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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/04/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 836/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 836/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONICA Parte_1 C.F._1
D'AMICO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 15.3.2024 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1 CP_1
chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in
[...]
ricorso e che successivamente fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti a Rosciano (PE) il 6.12.1986.
Nonostante la regolarità della notifica il convenuto non si è costituito in giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 19.12.2024, nel corso della quale è stata disposta in via temporanea ed urgente l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, e la causa è stata rimessa in decisione collegiale.
Con sentenza non definitiva del 29.11.2025 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza al fine di decidere sulle ulteriori questioni, nello specifico sul contributo al mantenimento da porre in capo al in favore della figlia CP_1 Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
[...]
All'udienza del 27.3.2025 parte ricorrente ha rappresentato di aver depositato in atti, in data 11.3.2025, le dichiarazioni dei redditi del resistente relative agli anni 2021, 2022 e 2023 e la causa è stata rimessa in decisione collegiale.
……………
L'art. 337 septies c.c. consente al Giudice di disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con la maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza però averne tratto utile profitto per sua colpa o sua scelta. Allo stesso modo, come anche rilevato nel caso di specie, se la figlia maggiorenne prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione deve ritenersi che tale circostanza sia idonea a fondare il suo diritto al mantenimento.
Ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento risulta necessario valutare le risorse economico-patrimoniali di entrambi i genitori.
Quanto alla situazione reddituale della ricorrente, come da documentazione allegata, la stessa risulta dipendente presso la IGR GRAFICHE SRL e nel 2023 ha percepito un reddito lordo complessivo pari ad € 37.592,00 (all. 4).
pagina 2 di 4 Dalla dichiarazione dei redditi del depositata in atti dalla ricorrente in data 11.3.2025, è emerso CP_1
che lo stesso per gli anni 2021 e 2022 ha percepito un reddito annuale netto di circa € 19.000,00 e nell'anno 2023 di circa € 20.000,00 netti annuali.
Pertanto, considerando la situazione reddituale delle parti, l'orientamento costante di questo Tribunale, secondo il quale si può porre a carico del genitore onerato fino a circa 1/3 del reddito netto disponibile,
e le attuali esigenze della figlia delle parti, studentessa universitaria, appare equo disporre l'obbligo per il di versare a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia , con decorrenza CP_1 Per_1
dall'aprile 2024 (data della domanda), la somma complessiva di € 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal
Protocollo Famiglia del tribunale di Pescara.
In merito alla domanda volta ad ottenere l'assegnazione della casa familiare sita in Cepagatti (PE) alla
Via Ravenna n.15, di proprietà dei figli ed deve essere confermato quanto Per_2 Persona_1 stabilito con provvedimenti temporanei ed urgenti all'udienza del 19.12.2024, atteso che la figlia maggiorenne non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica e le va assicurato il Per_1
mantenimento dell'habitat familiare.
Va disposta la prosecuzione del giudizio per decidere sulla domanda di divorzio, come separata ordinanza del giudice relatore e all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Dispone che versi, con decorrenza dall'aprile 2024 e successiva rivalutazione annuale CP_1
secondo gli indici Istat, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento della figlia un assegno di Euro 500,00, da accreditarsi sul conto corrente intestato alla ricorrente, Persona_1
; Parte_1
2) Assegna la casa familiare, sita in Cepagatti (PE) alla Via Ravenna n.15, a Parte_1
affinchè continui ad abitarla unitamente alla figlia;
. Per_1
3) Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza del Giudice relatore.
Pescara 22 aprile 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 4 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 836/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONICA Parte_1 C.F._1
D'AMICO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 15.3.2024 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1 CP_1
chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in
[...]
ricorso e che successivamente fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti a Rosciano (PE) il 6.12.1986.
Nonostante la regolarità della notifica il convenuto non si è costituito in giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 19.12.2024, nel corso della quale è stata disposta in via temporanea ed urgente l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, e la causa è stata rimessa in decisione collegiale.
Con sentenza non definitiva del 29.11.2025 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza al fine di decidere sulle ulteriori questioni, nello specifico sul contributo al mantenimento da porre in capo al in favore della figlia CP_1 Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
[...]
All'udienza del 27.3.2025 parte ricorrente ha rappresentato di aver depositato in atti, in data 11.3.2025, le dichiarazioni dei redditi del resistente relative agli anni 2021, 2022 e 2023 e la causa è stata rimessa in decisione collegiale.
……………
L'art. 337 septies c.c. consente al Giudice di disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con la maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza però averne tratto utile profitto per sua colpa o sua scelta. Allo stesso modo, come anche rilevato nel caso di specie, se la figlia maggiorenne prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione deve ritenersi che tale circostanza sia idonea a fondare il suo diritto al mantenimento.
Ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento risulta necessario valutare le risorse economico-patrimoniali di entrambi i genitori.
Quanto alla situazione reddituale della ricorrente, come da documentazione allegata, la stessa risulta dipendente presso la IGR GRAFICHE SRL e nel 2023 ha percepito un reddito lordo complessivo pari ad € 37.592,00 (all. 4).
pagina 2 di 4 Dalla dichiarazione dei redditi del depositata in atti dalla ricorrente in data 11.3.2025, è emerso CP_1
che lo stesso per gli anni 2021 e 2022 ha percepito un reddito annuale netto di circa € 19.000,00 e nell'anno 2023 di circa € 20.000,00 netti annuali.
Pertanto, considerando la situazione reddituale delle parti, l'orientamento costante di questo Tribunale, secondo il quale si può porre a carico del genitore onerato fino a circa 1/3 del reddito netto disponibile,
e le attuali esigenze della figlia delle parti, studentessa universitaria, appare equo disporre l'obbligo per il di versare a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia , con decorrenza CP_1 Per_1
dall'aprile 2024 (data della domanda), la somma complessiva di € 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal
Protocollo Famiglia del tribunale di Pescara.
In merito alla domanda volta ad ottenere l'assegnazione della casa familiare sita in Cepagatti (PE) alla
Via Ravenna n.15, di proprietà dei figli ed deve essere confermato quanto Per_2 Persona_1 stabilito con provvedimenti temporanei ed urgenti all'udienza del 19.12.2024, atteso che la figlia maggiorenne non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica e le va assicurato il Per_1
mantenimento dell'habitat familiare.
Va disposta la prosecuzione del giudizio per decidere sulla domanda di divorzio, come separata ordinanza del giudice relatore e all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Dispone che versi, con decorrenza dall'aprile 2024 e successiva rivalutazione annuale CP_1
secondo gli indici Istat, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento della figlia un assegno di Euro 500,00, da accreditarsi sul conto corrente intestato alla ricorrente, Persona_1
; Parte_1
2) Assegna la casa familiare, sita in Cepagatti (PE) alla Via Ravenna n.15, a Parte_1
affinchè continui ad abitarla unitamente alla figlia;
. Per_1
3) Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza del Giudice relatore.
Pescara 22 aprile 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 4 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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