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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/10/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Paola Compagna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1945 /2023 promossa tra le parti:
c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. MARINI ILARIA e dall'Avv.
BIAGETTI VALERIA, elettivamente domiciliato presso il loro studio;
RICORRENTE
e c.f. rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. PISANU MARIA GRAZIA e dall'Avv. MAURO CINI, elettivamente domiciliata presso il loro studio;
CONVENUTA con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (affidamento e mantenimento figli naturali e legittimi)
Conclusioni delle parti
1 Per parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, tenuto conto delle indicazioni fornite dal CTU, In tesi:
1) SULL'AFFIDAMENTO DEL MINORE E COLLOCAZIONE
Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente presso ila madre, sicché le decisioni importanti nell'interesse del bambino relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori mentre entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza ai sensi dell'art. 337bis c.c. Il padre potrà beneficiare di videochiamate giornaliere dalle ore 19.30 alle ore 20.30 ora italiana. Il padre comunicherà alla signora con congruo anticipo le date dei soggiorni in Italia CP_1
2) CONDIZIONI ECONOMICHE
Si mantiene inalterato il contributo al mantenimento di € 225,00 mensili e il 50% delle spese straordinarie così come indicate nel protocollo famiglia del Tribunale di Prato pubblicato in data 15 marzo 2019 a cui si rimanda per ogni riferimento.
Sin da ora esprime il consenso all'attribuzione per intero alla signora CP_1 dell'assegno unico laddove ad oggi non percepito.
In subordine:
3) SULL'AFFIDAMENTO DEL MINORE E COLLOCAZIONE
Disporre l'affidamento esclusivo per un periodo limitato di 6 mesi da rivedersi a seguito di monitoraggio, con domiciliazione prevalente presso ila madre, sicché le decisioni importanti nell'interesse del bambino relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori mentre entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza ai sensi dell'art. 337bis c.c Il padre potrà beneficiare di videochiamate giornaliere dalle ore 19.30 alle ore 20.30 ora italiana. Il padre comunicherà alla signora con congruo anticipo CP_1 le date dei soggiorni in Italia
4) CONDIZIONI ECONOMICHE
Si mantiene inalterato il contributo al mantenimento di € 260,00 mensili – come da provvedimento provvisorio - e il 50% delle spese straordinarie così come indicate nel protocollo famiglia del Tribunale di Prato pubblicato in data 15 marzo 2019 a
2 cui si rimanda per ogni riferimento. Sin da ora esprime il consenso all'attribuzione per intero alla signora dell'assegno unico laddove ad oggi non CP_1 percepito”.
Per parte convenuta: “1) Il minore verrà affidato in modo Persona_1 super esclusivo alla madre e resterà collocato presso di lei.
2) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio versando alla madre, Per_1 tramite bonifico bancario a favore della sig.ra sul conto Controparte_1 corrente di costei sulle coordinate bancarie a lui note e con valuta fissa entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di € 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
3) Il ricorrente contribuirà, nella quota del 50%, al pagamento delle spese straordinarie sostenute per il figlio , ivi espressamente inclusi i centri Per_1 estivi;
il rimborso alla madre avverrà entro 15 gg. dal giorno della richiesta di rimborso da parte di costei, anche a mezzo di semplice sms o messaggio WhatsApp
o mail.
4) Il padre effettuerà i suoi incontri col figlio avvalendosi dell'affiancamento da parte di un servizio di educativa che egli stesso dovrà immediatamente attivare.
Egli dovrà fornire alla sig.ra a partire da settembre 2024, un CP_1 calendario semestrale descrittivo delle date dei suoi rientri in Italia e delle sue proposte circa i suoi incontri col figlio, concordando questi ultimi con la madre;
egli effettuerà le sue chiamate telefoniche o le videochiamate al figlio in orari compatibili con gli orari di lavoro della madre e comunque non dopo le ore 19,30.
In ogni caso gli incontri del padre col figlio avverranno compatibilmente con la verifica positiva in tal senso del percorso individuale psicologico di recupero della figura genitoriale paterna, che il minore dovrà comunque effettuare e il professionista indicherà il momento nel quale anche il padre dovrà inserirsi nel percorso terapeutico.
Tale percorso verrà effettuato ove possibile presso il SSN, oppure privatamente, laddove il SSN non attivi tale percorso in tempi utili e il percorso con professionisti privati venga concordato tra i genitori ed il sig. ne sopporti per intero la Pt_1 relativa spesa.
5) Gli eventuali incontri del minore con i parenti paterni, ad eccezione Per_1 di potranno avvenire solo gradualmente e comunque Persona_2
3 successivamente al positivo esperimento del percorso individuale di Per_1 anche in tal senso e previo accordo con la madre.
6) Vinte le spese.”
Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 1.10.2025.”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 1.09.2023 e ritualmente notificato Pt_1 ha chiesto al tribunale di Prato di dichiarare la modifica delle condizioni
[...] di affidamento del figlio nato fuori dal matrimonio, disposte con decreto Per_1
n. 543/21 emesso dal Tribunale di Prato.
A sostegno della domanda parte ricorrente ha allegato: (1) che in data 23.07.2018 è nato il figlio dall'unione con la compagna (2) che Per_1 Controparte_1 essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale delle parti, le stesse chiedevano al Tribunale di Prato di omologare l'accordo raggiunto relativo all'affidamento, al collocamento e al mantenimento del minore;
(3) che il Tribunale di Prato con decreto n. 543/21 ha regolato i rapporti genitori/figlio nei seguenti termini: “DIRITTI DI VISITA a) Sino al compimento dei tre anni il padre potrà trattenersi con il bambino un pomeriggio ogni settimana (in difetto di accordo diverso, il mercoledì) dalle ore 14.00 alle ore 20.00 e, a settimane alterne, il sabato
e la domenica (dall'orario di uscita da lavoro ovvero, in alternativa, in assenza di lavoro, dalle 10.30 alle ore 20.00) alla domenica sera, ore 22.00 quando riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione della madre. Sarà comunque onere del padre in questa prima fase farsi carico di prelevare il bambino e riaccompagnarlo presso la madre;
b) Per il periodo successivo al compimento dei tre anni il padre potrà trattenersi con il bambino un pomeriggio ogni settimana (in difetto di accordo diverso, il mercoledì) dalle 14.00 alle ore 20.00 e, a settimane alterne, continuativamente dal sabato (dall'orario di uscita da lavoro o da scuola ovvero, in alternativa, in assenza di lavoro e scuola, dalle 10.30) con pernottamento sino alla domenica sera ,ore 21.00 quando riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione della madre. c) Quanto ai periodi natalizio, pasquale ed estivo sino ai 5 anni il padre trascorrerà con il figlio ad anni alterni con la madre a partire dall'anno in corso, il 24 e l'anno successivo il 25 e così il Capodanno, 31 dicembre e l'anno successivo 1 gennaio, la Pasqua e l'anno successivo il Luned' dell'Angelo più una settimana continuativa nel periodo estivo da concordare entro il 15 giugno Dopo
4 il compimento dei 5 anni, il padre trascorrerà con il figlio, ad anni alterni, tre giorni consecutivi compreso il giorno della Pasqua o il lunedì dell'Angelo; il padre trascorrerà tre settimane, di cui due consecutive, durante il periodo estivo prima dell'inizio del successivo anno scolastico, da concordare con la madre entro il 15 giugno di ogni anno. In difetto di accordi, il periodo continuativo sarà a partire dal
20 luglio di ogni anno, a cui si aggiungerà la prima settimana di settembre.
PROFILO ECONOMICO Il padre verserà a titolo di mantenimento ordinario per il bambino l'importo mensile di € 225,00 entro e non oltre il 28 di ogni mese (salvi differenti accordi). Tale importo sarà oggetto in via automatica all'adeguamento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, Il padre contribuirà altresì nella misura del 50% delle spese straordinarie (da documentare)”; (4) che per esigenze lavorative sopravvenute il ricorrente si è dovuto trasferire in Irlanda dove attualmente svolge attività di lavoro subordinato percependo mensilmente €
2.400,00; (5) che il trasferimento ha impedito il puntuale adempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del piano genitoriale del 2021; (6) che a
Dublino il conduce in locazione un appartamento al canone mensile di € Pt_1
1.580.00; (7) che tuttavia il ricorrente ha cercato di sopperire all'assenza fisica quotidiana, con costante richiesta di contatto con il figlio per chiamata o videochiamata e cercando di tornare un fine settimana al mese, in modo da mantenere un rapporto padre/figlio; (8) che la ha spesso ostacolato tali CP_1 contatti, impedendo addirittura la settimana di ferie estive che il aveva Pt_1 organizzato in modo da trascorrere con dal 23.07.23 al 5.08.23; (9) che Per_1 stante la mancata collaborazione dell'ex compagna nel tentare di ricreare un nuovo equilibrio padre/figlio, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, tenuto conto delle mutate residenza del padre previa fissazione dell'udienza di Parte_1 comparizione delle parti, Voglia con decreto motivato, modificare le condizioni come segue: -1) AFFIDAMENTO E COLLOCAZIONE DEL MINORE a)
L'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente presso ila madre, sicché le decisioni importanti nell'interesse del bambino relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori mentre entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza ai sensi dell'art.
5 337bis c.c. b) In ragione del trasferimento all'estero del signor e nei Pt_1 termini proposti in narrativa il padre potrà trascorrere con il figlio ad anni alterni con la madre a partire dall'anno in corso, tre giorni consecutivi compreso il 24 e il 25. Salve possibili ferie nel periodo successivo al capodanno che saranno comunicate alla signora entro il mese di novembre. c) Per quanto CP_1 riguarda il periodo Pasquale vi è l'impossibilità per il Signor di prendere Pt_1 le ferie posto che in quel periodo si registra un incremento di lavoro dal momento che opera nel settore della ristorazione. Tuttavia potrà godere di una settimana di ferie nel periodo tra marzo e maggio. Periodo che sarà impiegato per il soggiorno in Italia e che sarà devoluto alla permanenza del bambino con lui in totale libertà compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici. E previa comunicazione alla madre entro il giorno 15 del mese precedente l'arrivo. Per quanto riguarda il periodo estivo il padre trascorrerà tre settimane, di cui due consecutive, durante il periodo estivo prima dell'inizio del successivo anno scolastico, da concordare con la madre entro il 15 giugno di ogni anno. Il padre potrà beneficiare di videochiamate giornaliere dalle ore 19.30 alle ore 20.30 ora italiana. 2)
CONDIZIONI ECONOMICHE Si mantiene inalterato il contributo al mantenimento di € 225,00 mensili e il 50% delle spese straordinarie così come indicate nel protocollo famiglia del Tribunale di Prato pubblicato in data 15 marzo
2019 a cui si rimanda per ogni riferimento. Sin da ora esprime il consenso all'attribuzione per intero alla signora dell'assegno unico laddove ad CP_1 oggi non percepito. 3) ASPETTI RESIDUALI Per quanto attinente gli aspetti riguardanti i rapporti tra genitori si mantengono inalterate le osservazioni svolte dal Tribunale e sin da ora il signor conferma la disponibilità a collaborare Pt_1 con la signora in maniera serena e costruttiva nell'esclusivo interesse CP_1 del minore. dovrà beneficiare altresì della presenza nella sua vita dei Per_1 nonni paterni così come dello zio e delle sorelle al fine di istaurare un rapporto funzionale anche con la famiglia di origine del padre. A tal fine si chiede e si ribadisce la piena disponibilità a favorire lo sviluppo detto legame attraverso ogni strumento utile allo scopo”.
Il Giudice delegato, letto il ricorso, con decreto del 13.09.2023 ha fissato la prima udienza di comparizione per il giorno 14.11.2023, onerando le parti dei rispettivi adempimenti entro i termini di legge previsti.
6 Con deposito di comparsa di costituzione e risposta si è costituita tempestivamente contestando tutto quanto ex adverso allegato e Controparte_1 dedotto. In particolare la resistente ha eccepito: (1) che la frequentazione era sporadica anche prima della partenza del per Dublino: Persona_3 Pt_1 infatti il ricorrente si doveva occupare anche delle figlie avute da una precedente relazione e degli impegni lavorativi e personali;
(2) che la partenza del per Pt_1
l'Irlanda è stata improvvisa e ha impedito alla di potersi organizzare per CP_1 la gestione del minore;
(3) che il ricorrente ha preteso di sentire per telefono e di vedere il bambino senza rispettare gli accordi precedentemente assunti con la madre, causando anche nel piccolo instabilità e non poche difficoltà Per_1 relazionali nel rapporto con il padre: la lontananza del ha infatti portato Pt_1
ad irrigidirsi nei confronti della figura paterna, fino a rifiutare anche gli Per_1 incontri;
(4) che in occasione del Natale 2022 il ricorrente inizialmente ha comunicato alla che non sarebbe potuto rientrare in Italia, per poi CP_1 ritrattare dicendo che sarebbe venuto e che avrebbe voluto tenere con sé : Per_1 la convenuta, considerata la condizione psicofisica instabile del figlio, ha deciso, per mezzo del proprio difensore, di respingere la richiesta avanzata, negando l'incontro padre/figlio; (5) che la medesima si è sempre adoperata per tentare di ripristinare il rapporto tra ed il padre, insistendo con il figlio in occasione Per_1 delle videochiamate del che, tuttavia, venivano con forza respinte dal Pt_1 piccolo;
(6) che anche i rapporti con i nonni e gli zii paterni sono stati del tutto assenti e che, pertanto, risulterebbe impossibile sanare, dopo anni, questa mancanza;
(7) che la convenuta intende chiarire le cause del rifiuto del padre da parte di e per questo ha richiesto l'intervento di una CTU;
(8) che il Per_1 contributo al mantenimento di posto a carico del con Per_1 Pt_1 provvedimento del Tribunale di Prato del 2021, oltre a non essere mai stato corrisposto nella misura corrispondente agli aggiornamenti ISTAT, necessita di una revisione in aumento considerato il tempo che il figlio trascorre con la madre la quale provvede, in via esclusiva, alle sue cure;
(9) che il piano genitoriale proposto dal ricorrente, oltre a rivelarsi generico e incompleto, tiene conto esclusivamente delle necessità del senza considerare in alcun modo quelle legate agli Pt_1 impegni del minore.
Pertanto, la convenuta ha concluso “Affinché Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda del ricorrente e in accoglimento delle
7 istanze della convenuta: 1) in tesi: attribuire alla madre l'affido esclusivo del figlio minore. In ipotesi: Confermare l'affido condiviso, prevedendo però che la convenuta, in ragione della totale assenza dell'altro genitore, possa assumere da sola tutte le decisioni relative alla salute e all'istruzione scolastica del figlio. 2)
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , a carico del CP_2 Per_1 ricorrente un assegno mensile di € 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi tramite bonifico bancario sul c/c della sig.ra CP_1 sul conto corrente con le coordinate bancarie lui note e con valuta fissa
[...] entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. 3) Porre a carico del ricorrente la quota del 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio . 4) Stabilire i Per_1 criteri e le modalità degli incontri del figlio da parte del padre e per le chiamate telefoniche o le videochiamate, comunque da non effettuarsi dopo le ore 19,00, solo dopo attenta valutazione istruttoria e previa c.t.u. e previo esperimento di terapie anche di carattere psicologico, se necessarie 5) Stabilire la fattibilità e, in caso affermativo, i criteri e le modalità degli incontri del figlio da parte di ciascuno dei parenti paterni, previa valutazione, anche istruttoria, della rispondenza di tali incontri all'interesse psicologico e sociale del figlio . 6) Vinte le spese”. Per_1
All'udienza del 14.11.2023 il giudice delegato, dopo aver sentito separatamente le parti ed aver tentato, con esito negativo la conciliazione, preso atto delle richieste avanzate dai procuratori delle parti, ha riservato il provvedimento.
Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di comparizione delle parti, ha così provveduto: 1) ha confermato l'affidamento del figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 presso la madre;
2) ha sospeso il calendario di visite padre/figlio come articolato nel decreto emesso da questo Tribunale n. 543 del 19.2.2021, ferma restando la possibilità per il padre di effettuare videochiamate al minore tre volte alla settimana entro le ore 19.30 (ora italiana); 3) ha posto a carico di parte ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, versando alla madre entro il giorno
5 di ogni mese, l'importo di euro 260,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
4) ha posto a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie;
5) ha invitato parte ricorrente ad integrare la propria documentazione reddituale depositando buste paga aggiornate e dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e ha disposto ctu per accertare le capacità genitoriali delle parti.
8 Dalla relazione della CTU è emerso: (a) che la madre non presenta caratteri di inidoneità allo svolgimento del ruolo di genitore, diversamente dal padre che manifesta difficoltà nel comprendere lo stato d'animo altrui e quindi, anche quello di;
(b) che il ha difficoltà relazionali con tutti i suoi figli, anche Per_1 Pt_1 quelli nati dalle due precedenti relazioni;
(c) che entrambi i genitori hanno rilevato
“progressive importanti difficoltà del figlio nel rapporto con il padre, un disagio crescente nel rimanere solo con lui che non rende possibile lo svolgimento degli incontri in assenza della madre, rifiuto del bambino a rimanere col padre anche in videochiamata”; (d) che tuttavia il rapporto padre/figlio non appare irrimediabilmente compromesso “L'immagine interiore del padre appare preservata e ciò ci conforta sulla disponibilità della madre a garantire continuità del rapporto e sull'assenza di condotte atte alla squalifica dell'immagine paterna”, ma si rende necessario un percorso di educativa familiare.
All'udienza del 30.04.2024 le parti, nulla osservando circa quanto indicato nella relazione della CTU, hanno chiesto la fissazione dell'udienza di rimessione della causa al Collegio previa assegnazione dei termini ex art. 473 bis .28 c.p.c.. Il giudice, preso atto delle indicazioni fornite dalla CTU, ritenutane l'opportunità, ha incaricato l'USFMIA dell'ASL Toscana Centro di prendere in carico per Per_1 iniziare percorso di sostegno psicologico, come suggerito dalla CTU.
Con provvedimento del 21.1.2025 è stato modificato il regime di affidamento del minore disponendo l'affidamento esclusivo rafforzato alla madre e rinviato il procedimento per verificare l'attivazione dell'educativa domiciliare.
All'udienza del 30.9.2025 parte convenuta ha dato atto che il padre non ha rispettato gli impegni assunti, e la causa, su accordo delle parti, è stata rimessa al Collegio per la decisione previa rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 473bis.28
c.p.c..
Affidamento del minore – Sulla base della riforma legislativa del 2006 è nota la regola dell'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori in caso di rottura dell'unione familiare. Tuttavia, l'art. 337 quater c.c. prevede, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad uno soltanto dei genitori se l'affidamento congiunto risulti contrario all'interesse del minore.
In particolare, per derogare al regime di affidamento condiviso è necessario che sia provata in positivo, l'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, l'inidoneità dell'altro ad occuparsi del minore, vale a dire la manifesta carenza o inidoneità
9 educativa del genitore o, comunque, la presenza di una condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto dannoso per il minore.
Correlato al regime dell'affidamento del minore, vi è quello dell'esercizio della responsabilità genitoriale, che viene graduato, negli art. 337 ter c.c. e 337 quater c.c., diversamente, a seconda della tipologia di regime adottato: infatti, ai sensi dell'art 337 ter, comma 3, c.c. la responsabilità genitoriale, in caso di affidamento condiviso, è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, potendo il Tribunale stabilire che, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora sia disposto l'affidamento esclusivo, invece, la responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art 337 quater, comma 4 c.c., è esercitata dal genitore cui i figli sono affidati in via esclusiva, salvo che sia diversamente previsto. Per quanto riguarda le decisioni di maggior interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, esse sono assunte, sia nel caso di affidamento condiviso che nel caso di affidamento esclusivo, di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Tuttavia il giudice, laddove disponga l'affidamento esclusivo, può del tutto eccezionalmente stabilire, ai sensi dell'art 337 bis comma 4 c.c., che anche le decisioni di maggior interesse per il minore siano adottate soltanto da uno dei due genitori: si tratta del cosiddetto affidamento esclusivo “rafforzato” o
“superesclusivo”, che permette al genitore “affidatario rafforzato” di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti il minore, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, dell'altro genitore. Quest'ultimo, tuttavia, mantiene il diritto/dovere, ai sensi dell'art 337 bis comma 4 c.c., di vigilare sull'educazione e l'istruzione del figlio minore e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per il minore.
Nel caso che ci occupa, alla luce delle risultanze della ctu in atti, il Tribunale ritiene che vi siano i presupposti per accogliere la domanda formulata dalla convenuta disponendo, allo stato, l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato di alla Per_1 madre.
Al riguardo si osserva che, oltre a considerare la netta distanza geografica tra le parti, il padre non ha dimostrato di avere tutte le funzioni necessarie per affermare la piena capacità genitoriale del medesimo. Egli, difatti, non ha dato prova di aver
10 intrapreso il percorso psicologico come suggerito dal ctu né ha rispettato gli impegni assunti per effettuare le visite con i figli alla presenza dell'educatrice, dimostrando di non impegnarsi a pieno per ricostruire il rapporto con il minore, già piuttosto compromesso. Il comportamento del padre ha trovato conferma nell'accertamento peritale svolto. La ctu redatta, pienamente condivisibile perché esente da vizi logici, elaborata razionalmente e scientemente ha, difatti, accertato che: “Il sig. è una figura genitoriale che presenta alcune criticità. E' in Pt_1 grado di garantire a un accudimento primario adeguato in termini di Per_1 educazione e cura ma non ha saputo garantire la propria presenza né l'assistenza morale al figlio. Emergono difficoltà nella funzione di protezione, nel riconoscere stati d'animo del figlio e nella funzione di rassicurazione. Il padre non riesce a garantire quella che Care definisce la competenza di “calore ed empatia” ovvero la capacità dei genitori di sintonizzarsi empaticamente con i bisogni emotivo/affettivi del figlio e di fornirgli il necessario calore affettivo, di valutare le circostanze nelle quali il figlio ricerca aiuto sul versante affettivo emozionale, ovvero di saper interpretare le modalità attraverso le quali il figlio esprime tali bisogni, pur in assenza di una esplicita richiesta.”17 non appare in grado Pt_1 di sintonizzarsi sui bisogni del figlio in assenza di una guida e di un sostegno” concludendo “che una modalità di affidamento super esclusivo alla madre rappresenti in questo momento la scelta più tutelante per .”. Per_1
Diritto di visita del genitore non affidatario – Con riguardo al diritto di visita il
Tribunale ritiene che la frequentazione padre/figlio debba continuare con le modalità attualmente in essere, quindi, alla presenza dell'educatrice del Servizio
Sociale già incaricato. Tuttavia, al fine di stimolare il rapporto padre/figlio, si ritiene l'opportunità che tali incontri non siano più svolti in modalità protetta bensì monitorata, quindi, alla presenza dell'educatrice in spazio libero. Sarà il padre a dover mettersi in contatto con il Servizio al fine di indicare le sue disponibilità.
Si ritiene opportuno, inoltre, che il padre mantenga contatti telefonici con il minore tre volte alla settimana entro le ore 19.30 (ora italiana).
Mantenimento del minore - Sulla base della disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 147 e 337 ter c.c. si evince l'obbligo da parte dei genitori, sia in costanza di matrimonio, sia in sede di separazione o divorzio, di mantenere, istruire ed educare i figli, provvedendo al mantenimento degli stessi, in misura proporzionale al proprio reddito, considerando “1) le attuali esigenze del figlio, 2)
11 il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori,
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore, 4) le risorse economiche di entrambi i genitori, 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Tale obbligo sussiste per il solo fatto di aver generato i figli e prescinde da qualsiasi domanda ed altresì permane, ai sensi dell'art. 337- septies c.c., fino al raggiungimento della autosufficienza economica.
Il Collegio ritiene che, valutata la situazione patrimoniale e la corrispondente capacità contributiva delle parti – tenuto conto delle esigenze legate all'età di e del fatto che risiede stabilmente con la madre, della situazione Per_1 economica di entrambe le parti come risultante della documentazione prodotta ed acquisita agli atti a seguito di ordine del Giudice- sussistano le condizioni per disporre un aumento dell'assegno di mantenimento a carico del padre determinandolo nella misura di euro 300,00 mensili. Occorre, infatti, considerare che la gestione quotidiana del minore è interamente a carico della madre, la quale ha uno stipendio di euro 800,00/1.000,00 mensili ed un mutuo per l'abitazione di sua proprietà di euro 489,00 mensili. Dall'altro lato il padre risulta percepire uno stipendio di euro 2.400,00 mensili, è gravato dal canone di locazione per l'abitazione che abita in Irlanda di oltre 1.500,00 mensili, canone tuttavia a cui contribuisce la propria compagna e non è gravato, neppure in minima parte, della gestione di . Per_1
Le spese straordinarie, secondo quanto indicato nel Protocollo d'Intesa n. 468/2019 applicato nelle cause in materia di famiglia promosse innanzi a questo Tribunale, dovranno essere poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
L'assegno unico e universale dovrà essere erogato in favore della madre in via integrale tenuto conto del regime di affidamento statuito.
Spese di lite - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche (valore indeterminabile di bassa complessità, fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale ai valori minimi, tenuto conto della concreta attività svolta dalle parti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, in modifica del decreto emesso dall'intestato Tribunale n. 543/2021 del
19/2/2021, così provvede:
12 1. Dispone l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato del minore alla Per_1 madre, la quale è autorizzata ad assumere in via autonoma anche le decisioni di maggior interesse per il figlio, con l'obbligo di informativa al padre;
2. Dispone che il padre possa vedere alla presenza di un educatore Per_1 incaricato dal Servizio Sociale territorialmente competente, in spazio libero concordando con il Servizio medesimo circa i giorni di presenza in Italia;
3. Dispone che il padre possa avere contatti telefonici con il figlio tre volte alla settimana entro le ore 19.30 (ora italiana);
4. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 300,00 mensili,
[...] somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
5. Dispone che l'assegno unico e universale erogato dall' sia versato CP_3 interamente in favore della madre, Controparte_1
6. Pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, le seguenti spese straordinarie: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
13 spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
7. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi, oltre al
15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
8. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 22/10/2025
Il Presidente
Dr.ssa Lucia Schiaretti
Il giudice est.
Dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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