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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/08/2025, n. 7694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7694 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA in persona dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente estensore dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Adriano Del Bene Giudice ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 16100/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, rimesso al collegio per la decisione ex art. 189 c.p.c. all'udienza del 8.7.2025, pendente
TRA
C.F._
con sede legale in Soazza (Svizzera), Strada Cantonale CH-6562 ( Parte_1
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_1
Francesca Morra ( ), Luciano Castelli ( e Camilla Arzini C.F._2 C.F._3
( del Foro di Milano, elettivamente domiciliati presso LCA Studio Legale, C.F._4
in Roma, alla Piazza del Popolo n. 18
- ATTRICE -
E
con sede legale in Napoli, Riviera di Chiaia n. 202 ( , in persona del CP_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Maruccio
( del Foro di Roma, con studio in Roma, alla Via Ovidio n. 32 C.F._5
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- l'attrice «-- in via principale: accertare la cessazione della materia del Parte_1
contendere, stante l'avvenuta revoca del progetto di scissione di e condannare CP_1 [...]
[...] [...]
alla rifusione delle spese e delle competenze di lite;
-- in subordine: accogliere la presente CP_1
opposizione alla scissione, accertando la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2503 cod. civ.
e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità e inefficacia del procedimento e dell'operazione di scissione, ordinando a di non procedere a tale operazione e, CP_1
conseguentemente, di non procedere neppure alla costituzione della società COroparte_2
-- rigettare tutte le domande formulate ex adverso;
-- in via istruttoria: ordinare a
[...] [...]
l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., della relazione giurata di stima ex artt. CP_1
2465 e 2506-ter cod. civ. redatta dal dott. . Persona_1
- la società convenuta nella comparsa di costituzione: «-- In via principale: CP_1
accertare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere del presente giudizio, per tutte le ragioni rappresentate nel presente atto e per l'effetto, dichiarare l'estinzione del giudizio
R.G. 16100/2024; -- Con vittoria di spese, competenze e onorari».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 17.7.2024 (d'ora in poi anche solo Parte_1
ha adito il Tribunale di Napoli - Sezione specializzata in materia di impresa per Parte_1
opporsi ex artt. 2503 e 2506-ter, co. 5, c.c. al progetto di scissione parziale e proporzionale della
CO d'ora in poi anche solo ) a favore della società beneficiaria di nuova costituzione, CP_1
reso pubblico mediante iscrizione presso il Registro delle Imprese di COroparte_2
Napoli in data 20.5.2024.
CO L'attrice, sostenendo di vantare un credito nei confronti di pari a € 1.305.107,69 (oltre interessi), ha dedotto che sarebbe pregiudizievole per le proprie ragioni creditorie l'operazione di scissione, qualificata come "scissione negativa", prevedendo il trasferimento di un patrimonio netto contabile negativo a una società di nuova costituzione, e ha lamentato la mancanza di trasparenza e il mancato deposito della perizia di stima del patrimonio, sollevando dubbi sulla capacità finanziaria della Newco.
CO 2. Nel corso del giudizio, in data 17.12.2024, l'assemblea ordinaria totalitaria della ha deliberato di revocare il progetto di scissione, come da verbale di assemblea depositato presso la Camera di Commercio di Napoli.
A seguito di tale revoca, la convenuta si è costituita in giudizio (in data 13.1.2025), chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, sostenendo che la revoca avrebbe eliminato ogni potenziale pregiudizio per l'attrice e reso inutile una decisione nel merito.
2 3. L'opponente, pur dando atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere,
CO ha insistito per la condanna di al pagamento delle spese di lite, argomentando che la revoca del progetto, intervenuta solo in pendenza di giudizio, costituirebbe un implicito riconoscimento della fondatezza e della legittimità della propria opposizione iniziale.
4. Con ordinanza del 18.3.2025 il G.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini massimi di cui all'art. 189 c.p.c. e fissando all'uopo l'udienza dell'8.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La cessazione della materia del contendere
CO La revoca del progetto di scissione da parte di , avvenuta in data 17.12.2024 (giusta delibera assembleare regolarmente depositata presso il Registro delle imprese), ha determinato il venir meno dell'oggetto del contendere, in quanto l'operazione societaria a cui Parte_1
si è opposta non sarà più attuata. Di conseguenza, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, considerato anche che le parti si sono date reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio ed hanno sottoposto conclusioni conformi in tal senso al Tribunale.
Residua tra le parti un contrasto solo sulle spese di lite, che va risolto secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Tale principio impone dunque di valutare retrospettivamente la fondatezza della domanda originaria, come se il giudizio fosse proseguito fino alla decisione nel merito, al fine di individuare la parte che sarebbe risultata soccombente.
2. La fondatezza dell'opposizione di ai fini della soccombenza virtuale Parte_1
L'opposizione, oltre che ammissibile (avendo dimostrato di essere legittimata Parte_1
CO ad agire in opposizione alla scissione, in quanto titolare nei confronti di di un credito sorto anteriormente all'iscrizione del progetto di scissione) e tempestiva (essendo stata proposta l'opposizione nel termine di sessanta giorni, in forza di quanto previsto dall'art. 2506 ter, co. 5, che richiama l'art. 2503 cit.), appare fondata (in quanto i motivi addotti dall'opponente in ordine alle lesività dell'operazione per le proprie ragioni creditorie appaiono, allo stato degli atti e sulla base di una delibazione sommaria, fondate).
Rileva, in particolare, che:
◦ Il progetto di scissione prevedeva una cosiddetta "scissione negativa", con un valore
3 contabile del patrimonio netto da trasferire alla società beneficiaria negativo per €
4.057.963,00, la cui "copertura" era giustificata sulla scorta di una perizia di stima (del dott.
, che tuttavia né è stata depositata presso il Registro delle imprese, né è stata Persona_1
fornita all'attrice, impedendo una valutazione approfondita del valore economico a fronte di debiti così ingenti;
CO
◦ peraltro, l'ammontare del debito di verso indicato nel progetto (pari a Parte_1
€ 1.091.166,82) è risultato sottostimato, non tenendo conto degli interessi di mora maturati.
A fronte di tali risultanze, appaiono condivisibili le perplessità dell'opponente sulla capacità della neo-costituita di operare con un capitale sociale di soli € 42.037,00 COroparte_2
e disponibilità liquide minime, in un settore ad alta intensità finanziaria come quello dell'energia, e sulla sua capacità di ripianare l'ingente debito assegnatole.
D'altronde, l'orientamento prevalente in dottrina e in giurisprudenza è nel senso che una
"scissione negativa" sia legittima a favore di una società preesistente, o, se di nuova costituzione, solo previa messa a disposizione di una relazione di stima del patrimonio, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
CO Né va trascurato che la situazione economico-finanziaria generale di , con un aumento significativo dei debiti complessivi e verso i fornitori e una diminuzione del valore della produzione e dell'utile netto nell'esercizio 2023, rafforza il quadro di un potenziale pregiudizio.
Ai fini della presente decisione, però, è dirimente che la revoca del progetto di scissione da
CO parte di può essere ragionevolmente interpretata come una sostanziale ammissione della fondatezza delle criticità sollevate da specie ove si consideri che anche in questo Parte_1
giudizio, pur essendo onerata di allegare e di dimostrare che l'operazione di scissione, come
CO congegnata, non avrebbe pregiudicato i creditori, la nulla ha dedotto al riguardo.
3. Il regolamento delle spese
Le spese di lite, dunque, vanno poste a carico della parte convenuta, virtualmente soccombente, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile di media complessità), liquidando valori prossimi ai minimi tabellari.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così
4 provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che CP_1 Parte_1
liquida in complessivi € 5.431,00 per compensi e in € 1.063,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9.7.2025
Il Presidente estensore
(dr. Leonardo Pica)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA in persona dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente estensore dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Adriano Del Bene Giudice ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 16100/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, rimesso al collegio per la decisione ex art. 189 c.p.c. all'udienza del 8.7.2025, pendente
TRA
C.F._
con sede legale in Soazza (Svizzera), Strada Cantonale CH-6562 ( Parte_1
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_1
Francesca Morra ( ), Luciano Castelli ( e Camilla Arzini C.F._2 C.F._3
( del Foro di Milano, elettivamente domiciliati presso LCA Studio Legale, C.F._4
in Roma, alla Piazza del Popolo n. 18
- ATTRICE -
E
con sede legale in Napoli, Riviera di Chiaia n. 202 ( , in persona del CP_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Maruccio
( del Foro di Roma, con studio in Roma, alla Via Ovidio n. 32 C.F._5
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- l'attrice «-- in via principale: accertare la cessazione della materia del Parte_1
contendere, stante l'avvenuta revoca del progetto di scissione di e condannare CP_1 [...]
[...] [...]
alla rifusione delle spese e delle competenze di lite;
-- in subordine: accogliere la presente CP_1
opposizione alla scissione, accertando la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2503 cod. civ.
e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità e inefficacia del procedimento e dell'operazione di scissione, ordinando a di non procedere a tale operazione e, CP_1
conseguentemente, di non procedere neppure alla costituzione della società COroparte_2
-- rigettare tutte le domande formulate ex adverso;
-- in via istruttoria: ordinare a
[...] [...]
l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., della relazione giurata di stima ex artt. CP_1
2465 e 2506-ter cod. civ. redatta dal dott. . Persona_1
- la società convenuta nella comparsa di costituzione: «-- In via principale: CP_1
accertare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere del presente giudizio, per tutte le ragioni rappresentate nel presente atto e per l'effetto, dichiarare l'estinzione del giudizio
R.G. 16100/2024; -- Con vittoria di spese, competenze e onorari».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 17.7.2024 (d'ora in poi anche solo Parte_1
ha adito il Tribunale di Napoli - Sezione specializzata in materia di impresa per Parte_1
opporsi ex artt. 2503 e 2506-ter, co. 5, c.c. al progetto di scissione parziale e proporzionale della
CO d'ora in poi anche solo ) a favore della società beneficiaria di nuova costituzione, CP_1
reso pubblico mediante iscrizione presso il Registro delle Imprese di COroparte_2
Napoli in data 20.5.2024.
CO L'attrice, sostenendo di vantare un credito nei confronti di pari a € 1.305.107,69 (oltre interessi), ha dedotto che sarebbe pregiudizievole per le proprie ragioni creditorie l'operazione di scissione, qualificata come "scissione negativa", prevedendo il trasferimento di un patrimonio netto contabile negativo a una società di nuova costituzione, e ha lamentato la mancanza di trasparenza e il mancato deposito della perizia di stima del patrimonio, sollevando dubbi sulla capacità finanziaria della Newco.
CO 2. Nel corso del giudizio, in data 17.12.2024, l'assemblea ordinaria totalitaria della ha deliberato di revocare il progetto di scissione, come da verbale di assemblea depositato presso la Camera di Commercio di Napoli.
A seguito di tale revoca, la convenuta si è costituita in giudizio (in data 13.1.2025), chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, sostenendo che la revoca avrebbe eliminato ogni potenziale pregiudizio per l'attrice e reso inutile una decisione nel merito.
2 3. L'opponente, pur dando atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere,
CO ha insistito per la condanna di al pagamento delle spese di lite, argomentando che la revoca del progetto, intervenuta solo in pendenza di giudizio, costituirebbe un implicito riconoscimento della fondatezza e della legittimità della propria opposizione iniziale.
4. Con ordinanza del 18.3.2025 il G.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini massimi di cui all'art. 189 c.p.c. e fissando all'uopo l'udienza dell'8.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La cessazione della materia del contendere
CO La revoca del progetto di scissione da parte di , avvenuta in data 17.12.2024 (giusta delibera assembleare regolarmente depositata presso il Registro delle imprese), ha determinato il venir meno dell'oggetto del contendere, in quanto l'operazione societaria a cui Parte_1
si è opposta non sarà più attuata. Di conseguenza, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, considerato anche che le parti si sono date reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio ed hanno sottoposto conclusioni conformi in tal senso al Tribunale.
Residua tra le parti un contrasto solo sulle spese di lite, che va risolto secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Tale principio impone dunque di valutare retrospettivamente la fondatezza della domanda originaria, come se il giudizio fosse proseguito fino alla decisione nel merito, al fine di individuare la parte che sarebbe risultata soccombente.
2. La fondatezza dell'opposizione di ai fini della soccombenza virtuale Parte_1
L'opposizione, oltre che ammissibile (avendo dimostrato di essere legittimata Parte_1
CO ad agire in opposizione alla scissione, in quanto titolare nei confronti di di un credito sorto anteriormente all'iscrizione del progetto di scissione) e tempestiva (essendo stata proposta l'opposizione nel termine di sessanta giorni, in forza di quanto previsto dall'art. 2506 ter, co. 5, che richiama l'art. 2503 cit.), appare fondata (in quanto i motivi addotti dall'opponente in ordine alle lesività dell'operazione per le proprie ragioni creditorie appaiono, allo stato degli atti e sulla base di una delibazione sommaria, fondate).
Rileva, in particolare, che:
◦ Il progetto di scissione prevedeva una cosiddetta "scissione negativa", con un valore
3 contabile del patrimonio netto da trasferire alla società beneficiaria negativo per €
4.057.963,00, la cui "copertura" era giustificata sulla scorta di una perizia di stima (del dott.
, che tuttavia né è stata depositata presso il Registro delle imprese, né è stata Persona_1
fornita all'attrice, impedendo una valutazione approfondita del valore economico a fronte di debiti così ingenti;
CO
◦ peraltro, l'ammontare del debito di verso indicato nel progetto (pari a Parte_1
€ 1.091.166,82) è risultato sottostimato, non tenendo conto degli interessi di mora maturati.
A fronte di tali risultanze, appaiono condivisibili le perplessità dell'opponente sulla capacità della neo-costituita di operare con un capitale sociale di soli € 42.037,00 COroparte_2
e disponibilità liquide minime, in un settore ad alta intensità finanziaria come quello dell'energia, e sulla sua capacità di ripianare l'ingente debito assegnatole.
D'altronde, l'orientamento prevalente in dottrina e in giurisprudenza è nel senso che una
"scissione negativa" sia legittima a favore di una società preesistente, o, se di nuova costituzione, solo previa messa a disposizione di una relazione di stima del patrimonio, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
CO Né va trascurato che la situazione economico-finanziaria generale di , con un aumento significativo dei debiti complessivi e verso i fornitori e una diminuzione del valore della produzione e dell'utile netto nell'esercizio 2023, rafforza il quadro di un potenziale pregiudizio.
Ai fini della presente decisione, però, è dirimente che la revoca del progetto di scissione da
CO parte di può essere ragionevolmente interpretata come una sostanziale ammissione della fondatezza delle criticità sollevate da specie ove si consideri che anche in questo Parte_1
giudizio, pur essendo onerata di allegare e di dimostrare che l'operazione di scissione, come
CO congegnata, non avrebbe pregiudicato i creditori, la nulla ha dedotto al riguardo.
3. Il regolamento delle spese
Le spese di lite, dunque, vanno poste a carico della parte convenuta, virtualmente soccombente, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile di media complessità), liquidando valori prossimi ai minimi tabellari.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così
4 provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che CP_1 Parte_1
liquida in complessivi € 5.431,00 per compensi e in € 1.063,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9.7.2025
Il Presidente estensore
(dr. Leonardo Pica)
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