell'indebito pensionistico maturato negli anni 2009 e 2010 (per come stringatamente e sinteticamente riportato nella diffida ad adempiere qui opposta), in quanto è onere della prova a carico dell'ente creditore dimostrare l'esistenza dell'indebito pensionistico, atteso che alla diffida opposta non viene allegata la documentazione amministrativa che attesti l'esistenza dell'indebito.. Pertanto, concludeva chiedendo di :” dichiarare l'inesistenza o, quanto meno, la irripetibilità del preteso indebito per ratei di pensione sociale percepiti nel 2009
– 2010 di cui è stata intimata la restituzione al ricorrente quale erede della defunta , per complessivi € 3.702,79; con ogni conseguenza di Parte_2
legge e con la con1danna dell' convenuto al pagamento delle spese, CP_2
diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi al sottoscritto procuratore anticipatario”
Regolarmente citato in giudizio si costituiva l' chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso perché infondato, in fatto e diritto.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la discussione, all'udienza odierna la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va accolto. Nel caso oggetto del presente giudizio poiché la contestazione concerne l'indebita erogazione di somme relative alla percezione dell'assegno sociale della ricorrente, ciò che viene in rilievo è un'ipotesi di indebito assistenziale e, al fine di stabilire se sussistono i presupposti per la ripetibilità della somma erogata dall' , occorre individuare la disciplina applicabile in materia. CP_2
In termini generali, giova rammentare che, nell'ambito della previdenza e dell'assistenza obbligatorie, si è affermato un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale norma di incondizionata ripetibilità dell'indebito sancita dall'art.2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione delle somme non dovute in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare un legittimo affidamento.
Del resto, la sussistenza di un sottosistema in materia di indebito assistenziale e previdenziale che impone una disciplina derogatoria della ripetibilità incondizionata delle somme non dovute ex art. 2033 c.c è acclarato dalla Corte
Costituzionale la quale, con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, ha affermato che opera “in questa materia un principio di settore onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”.
Con specifico riferimento al sottosistema dell'indebito assistenziale, che qui viene in rilievo, la Corte Costituzionale evidenzia che “il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del
1993; n. 431 del 1993)”.
Ciò premesso, occorre rammentare che il sottosistema dell'indebito assistenziale è tuttavia privo di una disciplina positiva specifica, inoltre, allo stesso non possono essere applicate le disposizioni che disciplinano l'indebito previdenziale, quali gli artt. 13 co. 1 L. 412/91 e art 52 L. 88/98. Le citate disposizioni, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità sono volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico e non sono suscettibili di interpretazione analogica stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, (Cass. civ. sez. lav. n. 13915/2021; Cass. n. 31373 del 2019; Cass. n. 15550 e 15719 del
2019).
Occorre, quindi, far riferimento ai principi vigenti in materia di indebito assistenziale come sono stati ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate ipotesi applicative, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura.
In particolare, in tema di indebito assistenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale di recente la Suprema Corte, con la sentenza n.13223 del 30.06.2020, è intervenuta statuendo che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.”
Tale arresto si pone in linea con l'orientamento tracciato dalla sentenza della
Corte di Cassazione n. 26036 del 15.10.2019 che, in materia d'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, stabilisce che “è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”.
Infine, si richiama la sentenza n. 28771 del 9.11.2018 della Suprema Corte che ugualmente aveva affermato che l'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'Ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Ebbene, dovendo applicare i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità all'odierna controversia, poiché il provvedimento che accerta l'esistenza dell'indebito assistenziale (2009-2010) e verifica la mancanza dei presupposti per l'erogazione del beneficio in oggetto è datato 10.10.2023, se ne deduce che solo da tale momento l' potrà legittimamente richiedere la CP_2
ripetizione delle somme indebitamente erogate
Inoltre, alla luce degli atti e dei documenti depositati, non si ritiene che sussista l'elemento soggettivo del dolo quale unico presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito.
