Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/06/2025, n. 2588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2588 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 9 giugno 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 542/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
( , residente in [...]
53 - rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dal sottoscritto Avv. Daniele Rossi ( ), presso il cui studio, in Portici (NA), alla C.F._2 via Libertà, 80, elegge domicilio e, lo stesso avvocato dichiara di voler ricevere le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni al seguente recapito: Email_1
- Appellante
E
( Controparte_1 P.IVA_1
(già quale Controparte_2 Controparte_3 agente per la riscossione dei tributi, con sede in Roma Via Giuseppe Grezar n. 14, P.IVA in persona del legale rapp.te p.t. avv. Ernesto Maria Ruffini, P.IVA_2
(CF ) e per procura speciale al responsabile dell'agente della C.F._3 riscossione, sig. (CF , con atto N. 181515 racc CP_4 C.F._4
12772 del 25/07/2024 per notaio da Roma, rapp.ta e difesa dall' Persona_1 avvocato Cinzia D'Aiutolo (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._5 presso il suo studio in Salerno, alla Via Trento N. 82 b, giusta procura in calce all'originale del presente atto, costituente parte integrante dello stesso.
1
.salerno.it o fax 0893069906 Email_2 CP_5
- Appellati
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro Parte_1 propose opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 0712023 90045497 38/000 ed alle cartelle/avvisi di addebito in esso portati, limitatamente all'avviso di addebito n. 37120120002370506000, per un importo pari ad €.2.997,91, asseritamente notificato in data 12/05/2012, a titolo di contributi fissi per gli anni 2009/2010/2011, presuntivamente non versati dal ricorrente in favore dell' e CP_1 all'avviso di addebito n. 37120120013397672000, per un importo pari ad
€.5.009,10, asseritamente notificato in data 14/01/2013, a titolo di contributi fissi per gli anni 2009/2010/2011, presuntivamente non versati dal ricorrente in favore dell' , 1) per l'importo complessivo pari ad € 8.007,01. CP_1
Con sentenza n.6061/2023 pubbl. il 18/10/2023 il Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro accolse parzialmente l'opposizione proposta da e dichiarò Parte_1 non dovuti i contributi previdenziali di cui all'avviso di addebito n. 371 2012 00023705 06 000; rigettò il ricorso nel resto. Spese compensate.
Avverso l'indicata sentenza, con atto depositato in data 8.03.2024, ha proposto appello il dolendosi del rigetto della domanda con riguardo all'avviso di Parte_1 addebito n. 371 2012 0013397672 000, per aver il Giudice ritenuto l'atto regolarmente notificato e quindi non maturato il termine di prescrizione quinquennale, sull'errato assunto della corretta notifica di atti interruttivi da parte del Concessionario.
Ha chiesto pertanto, in parziale riforma della sentenza n. 6061/2023 emessa dal Tribunale di Napoli – sez. Lavoro, accogliere la domanda dichiarando la non regolarità delle notifiche in atti con conseguente prescrizione dell'avviso di addebito n.7120120013397672000 sotteso all'intimazione di pagamento impugnata;
annullare l'intimazione di pagamento n. 0712023 90045497 38 000 relativamente all'avviso sopra indicato, essendo il credito in esso portato insussistente. Vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita che, ribadita la Controparte_6 regolarità della notifica e richiamati gli atti interruttivi, ha concluso per l'insussistenza della prescrizione e per la reiezione dell'impugnazione.
Notificato l'atto, non si è costituito l' . CP_1
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
2 1.L'appello è fondato.
Il Tribunale, per l'avviso di addebito n.371 2012 00133976 72 000, notificato il 14.1.13, ha ritenuto che non fosse maturata la prescrizione. Infatti era stata tentata la notifica di una prima intimazione in data 11.3.17 presso il domicilio fiscale del ricorrente ed in assenza del destinatario e di persone che accettassero la raccomandata, l'atto era stato depositato dando avviso con raccomandata n. 689347342254 spedita il 10.6.17; quindi dal 18.6.17 era iniziato a decorrere un successivo termine di prescrizione quinquennale e che pertanto l'intimazione di pagamento n. 071 2023 90045497 380 000, spedita con raccomandata A.R n. 69533555905-4, consegnata al portiere dello stabile, pervenuta il 13.4.23 e riguardante anche tale avviso di addebito, era da reputarsi tempestiva anche in considerazione della sospensione dei termini per emergenza COVID.
Avverso tale statuizione è insorto l'originario ricorrente rilevando che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto la ritualità della notifica del titolo in oggetto.
L'art. 140 c.p.c. disciplina il caso di Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia, per le ipotesi in cui “non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente”, prevedendo che
“l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.
Nella specie le formalità di cui all'art. 140 c.p.c. (v. C. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2552 del 2024non risultano esaustivamente completate in quanto l'affissione alla Casa Comunale è stata eseguita mediante un elenco privo di indicazione della data in cui è stato eseguito l'adempimento del Messo notificatore (che ha apposto in calce una sigla illeggibile;
manca anche la sottoscrizione del Funzionario incaricato del Torre del CO). Quanto Parte_2 alla successiva raccomandata, è stato prodotto soltanto il prospetto riepilogativo di dal quale risulta anche la posizione del ricorrente, mentre l'avviso di CP_7 ricevimento non risulta sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, nè annotato dall'agente postale in ordine alla data dell'adempimento, all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, con la conseguente restituzione per compiuta giacenza (v. doc in produzione relativa all'intimazione 0712016 CP_8
9044852025000).
Da quanto sopra esposto discende l'accoglimento dell'appello, dichiarando non dovute le somme indicate nell'avviso di addebito n. 371 2012 0013397672 000.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico dell' , mentre restano compensate con l' per la CP_2 CP_1 posizione ed il contegno processuale.
PQM
3 La Corte così provvede: accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in parziale riforma Parte_1 della gravata sentenza, dichiara non dovute le somme portate nell'avviso di addebito n. 371 2012 0013397672 000; condanna l'appellata al pagamento delle spese Controparte_9 del doppio grado che liquida in euro 886,00 per il primo grado ed in euro 962,00 per il secondo grado, oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione avv. Daniele Rossi anticipatario;
dichiara compensate con l' le spese di lite. CP_1
Così deciso in Napoli il 9 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr. Anna Carla Catalano
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