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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente Dott. Alberto Celeste
Consigliere rel. Dott. Maria Pia Di Stefano
Consigliere Dott. Roberto Bonanni
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11/02/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2653/2023
vertente tra
Parte_1 parte domiciliata in VIA TORQUATO TASSO 13 03043 CASSINO rappresentata dall'avv. VENEZIANI ALESSANDRO
Parte appellante contro
Controparte_1 parte domiciliata in VIA S. PAGANO, 7 03043 CASSINO rappresentata dall'avv. DI VIZIO RICCARDO ERNESTO
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 627/2023 emessa dal Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del Lavoro in data 22.9.2023
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO Parte_1Con la sentenza in epigrafe è stata rigettata l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo che la obbligava a pagare la somma di euro 13.569,75 in favore di a titolo di differenze retributive e TFR;
è stata altresì respinta la domanda CP riconvenzionale svolta dall'opponente per il risarcimento dei danni alla stessa cagionati dalla condotta della CP quantificati in euro 25.000,00 o altra somma, comunque da detrarre all'importo di cui all'opposto decreto (da ridursi a sua volta ad euro 8.303,75 per effetto dell'asserito versamento di ulteriori emolumenti, non considerati in sede monitoria). Le spese sono state regolate secondo soccombenza. La sentenza è stata impugnata dalla società riguardo:
1. al capo relativo al rigetto della domanda riconvenzionale e
2. a quello relativo alla condanna alle spese.
Si è costituita in giudizio l'appellata resistendo al gravame.
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
Va preliminarmente osservato che la T_ non impugna la parte di sentenza in cui è respinta l'eccezione di adempimento parziale: nelle stesse conclusioni di appello la società ripropone invero ex 346 c.p.c. tutte le domande e conclusioni svolte in primo grado "al netto del capo della sentenza non oggetto di impugnazione (conferma del decreto ingiuntivo opposto)".
Ne consegue che l'accertamento della spettanza e della misura della somma ingiunta con l'opposto decreto ingiuntivo deve ritenersi coperto da giudicato.
Tanto premesso, e passando all'esame della domanda risarcitoria respinta in primo grado, la
T_ ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e all'immagine che la CP_1, dipendente della società odierna appellante (impiegata con contratto di apprendistato profess.nte) ma anche moglie del suo legale rappresentante DI Parte_2 avrebbe cagionato alla società per
, la violazione dei doveri inerenti al rapporto di lavoro.
Riferiva l'opponente che dal mese di gennaio del 2020 i coniugi vivevano separati, nonostante ancora in regime di convivenza matrimoniale, e che già dal 2019 ebbero a verificarsi episodi di grave intemperanza da parte della CP , in particolare:
-1'11 febbraio del 2019, la CP minacciò per telefono il marito, che era fuori sede, di mandar via tutti gli impiegati se egli non le avesse portato prontamente del danaro che gli aveva richiesto, cosa che la CP fece, provocando la chiusura dei locali fino al rientro del CP .
- nel settembre del 2019 aggredì il coniuge dandogli un morso sul volto.
- il 18 novembre 2019 costrinse il marito ad abbandonare un pranzo di lavoro con un importante cliente di T_ ( Testimone_1 titolare della ditta Genius) intimandogli di seguirla fuori del و
locale, dove ella si mise ad urlare contro il coniuge che, preoccupato per lo stato di agitazione della moglie, richiese l'intervento dei Carabinieri.
- il 23/07/2020 inferse un altro morso al marito (questa volta al torace) strappandogli al tempo stesso il telefono di mano per scagliarlo in aria con l'intento di distruggerlo.
- il 20 maggio 2021 raggiunse il marito presso un bar dove egli si trovava a colloquio con un potenziale cliente di T_ ( Testimone_2 e scattò varie fotografie al coniuge e al suo interlocutore, il quale, disorientato dal comportamento intrusivo della donna, si accomiatò frettolosamente dal CP rimandando la loro conversazione a data da destinarsi.
-Il 28 settembre 2021 irruppe presso il medesimo bar nel corso di un nuovo incontro di lavoro tra il CP, e Controparte_3 pronunciando gravi insulti all'indirizzo del Testimone_2 marito, accusandolo di essere un delinquente, peggio di Per_1 e di essere sottoposto a tre "
procedimenti penali.
Ne risultava lesa l'immagine della società (diminuzione della considerazione dell'ente o della persona giuridica da parte dei consociati in genere ovvero di settori o categorie di essi con le quali il soggetto leso di norma interagisca (Cass. Civile, Sez. Lavoro, 22396/2013) ed anche violato l'obbligo di diligenza della lavoratrice, essendo le riferite offese ed insubordinazioni avvenute interrompendo o alterando l'ordinato svolgimento dell'attività aziendale anche di altri dipendenti. Chiedeva una valutazione equitativa del danno (che quantificava comunque in euro 25.000), rappresentando ad ogni buon conto che alcun accordo commerciale era poi intervenuto con il [...] Tes_2 e che la Ditta Genius di Testimone_1 non aveva più ordinato servizi pubblicitari, con un decremento delle entrate di T_ di circa €. 40.000,00 annui, secondo il volume degli affari intercorsi tra le parti anteriormente al novembre 2019.
Il Tribunale ha valutato che mancasse la prova dei fatti descritti in ricorso così motivando:
"Tale prova difetta, in primo luogo, per il dedotto accadimento asseritamente avvenuto in data 11.02.2019, di talché è irrilevante stabilirne in questa sede la effettiva portata e le concrete condizioni di tempo e luogo in cui sarebbe occorso;
difetta altresì per quanto asseritamente avvenuto in data 20.05.2021, allorquando la CP avrebbe scattato alcune fotografie al coniuge durante una riunione di lavoro tenutasi presso un bar di Cassino, comportamento che avrebbe indotto il suo interlocutore Testimone_2 a rinviare l'incontro di affari.
Del pari, non rilevano:
- gli episodi del settembre del 2019 e del 23 luglio 2020 (asserite aggressioni fisiche) perché, in ragione della genericità deduttiva, non vi sono univoci elementi per ritenerli ascrivibili al rapporto di coniugo in corso ovvero al concomitante rapporto di lavoro;
il dedotto episodio del 18.11.2019, non avendo parte opposta specificatamente indicato e specificato il tenore delle frasi proferite dalla CP al l.r.p.t. della Parte_1 rilevando
CP_4 che la CP "si mise ad urlare" all'indirizzo dell'allora coniuge, peraltro in luogo altro e diverso rispetto a quello in cui egli stava conducendo il proprio pranzo di lavoro, di talché, anche in questo caso non è possibile ritenere se la condotta, genericamente riportata nell'atto di opposizione, possa ascriversi al rapporto di coniugo in corso ovvero al concomitante rapporto di lavoro: la società opponente infatti asserisce che il proprio l.r.p.t. sia stato interrotto nel corso di un pranzo di lavoro alla presenza del titolare della ditta Genius, senza neppure specificare, oltre al tenore delle frasi dette, se la coniuge pronunciò offese nei suoi confronti, se la discussione riguardasse le problematiche relative alla separazione o al figlio oppure se le frasi fossero destinate a ledere la reputazione della società;
- il dedotto episodio del 28.09.2021, che vede la CP interrompere nuovamente l'incontro con il di Tes_2 pronunciando gravi insulti nei confronti del CP : in questo caso è rilevante, con valore confessorio stragiudiziale, la missiva che il CP ha inviato alla CP (doc. 7 titolato "richiesta di risarcimento") laddove lo stesso chiarisce i termini delle frasi rivoltegli, termini che consentono di ritenere tale episodio esulante dal rapporto di lavoro intercorrente all'epoca tra la e l'odierna società opposta, quanto semmai circostanza che emerge chiaramente dal CP
-
tenore delle frasi che il CP imputa alla CP - direttamente riconducibili all'intercorso rapporto di coniugo ed alle successive complesse vicende risolutorie. Invero il CP testualmente scrive: "non consento assolutamente che tua madre vada a prendere il bambino. Io non ho firmato nulla. Devo pensare che hai messo un'altra firma falsa? Dovete pensare - hai proseguito rivolta ai miei due interlocutori- che lui è un delinquente. Ha tre procedimenti penali in corso. È peggio di Per_1 ! Se domani CP_5 0 CP_6 vanno a prendere il bambino a scuola ci scappano i morti! Hai capito? Hai capito?" (cfr. doc. 7 memoria CP ). Trattasi di dichiarazione fatta alla parte che ha la medesima rilevanza della confessione giudiziale. A ciò aggiungasi che, a tale data, il rapporto di lavoro tra le parti era già cessato alla data del 3.07.2021 (circostanza questa, incontestata) di talché ogni eventuale pretesa risarcitoria, esula dal campo della presente indagine giudiziale L'appellante censura la sentenza sulla base dei seguenti motivi:
I) OMESSA MOTIVAZIONE: il giudice non aveva esposto i motivi per i quali ha ritenuto superflue le istanze istruttorie formulate da in riferimento alla spiegata Parte_1 domanda riconvenzionale.
II) OMESSA VALUTAZIONE DI PROVE: pur enunciando il doppio principio secondo il quale “il lavoratore si deve astenere non solo dai comportamenti indicati nell'art. 2105 c.c., ma anche da quelli che per loro natura e conseguenze appaiono in contrasto con gli interessi e finalità dell'impresa" e secondo il quale il danno arrecato dal prestatore di lavoro è un danno-conseguenza, bisognevole di specifica prova, il Giudice di primo grado ha contraddittoriamente disatteso (come già evidenziato) tutte le istanze istruttorie aventi ad oggetto le inosservanze e le intemperanze della prestatrice di lavoro e, con esse, il danno economico e di immagine dalla stessa arrecato al datore di lavoro.
III) OMESSA VALUTAZIONE DI FATTI DECISIVI: il Tribunale non ha pertanto considerato fatti rilevanti quali l'arbitraria interruzione dell'attività lavorativa di Parte_1 da parte della dipendente e il tentativo di danneggiare, lanciandolo in aria, il telefonino dell'amministratore della società. I fatti de quibus non possono essere ritenuti irrilevanti poiché riconducibili alla crisi del rapporto coniugale (che rileva tuttalpiù per giustificare la mancanza, nel caso concreto, di contestazioni disciplinari, francamente sconsigliabili nel bel mezzo di una crisi familiare).
IV) INFONDATEZZA DELLA DECISIONE: pur volendo considerare, come causa scatenante delle insubordinazioni della CP la sua crisi familiare, “... la violazione degli obblighi di fedeltà 66
e diligenza da parte di un dipendente comporta, oltre all'applicabilità di sanzioni disciplinari, anche l'insorgere del diritto al risarcimento dei danni L'esistenza di fatti accertati ... può comunque
...
determinare il diritto al risarcimento del danno provocato poiché l'interesse perseguito dal datore di lavoro è costituito dal ripristino della situazione patrimoniale evidentemente lesa ...” (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro - Ordinanza 4 ottobre 2023 n. 27940).
I motivi, tra loro logicamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati.
Se è vero che il risarcimento del danno arrecato al datore di lavoro per violazione dei doveri del prestatore può essere richiesto pure in assenza di un procedimento disciplinare (cass. Ord. 27940- 23), effettivamente sconveniente nel caso di specie considerato l'alto grado di conflittualità tra i coniugi, è pur vero che le violazioni devono attenere alla sfera lavorativa e che i fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria, ivi compreso il danno patito, devono essere specificamente dedotti ed allegati, onde consentire alla controparte di difendersi e prendere posizione su ognuno di essi.
Nella specie ritiene la Corte che la domanda sia del tutto carente sotto il profilo allegatorio.
Quanto al primo episodio, nel ricorso non si specifica di quale danno sia stata vittima la società a causa della chiusura dei locali, né la durata della chiusura (da che ora i dipendenti abbiano lasciato l'azienda e a che ora sia tornato in sede il CP ); non si precisa, in sostanza, quale sia stata l'effettiva entità del danno subìto, né sono offerti elementi per risalirvi in via presuntiva. Riguardo agli episodi delle aggressioni fisiche, trattasi di fatti circoscritti alla sfera personale, assolutamente non circostanziati e totalmente sconnessi dalla dinamica lavorativa: i fatti sono descritti in termini del tutto generici, tali da non far emergere alcun legame con la lesione all'immagine o alla sfera patrimoniale dell'azienda asseritamente danneggiata.
Anche l'irruzione nel ristorante il 18 novembre 2019 durante un pranzo di lavoro (presente anche Testimone_1 , titolare della ditta Genius) non riveste, per come descritta, alcuna attitudine lesiva né dell'immagine né dell'integrità patrimoniale della società: non emergono modalità platealmente offensive nell'ingresso della CP al ristorante, limitandosi l'appellante a riferire che ella intimò al marito di seguirla. Il resto della scena si svolge al di fuori del locale. Non è specificamente allegato che fu proprio e solo questo il motivo per cui si interruppero i rapporti commerciali della T_ con la ditta Genius. Alcuna circostanza è stata in tal senso capitolata, cosicché il fatto che successivamente al novembre non si siano registrati ordini della Genius presso T_ nulla dice sul nesso causale tra l'episodio contestato e il venir meno degli stessi.
Alcuna capacità lesiva può inoltre riconoscersi all'episodio del 20 maggio 2021 che vede coinvolto il sig. Testimone_2 visto che già qualche mese dopo il contestato comportamento della
,
CP (che scattava foto al marito e al suo interlocutore costringendo quest'ultimo, per l'imbarazzo, a rinviare l'incontro a data da destinarsi) i due si sono nuovamente incontrati per lavoro (il 28.9.2021). Non si ravvede peraltro, già a livello allegatorio, il danno patrimoniale/all'immagine cagionato alla società opponente all'avere la CP_1 scattato foto al coniuge e al suo interlocutore.
L'ultimo episodio è datato 28.9.2021 e si pone dunque al di fuori di ogni contesto lavorativo, atteso che il rapporto di lavoro con la CP veniva pacificamente a cessare a luglio 2021 (v.
dichiarazione Pt 3 ).
E' pertanto evidente che, ove anche ammessa, l'istruttoria testimoniale non avrebbe fornito alcun valido supporto alla pretesa oggetto della domanda risarcitoria.
Ne consegue il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi, con riferimento al valore della domanda (euro 25.000,00), con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Così assorbito il gravame sulla liquidazione delle spese del primo grado, censurata sotto il solo profilo della fondatezza della domanda.
Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 2.000,00 oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge, da distrarsi. Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 11/02/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente dott. Alberto Celeste
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente Dott. Alberto Celeste
Consigliere rel. Dott. Maria Pia Di Stefano
Consigliere Dott. Roberto Bonanni
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11/02/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2653/2023
vertente tra
Parte_1 parte domiciliata in VIA TORQUATO TASSO 13 03043 CASSINO rappresentata dall'avv. VENEZIANI ALESSANDRO
Parte appellante contro
Controparte_1 parte domiciliata in VIA S. PAGANO, 7 03043 CASSINO rappresentata dall'avv. DI VIZIO RICCARDO ERNESTO
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 627/2023 emessa dal Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del Lavoro in data 22.9.2023
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO Parte_1Con la sentenza in epigrafe è stata rigettata l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo che la obbligava a pagare la somma di euro 13.569,75 in favore di a titolo di differenze retributive e TFR;
è stata altresì respinta la domanda CP riconvenzionale svolta dall'opponente per il risarcimento dei danni alla stessa cagionati dalla condotta della CP quantificati in euro 25.000,00 o altra somma, comunque da detrarre all'importo di cui all'opposto decreto (da ridursi a sua volta ad euro 8.303,75 per effetto dell'asserito versamento di ulteriori emolumenti, non considerati in sede monitoria). Le spese sono state regolate secondo soccombenza. La sentenza è stata impugnata dalla società riguardo:
1. al capo relativo al rigetto della domanda riconvenzionale e
2. a quello relativo alla condanna alle spese.
Si è costituita in giudizio l'appellata resistendo al gravame.
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
Va preliminarmente osservato che la T_ non impugna la parte di sentenza in cui è respinta l'eccezione di adempimento parziale: nelle stesse conclusioni di appello la società ripropone invero ex 346 c.p.c. tutte le domande e conclusioni svolte in primo grado "al netto del capo della sentenza non oggetto di impugnazione (conferma del decreto ingiuntivo opposto)".
Ne consegue che l'accertamento della spettanza e della misura della somma ingiunta con l'opposto decreto ingiuntivo deve ritenersi coperto da giudicato.
Tanto premesso, e passando all'esame della domanda risarcitoria respinta in primo grado, la
T_ ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e all'immagine che la CP_1, dipendente della società odierna appellante (impiegata con contratto di apprendistato profess.nte) ma anche moglie del suo legale rappresentante DI Parte_2 avrebbe cagionato alla società per
, la violazione dei doveri inerenti al rapporto di lavoro.
Riferiva l'opponente che dal mese di gennaio del 2020 i coniugi vivevano separati, nonostante ancora in regime di convivenza matrimoniale, e che già dal 2019 ebbero a verificarsi episodi di grave intemperanza da parte della CP , in particolare:
-1'11 febbraio del 2019, la CP minacciò per telefono il marito, che era fuori sede, di mandar via tutti gli impiegati se egli non le avesse portato prontamente del danaro che gli aveva richiesto, cosa che la CP fece, provocando la chiusura dei locali fino al rientro del CP .
- nel settembre del 2019 aggredì il coniuge dandogli un morso sul volto.
- il 18 novembre 2019 costrinse il marito ad abbandonare un pranzo di lavoro con un importante cliente di T_ ( Testimone_1 titolare della ditta Genius) intimandogli di seguirla fuori del و
locale, dove ella si mise ad urlare contro il coniuge che, preoccupato per lo stato di agitazione della moglie, richiese l'intervento dei Carabinieri.
- il 23/07/2020 inferse un altro morso al marito (questa volta al torace) strappandogli al tempo stesso il telefono di mano per scagliarlo in aria con l'intento di distruggerlo.
- il 20 maggio 2021 raggiunse il marito presso un bar dove egli si trovava a colloquio con un potenziale cliente di T_ ( Testimone_2 e scattò varie fotografie al coniuge e al suo interlocutore, il quale, disorientato dal comportamento intrusivo della donna, si accomiatò frettolosamente dal CP rimandando la loro conversazione a data da destinarsi.
-Il 28 settembre 2021 irruppe presso il medesimo bar nel corso di un nuovo incontro di lavoro tra il CP, e Controparte_3 pronunciando gravi insulti all'indirizzo del Testimone_2 marito, accusandolo di essere un delinquente, peggio di Per_1 e di essere sottoposto a tre "
procedimenti penali.
Ne risultava lesa l'immagine della società (diminuzione della considerazione dell'ente o della persona giuridica da parte dei consociati in genere ovvero di settori o categorie di essi con le quali il soggetto leso di norma interagisca (Cass. Civile, Sez. Lavoro, 22396/2013) ed anche violato l'obbligo di diligenza della lavoratrice, essendo le riferite offese ed insubordinazioni avvenute interrompendo o alterando l'ordinato svolgimento dell'attività aziendale anche di altri dipendenti. Chiedeva una valutazione equitativa del danno (che quantificava comunque in euro 25.000), rappresentando ad ogni buon conto che alcun accordo commerciale era poi intervenuto con il [...] Tes_2 e che la Ditta Genius di Testimone_1 non aveva più ordinato servizi pubblicitari, con un decremento delle entrate di T_ di circa €. 40.000,00 annui, secondo il volume degli affari intercorsi tra le parti anteriormente al novembre 2019.
Il Tribunale ha valutato che mancasse la prova dei fatti descritti in ricorso così motivando:
"Tale prova difetta, in primo luogo, per il dedotto accadimento asseritamente avvenuto in data 11.02.2019, di talché è irrilevante stabilirne in questa sede la effettiva portata e le concrete condizioni di tempo e luogo in cui sarebbe occorso;
difetta altresì per quanto asseritamente avvenuto in data 20.05.2021, allorquando la CP avrebbe scattato alcune fotografie al coniuge durante una riunione di lavoro tenutasi presso un bar di Cassino, comportamento che avrebbe indotto il suo interlocutore Testimone_2 a rinviare l'incontro di affari.
Del pari, non rilevano:
- gli episodi del settembre del 2019 e del 23 luglio 2020 (asserite aggressioni fisiche) perché, in ragione della genericità deduttiva, non vi sono univoci elementi per ritenerli ascrivibili al rapporto di coniugo in corso ovvero al concomitante rapporto di lavoro;
il dedotto episodio del 18.11.2019, non avendo parte opposta specificatamente indicato e specificato il tenore delle frasi proferite dalla CP al l.r.p.t. della Parte_1 rilevando
CP_4 che la CP "si mise ad urlare" all'indirizzo dell'allora coniuge, peraltro in luogo altro e diverso rispetto a quello in cui egli stava conducendo il proprio pranzo di lavoro, di talché, anche in questo caso non è possibile ritenere se la condotta, genericamente riportata nell'atto di opposizione, possa ascriversi al rapporto di coniugo in corso ovvero al concomitante rapporto di lavoro: la società opponente infatti asserisce che il proprio l.r.p.t. sia stato interrotto nel corso di un pranzo di lavoro alla presenza del titolare della ditta Genius, senza neppure specificare, oltre al tenore delle frasi dette, se la coniuge pronunciò offese nei suoi confronti, se la discussione riguardasse le problematiche relative alla separazione o al figlio oppure se le frasi fossero destinate a ledere la reputazione della società;
- il dedotto episodio del 28.09.2021, che vede la CP interrompere nuovamente l'incontro con il di Tes_2 pronunciando gravi insulti nei confronti del CP : in questo caso è rilevante, con valore confessorio stragiudiziale, la missiva che il CP ha inviato alla CP (doc. 7 titolato "richiesta di risarcimento") laddove lo stesso chiarisce i termini delle frasi rivoltegli, termini che consentono di ritenere tale episodio esulante dal rapporto di lavoro intercorrente all'epoca tra la e l'odierna società opposta, quanto semmai circostanza che emerge chiaramente dal CP
-
tenore delle frasi che il CP imputa alla CP - direttamente riconducibili all'intercorso rapporto di coniugo ed alle successive complesse vicende risolutorie. Invero il CP testualmente scrive: "non consento assolutamente che tua madre vada a prendere il bambino. Io non ho firmato nulla. Devo pensare che hai messo un'altra firma falsa? Dovete pensare - hai proseguito rivolta ai miei due interlocutori- che lui è un delinquente. Ha tre procedimenti penali in corso. È peggio di Per_1 ! Se domani CP_5 0 CP_6 vanno a prendere il bambino a scuola ci scappano i morti! Hai capito? Hai capito?" (cfr. doc. 7 memoria CP ). Trattasi di dichiarazione fatta alla parte che ha la medesima rilevanza della confessione giudiziale. A ciò aggiungasi che, a tale data, il rapporto di lavoro tra le parti era già cessato alla data del 3.07.2021 (circostanza questa, incontestata) di talché ogni eventuale pretesa risarcitoria, esula dal campo della presente indagine giudiziale L'appellante censura la sentenza sulla base dei seguenti motivi:
I) OMESSA MOTIVAZIONE: il giudice non aveva esposto i motivi per i quali ha ritenuto superflue le istanze istruttorie formulate da in riferimento alla spiegata Parte_1 domanda riconvenzionale.
II) OMESSA VALUTAZIONE DI PROVE: pur enunciando il doppio principio secondo il quale “il lavoratore si deve astenere non solo dai comportamenti indicati nell'art. 2105 c.c., ma anche da quelli che per loro natura e conseguenze appaiono in contrasto con gli interessi e finalità dell'impresa" e secondo il quale il danno arrecato dal prestatore di lavoro è un danno-conseguenza, bisognevole di specifica prova, il Giudice di primo grado ha contraddittoriamente disatteso (come già evidenziato) tutte le istanze istruttorie aventi ad oggetto le inosservanze e le intemperanze della prestatrice di lavoro e, con esse, il danno economico e di immagine dalla stessa arrecato al datore di lavoro.
III) OMESSA VALUTAZIONE DI FATTI DECISIVI: il Tribunale non ha pertanto considerato fatti rilevanti quali l'arbitraria interruzione dell'attività lavorativa di Parte_1 da parte della dipendente e il tentativo di danneggiare, lanciandolo in aria, il telefonino dell'amministratore della società. I fatti de quibus non possono essere ritenuti irrilevanti poiché riconducibili alla crisi del rapporto coniugale (che rileva tuttalpiù per giustificare la mancanza, nel caso concreto, di contestazioni disciplinari, francamente sconsigliabili nel bel mezzo di una crisi familiare).
IV) INFONDATEZZA DELLA DECISIONE: pur volendo considerare, come causa scatenante delle insubordinazioni della CP la sua crisi familiare, “... la violazione degli obblighi di fedeltà 66
e diligenza da parte di un dipendente comporta, oltre all'applicabilità di sanzioni disciplinari, anche l'insorgere del diritto al risarcimento dei danni L'esistenza di fatti accertati ... può comunque
...
determinare il diritto al risarcimento del danno provocato poiché l'interesse perseguito dal datore di lavoro è costituito dal ripristino della situazione patrimoniale evidentemente lesa ...” (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro - Ordinanza 4 ottobre 2023 n. 27940).
I motivi, tra loro logicamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati.
Se è vero che il risarcimento del danno arrecato al datore di lavoro per violazione dei doveri del prestatore può essere richiesto pure in assenza di un procedimento disciplinare (cass. Ord. 27940- 23), effettivamente sconveniente nel caso di specie considerato l'alto grado di conflittualità tra i coniugi, è pur vero che le violazioni devono attenere alla sfera lavorativa e che i fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria, ivi compreso il danno patito, devono essere specificamente dedotti ed allegati, onde consentire alla controparte di difendersi e prendere posizione su ognuno di essi.
Nella specie ritiene la Corte che la domanda sia del tutto carente sotto il profilo allegatorio.
Quanto al primo episodio, nel ricorso non si specifica di quale danno sia stata vittima la società a causa della chiusura dei locali, né la durata della chiusura (da che ora i dipendenti abbiano lasciato l'azienda e a che ora sia tornato in sede il CP ); non si precisa, in sostanza, quale sia stata l'effettiva entità del danno subìto, né sono offerti elementi per risalirvi in via presuntiva. Riguardo agli episodi delle aggressioni fisiche, trattasi di fatti circoscritti alla sfera personale, assolutamente non circostanziati e totalmente sconnessi dalla dinamica lavorativa: i fatti sono descritti in termini del tutto generici, tali da non far emergere alcun legame con la lesione all'immagine o alla sfera patrimoniale dell'azienda asseritamente danneggiata.
Anche l'irruzione nel ristorante il 18 novembre 2019 durante un pranzo di lavoro (presente anche Testimone_1 , titolare della ditta Genius) non riveste, per come descritta, alcuna attitudine lesiva né dell'immagine né dell'integrità patrimoniale della società: non emergono modalità platealmente offensive nell'ingresso della CP al ristorante, limitandosi l'appellante a riferire che ella intimò al marito di seguirla. Il resto della scena si svolge al di fuori del locale. Non è specificamente allegato che fu proprio e solo questo il motivo per cui si interruppero i rapporti commerciali della T_ con la ditta Genius. Alcuna circostanza è stata in tal senso capitolata, cosicché il fatto che successivamente al novembre non si siano registrati ordini della Genius presso T_ nulla dice sul nesso causale tra l'episodio contestato e il venir meno degli stessi.
Alcuna capacità lesiva può inoltre riconoscersi all'episodio del 20 maggio 2021 che vede coinvolto il sig. Testimone_2 visto che già qualche mese dopo il contestato comportamento della
,
CP (che scattava foto al marito e al suo interlocutore costringendo quest'ultimo, per l'imbarazzo, a rinviare l'incontro a data da destinarsi) i due si sono nuovamente incontrati per lavoro (il 28.9.2021). Non si ravvede peraltro, già a livello allegatorio, il danno patrimoniale/all'immagine cagionato alla società opponente all'avere la CP_1 scattato foto al coniuge e al suo interlocutore.
L'ultimo episodio è datato 28.9.2021 e si pone dunque al di fuori di ogni contesto lavorativo, atteso che il rapporto di lavoro con la CP veniva pacificamente a cessare a luglio 2021 (v.
dichiarazione Pt 3 ).
E' pertanto evidente che, ove anche ammessa, l'istruttoria testimoniale non avrebbe fornito alcun valido supporto alla pretesa oggetto della domanda risarcitoria.
Ne consegue il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi, con riferimento al valore della domanda (euro 25.000,00), con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Così assorbito il gravame sulla liquidazione delle spese del primo grado, censurata sotto il solo profilo della fondatezza della domanda.
Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 2.000,00 oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge, da distrarsi. Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 11/02/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente dott. Alberto Celeste