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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/04/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 11172 /2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
03/03/1966, con il patrocinio dell'avv. RAMADORI PAOLA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il CP_2 C.F._2
04/10/1965, con il patrocinio dell'avv. RAMADORI PAOLA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedevano al Tribunale di Controparte_1 CP_2
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferivano di avere contratto matrimonio in Roma in data 02.10.1994, che dall'unione era nato il figlio
(04.03.2000), e che in data 18.07.20008 il Tribunale di Roma aveva Per_1
omologato la separazione consensuale dei coniugi. Deducevano, a sostegno della domanda, che da allora non vi era stata alcuna riconciliazione.
Le parti chiedevano pertanto accogliersi le seguenti conclusioni congiunte: “1)
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto 2) La casa coniugale sita in Roma, in Via Gentile da Mogliano n.190, è di proprietà dei genitori della sig.ra e assegnata alla stessa essendosene il marito Controparte_1
già allontanato da tempo 3) I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, essendo autosufficienti economicamente 4) Il padre corrisponderà per il mantenimento del figlio , maggiorenne e collocato a casa della Per_1
madre, E. 646,50 (seicentoquarantasei/50 euro) mensile entro il giorno 5 di ogni mese, oltre la rivalutazione Istat annuale, sul c/c postale n.
[...] intestato alla madre sig.ra , Controparte_1
oltre il 50% delle spese straordinarie per il figlio, come da Protocollo di Intesa del
Tribunale Civile di Roma. 5) Il padre vedrà e terrà con sé il figlio maggiorenne
quando vuole e compatibilmente con gli impegni di studio del figlio 6) I Per_1 ricorrenti visto quanto concordato si danno reciproco atto di non avere null'altro
a pretendere reciprocamente”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. B] della legge n. 898/1970 (e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e del figlio, maggiorenne ma non economicamente indipendente.
Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11172/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data
02/10/1994 tra e;
Controparte_1 CP_2
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, atto n. 01391, parte 2, serie A04);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 11/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 11172 /2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
03/03/1966, con il patrocinio dell'avv. RAMADORI PAOLA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il CP_2 C.F._2
04/10/1965, con il patrocinio dell'avv. RAMADORI PAOLA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedevano al Tribunale di Controparte_1 CP_2
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferivano di avere contratto matrimonio in Roma in data 02.10.1994, che dall'unione era nato il figlio
(04.03.2000), e che in data 18.07.20008 il Tribunale di Roma aveva Per_1
omologato la separazione consensuale dei coniugi. Deducevano, a sostegno della domanda, che da allora non vi era stata alcuna riconciliazione.
Le parti chiedevano pertanto accogliersi le seguenti conclusioni congiunte: “1)
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto 2) La casa coniugale sita in Roma, in Via Gentile da Mogliano n.190, è di proprietà dei genitori della sig.ra e assegnata alla stessa essendosene il marito Controparte_1
già allontanato da tempo 3) I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, essendo autosufficienti economicamente 4) Il padre corrisponderà per il mantenimento del figlio , maggiorenne e collocato a casa della Per_1
madre, E. 646,50 (seicentoquarantasei/50 euro) mensile entro il giorno 5 di ogni mese, oltre la rivalutazione Istat annuale, sul c/c postale n.
[...] intestato alla madre sig.ra , Controparte_1
oltre il 50% delle spese straordinarie per il figlio, come da Protocollo di Intesa del
Tribunale Civile di Roma. 5) Il padre vedrà e terrà con sé il figlio maggiorenne
quando vuole e compatibilmente con gli impegni di studio del figlio 6) I Per_1 ricorrenti visto quanto concordato si danno reciproco atto di non avere null'altro
a pretendere reciprocamente”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. B] della legge n. 898/1970 (e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e del figlio, maggiorenne ma non economicamente indipendente.
Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11172/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data
02/10/1994 tra e;
Controparte_1 CP_2
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, atto n. 01391, parte 2, serie A04);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 11/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi