Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 179/2024 R.G.
Appello Sentenza Tribunale Lecce Nr570 del 23.2.2024 Oggetto: corresponsione rendita / indennizzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Luisa SANTO Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n.
179.2024 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Pantaleo Parte_1
Catalano, domiciliatari
APPELLANTE
Contro
, in Controparte_1
persona del , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_2
Rosaria Papalato come da procura generale alle liti richiamata in atti, domiciliato in Lecce presso la sede dell'Avvocatura dell' , sita in via Don Bosco 49 CP_1
APPELLATO
All'udienza del 21.2.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO
sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata la sua domanda proposta in data 14.10.2022 per ottenere la condanna dell' al pagamento della rendita o CP_1
indennizzo conseguente all'infortunio lavorativo dell'1.2.2021
Ha chiesto, in totale riforma della sentenza, l'accoglimento della domanda già avanzata i
I grado, con vittoria di spese del doppio grado.
Ha dedotto l'erroneità del decisum per “travisamento sia del contenuto del ricorso introduttivo volto al riconoscimento della malattia professionale ivi indicata….sia soprattutto in relazione all'an e quantum riscontrato in sede di CTU…” (così nel ricorso in appello)
L' , costituitosi tempestivamente in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello per CP_1
sua infondatezza, con il favore delle spese.
All'odierna udienza dopo discussione orale la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Giova premettere che il giudice del pregresso grado si è adeguatamente soffermato ad analizzare petitum e causa petendi del ricorso;
ha evidenziato che quale fatto costitutivo della pretesa il ricorrente, infermiere presso l' di Lecce, ha fatto valere i postumi derivanti dall'infortunio occorsogli in data 1.2.2021 mentre era a bordo dell'ambulanza ove prestava servizio, ciò in quanto la pregressa domanda amministrativa ha fatto riferimento al medesimo episodio, alcuna altra indicazione circa le condizioni lavorative, il modo della prestazione, è avvenuta nell'espositiva per suffragare postumi derivanti dal disimpegno delle mansioni, e soprattutto nulla è stato allegato e dedotto per la prova di una eventuale incidenza causale sul quomodo della prestazione lavorativa (mai indicato) sulla “…patologia conseguente all'infortunio…” (così nel ricorso in I grado)
Rileva la Corte che nel ricorso in appello la parte si è limitata, nei termini sopra esposti, ad una scarna censura del decisum, sottraendosi alla necessaria confutazione degli argomenti spesi dal giudice per limitare il tema di prova e decisione al controverso accertamento dei postumi derivanti esclusivamente dall'infortunio. Come chiarito dalla Corte di Cassazione il contenuto del ricorso in appello “..non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata..”.
Nel caso di specie, nel ricorso in appello, gli elementi caratterizzanti la fattispecie non sono stati evidenziati poiché i motivi d'appello sono limitati all'affermazione, sic et simpliciter, che con il ricorso introduttivo s'è chiesto l'accertamento di postumi derivanti dalla malattia professionale senza minimamente confutare le ragioni del giudice esposte in sentenza per escludere la formulazione della domanda nel senso oggi voluto dall'appellante.
La quantificazione (4%) dei postumi operata dal CTU correttamente è stata limitata dal giudice alla domanda introdotta e, per il principio della corrispondenza fra il chiesto e pronunciato, si è obliterata la complessiva quantificazione (8%) relativa ad una malattia professionale indimostrata e mai chiesta né in via amministrativa né in via giudiziale.
Al rigetto dell'appello non consegue la condanna alle spese poiché sussistono le condizioni di cui all'art 152 disp. att. cpc
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 21.3.2024 da nei confronti dell' , avverso la sentenza del 23.2.2024 Parte_1 CP_1
del Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello.
Dichiara irripetibili le spese di questo grado
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. n. 115.2012, da atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13 Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 21.2.2024
Il Presidente Dr Gennaro LOMBARDI