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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dr.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1783/2024 RG promossa con ricorso ex artt 414 + 441
BIS cpc da
Parte_1
c.f. rappresentato e difeso dall' avv.to DOMENICO C.F._1
NASTARI
- ricorrente -
contro
Controparte_1
c.f. P.IVA_1
- contumace - in punto: impugnazione licenziamento disciplinare in tutela reale;
discussa e decisa all' udienza del 21.1.2025
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex artt 414 - 441 bis cpc depositato in data 12.9.2024 il ricorrente ha agito nei confronti della c.f. Controparte_1
, con sede legale in 16149 Genova, Via De Marini n. 1 P 19, P.IVA_1 esponendo:
- di avere lavorato alle dipendenze della stessa in forza di contratto a tempo indeterminato dal 03.03.2021 fino al 14.11.2023, espulso in tale data con
1 provvedimento di licenziamento per giusta causa comunicato con missiva consegnata a mani il 12.12.2023;
- di essere stato assunto in qualità di operaio, inquadrato al livello 1° del Ccnl
Metalmeccanica Industria, con orario a tempo pieno addetto continuativamente ed in via esclusiva dalla data di assunzione e sino al giorno del licenziamento presso il cantiere “Fincantieri” di Marghera (VE);
- di essere licenziato in tronco senza preventiva contestazione disciplinare, sic et simpliciter, e per fatti (asserito diverbio con testata ad un collega) in realtà inesistenti.
Impugna tale licenziamento per assenza di previa contestazione disciplinare e insussistenza del fatto addebitato, così concludendo :
- in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento in quanto comminato in violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e, per
l'effetto, ai sensi dell' art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015, stante l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, annullare il licenziamento e condannare la convenuta alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- in via subordinata: accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento in quanto comminato in violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e, per
l'effetto ai sensi dell'art. 3, comma 1, d. lgs. n. 23/2015 per le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, con ultimo giorno di lavoro al 14.11.2023, e condannare la convenuta al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo di minimo sei e massimo trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
2 - in ogni caso: spese e competenze di lite integralmente rifuse, comprese spese generali al 15% ed accessori di legge”
Parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita documentalmente e all' esito di odierna udienza da remoto è stata trattenuta in decisione
Il RICORSO VA ACCOLTO poiché :
➢ l' azionato rapporto di lavoro è provato da assunzione a tempo indeterminato, buste paga, licenziamento e comunicazione Unilav docc rispettivamente 1,2 , 7 e 6 ric;
➢ con comunicazione datata 14.11.2023 il ricorrente è stato licenziato per avere asseritamente nella stessa data 14.11.2023 alle ore 16.30 durante l'orario di lavoro presso Fincantieri di Marghera, dopo una discussione verbale, tirato una testata in fronte al collega provocandogli Parte_2 una ferita;
➢ a fronte di rivendicata insussistenza del fatto e di assenza di previa contestazione disciplinare parte convenuta non si è costituita;
➢ si tratta di recesso ontologicamente disciplinare non preceduto da contestazione (giocoforza attesa la tempistica di fatto addebitato e data del recesso datoriale per giusta causa nella stessa giornata 14.11.2023);
➢ ne deriva per ciò stesso la fondatezza dell' impugnazione in quanto il licenziamento per giusta causa per essere legittimo deve essere intimato a seguito di procedimento disciplinare con avvio, ex art 7 dello Statuto dei
Lavoratori, tramite contestazione disciplinare che deve contenere la specifica descrizione dei fatti addebitati e deve essere seguita da termine a difesa non inferiore a cinque giorni, o al diverso tempo previsto dalla contrattazione collettiva, per le giustificazioni;
3 ➢ l'art.8 sez quarta, titolo VII del Ccnl di riferimento (doc.05 ric ), prevede che “………il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa”;
➢ è pacifico e documentale che la società resistente ha invece comminato, a mezzo della lettera di data 14.11.2023 (la quale fa riferimento ad un fatto asseritamente accaduto lo stesso giorno), il licenziamento disciplinare per giusta causa, con efficacia in pari data (cioè il 14.11.2023 come attestato dal modello unilav doc.06) in totale assenza del rispetto delle basilari e fondamentali norme procedurali in totale assenza di contestazione dei fatti addebitati, da cui l' insanabile inesistenza dell'intero procedimento disciplinare e l' illegittimità del licenziamento irrogato;
➢ la radicale mancanza della necessaria contestazione e della rituale concessione del termine a difesa, tali da impedire al lavoratore l' esercizio del diritto di difesa, comportano – come da Corte di Appello di Firenze, con sentenza n.206/22 e Cassazione 4879/2020 – l' insussistenza il fatto contestato con conseguente applicazione della sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 3 comma 2 d.lgs.
23/2015;
➢ nello specifico oltretutto il fatto addebitato è negato dal ricorrente e parte convenuta, rimanendo contumace, non ha ovviamente fornito la prova sulla stessa gravante ex art 5 comma 2 legge 604/66.
Il ricorso va dunque accolto.
Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo.
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definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede: dichiara l'illegittimità dell' impugnato licenziamento e ai sensi dell' art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015 condanna la società convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondere allo stesso un'indennità
4 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
condanna la medesima società convenuta alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori .
Così deciso in Venezia il 21.1.2025
Il Giudice
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