Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8177/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8177/2024 promossa con ricorso congiunto in data
6.12.2024 da:
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._1
(Venezuela) il 19.10.1988 e residente a[...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Marco Pescara che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e residente ad Parte_2 C.F._2
Arcore (MB) in Viale Brianza n. 22, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Rosa
Taccogna che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1. La casa coniugale, sita in Arcore (MB), viale Brianza n. 22, con ogni arredo e corredo, viene assegnata alla IG.ra , nella sua qualità di genitore collocatario della minore , Parte_2 Per_1 allo stato in tenera età, e sino al completamento del percorso di studio della minore e/o della indipendenza economica della ragazza.
2. Il IG. alla data della firma del presente ricorso consegnerà alla sig.ra il mazzo Pt_1 Parte_2 di chiavi della casa coniugale.
3. Il IG. continuerà a corrispondere la propria quota di mutuo dell'appartamento di Viale Pt_1 Brianza n. 22; la quota di spettanza del mutuo non verrà onorata dal IG. solo nell'ipotesi Pt_1 di sopravvenuta nuova relazione di convivenza della IGnora, che, in tal caso, unitamente al convivente, se ne faranno integralmente carico, con rinuncia espressa al diritto di regresso, sin da ora, versando la metà di competenza del IG. sul cc di addebito della rata di mutuo. Resta Pt_1
4. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, nella casa familiare di Arcore, in viale Brianza n. 22.
5. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla figlia
, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente Per_1 all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità ed inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con se.
6. Ai fini anagrafi e quale collocamento principale della figlia, sarà iscritta presso il Per_1 domicilio di Viale Brianza 22, Arcore, presso l'abitazione familiare.
7. Regolamentazione del diritto di visita come segue:
- due giorni alla settimana, dalle 18.00, alle ore 21.00, senza pernottamento, indicativamente individuati in quelli di martedì e giovedì;
- tutti i fine settimana dalle ore 14.00 alle ore 21.00 del sabato, o della domenica in via alternata, salvo diversi accordi tra le parti;
- durante il periodo estivo, il padre potrà raggiungere la figlia presso il luogo di villeggiatura della madre (che fino ai tre anni andrà concordato per favorire il rapporto con il padre), e trascorrere con la minore anche a tutti i giorni, per una settimana consecutiva, nelle ore che le parti concorderanno tenuto conto delle temperature estive (indicativamente, se al mattino dalle ore 10.00 alle ore 15.00, se al pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 21,00); nel caso in cui la minore permarrà con la madre, o con i genitori della stessa per periodo superiore alle tre settimane (quattro settimane o più) il padre avrà diritto ad un'altra settimana consecutiva, con le medesime modalità;
Dal 3° anno di età, regolamentazione modificata come segue:
- durante la settimana la minore trascorrerà con il padre 2 giorni alla settimana dalle ore 18.00 alle ore 21.00 (previo accordo di settimana in settimana ed indicativamente nei giorni di martedì e giovedì), nelle settimane in cui non seguirà il week-end di competenza, ed un giorno alla settimana con pernottamento, riaccompagnandola a scuola o presso l'abitazione materna, nella settimana in cui seguirà il week-end di competenza, salvo diversi accordi tra le parti;
- nei fine settimana la minore potrà pernottare presso il padre, che la preleverà il sabato alle ore
10.00 e la riconsegnerà a casa la domenica alle ore 21.00, a settimane alterne, salvo diversi accordi tra le parti;
- durante il periodo estivo, che coincide con il periodo di sospensione scolastica, il padre avrà la facoltà di trascorrere tre settimane non consecutive con la minore (una a giugno/luglio/settembre) da concordare entro il 31 aprile di ciascun anno, tenuto conto delle esigenze della figlia;
per il mese di agosto due settimane consecutive, ad anni alterni, 1/16 agosto, 16/31 agosto;
- il periodo natalizio verrà suddiviso equamente in due periodi comprendenti alternativamente i giorni dal 25/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1, tenendo sempre in debita considerazione le esigenze della figlia,
- le ulteriori festività verranno suddivise equamente, in via alternata;
- i genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente, e con congruo preavviso, impedimenti che pregiudichino il tempo ad essi assegnato, dando disponibilità reciproca a tenere con sé il minore in via preferenziale, salvo poi accedere, in caso contrario, a figure terze di sostegno di reciproco gradimento e fiducia, nonni in primis;
- per l'ulteriore periodo estivo le parti concordano che la minore potrà essere collocata presso i centri estivi ubicati nella residenza della minore, il cui costo sarà suddiviso nella misura del 50%, previo accordo sull'individuazione del centro e sul relativo onere.
8. Il IG. corrisponderà, come già corrisponde, un assegno di Parte_1 mantenimento ordinario, per la figlia minore, dell'importo di complessivi euro 350,00 mensili, a decorrere da luglio 2024 con decorrenza 5 di ogni mese, sino alla maggiore età e/o sino all'indipendenza economica della ragazza all'esito dell'eventuale percorso di studi avviato. Tale importo verrà rivalutato annualmente su base ISTAT.
9. Il IG. riconosce, altresì, a favore della coniuge, l'assegno unico, che verrà pertanto Pt_1 integralmente percepito dalla IG.ra ; le detrazioni per il figlio a carico verranno invece Parte_2 detratte al 50% tra i genitori da luglio 2024.
10. Le spese straordinarie, da sostenersi in favore della figlia minore, quali a mero titolo esemplificativo spese mediche, sportive, per centri estivi e di altra natura, debitamente documentate, saranno, previo accordo, equamente suddivise tra i genitori al 50%, secondo il protocollo del
Tribunale di Milano.
In ogni caso le spese straordinarie vengono individuate in:
- spese che non necessiteranno di preventivo accordo (le spese per tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento e mensa scolastica, le spese mediche e per accertamenti diagnostici previste e prescritte dal medico curante e coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, con riferimento ovviamente alla quota ticket);
- spese che necessiteranno di preventivo accordo tra i coniugi (tutte le spese diverse da quelle indicate al punto a) ed in particolare spese per istituti scolastici privati, le spese mediche, per visite specialistiche e cure dentistiche effettuate in regime solventi e/o presso strutture private, cure fisioterapiche e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, corsi extrascolastici, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, attività sportive e relative attrezzature).
11. La IG.ra si obbliga al disbrigo delle pratiche amministrative di trapasso dell'autoveicolo Pt_2 intestato ad entrambi (auto Peugeot 3008 targata FV634PZ) a favore del IG. senza Pt_1 perequazione alcuna, il sig. non avrà più nulla a pretendere dalla sig.ra e le spese di Pt_1 Pt_2 trasferimento sono a carico del sig. che dovrà provvedere direttamente al pagamento. Pt_1
I coniugi, autonomi ed autosufficienti, in virtù delle loro rispettive attività lavorative, dichiarano di aver regolato le loro questioni economiche e di non aver null'altro da pretendere reciprocamente.
12. Il sig. si impegna al pagamento delle spese condominiali ordinarie, previo prospetto Pt_1 dell'amministratore condominiale da richiedere in punto di riparto, sino al maggio 2024, e verranno liquidate nel termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento di riparto. Da tale data le spese ordinarie graveranno sulla signora quelle straordinarie al 50%. Pt_2
13. Nuovi compagni delle parti saranno introdotti nel rispetto delle esigenze di adattamento del minore, senza pregiudizio alcuno, ma di comune accordo;
i genitori si obbligano, in ogni caso, a preservare spazi autonomi di relazione tra genitore e figlia, senza la presenza costante delle nuove figure.
Tutto ciò premesso e considerato, i coniugi ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi ricorrono all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Monza affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti innanzi a sé per l'esperimento del tentativo di conciliazione ed espletato ogni altro incombente di rito, Voglia accogliere le seguenti conclusioni accertata la mancata riconciliazione dei coniugi, dichiarare la loro separazione personale, autorizzandoli espressamente a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto, alle condizioni sopra esposte, consensualmente pattuite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Samugheo
(OR) in data 22.12.2018 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale in sede di ricorso, sottoscritto dalle parti, per l'udienza del 22.1.2025 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse della figlia minore e per la restante parte relative a diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e Parte_1 Pt_2
;
[...]
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Samugheo (OR) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi