CA
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/02/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore
dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 1064/2024 R. G., promosso da
nato a [...] il [...] ivi residente via Lepido 7 Parte_1
(CF ), con il patrocinio dell'avv. Raimonda Pesci Ferrari, C.F._1
dell'avv. Mirco Sassi e dell'avv. Maria Elena Guarini
APPELLANTE
contro
nata a [...] il [...] ed ivi residente via Rosario P_
Livatino 7 (CF ), con il patrocinio dell'avv. Alessandra Saccani. C.F._2
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 865/2024 del 29 maggio - 7 giugno 2024
del Tribunale di Parma.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all'udienza del 19
dicembre 2024;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1– Il Tribunale di Parma, con la sentenza n. 865/2024 del 29 maggio- 7 giugno 2024,
emessa dopo la sentenza non definitiva n. 1077/2022 del 19 settembre 2022, con la quale era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e P_
, ha così statuito: Parte_1
- ha rigettato la domanda di mirante alla pronuncia di addebito Parte_1
della separazione a;
P_
-ha confermato l'assegnazione della casa familiare, sita in Parma via Rosario Livatino 7,
alla P_
- ha confermato l'importo del contributo paterno al mantenimento indiretto del figlio
, maggiorenne ma non economicamente indipendente, già stabilito Per_1
nell'ordinanza presidenziale in 350,00 Euro, somma soggetta a rivalutazione ISTAT,
ponendo a carico del anche il 70% delle spese straordinarie relative al Pt_1
figlio suddetto;
-ha confermato l'importo dell'assegno di mantenimento in favore di P_
, quantificato nell'ordinanza presidenziale in 400,00 Euro mensili, somma
[...]
soggetta a rivalutazione ISTAT;
- ha dichiarato interamente compensate le spese processuali.
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , censurando Parte_1
le statuizioni con le quali era stata rigettata la propria domanda di addebito della pag. 2/11 separazione ad ed era stata accolta la domanda della appellata P_
mirante al riconoscimento di assegno di mantenimento.
Il ha, quindi, chiesto che, in riforma della impugnata sentenza, venisse Pt_1
accolta la propria domanda di addebito della separazione alla moglie e che, quale conseguenza del riconoscimento dell'addebito della separazione a quest'ultima, venisse rigettata la domanda di , mirante al conseguimento di assegno di P_
mantenimento a carico di esso appellante.
Si è costituita e ha resistito all'appello, invocandone il rigetto. P_
Il PROCURATORE GENERALE, notiziato della pendenza del procedimento, non ha formulato conclusioni.
La causa, trattata con il rito camerale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19
dicembre 2024.
3- Prima di procedere all'esame dell'appello di , appare Parte_1
opportuno ripercorrere le motivazioni che hanno indotto il Giudice di prime cure a disattendere la domanda di addebito della separazione ad , P_
formulata dall'appellante.
Il Tribunale, ha, in proposito, rilevato:
-che il aveva chiesto addebitarsi la separazione personale alla Pt_1 P_
avendo questa violato il dovere di fedeltà discendente dal matrimonio, così come dalla stessa riferito al marito nell'ottobre 2021 e affermato nel proprio ricorso introduttivo;
-che, al fine di addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, era necessario che questi avesse gravemente violato i doveri pag. 3/11 nascenti dal matrimonio ed occorreva, altresì, la sussistenza di un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale;
-che la Suprema Corte, al riguardo, aveva avuto costantemente modo di evidenziare che,
in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non poteva fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. poneva a carico dei coniugi,
essendo, invece, necessario accertare se tale violazione avesse assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se fosse intervenuta quando era già
maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, gravando sulla parte che proponeva la domanda l'onere di provarlo ( cfr., tra le altre, Cass. 16691/2020);
-che, posti i principi di diritto riportati, la domanda di addebito della separazione alla ricorrente non poteva trovare accoglimento, in quanto il on aveva offerto Pt_1
alcuna prova della riconducibilità causale dell'intollerabilità della convivenza alla violazione, da parte della del dovere di fedeltà nascente dal matrimonio;
P_
- che, infatti, sin dal ricorso introduttivo, la ricorrente aveva ammesso di avere intrattenuto una relazione extraconiugale a far data dal mese di maggio 2021, ma aveva,
altresì, specificato che ormai da anni era in corso una irreversibile crisi coniugale,
tenuto conto che la coppia non trascorreva mai tempo insieme, non vi era tra gli stessi alcun dialogo e il marito era solito denigrarla, ricordandole quanto fosse inutile;
-che il resistente non aveva mai contestato tali circostanze, che dovevano, quindi,
ritenersi pacifiche, in virtù del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.;
-che tali elementi, e, in particolare, il fatto che i coniugi ormai da tempo trascorressero esistenze separate e che non vi fosse tra loro più un dialogo, se non in forma di litigio,
erano sintomatici di una irreversibile crisi coniugale già in atto, cosicché doveva pag. 4/11 ritenersi che la violazione, da parte della sig.ra del dovere di fedeltà P_
discendente dal matrimonio si collocasse in un momento successivo rispetto all'insorgenza dello stato di intollerabilità della convivenza;
-che il non solo non aveva contestato tali circostanze, ma non si era Pt_1
nemmeno offerto di provare la sussistenza di un nesso causale tra la violazione del dovere di fedeltà e la crisi coniugale, considerato che non aveva nemmeno formulato capitoli di prova sul punto;
- che, pertanto, la domanda di addebito della separazione alla moglie non poteva trovare accoglimento.
4-Ciò premesso, l'appello di risulta infondato, trovando il rigetto Parte_1
della domanda di addebito della separazione alla moglie dallo stesso formulata giustificazione in una serie di circostanze di fatto puntualmente allegate da P_
, fin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, e mai
[...]
specificamente contestate dall'odierno appellante.
La nel ricorso che ha introdotto il giudizio di separazione, depositato il 5 P_
gennaio 2022, ha evidenziato:
-che, durante la vita matrimoniale, non le veniva riservata nessuna voce in capitolo, né
sul piano familiare né su quello lavorativo;
- che essa ricorrente espletava, senza ricevere stipendio, essendole riconosciuti solo i contributi, attività di commessa part- time nella tabaccheria della quale era titolare,
benché già in pensione, la madre del marito e che, in concreto, veniva gestita da quest'ultimo;
che il marito risultava coadiuvante nell'impresa familiare;
pag. 5/11 - che, nonostante essa ricorrente rivestisse la funzione di coadiutrice, ogni decisione veniva presa, senza condivisione alcuna, dal marito e dalla madre di quest'ultimo, i quali, non di rado, si spostavano in una stanza differente abbassando il tono di voce per parlare di questioni economiche, al fine di escluderla dalla condivisione di qualsivoglia informazione che riguardasse gli incassi;
-che il non voleva che essa ricorrente aprisse un proprio conto corrente, Pt_1
dovendo, invece, chiedere al marito anche il denaro per andare a mangiare una pizza con le amiche;
-che essa ricorrente, nel settembre 2020, aveva aperto, su consiglio della amica
[...]
un conto corrente e che il non appena ne aveva scoperto Pt_2 Pt_1
l'esistenza, aveva urlato” ora vedremo cosa dirà il Giudice quando scoprirà di questo
conto”;
-che da anni non vi erano momenti vissuti come coppia, posto che anche la domenica il ndava in negozio “a sistemare”; Pt_1
-che, in siffatto contesto di solitudine e assenza di dignità economica e lavorativa, essa ricorrente aveva, sei mesi prima del deposito del ricorso per separazione giudiziale,
iniziato una relazione con un uomo che fino a poco tempo prima era stato un amico conosciuto anche dal Pt_1
-che la frequentazione era stata, però, molto riservata e che era stata essa ricorrente a confessare al marito la relazione extraconiugale intrapresa dopo che quest'ultimo aveva pronunciato in tabaccheria l'ennesima frase riferita ad una sua presunte inutilità “.. ma
chi vuoi che ti prenda a lavorare…per quello che servi se andassi via per me sarebbe
una grande liberazione….”.
pag. 6/11 Orbene, dalla lettura della memoria difensiva di , portante la data Parte_1
del 28 marzo 2022, si desume che quest'ultimo ha omesso di prendere posizione sul quadro familiare puntualmente descritto dalla moglie, essendosi limitato ad affermare che la separazione doveva essere addebitata alla moglie per la violazione dell'obbligo di fedeltà dalla stessa ammessa, senza allegazione alcuna circa il rapporto di causalità tra tale violazione e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In sede di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, la a confermato P_
di avere una relazione extraconiugale, sottolineando che la crisi con il marito sussisteva già da due anni.
Il nella stessa sede, nulla ha rilevato sull'affermazione della moglie che la Pt_1
crisi coniugale, al momento della instaurazione della relazione extraconiugale, durava già da due anni.
La ha ribadito, nella memoria integrativa del 8 giugno 2022, confermando le P_
allegazioni di cui al ricorso introduttivo, che, pur condividendo le ore di lavoro con il marito, nessun dialogo vi era con quest'ultimo, che sovente le ricordava di quanto essa ricorrente fosse poco utile.
Ebbene, anche nella memoria del 4 luglio 2022, ha omesso di Parte_1
prendere specifica posizione su tali circostanze, limitandosi alla immotivata affermazione che la convivenza era divenuta intollerabile per la relazione extraconiugale intrapresa dalla moglie, più di sei mesi prima, con un altro uomo.
Va, ancora, ricordato che, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c. p. c., P_
ha allegato che, al momento della instaurazione della relazione
[...]
extraconiugale, il matrimonio era finito da anni, essendo trattata dal marito come una pag. 7/11 colf, posto che non aveva alcuna voce in capitolo nella tabaccheria di famiglia e non le veniva riconosciuto neppure uno stipendio che le consentisse una qualche autonomia.
La presenza della suocera era stata sempre incombente sul matrimonio, tanto è vero che il prendeva ogni decisione riguardante la tabaccheria interpellando la Pt_1
madre e mai la moglie, che veniva relegata al ruolo di donna delle pulizie e di cuoca.
A fronte di tali allegazioni, , nella memoria depositata ai sensi Parte_1
dell'art. 183 comma 6 n. 2 c. p. c., si è limitato a dedurre prove orali sulla mera violazione dell'obbligo di fedeltà della moglie, peraltro da quest'ultima pacificamente ammessa, senza avanzare istanze istruttorie miranti a dimostrare il nesso di causalità tra detta violazione e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e senza minimamente contestare le circostanze allegate da . P_
Solo nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c. p. c. e, quindi, dopo che era stato fissato il “thema decidendum”, il si è limitato alla generica contestazione di Pt_1
quanto affermato dalla ricorrente “in relazione alla natura del rapporto extraconiugale,
prima delle confessioni della e all'affermato stato di soggezione economica nel P_
quale avrebbe relegato la moglie”.
Alla luce di quanto fino ad ora evidenziato, osserva la Corte che correttamente il
Giudice di prime cure ha ritenuto che la violazione dell'obbligo di fedeltà di P_
si inserisse nel contesto di un rapporto coniugale ampiamente deteriorato,
[...]
nell'ambito del quale erano venuti a mancare il dialogo tra marito e moglie e la collaborazione tra gli stessi nel superiore interesse del nucleo familiare.
Depongono, inoltre, per tale convincimento le condotte del che Pt_1
svalutavano il ruolo della moglie nell'ambito della famiglia e della tabaccheria di pag. 8/11 famiglia, puntualmente allegate dalla e mai specificamente contestate P_
dall'appellante nel corso del giudizio di primo grado.
Le circostanze che il abbia, di fatto, ostacolato il raggiungimento di una Pt_1
condizione di autonomia economica della moglie ed abbia estromesso quest'ultima da ogni decisione riguardante la tabaccheria di famiglia, non contestate dall'appellante in primo grado, inducono indubbiamente a ritenere dimostrato, ai sensi dell'art. 115 c. p.
c., che la convivenza fosse divenuta intollerabile già prima della violazione dell'obbligo di fedeltà, da parte della che appare, dunque, come il logico sviluppo di un P_
crisi familiare conseguente all'assenza di dialogo tra i coniugi e al mancato coinvolgimento della moglie nelle decisioni su questioni economiche aventi inevitabili riflessi sul nucleo familiare, tanto più che non è contestato che i coniugi non trascorressero del tempo insieme neppure nei giorni non lavorativi, che l'appellante era solito trascorrere nella tabaccheria della quale si è detto.
La circostanza, ammessa dalla che il marito le facesse dei regali, anche di un P_
certo valore, non esclude, del resto, che a quest'ultima fosse preclusa una condizione di autonomia dal punto di vista economico.
Si vuole, in sostanza, sottolineare che le difese svolte da in primo Parte_1
grado, stante, peraltro, l'irrilevanza della generica contestazione di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c. p. c., comunque deputata alla mera indicazione di prove contrarie, non consentono di affermare che le deduzioni dell'appellante si pongano in contrasto logico con le allegazioni di . P_
pag. 9/11 5- In definitiva, l'appello di deve essere rigettato, tanto più che Parte_1
l'appellante ha contestato il diritto della moglie al conseguimento di assegno di mantenimento solo quale conseguenza dell'accoglimento della domanda di addebito.
6- Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia
(complessità bassa), può essere liquidato in 3.473,00 Euro (1.029,00 Euro per la fase di studio, 709,00 Euro per la fase introduttiva e 1.735,00 Euro per la fase decisionale).
Il compenso di avvocato è stato liquidato nella misura minima in ragione della modesta attività difensiva svolta.
All'appellata spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
Rileva la Corte che, in data 14 febbraio 2025, la difesa di ha P_
depositato delibera con la quale quest'ultima è stata ammessa al patrocinio a spese dello
Stato.
Ne consegue che deve essere condannato al pagamento delle Parte_1
spese di lite, così come liquidate, in favore dello Stato.
7- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il reclamo, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ.
Sez. Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
pag. 10/11 I-Rigetta l'appello di;
Parte_1
II- Liquida le spese del grado in 3.473,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge, e condanna al pagamento delle somme predette in favore dello Parte_1
Stato;
III- Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto"
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 17
febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Antonella Allegra
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore
dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 1064/2024 R. G., promosso da
nato a [...] il [...] ivi residente via Lepido 7 Parte_1
(CF ), con il patrocinio dell'avv. Raimonda Pesci Ferrari, C.F._1
dell'avv. Mirco Sassi e dell'avv. Maria Elena Guarini
APPELLANTE
contro
nata a [...] il [...] ed ivi residente via Rosario P_
Livatino 7 (CF ), con il patrocinio dell'avv. Alessandra Saccani. C.F._2
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 865/2024 del 29 maggio - 7 giugno 2024
del Tribunale di Parma.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all'udienza del 19
dicembre 2024;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1– Il Tribunale di Parma, con la sentenza n. 865/2024 del 29 maggio- 7 giugno 2024,
emessa dopo la sentenza non definitiva n. 1077/2022 del 19 settembre 2022, con la quale era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e P_
, ha così statuito: Parte_1
- ha rigettato la domanda di mirante alla pronuncia di addebito Parte_1
della separazione a;
P_
-ha confermato l'assegnazione della casa familiare, sita in Parma via Rosario Livatino 7,
alla P_
- ha confermato l'importo del contributo paterno al mantenimento indiretto del figlio
, maggiorenne ma non economicamente indipendente, già stabilito Per_1
nell'ordinanza presidenziale in 350,00 Euro, somma soggetta a rivalutazione ISTAT,
ponendo a carico del anche il 70% delle spese straordinarie relative al Pt_1
figlio suddetto;
-ha confermato l'importo dell'assegno di mantenimento in favore di P_
, quantificato nell'ordinanza presidenziale in 400,00 Euro mensili, somma
[...]
soggetta a rivalutazione ISTAT;
- ha dichiarato interamente compensate le spese processuali.
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , censurando Parte_1
le statuizioni con le quali era stata rigettata la propria domanda di addebito della pag. 2/11 separazione ad ed era stata accolta la domanda della appellata P_
mirante al riconoscimento di assegno di mantenimento.
Il ha, quindi, chiesto che, in riforma della impugnata sentenza, venisse Pt_1
accolta la propria domanda di addebito della separazione alla moglie e che, quale conseguenza del riconoscimento dell'addebito della separazione a quest'ultima, venisse rigettata la domanda di , mirante al conseguimento di assegno di P_
mantenimento a carico di esso appellante.
Si è costituita e ha resistito all'appello, invocandone il rigetto. P_
Il PROCURATORE GENERALE, notiziato della pendenza del procedimento, non ha formulato conclusioni.
La causa, trattata con il rito camerale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19
dicembre 2024.
3- Prima di procedere all'esame dell'appello di , appare Parte_1
opportuno ripercorrere le motivazioni che hanno indotto il Giudice di prime cure a disattendere la domanda di addebito della separazione ad , P_
formulata dall'appellante.
Il Tribunale, ha, in proposito, rilevato:
-che il aveva chiesto addebitarsi la separazione personale alla Pt_1 P_
avendo questa violato il dovere di fedeltà discendente dal matrimonio, così come dalla stessa riferito al marito nell'ottobre 2021 e affermato nel proprio ricorso introduttivo;
-che, al fine di addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, era necessario che questi avesse gravemente violato i doveri pag. 3/11 nascenti dal matrimonio ed occorreva, altresì, la sussistenza di un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale;
-che la Suprema Corte, al riguardo, aveva avuto costantemente modo di evidenziare che,
in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non poteva fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. poneva a carico dei coniugi,
essendo, invece, necessario accertare se tale violazione avesse assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se fosse intervenuta quando era già
maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, gravando sulla parte che proponeva la domanda l'onere di provarlo ( cfr., tra le altre, Cass. 16691/2020);
-che, posti i principi di diritto riportati, la domanda di addebito della separazione alla ricorrente non poteva trovare accoglimento, in quanto il on aveva offerto Pt_1
alcuna prova della riconducibilità causale dell'intollerabilità della convivenza alla violazione, da parte della del dovere di fedeltà nascente dal matrimonio;
P_
- che, infatti, sin dal ricorso introduttivo, la ricorrente aveva ammesso di avere intrattenuto una relazione extraconiugale a far data dal mese di maggio 2021, ma aveva,
altresì, specificato che ormai da anni era in corso una irreversibile crisi coniugale,
tenuto conto che la coppia non trascorreva mai tempo insieme, non vi era tra gli stessi alcun dialogo e il marito era solito denigrarla, ricordandole quanto fosse inutile;
-che il resistente non aveva mai contestato tali circostanze, che dovevano, quindi,
ritenersi pacifiche, in virtù del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.;
-che tali elementi, e, in particolare, il fatto che i coniugi ormai da tempo trascorressero esistenze separate e che non vi fosse tra loro più un dialogo, se non in forma di litigio,
erano sintomatici di una irreversibile crisi coniugale già in atto, cosicché doveva pag. 4/11 ritenersi che la violazione, da parte della sig.ra del dovere di fedeltà P_
discendente dal matrimonio si collocasse in un momento successivo rispetto all'insorgenza dello stato di intollerabilità della convivenza;
-che il non solo non aveva contestato tali circostanze, ma non si era Pt_1
nemmeno offerto di provare la sussistenza di un nesso causale tra la violazione del dovere di fedeltà e la crisi coniugale, considerato che non aveva nemmeno formulato capitoli di prova sul punto;
- che, pertanto, la domanda di addebito della separazione alla moglie non poteva trovare accoglimento.
4-Ciò premesso, l'appello di risulta infondato, trovando il rigetto Parte_1
della domanda di addebito della separazione alla moglie dallo stesso formulata giustificazione in una serie di circostanze di fatto puntualmente allegate da P_
, fin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, e mai
[...]
specificamente contestate dall'odierno appellante.
La nel ricorso che ha introdotto il giudizio di separazione, depositato il 5 P_
gennaio 2022, ha evidenziato:
-che, durante la vita matrimoniale, non le veniva riservata nessuna voce in capitolo, né
sul piano familiare né su quello lavorativo;
- che essa ricorrente espletava, senza ricevere stipendio, essendole riconosciuti solo i contributi, attività di commessa part- time nella tabaccheria della quale era titolare,
benché già in pensione, la madre del marito e che, in concreto, veniva gestita da quest'ultimo;
che il marito risultava coadiuvante nell'impresa familiare;
pag. 5/11 - che, nonostante essa ricorrente rivestisse la funzione di coadiutrice, ogni decisione veniva presa, senza condivisione alcuna, dal marito e dalla madre di quest'ultimo, i quali, non di rado, si spostavano in una stanza differente abbassando il tono di voce per parlare di questioni economiche, al fine di escluderla dalla condivisione di qualsivoglia informazione che riguardasse gli incassi;
-che il non voleva che essa ricorrente aprisse un proprio conto corrente, Pt_1
dovendo, invece, chiedere al marito anche il denaro per andare a mangiare una pizza con le amiche;
-che essa ricorrente, nel settembre 2020, aveva aperto, su consiglio della amica
[...]
un conto corrente e che il non appena ne aveva scoperto Pt_2 Pt_1
l'esistenza, aveva urlato” ora vedremo cosa dirà il Giudice quando scoprirà di questo
conto”;
-che da anni non vi erano momenti vissuti come coppia, posto che anche la domenica il ndava in negozio “a sistemare”; Pt_1
-che, in siffatto contesto di solitudine e assenza di dignità economica e lavorativa, essa ricorrente aveva, sei mesi prima del deposito del ricorso per separazione giudiziale,
iniziato una relazione con un uomo che fino a poco tempo prima era stato un amico conosciuto anche dal Pt_1
-che la frequentazione era stata, però, molto riservata e che era stata essa ricorrente a confessare al marito la relazione extraconiugale intrapresa dopo che quest'ultimo aveva pronunciato in tabaccheria l'ennesima frase riferita ad una sua presunte inutilità “.. ma
chi vuoi che ti prenda a lavorare…per quello che servi se andassi via per me sarebbe
una grande liberazione….”.
pag. 6/11 Orbene, dalla lettura della memoria difensiva di , portante la data Parte_1
del 28 marzo 2022, si desume che quest'ultimo ha omesso di prendere posizione sul quadro familiare puntualmente descritto dalla moglie, essendosi limitato ad affermare che la separazione doveva essere addebitata alla moglie per la violazione dell'obbligo di fedeltà dalla stessa ammessa, senza allegazione alcuna circa il rapporto di causalità tra tale violazione e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In sede di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, la a confermato P_
di avere una relazione extraconiugale, sottolineando che la crisi con il marito sussisteva già da due anni.
Il nella stessa sede, nulla ha rilevato sull'affermazione della moglie che la Pt_1
crisi coniugale, al momento della instaurazione della relazione extraconiugale, durava già da due anni.
La ha ribadito, nella memoria integrativa del 8 giugno 2022, confermando le P_
allegazioni di cui al ricorso introduttivo, che, pur condividendo le ore di lavoro con il marito, nessun dialogo vi era con quest'ultimo, che sovente le ricordava di quanto essa ricorrente fosse poco utile.
Ebbene, anche nella memoria del 4 luglio 2022, ha omesso di Parte_1
prendere specifica posizione su tali circostanze, limitandosi alla immotivata affermazione che la convivenza era divenuta intollerabile per la relazione extraconiugale intrapresa dalla moglie, più di sei mesi prima, con un altro uomo.
Va, ancora, ricordato che, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c. p. c., P_
ha allegato che, al momento della instaurazione della relazione
[...]
extraconiugale, il matrimonio era finito da anni, essendo trattata dal marito come una pag. 7/11 colf, posto che non aveva alcuna voce in capitolo nella tabaccheria di famiglia e non le veniva riconosciuto neppure uno stipendio che le consentisse una qualche autonomia.
La presenza della suocera era stata sempre incombente sul matrimonio, tanto è vero che il prendeva ogni decisione riguardante la tabaccheria interpellando la Pt_1
madre e mai la moglie, che veniva relegata al ruolo di donna delle pulizie e di cuoca.
A fronte di tali allegazioni, , nella memoria depositata ai sensi Parte_1
dell'art. 183 comma 6 n. 2 c. p. c., si è limitato a dedurre prove orali sulla mera violazione dell'obbligo di fedeltà della moglie, peraltro da quest'ultima pacificamente ammessa, senza avanzare istanze istruttorie miranti a dimostrare il nesso di causalità tra detta violazione e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e senza minimamente contestare le circostanze allegate da . P_
Solo nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c. p. c. e, quindi, dopo che era stato fissato il “thema decidendum”, il si è limitato alla generica contestazione di Pt_1
quanto affermato dalla ricorrente “in relazione alla natura del rapporto extraconiugale,
prima delle confessioni della e all'affermato stato di soggezione economica nel P_
quale avrebbe relegato la moglie”.
Alla luce di quanto fino ad ora evidenziato, osserva la Corte che correttamente il
Giudice di prime cure ha ritenuto che la violazione dell'obbligo di fedeltà di P_
si inserisse nel contesto di un rapporto coniugale ampiamente deteriorato,
[...]
nell'ambito del quale erano venuti a mancare il dialogo tra marito e moglie e la collaborazione tra gli stessi nel superiore interesse del nucleo familiare.
Depongono, inoltre, per tale convincimento le condotte del che Pt_1
svalutavano il ruolo della moglie nell'ambito della famiglia e della tabaccheria di pag. 8/11 famiglia, puntualmente allegate dalla e mai specificamente contestate P_
dall'appellante nel corso del giudizio di primo grado.
Le circostanze che il abbia, di fatto, ostacolato il raggiungimento di una Pt_1
condizione di autonomia economica della moglie ed abbia estromesso quest'ultima da ogni decisione riguardante la tabaccheria di famiglia, non contestate dall'appellante in primo grado, inducono indubbiamente a ritenere dimostrato, ai sensi dell'art. 115 c. p.
c., che la convivenza fosse divenuta intollerabile già prima della violazione dell'obbligo di fedeltà, da parte della che appare, dunque, come il logico sviluppo di un P_
crisi familiare conseguente all'assenza di dialogo tra i coniugi e al mancato coinvolgimento della moglie nelle decisioni su questioni economiche aventi inevitabili riflessi sul nucleo familiare, tanto più che non è contestato che i coniugi non trascorressero del tempo insieme neppure nei giorni non lavorativi, che l'appellante era solito trascorrere nella tabaccheria della quale si è detto.
La circostanza, ammessa dalla che il marito le facesse dei regali, anche di un P_
certo valore, non esclude, del resto, che a quest'ultima fosse preclusa una condizione di autonomia dal punto di vista economico.
Si vuole, in sostanza, sottolineare che le difese svolte da in primo Parte_1
grado, stante, peraltro, l'irrilevanza della generica contestazione di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c. p. c., comunque deputata alla mera indicazione di prove contrarie, non consentono di affermare che le deduzioni dell'appellante si pongano in contrasto logico con le allegazioni di . P_
pag. 9/11 5- In definitiva, l'appello di deve essere rigettato, tanto più che Parte_1
l'appellante ha contestato il diritto della moglie al conseguimento di assegno di mantenimento solo quale conseguenza dell'accoglimento della domanda di addebito.
6- Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia
(complessità bassa), può essere liquidato in 3.473,00 Euro (1.029,00 Euro per la fase di studio, 709,00 Euro per la fase introduttiva e 1.735,00 Euro per la fase decisionale).
Il compenso di avvocato è stato liquidato nella misura minima in ragione della modesta attività difensiva svolta.
All'appellata spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
Rileva la Corte che, in data 14 febbraio 2025, la difesa di ha P_
depositato delibera con la quale quest'ultima è stata ammessa al patrocinio a spese dello
Stato.
Ne consegue che deve essere condannato al pagamento delle Parte_1
spese di lite, così come liquidate, in favore dello Stato.
7- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il reclamo, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ.
Sez. Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
pag. 10/11 I-Rigetta l'appello di;
Parte_1
II- Liquida le spese del grado in 3.473,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge, e condanna al pagamento delle somme predette in favore dello Parte_1
Stato;
III- Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto"
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 17
febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Antonella Allegra
pag. 11/11