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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13383/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Composto monocraticamente dalla Dott. Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n. 13383 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di Roma, promossa
DA
rappresentato e difeso, per procura in allegato al ricorso introduttivo, Parte_1
dagli dagli Avv.ti Emanuele Montemarano e Rosaria Romani ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via di Santa Costanza 27
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, per procura in allegato alla Controparte_1
memoria di costituzione, dagli Avv.ti Giovanni Luigi Guazzotti e Gianluca Rex ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Silvio Pellico 10
RESISTENTE
pagina 1 di 8 OGGETTO: accertamento subordinazione;
spettanze retributive.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.4.2023, si è rivolto al Tribunale Parte_1
di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver lavorato dal 13 dicembre
2022 al 22 marzo 2023 alle dipendenze della società convenuta, presso Controparte_1
il ristorante «Il Corvo Allegro», sito in Roma alla via Vittorio Trucchi n. 10, in qualità di lavapiatti;
mansioni queste in ragione delle quali avrebbe avuto diritto ad essere inquadrato nel 7° livello CCNL Pubblici Esercizi;
di aver percepito una retribuzione mensile di 1.300,00 euro, pari a quella minima contrattuale determinata dalla contrattazione collettiva di categoria in euro 1.293,15, oltre all'Edr di 10,31 euro;
di essere stato tenuto all'osservanza, e di aver di fatto osservato, il seguente orario di lavoro: dalle ore 16,30 all'1,00 della notte, con mezz'ora di pausa intermedia per la consumazione del pasto, dal lunedì al sabato compresi, con eccezione del mercoledì, pari dunque a 40 ore settimanali, 5 della quali in orario notturno;
di aver osservato di domenica il seguente orario di lavoro straordinario: dalle ore 10 alle ore 16 e dalle ore
18 alle successive ore 1,00 della notte con due pause intermedie di mezz'ora ciascuna per la consumazione dei pasti, pari a 12 ore;
di non aver mai goduto di ferie;
di aver lavorato nelle festività nazionali dalle 16.30 all'1.00 della notte, con mezz'ora di pausa per la consumazione del pasto;
di non aver percepito alcuna retribuzione dal 1°.2.2023; di non aver percepito alcuna maggiorazione per la prestazione lavorativa svolta nei giorni festivi;
di non aver percepito alcuna maggiorazione per lo straordinario notturno e domenicale;
di non aver percepito né la 13^, né la 14^ mensilità; di non aver percepito l'indennità di ferie e di permessi non goduti;
di non aver percepito il TFR;
di aver maturato un credito pari alla complessiva somma lorda di euro 8.123,79, come da allegato conteggio.
pagina 2 di 8 Tanto premesso, ha concluso chiedendo di: “A) accertare che tra la società CP_1
quale datore di lavoro, e quale lavoratore, è intercorso un
[...] Parte_1
rapporto di lavoro subordinato dal 13 dicembre 2022 al 22 marzo 2023, con qualifica operaia di 7° livello nel settore Pubblici Esercizi Confcommercio, a tempo pieno ovvero della diversa durata che risulterà in corso di causa;
B) condannare la società
[...]
al pagamento in favore di della somma di euro 8.123,79 CP_1 Parte_1
o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ”. Con rivalutazione ed interessi.
Si è costituita in giudizio la società contestando che il ricorrente avesse Controparte_1
mai lavorato alle proprie dipendenze nel periodo compreso tra il 13.12.2022 ed il
22.3.2022 ed ammettendo semplicemente che vi fosse stato un colloquio di lavoro, che però non aveva portato alla stipula di alcun contratto, in quanto il ricorrente era sprovvisto di permesso di soggiorno, né in ogni caso allo svolgimento da parte del di alcuna attività lavorativa nel ristorante gestito da essa resistente, tantomeno Pt_1
con le caratteristiche della subordinazione.
Ha concluso, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso avversario.
La causa è stata istruita con l'esame dei testi addotti dalle parti.
All'esito dell'istruttoria, all'odierna udienza, sentita la discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza di rigetto del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
*****
Il ricorso non merita di essere accolto.
È dirimente, ai fini della valutazione della fondatezza delle domande in esame,
l'accertamento della ricorrenza in concreto, nel caso di specie, dei requisiti fondamentali della subordinazione. La giurisprudenza ha individuato da tempo gli elementi essenziali che consentono di qualificare come subordinato un rapporto di lavoro, a prescindere dal pagina 3 di 8 nomen iuris attribuito dalle parti. Questi elementi si compendiano nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (Cass. sez. lav., 14/06/2018, n.15631: “L'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”). Tale soggezione si concretizza innanzitutto nell'emanazione di ordini specifici e non di semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo (Cass. sez. lav., 13/11/2017, n.26758; Cass. sez. lav.,
29/01/2015, n.1692: “L'elemento idoneo a caratterizzare il rapporto di lavoro subordinato e a differenziarlo da altri tipi di rapporto (quali quello di lavoro autonomo, la società o l'associazione in partecipazione con apporto di prestazioni lavorative) è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, tenendo presente che il potere direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e che il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale”). Si manifesta poi con l'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (Cass. sez. lav., 07/02/2013, n.2931; Cass. sez. lav. 02.08.2010 n.
17992; Cass sez. lav. 22.08.2003 n. 12364; Cass. sez. lav. 16.01.1996 n. 326).
I tratti qualificanti la subordinazione sono, dunque, costituiti principalmente: dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
dalla conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e dal suo inserimento nella organizzazione aziendale (Cass. sez. lav. 09.05.2003 n. 7139). Altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono pagina 4 di 8 avere, invece, una portata soltanto sussidiaria, sicché non può qualificarsi come subordinato un rapporto lavorativo laddove, pur sussistendo tutti questi altri elementi, sia accertata la mancanza di quelli principali (Cass. sez. lav., 14/06/2018, n.15631; Cass. sez. lav. 25.10.2004 n. 20669; Cass. sez. lav., 10/05/2003, n.7171; Cass. sez. lav.
27.11.1986 n. 7015; Cass. 21.01.1987 n. 548).
In applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697
c.c., spetta all'attore che voglia far valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato provare la sussistenza della subordinazione, circostanza che integra un fatto costitutivo della pretesa, salva l'operatività del principio di non contestazione.
Spetta quindi alla parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione (Cass. sez. lav. 14 maggio
2013, n. 11530; Cass. sez. lav. 02.08.2010 n. 17992; Cass. sez. lavoro, 28/09/2006, n.
21028). Ed, ancora, si richiede che i mezzi istruttori offerti da parte ricorrente debbano consentire l'accertamento dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre, persino, la sola allegazione e dimostrazione degli elementi sussidiari (quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione) non è di per sé circostanza decisiva. Ne deriva che ove, all'esito della prova, permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sul ricorrente
(Cass. sez. lav., 02/10/2017, n.22984; Cass. sez. lav. 28/09/2006 n. 21028).
In ogni caso, poi, ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe sulla parte ricorrente l'onere di dare prova degli altri elementi in fatto posti a base delle pretese avanzate: esatta durata del rapporto, mansioni svolte, orario di lavoro osservato.
pagina 5 di 8 Ebbene, nel caso in esame, alla luce delle risultanze istruttorie, deve escludersi la possibilità di accogliere il ricorso, volto ad ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per l'intero periodo dedotto e al pagamento delle differenze retributive, maturate sull'assunto di una determinata durata del rapporto, della spettanza di un determinato inquadramento contrattuale e dell'osservanza di un determinato orario di lavoro.
Il ricorrente ha addotto due testi per comprovare le circostanze dedotte in ricorso:
, suo amico, e , collega di PEona_1 PEona_2
lavoro.
Il primo testimone, premesso di aver “lavorato per due anni, dal 2021 ad ottobre 2023, presso un cantiere che si trovava vicino al … ristorante” in cui lavorava il ricorrente,
“presso un'abitazione privata … vicino a Piazza della Visione” e precisato che
“finiv[a] di lavorare alle 4.00”, ha poi riferito che, dopo aver aspettato la moglie, “che PE arrivava intorno alle 5.30” ed “un amico senegalese , era solito recarsi in loro compagnia presso il predetto ristorante “tra le 5.30 e le 6.00”, “tutti i lunedì e i martedì” e “a volte anche il venerdì e la domenica”, perché alla “moglie piaceva molto la pizza margherita che facevano lì”, nonostante abitasse a notevole distanza dal locale,
“in Via Sambucci, in zona Settecamini”.
Il teste ha quindi proseguito aggiungendo che “quando usciva[no] dalla pizzeria, andava[no] a casa di un [suo] amico che si chiama DY e che abita lì vicino … resta[ndo] lì ad aspettare il ricorrente che uscisse dal lavoro … dopo la mezzanotte, all'una o addirittura alle due”.