Non essendo, quindi, configurabile alcun comprovato dolo omissivo dell'accipiens, ne deriva la piena applicazione del principio di diritto che prevede l'irripetibilità delle somme corrisposte prima dell'adozione del provvedimento di revoca e, quindi, nella specie l'irripetibilità di tutti i ratei di pensione socialele corrisposti dal 2009 al 2010.
A fronte di tali premesse, non può che concludersi per l'accoglimento del presente ricorso, nei termini dianzi esposti, relativamente all'accertamento della irripetibilità della somma di euro € 3.702,79, richiesta a titolo di indebito assistenziale dall' resistente e al rigetto della pretesa inerente la ripetizione CP_4
degli importi asseritamente trattenuti.
Le spese seguono la soccombenza, tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta.
PQM
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione rigettando:
1) Accoglie il ricorso e dichiara l'irripetibilità dell'indebito di cui al ricorso;
2) Condanna Parte resistente alla refusione delle spese a favore di parte ricorrente, che liquida in € 886,00, oltre IVA , CPA e spese forfettarie, da distrarsi in favore dell'avvocato, dichiaratosi antistatario.
Palmi 3 giugno 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 27/2025
VERBALE DI UDIENZA del 3 giugno 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Zaccuri Maria Lucia per delega dell'Avv. Pietro
Accardo
Per l' l'avv. Laganà Rosa per delega dell'Avv. Rita Pisanu. CP_1
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N. 27 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv.Pietro Accardo ( , giusta procura in atti;
C.F._2
ricorrente;
E
(c.f. Controparte_2
, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso nel presente giudizio dall'Avv. dall'avv. Rita Pisanu,
( ), in forza di procura generale alle liti in data 22.03.2024, a C.F._3
rogito del notaio in Fiumicino, in atti. Persona_1
resistente
All'udienza del 3 giugno 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore 12,44, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: ripetizione indebito cat. PS
Con ricorso depositato in data 07.01.2025, l'odierno ricorrente, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del CP_1
Lavoro, chiedendo che fosse accertata l'illegittimità del provvedimento diffida al pagamento emesso dall' in data il 09.04.2024 con cui l ha chiesto CP_1 CP_2
il pagamento di € 3.702,79 per ratei di pensione sociale che la titolare, IG.ra
, avrebbe indebitamente percepito negli anni 2009 e 2010 Parte_2
somma che l'odierno ricorrente, in qualità di erede, sarebbe tenuto a rispondere in favore dell' sede di Reggio Calabria a titolo di indebito CP_1
pensionistico sulla pensione sociale n. di cui era PartitaIVA_2 CP_3
titolare la de cuius IG.ra . Successivamente ,il ricorrente Parte_2
produceva ricorso al Comitato provinciale, rimasto inevaso.
A sostegno della proprio difesa, deduceva l'insussistenza dell'indebito pensionistico maturato negli anni 2009 e 2010 (per come stringatamente e sinteticamente riportato nella diffida ad adempiere qui opposta), in quanto è onere della prova a carico dell'ente creditore dimostrare l'esistenza dell'indebito pensionistico, atteso che alla diffida opposta non viene allegata la documentazione amministrativa che attesti l'esistenza dell'indebito.. Pertanto, concludeva chiedendo di :” dichiarare l'inesistenza o, quanto meno, la irripetibilità del preteso indebito per ratei di pensione sociale percepiti nel 2009
– 2010 di cui è stata intimata la restituzione al ricorrente quale erede della defunta , per complessivi € 3.702,79; con ogni conseguenza di Parte_2
legge e con la con1danna dell' convenuto al pagamento delle spese, CP_2
diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi al sottoscritto procuratore anticipatario”
Regolarmente citato in giudizio si costituiva l' chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso perché infondato, in fatto e diritto.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la discussione, all'udienza odierna la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va accolto. Nel caso oggetto del presente giudizio poiché la contestazione concerne l'indebita erogazione di somme relative alla percezione dell'assegno sociale della ricorrente, ciò che viene in rilievo è un'ipotesi di indebito assistenziale e, al fine di stabilire se sussistono i presupposti per la ripetibilità della somma erogata dall' , occorre individuare la disciplina applicabile in materia. CP_2
In termini generali, giova rammentare che, nell'ambito della previdenza e dell'assistenza obbligatorie, si è affermato un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale norma di incondizionata ripetibilità dell'indebito sancita dall'art.2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione delle somme non dovute in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare un legittimo affidamento.
Del resto, la sussistenza di un sottosistema in materia di indebito assistenziale e previdenziale che impone una disciplina derogatoria della ripetibilità incondizionata delle somme non dovute ex art. 2033 c.c è acclarato dalla Corte
Costituzionale la quale, con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, ha affermato che opera “in questa materia un principio di settore onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”.
Con specifico riferimento al sottosistema dell'indebito assistenziale, che qui viene in rilievo, la Corte Costituzionale evidenzia che “il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del
1993; n. 431 del 1993)”.
Ciò premesso, occorre rammentare che il sottosistema dell'indebito assistenziale è tuttavia privo di una disciplina positiva specifica, inoltre, allo stesso non possono essere applicate le disposizioni che disciplinano l'indebito previdenziale, quali gli artt. 13 co. 1 L. 412/91 e art 52 L. 88/98. Le citate disposizioni, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità sono volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico e non sono suscettibili di interpretazione analogica stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, (Cass. civ. sez. lav. n. 13915/2021; Cass. n. 31373 del 2019; Cass. n. 15550 e 15719 del
2019).
Occorre, quindi, far riferimento ai principi vigenti in materia di indebito assistenziale come sono stati ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate ipotesi applicative, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura.
In particolare, in tema di indebito assistenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale di recente la Suprema Corte, con la sentenza n.13223 del 30.06.2020, è intervenuta statuendo che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.”
Tale arresto si pone in linea con l'orientamento tracciato dalla sentenza della
Corte di Cassazione n. 26036 del 15.10.2019 che, in materia d'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, stabilisce che “è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”.
Infine, si richiama la sentenza n. 28771 del 9.11.2018 della Suprema Corte che ugualmente aveva affermato che l'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'Ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Ebbene, dovendo applicare i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità all'odierna controversia, poiché il provvedimento che accerta l'esistenza dell'indebito assistenziale (2009-2010) e verifica la mancanza dei presupposti per l'erogazione del beneficio in oggetto è datato 10.10.2023, se ne deduce che solo da tale momento l' potrà legittimamente richiedere la CP_2
ripetizione delle somme indebitamente erogate
Inoltre, alla luce degli atti e dei documenti depositati, non si ritiene che sussista l'elemento soggettivo del dolo quale unico presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito.
Non essendo, quindi, configurabile alcun comprovato dolo omissivo dell'accipiens, ne deriva la piena applicazione del principio di diritto che prevede l'irripetibilità delle somme corrisposte prima dell'adozione del provvedimento di revoca e, quindi, nella specie l'irripetibilità di tutti i ratei di pensione socialele corrisposti dal 2009 al 2010.
A fronte di tali premesse, non può che concludersi per l'accoglimento del presente ricorso, nei termini dianzi esposti, relativamente all'accertamento della irripetibilità della somma di euro € 3.702,79, richiesta a titolo di indebito assistenziale dall' resistente e al rigetto della pretesa inerente la ripetizione CP_4
degli importi asseritamente trattenuti.
Le spese seguono la soccombenza, tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta.
PQM
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione rigettando:
1) Accoglie il ricorso e dichiara l'irripetibilità dell'indebito di cui al ricorso;
2) Condanna Parte resistente alla refusione delle spese a favore di parte ricorrente, che liquida in € 886,00, oltre IVA , CPA e spese forfettarie, da distrarsi in favore dell'avvocato, dichiaratosi antistatario.
Palmi 3 giugno 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo