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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/03/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15394/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15394/2024 tra
, rappresentato e difeso dagli avvocati CARPE VINCENZO e Parte_1
MOSSINO STEFANO FABIO
ATTORE
e
A SOCIO Controparte_1
UNICO
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 3 marzo 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi e al MOT dr.ssa Spoletini e lìAUPP dr.ssa Fortunato, sono comparsi:
Per l'avv. Chiara Bornengo in sost. per delega orale dell'avv. Parte_1
CARPE VINCENZO.
Per A SOCIO Controparte_1
UNICO nessuno compare.
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Bornengo precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate 19.2.2025.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso del difensore alla lettura della sentenza in loro assenza
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15394/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARPE Parte_1 C.F._1
VINCENZO e dell'avv. MOSSINO STEFANO FABIO
ATTORE contro
Controparte_2
(C.F. ,
[...] P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via istruttoria
Senza accettazione alcuna dell'inversione degli oneri probatori gravanti sulle parti.
Ammettere a prove, per interpello e testi, le circostanze capitolate nella parte in “fatto” della memoria integrativa datata 18.12.2024, da intendersi precedute dal rituale “Vero che”, con il teste ivi indicato.
Nel merito.
Dichiarare risolto per grave inadempimento della soc. (P.IVA Controparte_3
), in persona del legale rappresentante in carica sig. , il contratto P.IVA_1 CP_4 di locazione ad uso diverso dall'abitazione sottoscritto in data 06.07.2022 avente ad oggetto l'unita immobiliare sita in Torino (TO), Via Voli n. 31/d, censita al NCEU al foglio 1439, part. 145, sub. 5024, cat. C/1, rendita catastale euro 3.459,33.
pagina 2 di 7 Dichiarare tenuta e condannare la soc. (P.IVA , in Controparte_3 P.IVA_1
persona del legale rappresentante in carica sig. a rilasciare libera da persone e CP_4
sgombera da cose l'unita l'immobiliare sita in Torino (TO), Via Voli n. 31/d, censita al NCEU al foglio 1439, part. 145, sub. 5024, cat. C/1, rendita catastale euro 3.459,33.
Dichiarare tenuta e condannare, la soc. (P.IVA , in Controparte_3 P.IVA_1
persona del legale rappresentante in carica sig. , al pagamento in favore del sig. CP_4
della somma di € 8.971,43, di cui € 6.028,00 per canoni ed oneri Parte_1
accessori dei mesi di novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025 ed € 2.943,43 per spese di riscaldamento saldo gestione 2023/2024 e prima, seconda e terza rata del preventivo gestione 2024/2025, oltre canoni e spese a scadere fino al rilascio, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalle singole scadenze alla data di notifica dell'intimazione di sfratto e interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di notifica dell'intimazione di sfratto sino al saldo effettivo.
Dichiarare tenuta e condannare la soc. (P.IVA , in Controparte_3 P.IVA_1
persona del legale rappresentante in carica sig. , al pagamento in favore del sig. CP_4
della somma di € 1.470,25, comprensiva di rimb. forf. 15%, Iva Cpa Parte_1
e spese vive, a titolo di compenso e rimborso spese del procedimento di mediazione.
Con vittoria delle spese di lite e del compenso professionale di entrambe le fasi del presente giudizio, oltre Iva e Cpa, come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida,
, premesso di aver locato a Parte_1 [...]
(in seguito “ ” o “la Controparte_2 CP_3
conduttrice”) un immobile a uso commerciale sito in Torino, Via Voli n. 31/d, con contratto sottoscritto il 06.07.2022 e registrato il 25.7.2022, per un canone originario ridotto di €
650,00 e ordinario di € 1.300,00 oltre a € 200,00 mensili a titolo di oneri accessori salvo conguaglio, rappresentava come la conduttrice si fosse resa inadempiente al pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie del mese di giugno 2024 per euro 1.507,00, nonché del saldo delle spese di riscaldamento per € 1.728,82 e chiedeva la convalida dello sfratto per morosità e l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo di € 3.235,82, oltre alle mensilità successivamente maturate sino all'effettivo rilascio.
La proponeva opposizione allo sfratto sostenendo di aver pagato i canoni da CP_3
giugno ad agosto 2024 mentre, quanto al riscaldamento, evidenziava che controparte non pagina 3 di 7 aveva prodotto idonea documentazione dalla quale evincere l'importo dovuto e l'avvenuto pagamento delle somme da parte del locatore e che non era, in ogni caso, stato rispettato il termine di 60 giorni dalla richiesta previsto dall'art. 9 della legge n. 392/1978.
Con ordinanza 10.9.2024 è stato disposto il mutamento del rito, fissato il termine per la mediazione e per il deposito delle memorie integrative.
Con memoria integrativa 19.12.2024, il locatore dava atto che tenuto il primo incontro dinanzi al mediatore e disposto un rinvio richiesto dalle parti, interveniva il decesso del difensore di parte conduttrice e la mediazione si chiudeva con esito negativo in data
9.12.2024. Parte locatrice riassumeva, quindi, la causa nei confronti di , CP_3
invitando la parte resistente a comparire all'udienza già fissata del 20.01.2025, a costituirsi a mezzo di nuovo difensore e allegava che nel frattempo la morosità era aumentata a complessivi € 5.139,43, di cui € 3.014,00 per canoni ed oneri accessori dei mesi di novembre e dicembre 2024 ed € 2.125,43 per spese di riscaldamento, di cui € 1.713,43 risultanti dal consuntivo 2023/2024 ed € 412,00 quale prima rata scaduta il 30.10.2024 del preventivo riscaldamento 2024/2025.
In diritto ha sostenuto l'avveramento della condizione di procedibilità e ha chiesto al
Tribunale di dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice, di condannarla al pagamento della somma di € 5.139,43 oltre ai canoni maturati sino al rilascio e alle spese di mediazione e del procedimento.
La non si costituiva in giudizio con un nuovo difensore e deve, pertanto, CP_3
dichiararsene la contumacia.
La causa è giunta a decisione senza esperimento di attività istruttoria ed è stata discussa all'udienza odierna sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. La domanda è procedibile.
ha ritualmente attivato, con notifica a mezzo pec del Parte_1
12.09.2024, il procedimento di mediazione (doc. 3 di parte ricorrente).
Parte conduttrice, assistita dall'avv. Franco Dalmasso, ha aderito alla mediazione e in data
07.10.2024 si e svolto il primo incontro, all'esito del quale le parti, dopo avere prorogato di ulteriori tre mesi la durata della procedura, hanno chiesto breve rinvio (doc. 4 di parte ricorrente).
L'incontro così fissato del 06.11.2024 e stato poi rinviato al 18.11.2024.
In data 15.11.2024, parte ricorrente apprendeva del decesso dell'avv. Dalmasso (doc. 5, parte ricorrente), con conseguente differimento dell'incontro al 09.12.2024, al fine di pagina 4 di 7 consentire alla società di conferire procura a un nuovo difensore Controparte_3
(doc. 5 di parte ricorrente).
All'incontro del 09.12.2024 il mediatore dichiarava l'esito negativo della mediazione dando atto della mancata presenza del sig. , legale rappresentante della soc. CP_4 [...]
e della mancanza di procura all'avv. Usseglio Polatera, comparso al Controparte_3
predetto incontro per la parte convenuta (doc. 6 di parte ricorrente).
Il giudizio è procedibile ex art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 28/2010, norma che dispone che la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione. Come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, infatti, la condizione si avvera “con l'avvio della mediazione, la convocazione dell'invitato all'incontro preliminare, la comparizione personale dell'istante (discrezionalmente delegabile a terzi, ivi compreso l'avvocato difensore, in virtù di procura scritta di natura sostanziale) e la dichiarazione di voler introdurre o meno la fase delle trattative, non essendo necessario, invece, lo svolgimento delle trattative in maniera seria, effettiva e leale” (Cass. 8473/2019).
Nel caso di specie, il primo incontro del 07.10.2024 si è regolarmente tenuto alla presenza della parte invitata, che ha aderito alla mediazione e si è presentata in persona del legale rappresentante sig. , assistito dal difensore avv. Dalmasso. L'incontro si e CP_4
concluso con la richiesta congiunta di un rinvio. Dalla presenza dell'avv. Usseglio Polatera, seppure senza procura, e dalla dichiarazione dello stesso che ha precisato che il legale rappresentante della società avrebbe dovuto presentarsi presso il suo studio CP_3
alle 14.00 per poi comparire alla mediazione, ma che non si era presentato, emerge altresì che parte convenuta era edotta dell'incontro per la prosecuzione della mediazione e non vi ha partecipato determinando l'esito negativo della stessa.
Alla luce delle considerazioni svolte, la condizione di procedibilità deve ritenersi integrata.
3. La domanda di risoluzione per inadempimento è fondata.
ha provato documentalmente il fondamento del suo diritto Parte_1
mediante la produzione del contratto di locazione registrato (doc. 3 di parte ricorrente) da cui si evince l'obbligo della conduttrice di pagare un canone per il primo anno pari a € 7.800,00 e dal secondo anno in poi di € 15.600,00, da pagarsi in 12 rate mensili anticipate di € 1300,00 cadauna, oltre acconto spese condominiali di € 200,00 mensili e salvo conguaglio e con spese di riscaldamento a carico del conduttore.
Parte locatrice ha allegato l'inadempimento della controparte, specificando altresì nella memoria integrativa che la morosità ammonta a € 5.139,43, di cui € 3.014,00 per canoni e pagina 5 di 7 oneri accessori dei mesi di novembre e dicembre 2024 ed € 2.125,43 per spese di riscaldamento, di cui € 1.713,43 risultanti dal consuntivo 2023/2024 ed € 412,00 quale prima rata scaduta il 30.10.2024 del preventivo riscaldamento 2024/2025.
Con le note autorizzate 20.2.2025, la locatrice ha precisato che la morosità era aumentata a €
6.028,00 a titolo di canoni di locazione ed oneri accessori dei mesi di novembre e dicembre
2024 e gennaio e febbraio 2025 e a € 2.943,43 per spese di riscaldamento.
La parte convenuta, rimasta contumace, non ha dato prova di fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione di pagamento del canone, per cui, gravando su di lei il relativo onere probatorio in base ai principi generali di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001) deve ritenersi sul punto fondata la prospettazione attorea.
L'inadempimento dedotto è di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse della creditrice ex art. 1455 c.c. e tenuto conto che alla morosità con riguardo ai canoni dei mesi da novembre 2024 a febbraio 2025 si aggiunge quella derivante dal mancato pagamento delle spese di riscaldamento. Ne consegue, pertanto, che sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di risoluzione.
All'accoglimento della domanda di risoluzione consegue l'emissione dell'ordine di rilascio, per la cui esecuzione, visto l'art. 56 l. n. 392/1978, tenuto conto della data dell'intimazione dello sfratto e dell'inizio della morosità, si stima equo fissare la data del 3.4.2025.
4.La conduttrice va, inoltre, condannata al pagamento in favore dell'attrice CP_3
della somma di € 6.028,00 per canoni di locazione maturati da novembre 2024 a febbraio
2025 oltre ad € 2.943,00 a titolo di spese di riscaldamento che la locatrice ha provato di avere già corrisposto (docc. 20, 21 e 22 di parte ricorrente) oltre agli interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. (i) dalle singole scadenze sino al saldo quanto ai canoni;
(ii) dal 26.7.2024 al saldo quanto alle spese di riscaldamento di € 1.713,00; (iii) dal 10.1.2025 al saldo per le spese di riscaldamento di € 821,00 e (iv) dal 14.2.2025 al saldo quanto alle spese di riscaldamento di € 409,00, nonché alla corresponsione dei canoni di locazione dal mese di marzo 2025 sino al rilascio nella misura di € 1.300,00 mensile.
5.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i. per le cause di valore ricompreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00, ivi compreso il compenso per la attivazione della mediazione, valore medio di liquidazione con riguardo alle fasi di studio e introduttiva e con la massima riduzione per la fase di trattazione e istruttoria e per la fase decisionale alla luce dell'attività pagina 6 di 7 svolta e così per € 4.288,00 a titolo di compenso ed € 496,16 a titolo di esborsi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa,
DICHIARA RISOLTO per inadempimento del conduttore il contratto di locazione a uso diverso dall'abitazione stipulato tra le parti in data 6.7.2022 avente a oggetto l'immobile sito in Torino, Via Voli n. 31/d, contratto registrato il 25.7.2022;
CONDANNA LA Controparte_2
al rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, nella disponibilità del
[...]
ricorrente ; Parte_1
FISSA per l'esecuzione la data del 3.04.2025;
CONDANNA LA Controparte_2
a corrispondere a la somma di € 6.028,00 a
[...] Parte_1
titolo di canoni e di € 2.943,00 a titolo di rimborso spese di riscaldamento, oltre agli interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. (i) dalle singole scadenze sino al saldo quanto ai canoni;
(ii) dal 26.7.2024 al saldo quanto alle spese di riscaldamento di € 1.713,00; (iii) dal 10.1.2025 al saldo per le spese di riscaldamento di € 821,00 e (iv) dal 14.2.2025 al saldo quanto alle spese di riscaldamento di € 409,00 e oltre a € 1.300,00 mensili a titolo di indennità dal mese di marzo 2025 al rilascio.
Condanna Controparte_2
a rimborsare a le spese di lite, che liquida in €
[...] Parte_1
4.288,00 a titolo di compenso ed € 496,16 a titolo di esborsi, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 3.3.2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15394/2024 tra
, rappresentato e difeso dagli avvocati CARPE VINCENZO e Parte_1
MOSSINO STEFANO FABIO
ATTORE
e
A SOCIO Controparte_1
UNICO
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 3 marzo 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi e al MOT dr.ssa Spoletini e lìAUPP dr.ssa Fortunato, sono comparsi:
Per l'avv. Chiara Bornengo in sost. per delega orale dell'avv. Parte_1
CARPE VINCENZO.
Per A SOCIO Controparte_1
UNICO nessuno compare.
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Bornengo precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate 19.2.2025.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso del difensore alla lettura della sentenza in loro assenza
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15394/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARPE Parte_1 C.F._1
VINCENZO e dell'avv. MOSSINO STEFANO FABIO
ATTORE contro
Controparte_2
(C.F. ,
[...] P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via istruttoria
Senza accettazione alcuna dell'inversione degli oneri probatori gravanti sulle parti.
Ammettere a prove, per interpello e testi, le circostanze capitolate nella parte in “fatto” della memoria integrativa datata 18.12.2024, da intendersi precedute dal rituale “Vero che”, con il teste ivi indicato.
Nel merito.
Dichiarare risolto per grave inadempimento della soc. (P.IVA Controparte_3
), in persona del legale rappresentante in carica sig. , il contratto P.IVA_1 CP_4 di locazione ad uso diverso dall'abitazione sottoscritto in data 06.07.2022 avente ad oggetto l'unita immobiliare sita in Torino (TO), Via Voli n. 31/d, censita al NCEU al foglio 1439, part. 145, sub. 5024, cat. C/1, rendita catastale euro 3.459,33.
pagina 2 di 7 Dichiarare tenuta e condannare la soc. (P.IVA , in Controparte_3 P.IVA_1
persona del legale rappresentante in carica sig. a rilasciare libera da persone e CP_4
sgombera da cose l'unita l'immobiliare sita in Torino (TO), Via Voli n. 31/d, censita al NCEU al foglio 1439, part. 145, sub. 5024, cat. C/1, rendita catastale euro 3.459,33.
Dichiarare tenuta e condannare, la soc. (P.IVA , in Controparte_3 P.IVA_1
persona del legale rappresentante in carica sig. , al pagamento in favore del sig. CP_4
della somma di € 8.971,43, di cui € 6.028,00 per canoni ed oneri Parte_1
accessori dei mesi di novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025 ed € 2.943,43 per spese di riscaldamento saldo gestione 2023/2024 e prima, seconda e terza rata del preventivo gestione 2024/2025, oltre canoni e spese a scadere fino al rilascio, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalle singole scadenze alla data di notifica dell'intimazione di sfratto e interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di notifica dell'intimazione di sfratto sino al saldo effettivo.
Dichiarare tenuta e condannare la soc. (P.IVA , in Controparte_3 P.IVA_1
persona del legale rappresentante in carica sig. , al pagamento in favore del sig. CP_4
della somma di € 1.470,25, comprensiva di rimb. forf. 15%, Iva Cpa Parte_1
e spese vive, a titolo di compenso e rimborso spese del procedimento di mediazione.
Con vittoria delle spese di lite e del compenso professionale di entrambe le fasi del presente giudizio, oltre Iva e Cpa, come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida,
, premesso di aver locato a Parte_1 [...]
(in seguito “ ” o “la Controparte_2 CP_3
conduttrice”) un immobile a uso commerciale sito in Torino, Via Voli n. 31/d, con contratto sottoscritto il 06.07.2022 e registrato il 25.7.2022, per un canone originario ridotto di €
650,00 e ordinario di € 1.300,00 oltre a € 200,00 mensili a titolo di oneri accessori salvo conguaglio, rappresentava come la conduttrice si fosse resa inadempiente al pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie del mese di giugno 2024 per euro 1.507,00, nonché del saldo delle spese di riscaldamento per € 1.728,82 e chiedeva la convalida dello sfratto per morosità e l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo di € 3.235,82, oltre alle mensilità successivamente maturate sino all'effettivo rilascio.
La proponeva opposizione allo sfratto sostenendo di aver pagato i canoni da CP_3
giugno ad agosto 2024 mentre, quanto al riscaldamento, evidenziava che controparte non pagina 3 di 7 aveva prodotto idonea documentazione dalla quale evincere l'importo dovuto e l'avvenuto pagamento delle somme da parte del locatore e che non era, in ogni caso, stato rispettato il termine di 60 giorni dalla richiesta previsto dall'art. 9 della legge n. 392/1978.
Con ordinanza 10.9.2024 è stato disposto il mutamento del rito, fissato il termine per la mediazione e per il deposito delle memorie integrative.
Con memoria integrativa 19.12.2024, il locatore dava atto che tenuto il primo incontro dinanzi al mediatore e disposto un rinvio richiesto dalle parti, interveniva il decesso del difensore di parte conduttrice e la mediazione si chiudeva con esito negativo in data
9.12.2024. Parte locatrice riassumeva, quindi, la causa nei confronti di , CP_3
invitando la parte resistente a comparire all'udienza già fissata del 20.01.2025, a costituirsi a mezzo di nuovo difensore e allegava che nel frattempo la morosità era aumentata a complessivi € 5.139,43, di cui € 3.014,00 per canoni ed oneri accessori dei mesi di novembre e dicembre 2024 ed € 2.125,43 per spese di riscaldamento, di cui € 1.713,43 risultanti dal consuntivo 2023/2024 ed € 412,00 quale prima rata scaduta il 30.10.2024 del preventivo riscaldamento 2024/2025.
In diritto ha sostenuto l'avveramento della condizione di procedibilità e ha chiesto al
Tribunale di dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice, di condannarla al pagamento della somma di € 5.139,43 oltre ai canoni maturati sino al rilascio e alle spese di mediazione e del procedimento.
La non si costituiva in giudizio con un nuovo difensore e deve, pertanto, CP_3
dichiararsene la contumacia.
La causa è giunta a decisione senza esperimento di attività istruttoria ed è stata discussa all'udienza odierna sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. La domanda è procedibile.
ha ritualmente attivato, con notifica a mezzo pec del Parte_1
12.09.2024, il procedimento di mediazione (doc. 3 di parte ricorrente).
Parte conduttrice, assistita dall'avv. Franco Dalmasso, ha aderito alla mediazione e in data
07.10.2024 si e svolto il primo incontro, all'esito del quale le parti, dopo avere prorogato di ulteriori tre mesi la durata della procedura, hanno chiesto breve rinvio (doc. 4 di parte ricorrente).
L'incontro così fissato del 06.11.2024 e stato poi rinviato al 18.11.2024.
In data 15.11.2024, parte ricorrente apprendeva del decesso dell'avv. Dalmasso (doc. 5, parte ricorrente), con conseguente differimento dell'incontro al 09.12.2024, al fine di pagina 4 di 7 consentire alla società di conferire procura a un nuovo difensore Controparte_3
(doc. 5 di parte ricorrente).
All'incontro del 09.12.2024 il mediatore dichiarava l'esito negativo della mediazione dando atto della mancata presenza del sig. , legale rappresentante della soc. CP_4 [...]
e della mancanza di procura all'avv. Usseglio Polatera, comparso al Controparte_3
predetto incontro per la parte convenuta (doc. 6 di parte ricorrente).
Il giudizio è procedibile ex art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 28/2010, norma che dispone che la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione. Come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, infatti, la condizione si avvera “con l'avvio della mediazione, la convocazione dell'invitato all'incontro preliminare, la comparizione personale dell'istante (discrezionalmente delegabile a terzi, ivi compreso l'avvocato difensore, in virtù di procura scritta di natura sostanziale) e la dichiarazione di voler introdurre o meno la fase delle trattative, non essendo necessario, invece, lo svolgimento delle trattative in maniera seria, effettiva e leale” (Cass. 8473/2019).
Nel caso di specie, il primo incontro del 07.10.2024 si è regolarmente tenuto alla presenza della parte invitata, che ha aderito alla mediazione e si è presentata in persona del legale rappresentante sig. , assistito dal difensore avv. Dalmasso. L'incontro si e CP_4
concluso con la richiesta congiunta di un rinvio. Dalla presenza dell'avv. Usseglio Polatera, seppure senza procura, e dalla dichiarazione dello stesso che ha precisato che il legale rappresentante della società avrebbe dovuto presentarsi presso il suo studio CP_3
alle 14.00 per poi comparire alla mediazione, ma che non si era presentato, emerge altresì che parte convenuta era edotta dell'incontro per la prosecuzione della mediazione e non vi ha partecipato determinando l'esito negativo della stessa.
Alla luce delle considerazioni svolte, la condizione di procedibilità deve ritenersi integrata.
3. La domanda di risoluzione per inadempimento è fondata.
ha provato documentalmente il fondamento del suo diritto Parte_1
mediante la produzione del contratto di locazione registrato (doc. 3 di parte ricorrente) da cui si evince l'obbligo della conduttrice di pagare un canone per il primo anno pari a € 7.800,00 e dal secondo anno in poi di € 15.600,00, da pagarsi in 12 rate mensili anticipate di € 1300,00 cadauna, oltre acconto spese condominiali di € 200,00 mensili e salvo conguaglio e con spese di riscaldamento a carico del conduttore.
Parte locatrice ha allegato l'inadempimento della controparte, specificando altresì nella memoria integrativa che la morosità ammonta a € 5.139,43, di cui € 3.014,00 per canoni e pagina 5 di 7 oneri accessori dei mesi di novembre e dicembre 2024 ed € 2.125,43 per spese di riscaldamento, di cui € 1.713,43 risultanti dal consuntivo 2023/2024 ed € 412,00 quale prima rata scaduta il 30.10.2024 del preventivo riscaldamento 2024/2025.
Con le note autorizzate 20.2.2025, la locatrice ha precisato che la morosità era aumentata a €
6.028,00 a titolo di canoni di locazione ed oneri accessori dei mesi di novembre e dicembre
2024 e gennaio e febbraio 2025 e a € 2.943,43 per spese di riscaldamento.
La parte convenuta, rimasta contumace, non ha dato prova di fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione di pagamento del canone, per cui, gravando su di lei il relativo onere probatorio in base ai principi generali di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001) deve ritenersi sul punto fondata la prospettazione attorea.
L'inadempimento dedotto è di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse della creditrice ex art. 1455 c.c. e tenuto conto che alla morosità con riguardo ai canoni dei mesi da novembre 2024 a febbraio 2025 si aggiunge quella derivante dal mancato pagamento delle spese di riscaldamento. Ne consegue, pertanto, che sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di risoluzione.
All'accoglimento della domanda di risoluzione consegue l'emissione dell'ordine di rilascio, per la cui esecuzione, visto l'art. 56 l. n. 392/1978, tenuto conto della data dell'intimazione dello sfratto e dell'inizio della morosità, si stima equo fissare la data del 3.4.2025.
4.La conduttrice va, inoltre, condannata al pagamento in favore dell'attrice CP_3
della somma di € 6.028,00 per canoni di locazione maturati da novembre 2024 a febbraio
2025 oltre ad € 2.943,00 a titolo di spese di riscaldamento che la locatrice ha provato di avere già corrisposto (docc. 20, 21 e 22 di parte ricorrente) oltre agli interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. (i) dalle singole scadenze sino al saldo quanto ai canoni;
(ii) dal 26.7.2024 al saldo quanto alle spese di riscaldamento di € 1.713,00; (iii) dal 10.1.2025 al saldo per le spese di riscaldamento di € 821,00 e (iv) dal 14.2.2025 al saldo quanto alle spese di riscaldamento di € 409,00, nonché alla corresponsione dei canoni di locazione dal mese di marzo 2025 sino al rilascio nella misura di € 1.300,00 mensile.
5.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i. per le cause di valore ricompreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00, ivi compreso il compenso per la attivazione della mediazione, valore medio di liquidazione con riguardo alle fasi di studio e introduttiva e con la massima riduzione per la fase di trattazione e istruttoria e per la fase decisionale alla luce dell'attività pagina 6 di 7 svolta e così per € 4.288,00 a titolo di compenso ed € 496,16 a titolo di esborsi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa,
DICHIARA RISOLTO per inadempimento del conduttore il contratto di locazione a uso diverso dall'abitazione stipulato tra le parti in data 6.7.2022 avente a oggetto l'immobile sito in Torino, Via Voli n. 31/d, contratto registrato il 25.7.2022;
CONDANNA LA Controparte_2
al rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, nella disponibilità del
[...]
ricorrente ; Parte_1
FISSA per l'esecuzione la data del 3.04.2025;
CONDANNA LA Controparte_2
a corrispondere a la somma di € 6.028,00 a
[...] Parte_1
titolo di canoni e di € 2.943,00 a titolo di rimborso spese di riscaldamento, oltre agli interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. (i) dalle singole scadenze sino al saldo quanto ai canoni;
(ii) dal 26.7.2024 al saldo quanto alle spese di riscaldamento di € 1.713,00; (iii) dal 10.1.2025 al saldo per le spese di riscaldamento di € 821,00 e (iv) dal 14.2.2025 al saldo quanto alle spese di riscaldamento di € 409,00 e oltre a € 1.300,00 mensili a titolo di indennità dal mese di marzo 2025 al rilascio.
Condanna Controparte_2
a rimborsare a le spese di lite, che liquida in €
[...] Parte_1
4.288,00 a titolo di compenso ed € 496,16 a titolo di esborsi, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 3.3.2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
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