Ebbene, la predetta ricostruzione è del tutto inverosimile. Il testimone, al fine di dare un qualche rilievo probatorio alla propria (asserita) conoscenza dei fatti di causa (in merito alla durata del rapporto, indicata con la precisa specificazione delle esatte date di inizio e di risoluzione, all'orario di lavoro osservato e alle mansioni svolte), ha tentato di accreditare una propria presenza costante e continuativa presso il luogo di lavoro del ricorrente (sino a quattro giorni alla settimana), arrivando a sostenere che, nonostante pagina 6 di 8 finisse di lavorare alle 16.00, si trattenesse nelle vicinanze della pizzeria sino all'ora di cena (indicata intorno alle 18.00) e poi dopo sino anche alle due di notte, in attesa che l'amico finisse di lavorare, per poi riaccompagnarlo a casa, sistematicamente in compagnia della moglie e di un altro amico automunito.
Tale assolutamente non credibile ricostruzione rende priva di ogni valore probatorio la deposizione del predetto teste, evidentemente preoccupato di compiacere a tutti i costi la versione attorea.
Per quanto riguarda poi le dichiarazioni dell'altro teste, , in disparte ogni PEona_2
considerazione sul fatto che il predetto abbia promosso un giudizio contro la resistente, per il riconoscimento di spettanze retributive (circostanza questa che certo non determina l'incapacità a testimoniare del teste, ma che comunque impone di valutarne con attenzione l'attendibilità, anche attraverso la ricerca di eventuali riscontri, nella specie invero assenti), è appena il caso di rilevare che da esse si ricavano solo indicazioni su una presenza costante del ricorrente nella cucina del ristorante, nel periodo per cui è causa, e sull'osservanza di un preciso orario di lavoro (per un numero di ore peraltro inferiore rispetto a quello indicato in ricorso), senza che però alcuna indicazione sia stata fornita sull'effettiva soggezione al potere direttivo e disciplinare della parte datoriale. Il teste, infatti, nulla ha riferito su direttive date dal datore di lavoro o da altri soggetti preposti al ricorrente, così come nulla a detto in merito ad eventuali richiami. Nulla è stato detto in merito alla necessità di giustificare assenze o di richiedere autorizzazioni per permessi o ferie. Trattasi dunque di indicazioni relative ad un elemento meramente sussidiario (il rispetto di un determinato orario di lavoro), ma, per quanto innanzi detto, di per sé non dirimente.
Nessun elemento di prova in favore della tesi attorea è ovviamente arrivato dalle dichiarazioni dell'unico teste addotto dalla parte resistente.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna il ricorrente a rifondere alla società resistente le spese di lite, liquidate in euro 2.695,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 7.1.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Composto monocraticamente dalla Dott. Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n. 13383 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di Roma, promossa
DA
rappresentato e difeso, per procura in allegato al ricorso introduttivo, Parte_1
dagli dagli Avv.ti Emanuele Montemarano e Rosaria Romani ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via di Santa Costanza 27
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, per procura in allegato alla Controparte_1
memoria di costituzione, dagli Avv.ti Giovanni Luigi Guazzotti e Gianluca Rex ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Silvio Pellico 10
RESISTENTE
pagina 1 di 8 OGGETTO: accertamento subordinazione;
spettanze retributive.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.4.2023, si è rivolto al Tribunale Parte_1
di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver lavorato dal 13 dicembre
2022 al 22 marzo 2023 alle dipendenze della società convenuta, presso Controparte_1
il ristorante «Il Corvo Allegro», sito in Roma alla via Vittorio Trucchi n. 10, in qualità di lavapiatti;
mansioni queste in ragione delle quali avrebbe avuto diritto ad essere inquadrato nel 7° livello CCNL Pubblici Esercizi;
di aver percepito una retribuzione mensile di 1.300,00 euro, pari a quella minima contrattuale determinata dalla contrattazione collettiva di categoria in euro 1.293,15, oltre all'Edr di 10,31 euro;
di essere stato tenuto all'osservanza, e di aver di fatto osservato, il seguente orario di lavoro: dalle ore 16,30 all'1,00 della notte, con mezz'ora di pausa intermedia per la consumazione del pasto, dal lunedì al sabato compresi, con eccezione del mercoledì, pari dunque a 40 ore settimanali, 5 della quali in orario notturno;
di aver osservato di domenica il seguente orario di lavoro straordinario: dalle ore 10 alle ore 16 e dalle ore
18 alle successive ore 1,00 della notte con due pause intermedie di mezz'ora ciascuna per la consumazione dei pasti, pari a 12 ore;
di non aver mai goduto di ferie;
di aver lavorato nelle festività nazionali dalle 16.30 all'1.00 della notte, con mezz'ora di pausa per la consumazione del pasto;
di non aver percepito alcuna retribuzione dal 1°.2.2023; di non aver percepito alcuna maggiorazione per la prestazione lavorativa svolta nei giorni festivi;
di non aver percepito alcuna maggiorazione per lo straordinario notturno e domenicale;
di non aver percepito né la 13^, né la 14^ mensilità; di non aver percepito l'indennità di ferie e di permessi non goduti;
di non aver percepito il TFR;
di aver maturato un credito pari alla complessiva somma lorda di euro 8.123,79, come da allegato conteggio.
pagina 2 di 8 Tanto premesso, ha concluso chiedendo di: “A) accertare che tra la società CP_1
quale datore di lavoro, e quale lavoratore, è intercorso un
[...] Parte_1
rapporto di lavoro subordinato dal 13 dicembre 2022 al 22 marzo 2023, con qualifica operaia di 7° livello nel settore Pubblici Esercizi Confcommercio, a tempo pieno ovvero della diversa durata che risulterà in corso di causa;
B) condannare la società
[...]
al pagamento in favore di della somma di euro 8.123,79 CP_1 Parte_1
o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ”. Con rivalutazione ed interessi.
Si è costituita in giudizio la società contestando che il ricorrente avesse Controparte_1
mai lavorato alle proprie dipendenze nel periodo compreso tra il 13.12.2022 ed il
22.3.2022 ed ammettendo semplicemente che vi fosse stato un colloquio di lavoro, che però non aveva portato alla stipula di alcun contratto, in quanto il ricorrente era sprovvisto di permesso di soggiorno, né in ogni caso allo svolgimento da parte del di alcuna attività lavorativa nel ristorante gestito da essa resistente, tantomeno Pt_1
con le caratteristiche della subordinazione.
Ha concluso, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso avversario.
La causa è stata istruita con l'esame dei testi addotti dalle parti.
All'esito dell'istruttoria, all'odierna udienza, sentita la discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza di rigetto del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
*****
Il ricorso non merita di essere accolto.
È dirimente, ai fini della valutazione della fondatezza delle domande in esame,
l'accertamento della ricorrenza in concreto, nel caso di specie, dei requisiti fondamentali della subordinazione. La giurisprudenza ha individuato da tempo gli elementi essenziali che consentono di qualificare come subordinato un rapporto di lavoro, a prescindere dal pagina 3 di 8 nomen iuris attribuito dalle parti. Questi elementi si compendiano nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (Cass. sez. lav., 14/06/2018, n.15631: “L'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”). Tale soggezione si concretizza innanzitutto nell'emanazione di ordini specifici e non di semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo (Cass. sez. lav., 13/11/2017, n.26758; Cass. sez. lav.,
29/01/2015, n.1692: “L'elemento idoneo a caratterizzare il rapporto di lavoro subordinato e a differenziarlo da altri tipi di rapporto (quali quello di lavoro autonomo, la società o l'associazione in partecipazione con apporto di prestazioni lavorative) è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, tenendo presente che il potere direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e che il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale”). Si manifesta poi con l'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (Cass. sez. lav., 07/02/2013, n.2931; Cass. sez. lav. 02.08.2010 n.
17992; Cass sez. lav. 22.08.2003 n. 12364; Cass. sez. lav. 16.01.1996 n. 326).
I tratti qualificanti la subordinazione sono, dunque, costituiti principalmente: dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
dalla conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e dal suo inserimento nella organizzazione aziendale (Cass. sez. lav. 09.05.2003 n. 7139). Altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono pagina 4 di 8 avere, invece, una portata soltanto sussidiaria, sicché non può qualificarsi come subordinato un rapporto lavorativo laddove, pur sussistendo tutti questi altri elementi, sia accertata la mancanza di quelli principali (Cass. sez. lav., 14/06/2018, n.15631; Cass. sez. lav. 25.10.2004 n. 20669; Cass. sez. lav., 10/05/2003, n.7171; Cass. sez. lav.
27.11.1986 n. 7015; Cass. 21.01.1987 n. 548).
In applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697
c.c., spetta all'attore che voglia far valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato provare la sussistenza della subordinazione, circostanza che integra un fatto costitutivo della pretesa, salva l'operatività del principio di non contestazione.
Spetta quindi alla parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione (Cass. sez. lav. 14 maggio
2013, n. 11530; Cass. sez. lav. 02.08.2010 n. 17992; Cass. sez. lavoro, 28/09/2006, n.
21028). Ed, ancora, si richiede che i mezzi istruttori offerti da parte ricorrente debbano consentire l'accertamento dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre, persino, la sola allegazione e dimostrazione degli elementi sussidiari (quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione) non è di per sé circostanza decisiva. Ne deriva che ove, all'esito della prova, permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sul ricorrente
(Cass. sez. lav., 02/10/2017, n.22984; Cass. sez. lav. 28/09/2006 n. 21028).
In ogni caso, poi, ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe sulla parte ricorrente l'onere di dare prova degli altri elementi in fatto posti a base delle pretese avanzate: esatta durata del rapporto, mansioni svolte, orario di lavoro osservato.
pagina 5 di 8 Ebbene, nel caso in esame, alla luce delle risultanze istruttorie, deve escludersi la possibilità di accogliere il ricorso, volto ad ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per l'intero periodo dedotto e al pagamento delle differenze retributive, maturate sull'assunto di una determinata durata del rapporto, della spettanza di un determinato inquadramento contrattuale e dell'osservanza di un determinato orario di lavoro.
Il ricorrente ha addotto due testi per comprovare le circostanze dedotte in ricorso:
, suo amico, e , collega di PEona_1 PEona_2
lavoro.
Il primo testimone, premesso di aver “lavorato per due anni, dal 2021 ad ottobre 2023, presso un cantiere che si trovava vicino al … ristorante” in cui lavorava il ricorrente,
“presso un'abitazione privata … vicino a Piazza della Visione” e precisato che
“finiv[a] di lavorare alle 4.00”, ha poi riferito che, dopo aver aspettato la moglie, “che PE arrivava intorno alle 5.30” ed “un amico senegalese , era solito recarsi in loro compagnia presso il predetto ristorante “tra le 5.30 e le 6.00”, “tutti i lunedì e i martedì” e “a volte anche il venerdì e la domenica”, perché alla “moglie piaceva molto la pizza margherita che facevano lì”, nonostante abitasse a notevole distanza dal locale,
“in Via Sambucci, in zona Settecamini”.
Il teste ha quindi proseguito aggiungendo che “quando usciva[no] dalla pizzeria, andava[no] a casa di un [suo] amico che si chiama DY e che abita lì vicino … resta[ndo] lì ad aspettare il ricorrente che uscisse dal lavoro … dopo la mezzanotte, all'una o addirittura alle due”.
Ebbene, la predetta ricostruzione è del tutto inverosimile. Il testimone, al fine di dare un qualche rilievo probatorio alla propria (asserita) conoscenza dei fatti di causa (in merito alla durata del rapporto, indicata con la precisa specificazione delle esatte date di inizio e di risoluzione, all'orario di lavoro osservato e alle mansioni svolte), ha tentato di accreditare una propria presenza costante e continuativa presso il luogo di lavoro del ricorrente (sino a quattro giorni alla settimana), arrivando a sostenere che, nonostante pagina 6 di 8 finisse di lavorare alle 16.00, si trattenesse nelle vicinanze della pizzeria sino all'ora di cena (indicata intorno alle 18.00) e poi dopo sino anche alle due di notte, in attesa che l'amico finisse di lavorare, per poi riaccompagnarlo a casa, sistematicamente in compagnia della moglie e di un altro amico automunito.
Tale assolutamente non credibile ricostruzione rende priva di ogni valore probatorio la deposizione del predetto teste, evidentemente preoccupato di compiacere a tutti i costi la versione attorea.
Per quanto riguarda poi le dichiarazioni dell'altro teste, , in disparte ogni PEona_2
considerazione sul fatto che il predetto abbia promosso un giudizio contro la resistente, per il riconoscimento di spettanze retributive (circostanza questa che certo non determina l'incapacità a testimoniare del teste, ma che comunque impone di valutarne con attenzione l'attendibilità, anche attraverso la ricerca di eventuali riscontri, nella specie invero assenti), è appena il caso di rilevare che da esse si ricavano solo indicazioni su una presenza costante del ricorrente nella cucina del ristorante, nel periodo per cui è causa, e sull'osservanza di un preciso orario di lavoro (per un numero di ore peraltro inferiore rispetto a quello indicato in ricorso), senza che però alcuna indicazione sia stata fornita sull'effettiva soggezione al potere direttivo e disciplinare della parte datoriale. Il teste, infatti, nulla ha riferito su direttive date dal datore di lavoro o da altri soggetti preposti al ricorrente, così come nulla a detto in merito ad eventuali richiami. Nulla è stato detto in merito alla necessità di giustificare assenze o di richiedere autorizzazioni per permessi o ferie. Trattasi dunque di indicazioni relative ad un elemento meramente sussidiario (il rispetto di un determinato orario di lavoro), ma, per quanto innanzi detto, di per sé non dirimente.
Nessun elemento di prova in favore della tesi attorea è ovviamente arrivato dalle dichiarazioni dell'unico teste addotto dalla parte resistente.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna il ricorrente a rifondere alla società resistente le spese di lite, liquidate in euro 2.695,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 7.1.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
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